Legge Regionale 12 dicembre 1989, n. 20
Interpretazione autentica dell' art. 9 della legge regionale 5 gennaio 1985, n. 1.
Art. 11. Il termine per la presentazione della perizia stragiudiziale, di cui al terzo comma dell art. 9 della LR 5.1.1985, n. 1, decorre dal giorno successivo la scadenza del termine di trenta giorni per l invio della comunicazione dell evento dannoso di cui al primo comma del medesimo articolo.