Legge Regionale 21 giugno 1989, n. 9
Adeguamento delle indennita' al Presidente e ai membri del Comitato regionale di Controllo e delle Sezioni Decentrate - Modifica alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 25.
Art. 1L art. 1 della L. R. 9/ 5/ 1984, n. 25, e sostituito dal seguente:
1. Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate spetta un indennita di L. 70.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.
2. Al Presidente spetta un indennita di L. 100.000 ed al Vice Presidente un indennita di L. 85.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.
3. L indennita e corrisposta nella suddetta misura con decorrenza 1.1.1989.