Anno 1989
Numero 12
Data 22/08/1989
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Legge Regionale 22 agosto 1989, n. 12

Incentivazione regionale della ricettivita' turistica e delle strutture turistiche complementari.



Art. 1

(Finalita)



1. Al fine di promuovere ed assicurare il miglioramento, il riequilibrio dell offerta e l ordinato sviluppo della ricettivita alberghiera e turistica considerata di grande rilevanza sociale ed economica, in attuazione del Piano regionale di Sviluppo e della normativa regionale di attuazione della legge quadro nazionale sul turismo, la Regione Puglia puo concedere provvidenze nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge per:

a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento di:

- alberghi, motels, villaggi - albergo, residence turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici di cui all art. 6 della Legge 17/ 5/ 83 n. 217;

- impianti e servizi turistici complementari, compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati;

- esercizi di ristorazione;

- stabilimenti balneari;

- agenzie di viaggio e turismo;

b) l arredamento e il rinnovo dell arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a).

2. Dette iniziative possono essere realizzate anche mediante locazioni finanziarie.




Art. 2

(Priorita)



1. Gli esercizi di cui al precedente art. 1, 1° comma, lett. a, devono essere ubicati nelle zone di cui all art. 6 della LR 16.5.85, n. 28.

2. Le iniziative situate nei territori di Comuni dichiarati turisticamente rilevanti sono considerate in via prioritaria.

A quelle relative ai territori di Comuni dichiarati turisticamente influenti e assicurata una quota parte delle risorse disponibili.




Art. 3

(Soggetti beneficiari e provvidenze)



1. Le provvidenze per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 1 sono concesse:

a) agli operatori privati;

b) agli Enti locali e loro consorzi;

c) agli altri Enti pubblici nonche alle associazioni e societa commerciali costituite ai sensi del CC interessate allo sviluppo delle attivita turistiche. 2. Le provvidenze sono costituite da:

a) mutuo a tasso agevolato, con ammortamento massimo di 20 anni, nella misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nonche contributo in conto capitale nella misura massima del 15% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera a) del presente art. 1;

b) contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lett. a) dell art. 1, in alternativa alle provvidenze di cui alla precedente lett. a). Alle iniziative attuate da Enti pubblici o loro consorzi, il contributo in conto capitale (o contributo in canto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) e concesso fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile;

c) contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lett. b) del precedente art. 1.

3. Il tasso annuo di interesse a carico dei beneficiari in relazione alla concessione dei mutui di cui al 2° comma, lett. a), del presente articolo e0 fissato nella misura del 5,50%.

4. All uopo la Regione stipulera apposite convenzioni con gli Istituti di credito e con le Societa di locazione finanziaria.

5. Nella determinazione della spesa ammissibile puo essere compreso anche il prezzo per l acquisto dell immobile adibito o da adibire ad uso alberghiero, nonche per l acquisto del suolo, purche in misura non superiore al 50% dello intero investimento.

6. Le provvidenze comunque erogate dalla  Regione non possono superare. quale tetto massimo, la somma complessiva di Lire 4.000.000.000.

7. Gli interventi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.





Art. 4

(Procedure e modalita per la richiesta dei contributi)



1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici, indirizzate all Assessorato regionale al Turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio l opera sara situata e corredata dei seguenti documenti:

- relazione tecnica;

- progetto esecutivo dell opera;

- concessione edilizia;

- computo metrico estimativo;

- piano finanziario;

- dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilita, di non avere richiesto o beneficiato - per la medesima opera - di contributi derivanti da leggi statali o regionali;

- dichiarazione di impegno ad attenersi alle prescrizioni ed alle disposizioni di cui al DM 27.7.1976 ed eventuali  successive modificazioni, che consentono alla Regione  di accedere ai finanziamenti previsti dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale, così come previsti dal reg. CEE n. 4254/ 88;

- nulla - osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;

- titolo di proprieta del terreno e/ o fabbricato o, in mancanza, idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilita del bene per un periodo almeno pari al vincolo di destinazione turistico - alberghiera di cui al successivo art. 5.

2. Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la trasmette all Assessorato regionale al Turismo, corredata dell attestazione circa la rispondenza della iniziativa alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella localita.

3. Trascorsi inutilmente 30 giorni, l interessato puo inoltrare alla Regione l istanza corredata del certificato di conformita allo strumento urbanistico rilasciato dall Ufficio Comunale competente.

4. Le iniziative le cui opere risultino iniziate oltre diciotto mesi prima della data di presentazione della domanda non sono ammesse a contributo.

L Amministrazione comunale rilascerà  all uopo idonea certificazione.

5. Qualora la domanda venga presentata ai sensi del 3o comma del presente articolo, il richiedente ha l obbligo di presentare l attestazione rilasciata dal Comune circa la rispondenza della iniziativa alle esigenze turistiche della localita.





Art. 5

(Vincolo di destinazione)



1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico - alberghiera per la durata di venti anni.

2. Il vincolo e reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

3. I beneficiari che non risultano proprietari dell immobile sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico - alberghiera per il periodo di durata del contratto di locazione o di affitto dell azienda.

Il proprietario dell immobile incentivato sottoscrivera apposita obbligazione ventennale di mantenimento della destinazione turistico - alberghiera in forma di atto pubblico.

4. Il Presidente della Giunta, per la dimostrata, sopravvenuta impossibilita della destinazione stessa, autorizza, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.

5. tale autorizzazione e concessa previo rimborso totale dei contributi regionali gia erogati, nonche degli interessi legali.




Art. 6

(Concessioni Contributi)



1. la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva interventi semestrali sulla base delle domande pervenute agli uffici, tenendo conto delle tipologie previste dall art. 1, I comma, punto a), e della priorita previste dall art. 2 della presente legge, e, nei limiti dello stanziamento di contributo disponibile, delibera la concessione dei benefici.

2. Il provvedimento di concessione di cui al precedente comma costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per la erogazione del contributo in esso previsto a carico del bilancio regionale.





Art. 7

(Erogazione dei contributi)



1. L erogazione delle provvidenze di cui all art. 1 della presente legge avra luogo con decreto dell Assessore al Turismo in conformita al provvedimento di cui al precedente articolo:

- per il 50% sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, attestato dal Direttore dei lavori, da cui risulti l avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla meta della spesa ammessa; all uopo il beneficiario stipulera a favore della Regione apposita fidejussione a garanzia dell intero importo del contributo con validita fino ad ultimazione dell opera finanziata;

- per il residuo 50% ad avvenuta ultimazione dei lavori e relativo collaudo.

2. I controlli e gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti da funzionari dell Assessorato regionale al Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.




Art. 8

(Abrogazione)



1. Sono abrogate le disposizioni di cui alle LL.RR. nn. 39 e 36 del 29/ 6/ 79.




Art. 9

(Norma transitoria)



1. Le domande gia presentate alla Regione Puglia ai sensi delle LLRR nn. 39 e 36 del 29/ 6/ 79 si considerano ritualmente proposte. Le stesse, tramite il Sindaco competente per territorio, devono essere corredate della documentazione di cui al precedente art. 4 entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande non documentate nel termine di cui al comma precedente sono archiviate.




Art. 10

(Norma finanziaria)



1. Agli oneri rivenienti dall applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dal CAP 0321012 << Incentivi alberghieri ex lege 39 >> del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1989, per l importo di lire 1.000.000.000=.