Legge Regionale 31 gennaio 1990, n. 3 Agevolazioni creditizie per il consolidamento delle passivita' onerose delle imprese agricole.
Art. 1(Finalita) 1. Per la ripresa
dell efficienza produttiva delle aziende agricole e in favore degli
imprenditori agricoli, coltivatori
diretti, coloni, compartecipanti, cooperative agricole di conduzione la Regione,
a norma della legge 8- 11- 86, n. 752, puo concedere il contributo sugli
interessi sui mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a 15 anni, per la
trasformazione di passivita onerose derivanti da esposizioni debitorie per
mutui o prestiti agrari a breve o medio termine contratti per far fronte al
miglioramento delle strutture aziendali e/ o ai danni per avversita
atmosferiche e/ o per infezioni agli allevamenti.
2. I mutui ammissibili
al beneficio del concorso regionale non potranno essere superiori nell
ammontare all esposizione complessiva risultante dai rapporti bancari alla data
del 31/ 12/ 1986.
3. Le operazioni
creditizie poste in essere in applicazione della presente legge sono ad ogni
effetto operazioni di credito agrario; esse sono assistite da fidejussioni del
<< fondo interbancario di garanzia >> di cui all art. 35della
legge 2/ 6/ 1961, n. 454 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 2(Presentazione domanda) 1. I soggetti di cui
al precedente art. 1 dovranno presentare la domanda intesa ad ottenere i
benefici previsti dalla presente legge all Assessorato regionale all
Agricoltura entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Le istanze di cui
al precedente comma possono trovare accoglimento nei limiti dello stanziamento
annuale di bilancio, dando priorita alle aziende familiari diretto coltivatrici
e in progressione inversa all ammontare delle esposizioni.
Art. 3(Contributi) 1. I mutui di cui alla
presente legge, ammortizzabili durante i primi sei anni, saranno concessi a
tasso agevolato nella misura pari a quella che bimestralmente potra essere
determinata a norma della legislazione nazionale vigente.
2. Per i mutui di
durata decennale il tasso agevolato concedibile sara pari a quello di cui al
precedente comma aumentato di un punto.
3. Per i mutui di
ammortamento quindicennale il tasso agevolato sara pari al tasso di cui al
primo comma del presente articolo aumentato di 1,5 punti.
4. Il concorso
regionale negli interessi di ammortamento sara pari alla differenza tra la rata
annuale o semestrale determinata a tasso di riferimento e in vigore nel bimestre
in cui viene a cadere la data di stipula dell atto di mutuo e la rata di
ammortamento determinata a tasso agevolato autorizzato e in vigore nel bimestre
in cui verra a perfezionarsi l operazione di mutuo.
5. Eventuali periodi
di prefinanziamento non sono ammissibili a tasso agevolato.
Art. 4(Disposizioni
finanziarie) 1. Agli oneri
rivenienti dall applicazione della presente legge si fa fronte con lo
stanziamento di cui al cap. 0113030 del bilancio di previsione 1989, che presenta la diponibilita di L.
5.000.000.000.
2. Per gli anni
successivi si fara fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio
pluriennale 1989 - 1991 all Obiettivo 01 Sub 01 - 03 << Strutture agricole >>, che
presenta la disponibilita di L. 63.697.600.000.
Art. 5(Norma
finale) 1. Per quanto non contemplato nella presente legge,
valgono le norme di cui al RD 29- 7- 1927, n. 1509, convertito con modificazioni
nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e del Regolamento di attuazione approvato con
DM 23- 1- 1928 e successive modificazioni e integrazioni.
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