Legge Regionale 17 aprile 1990, n. 10 Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990- 1992.
Art. 1(Stato di
previsione dell Entrata e della Spesa) 1. Il totale generale
dell Entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1990 e
approvato in Lire 14.948.388.962.270 in termini di competenza e in Lire
17.759.010.764.990 in termini di cassa.
2. Il totale generale
della Spesa della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1990 e approvato
in Lire 14.948.388.962.270 in termini di competenza e in Lire 17.743.945.319.910
in termini di cassa.
3. Sono autorizzati l
accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani
attribuiti dallo Stato alla Regione, nonche di ogni altra somma e proventi
dovuti per l anno 1990, sulla base dello stato di previsione delle entrate
annesso alla presente legge.
4. E autorizzata l
assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di
competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio finanziario
1990 annesso alla presente legge.
5. E autorizzato il
pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di
cassa dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1990 in conformita
alle disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30- 5- 77 Norme sulla contabilita
regionale.
6- La Giunta regionale
e tenuta a presentare al Consiglio la relazione sulla gestione della spesa e
sul fabbisogno di cassa al 30 giugno di ogni anno entro lo stesso
termine.
Art. 2(Quadro
generale riassuntivo) 1. E approvato il quadro riassuntivo del bilancio
della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1990 di cui alla tabella A
annessa alla presente legge.
Art. 3(Bilancio
pluriennale) 1. Per il riscontro della copertura finanziaria di
nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi
futuri e adottato e approvato l allegato bilancio pluriennale per il triennio
1990- 1992 (all. n. 1 e n. 2)
Art. 4(Fondi di
riserva per spese obbligatorie e d ordine) 1. Sono considerate
obbligatorie e d ordine ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18- 11-
1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese
descritte nell allegato n. 3, annesso alla presente
legge.
2. La Giunta regionale
e autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap.
1010010 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi
insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell
art. 36 della legge di contabilita regionale.
Art. 5(Fondo di
riserva per spese impreviste) 1. La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con
atto deliberativo, il prelevamento di somme dal Fondo per spese impreviste di
cui al Cap. 1010030 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli, ai sensi dell
art.37 della legge di contabilita regionale.
Art. 6(Fondo di
riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di
cassa) 1. E determinato in
Lire 150.000.000.000 per l esercizio finanziario 1990 il Fondo di riserva per
sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di
cassa.
2. Il fondo di cui al
comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap.1010020.
3. Il prelevamento di
somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione
in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive
dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio regionale non
soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall art.41 della legge di
contabilita regionale e dall art. 12 della legge n. 335 del 19- 5-
1976.
Art. 7(Esercizio
delle funzioni trasferite dallo Stato) 1. Alle spese per l esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione si provvede
sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente
disposto da leggi regionali.
Art. 8(Legge
regionale 16 maggio 1985, n. 27) 1. Alla copertura
della spesa dei capitoli di cui all allegato n. 11 si fara fronte con le
entrate di cui al Cap. 4114200.
2. Gli impegni di
spesa potranno essere effettuati solo dopo che l Assessorato al Bilancio avra
accertato il rimborso delle somme non utilizzate dai soggetti beneficiari della
LR 16 maggio 1985, n. 27 ed a seguito del parere espresso dalla competente
Commissione consiliare.
Art. 9(Avanzo di
amministrazione ERSAP) 1. La spesa finanziabile con la previsione di Entrata
di cui al Cap. 1010400 Avanzo di Amministrazione ERSAP non puo essere
impegnata fino alla verifica, da parte dell Assessorato al Bilancio e
Ragioneria, della esigibilita dei crediti iscritti come residui attivi nei
conti consuntivi dell ERSAP e fino al successivo parere obbligatorio della
Commissione consiliare al Bilancio.
Art. 10(Esercizio
delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato
vincolate a scopi specifici) 1. La Giunta regionale
e autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1990 le variazioni occorrenti per iscrivere nell Entrata e nella
Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo
Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la
destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di
contabilita regionale.
2. Il piano di riparto
della spesa sanitaria e approvato dal Consiglio regionale.
3. Nell ambito dello
stanziamento del Cap. 0712030, una quota di lire 10 miliardi verra utilizzata
previa definizione e approvazione in Consiglio regionale di apposita azione
programmata.
4. Nell ambito dello
stanziamento del Cap. 0712020, una quota di lire 7 miliardi verra utilizzata
previa definizione e approvazione in
Consiglio regionale di apposita azione programmata.
5. I finanziamenti del
Cap. 0712010 Provvedimenti per la tutela della salute mentale verranno
utilizzati per realizzare una specifica azione programmata approvata dal
Consiglio regionale.
6. Tali finanziamenti
saranno aggiuntivi rispetto a quanto verra attribuito alle UUSSLL in sede di
riparto del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente.
Art. 11(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali
attualmente in vigore) 1. Le autorizzazioni di spesa per l esercizio
finanziario 1990, concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore,
che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e
che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di
spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure
di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi
statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli,
aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese
introdotta con la legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 12(Impegni di
spesa fondi a destinazione vincolata) 1. Per i capitoli di uscita il cui finanziamento e
previsto con fondi a destinazione vincolata da parte dello Stato o della
Comunita Economica Europea, l impegno di spesa deve essere subordinato alla
verifica da parte del Settore Ragioneria dell accertamento definitivo della
relativa entrata certa.
Art. 13(Residui
perenti) 1. E autorizzata l
iscrizione in appositi capitoli di spesa, in ogni obiettivo e fase operativa,
della spesa per residui caduti in perenzione amministrativa, ai sensi dell
art.71 della legge di contabilita regionale e della legge regionale 11- 9-
1986, n. 25, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai
creditori nel corso dell esercizio finanziario 1990.
2. Al conto consuntivo
dell anno 1989 verra allegato uno specifico elenco dei residui perenti. L
elenco suddetto dovra contenere i singoli impegni di spesa per ogni obiettivo e
l ammontare degli stessi.
Art. 14(Applicazione
saldo finanziario attivo) 1. E autorizzata l
applicazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1990 del
presunto saldo finanziario attivo al termine dell esercizio finanziario 1989
per l ammontare di L. 469.577.713.757.
2. Il saldo
finanziario attivo presunto di cui al comma precedente e destinato
preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:
a) L. 40.181.098.000 a
copertura dei residui passivi perenti iscritti sul cap. 1010040 di spesa del
bilancio;
b) L. 1.228.152.000
per passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi
precedenti il 1989;
c) L. 13.000.000.000 a
copertura di spese vincolate nella destinazione la cui iscrizione e stata
rinviata al 1990 mentre l entrata e stata accertata e riscossa negli anni
precedenti in attuazione della norma di cui al IV comma dell art. 45 della LR
30- 5- 1977, n. 17.
3.La restante quota,
pari a L.415.168.463.757 quale
differenza, viene destinata alla copertura di quota parte delle altre spese
iscritte nella Parte II - Spesa del bilancio di previsione per l esercizio
finanziario 1990.
Art. 15(
PIM) 1. La Regione Puglia,
ai sensi del contratto di programma per l attuazione del PIM - Puglia,
istituisce il Fondo speciale per l attuazione del PIM cui
affluiscono:
a) le somme che lo
Stati attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la
realizzazione del PIM;
b) le somme che la CEE
attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione
del PIM;
c) le somme che la
regione Puglia assegna all attuazione del PIM a titolo di propria quota di
partecipazione ai sensi del contratto di programma.
2. Le somme di cui
alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono destinate al pagamento degli
oneri derivanti dall attuazione del PIM, ivi comprese le erogazioni di anticipi
e saldi ai soggetti beneficiari, nella misura e secondo le modalita stabilite
dal contratto di programma.
3. Le somme indicate
alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo sono versate in
un conto corrente fruttifero istituito presso il Tesoriere regionale e gestito
con le modalita previste dalla LR 30- 5- 1977, n. 17 e successive
modificazioni, nonche con le procedure di cui al contratto di programma e
quelle previste dalla legge 16- 4- 1987, n. 183.
4. Per le finalita di
cui al presente articolo sono istituiti in Entrata il capitolo 6154900 e in
Uscita il capitolo 1200180 con le descrizioni rispettivamente indicate a fianco
dei precitati capitoli nel prospetto allegato n.12/ 18.
Art. 16(Programmi
regionali di sviluppo Art. 44 TU Legge Mezzogiorno) 1. Le risorse previste
al capitolo - Parte Entrata - e al capitolo - Parte Uscita - possono essere
utilizzate dopo l approvazione degli stessi da parte del Ministero per l
intervento Straordinario nel Mezzogiorno, secondo le procedure e la normativa di
cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
2. Per l anno 1990,
una quota delle suddette risorse verra iscritta nella parte Spesa per il
Programma di sviluppo regionale, ai sensi dell art. 8 del Reg CEE n. 2052/
1988, a seguito dell adozione della deliberazione di cui al precedente
comma.
Art. 171. Il pagamento in
conto residui sui capitoli relativi alla spesa sanitaria e subordinato alla
riscossione del Fondo sanitario e, comunque, non puo trovare momentanea
copertura con anticipazioni di cassa.
2. I pagamenti sui
capitoli di spesa relativi alla legge 1- 3- 1986, n. 64, al FIO e ai PIM
potranno avvenire solo dopo l incasso dei corrispondenti capitoli di entrata,
senza determinare anticipazione da parte della Cassa
regionale.
Art. 18(Modifica
art. 13 LR 15- 2- 1985, n. 5 Reimpegno dell
alienazione) 1. L articolo 13
della L. R. 15- 2- 1985, n. 5 e così modificato:
Le somme ricavate
dalla vendita dei beni tratturali, della disciolta ONC e degli altri beni
regionali, comprese quelle ricavate per canoni di locazione e di concessione,
sono impiegate per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare
regionale e per l acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dei beni
immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione o di enti
strumentali della stessa.
I lavori di
conservazione e sviluppo degli immobili di proprieta regionale sono eseguiti
dal Settore Demanio e Patrimonio, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, nel
rispetto delle norme di procedura previste dalla LR 16- 5- 1985, n.
27.
Art. 19(Fondo
globale per l occupazione giovanile) 1. Con successivo e separato provvedimento
legislativo sara disposto il prelievo del Fondo globale previsto al Cap.
1020050 dello stato di previsione della spesa finalizzata all occupazione e
alla cooperazione giovanile, con una dotazione finanziaria di lire
20.000.000.000.
Art. 20(Enti
fieristici strumentali) 1. Il finanziamento recato dal Cap.0352020 della
Parte Spesa e vincolato per importo pari a lire 2.000.000.000, in termini di
competenza e cassa, per il ripianamento delle passivita pregresse degli enti
fieristici strumentali di cui alla LR 31- 1- 1990, n. 5.
Art. 21(Passivita
onerose imprese agricole) 1. Il finanziamento recato dal Cap.0113030 della
Parte Spesa e vincolato per un importo pari a L. 5.000.000.000, in termini di
competenza e cassa, per agevolazioni creditizie per il consolidamento delle
passivita onerose delle imprese agricole di cui alla LR 31- 1- 1990, n.
3.
Art. 22(Cooperazione
agricola) 1. Il finanziamento recato dal Cap.0111105 della
Parte Spesa e vincolato per un importo pari a L. 12.000.000.000, in termini di
competenza e cassa, per interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno
della cooperazione agricola di cui alla LR 31- 1- 1990, n. 4.
Art. 23(Legge
organica per le attivita culturali) 1. Con successivo e separato provvedimento
legislativo sara disposto il prelievo dal Fondo globale di cui al cap. 1020020
dello stato di previsione della spesa, con una dotazione finanziaria di
L.7.000.000.000, per la legge organica per le attivita
culturali.
Art. 241. I fondi relativi al
Cap. 1020050 Fondo globale per l occupazione giovanile da disciplinare con
successiva legge regionale, dotato per il 1990 di L. 20.000.000.000, verranno
utilizzati, limitatamente a L.8.000.000.000,
per finanziare gli interventi previsti dall art. 8 della LR 26- 3- 1985,
n. 9.
2. I contributi di L.
200.000, 150.000 e 100.000 previsti dal citato art. 8 della LR 26- 3- 1985, n. 9
vengono rispettivamente rideterminati in lire 500.000, 300.000 e
100.000.
3. L importo mensile massimo di L.1.000.000 previsto al
punto 2 dello stesso art. 8 della LR 26- 3- 1985, n. 9 e elevato a L.2.000.000.
Art. 251. I fondi relativi al 6° biennio della legge n. 457/
78 iscritti al Cap. 0411150 del bilancio di previsione per l esercizio 1990,
nonche i fondi previsti al Cap. 0411105, di nuova istituzione, saranno
utilizzati prioritariamente per il finanziamento delle istanze gia presentate
all Assessorato regionale all Edilizia Residenziale e corredate di concessione
e/ o convenzione.
Art. 261. L attivita della
regione e sottoposta ad analisi formalizzata tendente a valutare i livelli di
efficienza, produttivita ed efficacia conseguiti. 2. La Giunta regionale,
provvede alla predetta funzione di analisi attraverso l istituzione di un
apposito servizio cui e garantito l accesso alle basi dati, comunque nella
disponibilita della Regione.
3. La Giunta regionale
adotta annualmente un rapporto di gestione, che contiene i risultati dell
analisi effettuata e l esposizione ragionata delle metodologie
impiegate.
4. I risultati
conseguiti e le metodologie impiegate nell analisi di gestione sono in ogni
caso sottoposti alla valutazione formale del Consiglio
regionale.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
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