Anno 1989
Numero 20
Data 12/12/1989
Abrogato No
Materia Artigianato;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 12 dicembre 1989, n. 20

Interpretazione autentica dell' art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1985, n. 1.



Art. 1


1. Il termine per la presentazione della perizia stragiudiziale, di cui al terzo comma dell art. 9 della LR 5.1.1985, n. 1, decorre dal giorno successivo la scadenza del termine di trenta giorni per l invio della comunicazione dell evento dannoso di cui al primo comma del medesimo articolo.





Art. 2


1. Le domande di contributo e relativa documentazione eventualmente presentate, dalla data di entrata in vigore della LR 5- 1- 1985, n. 1  a quella di entrata in vigore della presente legge, nei termini di cui al precedente art. 1, devono intendersi regolarmente prodotte a tutti gli effetti di legge.