1. Con effetto dall 1/ 1/ 1990, sono abrogate le disposizioni contenute nell art. 40 della LR 23 giugno 1980, n. 79, nell art. 1 della LR 31 agosto 1981, n. 48, nell art. 19 della LR 19 marzo 1982, n. 13 e nell art. 2 della LR 6 settembre 1984, n. 43.
2. Ai rimborsi delle minori entrate che risultano per le aziende interessate dal 1° gennaio 1989 sino alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle disposizioni abrogate dal comma precedente si provvede con apposito stanziamento su capitolo di nuova istituzione.
3. Per l anno 1990, in deroga a quanto previsto dalla LR 19/ 3/ 1982, n. 13, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio in misura complessiva non superiore alla quota assegnata dallo Stato in ciascun anno a carico del Fondo Nazionale Trasporti di cui all art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
4. la Giunta procede alla individuazione ed alla esclusione dall intervento contributivo dei servizi con scarsa frequentazione e di quelli concorrenziali di servizi sovvenzionati.
5. Sono sospese, per l anno 1990, le disposizioni della LR 19/ 3/ 1982, n. 13 incompatibili con il rispetto del limite di spesa di cui al terzo comma del presente articolo.
6. Nelle more della determinazione dei contributi di cui al quarto comma del presente articolo, la Giunta regionale puo erogare acconti utilizzando il 90% dello stanziamento di bilancio per i contributi di esercizio. Lo stanziamento residuato alla chiusura dell esercizio e riutilizzato nell esercizio successivo con iscrizione in apposito capitolo di bilancio.