Anno 1989
Numero 10
Data 03/07/1989
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 10

Disposizioni per il contenimento ed il controllo della spesa.



Art. 1


1. Per l anno 1989 i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti da contributi regionali riferiti agli esercizi finanziari 1987 e 1988 per prestazioni socio - assistenziali a favore dei minori, degli anziani, assistiti ex EE.CC.AA., degli handicappati, purche nel rispetto delle aree sopra individuate.



Art. 2


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale accerta la situazione amministrativa e finanziaria degli enti strumentali al 31/ 12/ 1988.

Gli eventuali avanzi di amministrazione complessivamente accertati alla predetta data sono riacquisiti al bilancio regionale, previo parere della Commissione Bilancio, per essere destinati a finanziare, in via straordinaria per l anno 1989, le spese correnti degli enti strumentali.

2. Al fine di cui sopra, ciascun ente strumentale versa alla Regione Puglia l avanzo di amministrazione accertato entro i successivi 60 giorni dall accertamento.




Art. 3


1. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi regionali che quantificano la quota di spesa a carico del bilancio regionale.

Conseguentemente, la quantificazione della spesa e demandata, per ciascun anno, a decorrere dal 1989, alla legge di bilancio.





Art. 4


Non promulgato seguito specifica disposizione Governo Centrale sede Controllo.



Art. 5


1. La spesa prevista per l assistenza sanitaria e fissata nei limiti della quota assegnata dallo Stato alla regione allo stesso titolo.

2. Le assegnazioni finanziarie alle UUSSLL per gli interventi di cui alla legge 7/ 9/ 1987, n. 26 sono imputate sulla quota del Fondo sanitario regionale di spettanza della Regione.





Art. 6


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione e gli Enti delegati adotteranno, in materia di avversita atmosferiche, gli interventi previsti dalla legge 15/ 10/ 1981, n. 590, erogando le provvidenze nei limiti delle somme assegnate dallo Stato a carico del Fondo di Solidarieta nazionale sulla base dei decreti ministeriali di declaratoria dell eccezionalita degli eventi avversi.

2. Sono sospesi, conseguentemente, gli interventi previsti dalla LR 11.4.1979, n. 19 e successive modificazioni non conformi alle norme della Legge 15.10.1981, n. 590 fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino della materia.





Art. 7


1. Gli interventi e le iniziative regionali deliberati anteriormente al 30/ 6/ 86, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati utilizzati almeno parzialmente i relativi finanziamenti, devono essere sottoposti a riesame della Giunta regionale sulla base di apposite documentate istanze degli interessati, anche ai fini della valutazione di compatibilita con gli obiettivi economico - finanziari della presente normativa.

2. Le istanze di cui al precedente comma devono essere presentate agli Assessorati regionali competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli impegni di spesa assunti per gli interventi o per le iniziative di cui al primo comma del presente articolo, per i quali non sia stata attivata da parte degli interessati procedura di riesame o il cui esito sia stato negativamente valutato, sono revocati e le relative somme sono dichiarate economie di spesa.




Art. 8


Non promulgato seguito specifica disposizione Governo Centrale sede Controllo



Art. 9


1. I componenti di nomina regionale facenti parte degli organi esecutivi di enti, societa, associazioni, fondazioni e comitati relazionano ogni semestre alla Giunta regionale sulla situazione economica e finanziaria dei rispettivi organismi.



Art. 10


Non promulgato seguito specifica disposizione Governo Centrale sede Controllo.



Art. 11


1. Nell esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, gli enti destinatari della delega assumono impegno di spesa nei limiti delle somme assegnate dalla Regione, che acquistano il carattere di fondi a destinazione vincolata.

2. Eventuali impegni di spesa eccedenti la limitazione di cui al precedente comma devono essere coperti con fondi propri dell ente delegato.




Art. 12


1. I competenti Settori proponenti devono corredate i disegni di legge di iniziativa della Giunta di una relazione tecnica nella quale siano indicati gli oneri e le coperture finanziarie recati da ciascuna disposizione.

2. I competenti: Ufficio Legislativo, Settore Personale e Settore BIlancio e Ragioneria esaminano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i disegni di legge e le relazioni di cui al precedente comma. Ai fini della verifica della copertura finanziaria, il competente Settore Bilancio e Ragioneria appone il proprio visto.

3. Al fine dell approvazione dei disegni di legge fa parte della Giunta regionale, i Settori Segreteria della Presidenza e Segreteria della Giunta verificano il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi.




Art. 13


1. I Settori Segreteria della Presidenza e Segreteria della Giunta, fermo restando le competenze e le responsabilita dei Settori proponenti, accertano la regolarita degli atti amministrativi proposti all approvazione della Giunta, tenuto anche conto dell esito dell esame di cui ai commi successivi.

2. Il competente Settore Bilancio e Ragioneria esamina tutti gli atti amministrativi proposti all approvazione della Giunta e verifica la corretta imputazione della spesa al bilancio e l esistenza di fondi disponibili sul pertinente capitolo, nonche la regolarita della relativa documentazione. Il Settore Bilancio e Ragioneria, nel corso dell esame e delle verifiche di sua competenza, puo anche effettuare rilievi in ordine alla legittimita della spesa.

3. Il competente Settore Personale esamina gli atti amministrativi proposti all approvazione della Giunta che abbiano riflessi sulla dotazione  organica e sull organizzazione delle strutture.

4. Sugli atti amministrativi osservati ai sensi dei precedenti commi l ufficio che ha predisposto l atto ha facolta di presentare le proprie deduzioni al competente Assessorato, il quale, ove ritenga necessario dar corso all atto, sottopone la questione all esame della Giunta, che puo disporre ai fini dell approvazione.





Art. 14


Non promulgato seguito specifica disposizione Governo Centrale sede Controllo.



Art. 15


I bilanci, corredati della relazione di certificazione o di revisione, devono essere depositati presso l Assessorato regionale al Bilancio entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta approvazione da parte dei competenti organi degli Enti e delle imprese, delle associazioni, dei concorsi.

2. I soggetti di cui al presente art. 14 perdono il diritto a contribuzioni da parte della Regione Puglia ove non ottemperino a quanto previsto dallo stesso art. 14.




Art. 16


1. Le cessioni di crediti, i cui atti perfezionati ai sensi e per gli effetti del nono comma dell art. 1 del DL 2/ 12/ 1985, n. 688, convertito nella legge 31/ 1/ 1986, n. 11 e del ventiseiesimo comma dell art. 6 del DL 30/ 12/ 1987, n. 536, convertito nella Legge 29/ 2/ 1988, n. 48, siano notificati alla Regione posteriormente alla data di liquidazione in favore del creditore ordinario, sono tradotte in pagamento, senza alcuna altra formalita, in favore dei creditori cessionari, previa acquisizione da parte della Ragioneria di apposita dichiarazione certificativa dell Assessore al ramo competente.