Anno 1989
Numero 11
Data 03/07/1989
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 11

Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989- 1991



Art. 1

(Stato di previsione dell Entrata e della spesa)



1. Il totale generale dell entrate della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1989 e approvato in L. 14.069.620.528.116 in termini di competenza e in L. 17.667.805.823.229 in termini di cassa.

2. Il totale della spesa della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1989 e approvato in L. 14.069.620.528.116 in termini di competenza e in L. 17.632.137.547.282 in termini di cassa.

3. Sono autorizzati l accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e proventi dovuti per l anno 1989, sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

4. E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1989 annesso alla presente legge.

5. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1989 in conformita alle disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30- 5- 1977 Norme sulla contabilita regionale.

6. La Giunta Regionale e tenuta a presentare al Consiglio la relazione sulla gestione della spesa e sul fabbisogno di cassa al 30 giugno di ogni anno entro lo stesso termine.




Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)



1. E approvato il quadro riassuntivo del Bilancio della Regione Puglia per l esercizio 1989 di cui alla Tabella A annessa alla presente legge.




Art. 3

(Bilancio pluriennale)



1. Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e adottato e approvato l allegato bilancio pluriennale per il triennio 1989- 1991 (all. n. 1 e n. 2).




Art. 4

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d ordine)



1. Sono considerate obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18- 11- 1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nellallegato n. 3, annesso alla presente legge.

2. La Giunta Regionale e autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 1010010 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita regionale.




Art. 5

(Fondo di riserva per spese impreviste)



1. La Giunta Regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo, il prelevamento di somme dal Fondo per spese impreviste di cui al Cap. 1010030 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli ai sensi dell art. 37 della legge di contabilita regionale.




Art. 6

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)


(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)

1. E determinato in l. 150.000.000.000 per l esercizio 1989 il Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 1010020.

3. Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio Regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall art. 41 della legge di contabilita regionale e dall art. 12 della legge n. 335 del 19- 5- 1978




Art. 7

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)



1. Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione di provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali.




Art. 8

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopo specifici)



1. La Giunta regionale e autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1989 le variazioni occorrenti per iscrivere nell Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.

2. Il piano di riparto della Spesa sanitaria e approvato dal Consiglio Regionale.




Art. 9

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)



1. Le autorizzazioni di spesa per l esercizio 1989, concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitoli di spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulle base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta con la legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.




Art. 10

(Impegno di spesa fondi a destinazione vincolata)



1. Per i capitoli di uscita il cui finanziamento e previsto con fondi a destinazione vincolata da parte dello Stato o della Comunita Economica Europea, l impegno di spesa deve essere subordinato alla verifica da parte del Settore Ragioneria dell accertamento definitivo della relativa entrata certa




Art. 11

(Residui perenti)



1. E autorizzata l iscrizione in appositi capitoli di spesa, in ogni obiettivo e fase operativa, della spesa per residui caduti in perenzione amministrativa, ai sensi dell art. 71 della Legge di contabilita regionale e della LR n. 25 dell 11- 9- 1986, per gli importi che si presume possono essere reclamati dai creditori nel corso dell esercizio 1989.

2. Al Consuntivo per il 1988 verra allegato uno specifico elenco dei residui perenti. L elenco suddetto dovra contenere i singoli impegni di spesa per ogni obiettivo e l ammontare degli stessi.




Art. 12

(P.I.M.)



1. La Regione Puglia, ai sensi del contratto di programma per l attuazione del P.I.M. - Puglia, istituisce il Fondo speciale per l attuazione del P.I.M. cui affluiscono:

a) le somme che lo Stato attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione del PIM;

b) le somme che la C.E.E. attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione del PIM;

c) le somme che la Regione Puglia assegna all attuazione del PIM a titolo di propria quota di partecipazione ai sensi del contratto di programma.

2. Le somme di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono destinate al pagamento degli oneri derivanti dall attuazione del PIM, ivi comprese le erogazioni di anticipi e saldi ai soggetti beneficiari, nella misura e secondo le modalita stabilite dal contratto di programma.

3. Le somme indicate alle lettere a), b) e c) del 1o comma del presente articolo sono versate in un conto corrente fruttifero istituito presso il Tesoriere Regionale e gestito con le modalita previste dalla LR 30- 5- 1977, n. 17 e successive modificazioni, nonche le procedure di cui al contratto di programma e quelle previste dalla Legge 16.4.1987, n. 183.

4. Per le finalita di cui al presente articolo sono istituiti in entrata il capitolo 6154900 e in uscita il capitolo 1200180 con la descrizione rispettivamente indicate a fianco dei precitati capitoli nel prospetto allegato n. 11.




Art. 13


. La Regione Puglia e legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell art. 17 della Legge 2- 3- 1976, n. 183 Disciplina dell Intervento Straordinario nel Mezzogiorno.

2. Le leggi regionali che prevedono, a favore di Enti Pubblici e di soggetti che per Statuto svolgono attivita di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in unica soluzione sia in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in beni immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione finanziaria.

3. Non promulgato seguito specifica disposizione Governo centrale sede Controllo.





Art. 14

(Fondo socio - assistenziale regionale)



1. Per l anno 1989 i fondi per gli interventi socio - assistenziali sono unificati in un unico capitolo del bilancio di previsione 1989 di nuova istituzione con la seguente denominazione:

Fondo regionale per le spese socio-assistenziali

2. Con separato e successivo provvedimento verra riordinata la materia dei servizi socio - assistenziali sul territorio.

3. Il fondo e ripartito tra i Comuni per le spese di gestione dei servizi socio - assistenziali, sulla base dei seguenti paramenti riferiti a ciascun Comune, per i quali cessa l obbligo del rispetto dei criteri ex – E.N.A.O.L.I. ed ex A.N.M.I.L.:

a) 4/ 10 in base alla popolazione residente;

b) 2/ 10 in base all indice della disoccupazione;

c) 2/ 10 in base all indice della popolazione ultrasessantenne su quella residente;

d) 2/ 10 in base all indice della popolazione inferiore agli anni diciotto su quella residente.

La proposta della Giunta viene definitivamente approvata dal Consiglio regionale.




Art. 15

(Programmi regionali di sviluppo Art. 44 TU Leggi Mezzogiorno)



1. Le risorse previste al capitolo di nuova istituzione - parte Entrata - e al capitolo di nuova istituzione - parte Uscita - possono essere utilizzate previa deliberazione del Consiglio regionale relativa ai programmi regionali di Sviluppo Triennio 1987- 1990 e dopo l approvazione degli stessi da parte del Ministero per l Intervento Straordinario nel mezzogiorno, secondo le procedure e la normativa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.

2. Di tali risorse la Giunta regionale e autorizzata ad utilizzare temporaneamente i fondi occorrenti al finanziamento delle opere previste nella deliberazione n. 606 del 13- 3- 1989 necessari alla risoluzione del problema dell emergenza idrica.

3. Per l anno 1989 una quota delle suddette risorse verra iscritta nella parte Spesa per il Programma di Sviluppo Regionale, ai sensi dellart. 8 del Reg. CEE 2052/ 88, a seguito dell adozione della deliberazione di cui al 1o comma del presente articolo.




Art. 16


1. Il pagamento in conto residui sui capitoli relativi alla spesa sanitaria e subordinato alla riscossione del Fondo sanitario e, comunque, non puo trovare momentanea copertura con  anticipazioni di cassa.

2. I pagamenti sui capitoli di spesa relativi alla legge 1- 3- 86, n. 64, al F.I.O. e ai P.I.M. potranno avvenire solo dopo l incasso dei corrispondenti capitoli di entrata, senza determinare anticipazioni da parte della cassa regionale.





Art. 17


1. In deroga a quanto disposto dall art. 18 della LR 11- 2- 1988, n. 6 relativamente alla materia artigianato, l abrogazione dell art. 5 della LR 13/ 6/ 78, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ha effetto dal 23 febbraio 1988 anziche dal 1° Gennaio 1988.





Art. 18


1. L articolo 13 della L. R. 15/ 2/ 1985, n. 5 e così modificato:

Le somme ricavate dalla vendita dei beni tratturali, della disciolta ONC e degli altri beni regionali, comprese quelle ricavate per canoni di locazione e di concessione, sono impiegate per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare regionale e per l acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione o di enti strumentali della stessa.

I lavori di conservazione e sviluppo degli immobili di proprieta regionale sono eseguiti dal Settore Demanio e Patrimonio, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla LR 16/ 5/ 85, n. 27.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
 
 
 ALL. OMISSIS