Anno 1989
Numero 19
Data 12/12/1989
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 dicembre 1989, n. 19

Mantenimento in servizio dei dipendenti della Regione Puglia per il raggiungimento dell' anzianita' utile minima ai fini del trattamento di quiescenza.



Art. 1


1. I dipendenti della Regione Puglia che al compimento del 65° anno di eta non abbiano raggiunto il minimo di anzianita utile ai fini del trattamento di quiescenza, ivi compresi i servizi riscattabili e i ricongiungibili, possono essere mantenuti in servizio, a loro richiesta, per il periodo strettamente necessario per la maturazione del diritto a pensione e, comunque, non oltre il compimento del 70° anno di eta.



Art. 2


1. Le disposizioni di cui al precedente Art. 1 hanno validita dalla data di entrata in vigore della presente legge e si estendono anche al personale degli Enti strumentali della Regione Puglia.





Art. 3


1. L onere finanziario riveniente dall applicazione della presente legge, valutato preventivamente in 50.000.000 per l anno 1989, gravera sul Cap. 0003020 << Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali e indennita di turno LR 18/ 74 ed oneri rivenienti dall applicazione art. 4 della Legge 23/ 74, LR 16/ 80, LR 22/ 81 e LR 26/ 84 e successive modificazioni, compresi oneri previdenziali ed assistenziali SO >>, del Bilancio di previsione 1989 e per gli anni successivi sui Capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione.