Legge Regionale 2 aprile 1990, n. 9 Modifica ed integrazione alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, gia' modificata ed integrata con legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11 concernente « Disciplina dei servizi del Settore Provveditorato, Economato, Contratti ed Appalti ».
Art. 11. L art. 2 della L.
R. 25 gennaio 1977, n. 2 e soppresso e sostituito dal
seguente:
<< Art. 2
(Attribuzioni)
L Ufficio
Provveditorato - Economato provvede:
a) all ordinazione
diretta delle urgenti forniture necessarie per il funzionamento degli Uffici
dell Amministrazione regionale, nei limiti e con le modalita indicate nella
presente legge;
b) alla gestione delle
spese d ufficio, comprese quelle postali, telegrafiche e telefoniche, per la
stampa, pubblicazione e riproduzione di atti, documenti, registri e
simili;
c) alla commissione e
all acquisto di libri e all abbonamento a riviste e periodici;
d) alla gestione della
Cassa economale e dei magazzini;
e) alla gestione degli
automezzi, in conformita dell apposito Regolamento;
f) alla gestione delle
spese di riscaldamento, per utenza di luce, forza motrice, acqua e gas, nonche
delle spese condominiali;
g) alla fornitura,
custodia e distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di
materiale vario;
h) all accensione con
idoneo Istituto e al pagamento dei premi annuali afferenti polizze di
assicurazione contro i rischi relative ai beni mobili e immobili, nonche contro
i rischi eventualmente connessi con l espletamento dei particolari
servizi;
i) alla fornitura, al
personale avente diritto, delle divise con spese a carico del bilancio
regionale, in confornita dell apposito regolamento;
l) alla fornitura,
manutenzione e conservazione di mobili e attrezzature per ufficio;
m) alla piccola
manutenzione e conservazione dei locali adibiti a sede degli uffici dell
Amministrazione regionale;
n) alla
sovraintendenza ai servizi di pulizia e di custodia dei
locali;
o) all alienazione
dei beni mobili, macchine e attrezzature varie costituenti l arredamento degli
uffici regionali, comunicando le variazioni al Settore Finanze - Demanio e
Patrimonio;
p) alla gestione degli
impianti e dei servizi telefonici;
q) al pagamento di
imposte, tasse e spese di registrazione di atti;
r) al pagamento di
indennita di missione e al rimborso di spese di viaggio;
s) al pagamento a
favore di componenti di Commissioni, Comitati o Organismi regionali di gettoni
di presenza previsti da disposizioni di legge o da deliberazioni
esecutive;
t) agli adempimenti
per la pubblicazione di bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi
a materia di competenza regionale conseguenti pagamenti.
L Ufficio
Provveditorato - Economato attende, inoltre, ad ogni altro compito che gli venga
affidato dalla Giunta regionale, nei imiti e nei modi previsti dalla presente
legge >>.
Art. 2Il secondo comma dell
art. 3 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2 e soppresso e sostituito dal
seguente:
<< La richiesta,
motivata, deve essere sottoscritta, per gli Uffici centrali, dal Coordinatore
del Settore e, per gli uffici periferici, dal Coordinatore o Responsabile dell
Ufficio >>.
Art. 3L art. 4 della L. R.
25 gennaio 1977, n. 2 integrato all art. 2 della L. R. 3 febbraio 1982, n. 11
e soppresso e sostituito dal seguente:
<< Art. 4 (Esame
ed evasione della richiesta)
L Assessore
competente puo richiedere chiarimenti per la valutazione della effettiva ed
attuale necessita della richiesta e puo disporre il rinvio,
motivandolo.
In tale ipotesi, i
chiarimenti devono essere vistati dall Assessore al ramo.
In tutti gli altri
casi la richiesta va evasa, da parte dell Assessorato competente, nei limiti
delle disponibilita di bilancio e secondo una scale di bisogni e di priorita
della spesa. All ordinazione delle spese provvede l Assessore all Economato
con ordinativi:
a) a firma del
Coordinatore dell Ufficio, vistato dal Coordinatore del Settore e dall
Assessore, fino a L. 2.000.000;
b) a firma del
Coordinatore del Settore, vistato dall Assessore, fino a lire 3.000.000;
c) a firma dell
Assessore fino a L. 4.000.000.
Il Coordinatore dell
Ufficio, il Coordinatore del Settore e l Assessore devono, ciascuno per le
spese di competenza, attestare sugli ordinativi e sulle fatture la congruita
dei prezzi.
Al pagamento delle
fatture cui al precedente punto a) provvede il Cassiere centrale ai sensi del
successivo art. 13.
Le fatture di cui ai
precedenti punti b) e c) sono liquidate con atto della Giunta regionale.
L impegno della spesa
relativa ai singoli ordinativi di cui al precedenti punti b) e c) e
disciplinato dalla LR 30- 5- 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
Per le spese eccedenti
i limiti predetti si provvede con le modalita di cui al successivo art. 25
>>.
Art. 4L art. 13 della L. R.
25 gennaio 1977, n. 2, gia soppresso e sostituito dall art. 6 della legge
regionale 3 febbraio 1982, n. 11, e così ulteriormente
sostituito:
<< ART 13 (Fondo
cassa per il Cassiere centrale)
Ad inizio di ogni
trimestre, con deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche l
importo, viene assegnato, mediante mandati emessi sui capitoli del bilancio di
competenza, un fondo di anticipazione al Cassiere centrale per provvedere al
pagamento delle spese ordinate ai sensi del precedente art. 4, lett. a), e
relative alle forniture di beni e servizi di cui al precedente art.
2.
Il Cassiere centrale
effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del
Coordinatore del Settore, per le spese ordinate ai sensi del precedente art. 4, lettera a), sino al
limite massimo di L. 2.000.000.
Con le stesse
modalita di cui al precedente comma, previa dichiarazione del Coordinatore
dell Ufficio Economato di regolarita della spesa, della prestazione o
fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi d ufficio e
nell esclusivo interesse dell Amministrazione regionale, sono pagate dal
Cassiere centrale, senza limiti di ammontare, le seguenti spese:
a) spese per il
consumo e/ o allacciamento di energia elettrica e per quella di acqua potabile,
spese per valori bollati, spese per imposte, sovrimposte e tasse, depositi
contrattuali, spese per la registrazione di atti e contratti;
b) spese telefoniche,
telegrafiche e postali;
c) spese per gettoni
di presenza ad aventi diritto;
d) spese
condominiali;
e) tasse di
circolazione per automezzi;
f) premi assicurativi
relativi a contratti approvati con provvedimenti
esecutivi;
g) spese per bandi di
gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materie di competenza
regionale;
h) spese approvate
dalla Giunta regionale ed il cui pagamento sia autorizzato con lo stesso
provvedimento al Cassiere centrale.
L acquisto ed il
relativo pagamento dei quadri sino al valore massimo di L. 500.000 sara
effettuato con provvedimento dell Assessore, previo visto di congruita di una
Commissione composta da tre funzionari in rappresentanza e rispettivamente
designati dal Presidente della Giunta regionale, dall Assessore alla Cultura e
dall Assessore al Provveditorato - Economato.
I rendiconti,
corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro
contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell
anticipazione e sottoposti all esame ed approvazione della Giunta
regionale.
L approvazione del
rendiconto da parte della Giunta regionale costituisce, nelle more dell
esecutivita del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico
della somma anticipata al Cassiere centrale.
Il provvisorio
discarico delle somme anticipate diverra definitivo ad esecutivita del
provvedimento di cui sopra >>.
Art. 5L art. 14 della legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2, gia soppresso e sostituito dall art. 7 della
legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11, e così ulteriormente sostituito:
<< Art. 14
(Fondo cassa per gli Economi - Cassieri)
Il Cassiere centrale,
sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli Uffici centrali e
periferici della Giunta, emette, su autorizzazione del Coordinatore dell
Ufficio Provveditorato - Economato, convalidati dal Coordinatore del Settore e
vistati dall Assessore, i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore
degli Economi - Cassieri e degli Economi - Cassieri provinciali per provvedere
al pagamento delle stesse spese di cui al precedente art. 13 ordinate come piu
avanti specificato.
I Coordinatori di
Settore degli Uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi
Economato e Cassa, allorche sia stata fatta richiesta di anticipazione di
fondi, alla ordinazione diretta di spesa nel limite massimo di L. 500.000.
L Economo - Cassiere
provvede al pagamento previa emissione di mandato a propria firma per le spese
ordinate ai sensi del precedente comma e a firma del Coordinatore del Settore,
senza vincoli limitativi, per le stesse spese di cui al precedente art. 13,
lettera da a) ad h).
Per esigenze di
forniture e prestazioni di servizio degli Uffici regionali periferici, i
rispettivi Coordinatori e Responsabili possono farne specifica richiesta
direttamente alla rispettive Sezioni Economato e Cassa provinciali.
L Economo - Cassiere
provinciale ordina spese fino al limite massimo di lire 1.000.000 e ne esegue il
pagamento previa emissione di mandati a propria firma.
L Economo - Cassiere
provinciale, inoltre, esegue il pagamento, senza vincoli limitativi, di quelle
spese di cui al precedente art. 13, lettere da a) ad h).
Le ordinazioni di cui
al secondo e quarto comma del presente articolo e le relative fatture devono
essere corredate da dichiarazione di congruita dei prezzi da parte degli
Economi Cassieri competenti.
I mandati di pagamento
delle spese di cui al terzo e sesto comma del presente articolo devono essere
corredati da dichiarazione di regolarita della spesa, della prestazione o
fornitura, di funzionamento e nell esclusivo interesse dell Amministrazione
regionale.
Le indennita di
missione e il rimborso delle spese di viaggio in favore degli aventi diritto
sono pagati dagli Economi - Cassieri dagli Economi - Cassieri provinciali enteo
il limite massimo di L. 2.000.000.
I pagamenti effettuati
dagli Economi - Cassieri e dagli Economi - Cassieri provinciali sono vistati per
la legittimita delle spese dal Coordinatore del Settore o dal Coordinatore
dell Ufficio Provveditorato - Economato, se delegato.
I rendiconti degli
Economi - Cassieri e degli Economi - Cassieri provinciali devono essere prodotti
dall Ufficio Provveditorato - Economato, a scadenza trimestrale, ancorche l
anticipazione non sia esaurita in tempo piu breve.
Il Cassiere centrale
comprendera nel proprio rendiconto da presentare alla Giunta regionale per l
approvazione, ai sensi del precedente articolo 13, anche i rendiconti degli
Economi - Cassieri e degli Economi - Cassieri provinciali
>>.
Art. 6Il secondo comma dell art. 15 della legge regionale
25 gennaio 1977, n. 2, e soppresso.
Art. 7Al primo comma dell
art. 16 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, le parole << ordine a
madre e figlia >> sono sostituite con la parola << mandati
>>.
Al secondo comma dello
stesso art. 16 le parole << gli ordini >> sono sostituite con le
parole << i mandati >>.
Art. 8L ultimo comma dell
art. 18 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2, aggiunto con l art. 9 della L. R. 3
febbraio 1982, n. 11, e sostituito dai seguenti:
<< Il Cassiere
centrale, gli Economi - Cassieri provinciali e gli Economi - Cassieri, nonche i
sostituti, devono essere assicurati, con spesa a carico del Bilancio regionale,
contro i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di titoli ed altri valori
contabili contenuti nelle casseforti, nonche a titolo personale quali
portavalori, sino ad un valore massimo che verra determinato dalla Giunta
regionale con apposito atto deliberativo.
Puo essere assicurato
con apposito provvedimento dalla Giunta regionale anche un dipendente per ogni
Servizio Economato e Cassa addetto ai servizi comportanti trasporto di valori.
I fondi assegnati al
Cassiere centrale ed a ciascun Economo - Cassiere devono essere depositati su
apposito libretto a risparmio ordinario intestato a << Fondo
Provveditorato Economato - Servizio Economato e Cassa >> presso l
Istituto bancario Tesoriere o filiale nei capoluoghi di Provincia, alle stesse
condizioni di cui alla convenzione di Tesoreria.
Gli interessi
maturati, come da convenzione, devono essere versati a chiusura dell anno
solare nel bilancio regionale a cura dei responsabili dei vari Servizi Economato
e Cassa >>.
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