Anno 1990
Numero 10
Data 17/04/1990
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
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Legge Regionale 17 aprile 1990, n. 10

Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990- 1992.



Art. 1

(Stato di previsione dell Entrata e della Spesa)


1. Il totale generale dell Entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1990 e approvato in Lire 14.948.388.962.270 in termini di competenza e in Lire 17.759.010.764.990 in termini di cassa.

2. Il totale generale della Spesa della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1990 e approvato in Lire 14.948.388.962.270 in termini di competenza e in Lire 17.743.945.319.910 in termini di cassa.

3. Sono autorizzati l accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti dallo Stato alla Regione, nonche di ogni altra somma e proventi dovuti per l anno 1990, sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

4. E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio finanziario 1990 annesso alla presente legge.

5. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1990 in conformita alle disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30- 5- 77 Norme sulla contabilita regionale.

6- La Giunta regionale e tenuta a presentare al Consiglio la relazione sulla gestione della spesa e sul fabbisogno di cassa al 30 giugno di ogni anno entro lo stesso termine.




Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)


1. E approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1990 di cui alla tabella A annessa alla presente legge.


Art. 3

(Bilancio pluriennale)


1. Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e adottato e approvato l allegato bilancio pluriennale per il triennio 1990- 1992 (all. n. 1 e n. 2)


Art. 4

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d ordine)


1. Sono considerate obbligatorie e d ordine ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18- 11- 1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3, annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale e autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 1010010 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita regionale. 




Art. 5

(Fondo di riserva per spese impreviste)


1. La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo, il prelevamento di somme dal Fondo per spese impreviste di cui al Cap. 1010030 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli, ai sensi dell art.37 della legge di contabilita regionale.



Art. 6

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)


1. E determinato in Lire 150.000.000.000 per l esercizio finanziario 1990 il Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap.1010020.

3. Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall art.41 della legge di contabilita regionale e dall art. 12 della legge n. 335 del 19- 5- 1976.




Art. 7

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)


1. Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali.


Art. 8

(Legge regionale 16 maggio 1985, n. 27)


1. Alla copertura della spesa dei capitoli di cui all allegato n. 11 si fara fronte con le entrate di cui al Cap. 4114200.

2. Gli impegni di spesa potranno essere effettuati solo dopo che l Assessorato al Bilancio avra accertato il rimborso delle somme non utilizzate dai soggetti beneficiari della LR 16 maggio 1985, n. 27 ed a seguito del parere espresso dalla competente Commissione consiliare.




Art. 9

(Avanzo di amministrazione ERSAP)


1. La spesa finanziabile con la previsione di Entrata di cui al Cap. 1010400 Avanzo di Amministrazione ERSAP non puo essere impegnata fino alla verifica, da parte dell Assessorato al Bilancio e Ragioneria, della esigibilita dei crediti iscritti come residui attivi nei conti consuntivi dell ERSAP e fino al successivo parere obbligatorio della Commissione consiliare al Bilancio.



Art. 10

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)


1. La Giunta regionale e autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1990 le variazioni occorrenti per iscrivere nell Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.

2. Il piano di riparto della spesa sanitaria e approvato dal Consiglio regionale.

3. Nell ambito dello stanziamento del Cap. 0712030, una quota di lire 10 miliardi verra utilizzata previa definizione e approvazione in Consiglio regionale di apposita azione programmata.

4. Nell ambito dello stanziamento del Cap. 0712020, una quota di lire 7 miliardi verra utilizzata previa definizione e approvazione  in Consiglio regionale di apposita azione programmata.

5. I finanziamenti del Cap. 0712010 Provvedimenti per la tutela della salute mentale verranno utilizzati per realizzare una specifica azione programmata approvata dal Consiglio regionale.

6. Tali finanziamenti saranno aggiuntivi rispetto a quanto verra attribuito alle UUSSLL in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente.




Art. 11

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)


1. Le autorizzazioni di spesa per l esercizio finanziario 1990, concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta con la legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 12

(Impegni di spesa fondi a destinazione vincolata)


1. Per i capitoli di uscita il cui finanziamento e previsto con fondi a destinazione vincolata da parte dello Stato o della Comunita Economica Europea, l impegno di spesa deve essere subordinato alla verifica da parte del Settore Ragioneria dell accertamento definitivo della relativa entrata certa.



Art. 13

(Residui perenti)


1. E autorizzata l iscrizione in appositi capitoli di spesa, in ogni obiettivo e fase operativa, della spesa per residui caduti in perenzione amministrativa, ai sensi dell art.71 della legge di contabilita regionale e della legge regionale 11- 9- 1986, n. 25, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell esercizio finanziario 1990.

2. Al conto consuntivo dell anno 1989 verra allegato uno specifico elenco dei residui perenti. L elenco suddetto dovra contenere i singoli impegni di spesa per ogni obiettivo e l ammontare degli stessi.




Art. 14

(Applicazione saldo finanziario attivo)


1. E autorizzata l applicazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1990 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell esercizio finanziario 1989 per l ammontare di L. 469.577.713.757.

2. Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:

a) L. 40.181.098.000 a copertura dei residui passivi perenti iscritti sul cap. 1010040 di spesa del bilancio;

b) L. 1.228.152.000 per passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi precedenti il 1989;

c) L. 13.000.000.000 a copertura di spese vincolate nella destinazione la cui iscrizione e stata rinviata al 1990 mentre l entrata e stata accertata e riscossa negli anni precedenti in attuazione della norma di cui al IV comma dell art. 45 della LR 30- 5- 1977, n. 17.

3.La restante quota, pari a L.415.168.463.757  quale differenza, viene destinata alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte nella Parte II - Spesa del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1990.




Art. 15

( PIM)


1. La Regione Puglia, ai sensi del contratto di programma per l attuazione del PIM - Puglia, istituisce il Fondo speciale per l attuazione del PIM cui affluiscono:

a) le somme che lo Stati attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione del PIM;

b) le somme che la CEE attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione del PIM;

c) le somme che la regione Puglia assegna all attuazione del PIM a titolo di propria quota di partecipazione ai sensi del contratto di programma.

2. Le somme di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono destinate al pagamento degli oneri derivanti dall attuazione del PIM, ivi comprese le erogazioni di anticipi e saldi ai soggetti beneficiari, nella misura e secondo le modalita stabilite dal contratto di programma.

3. Le somme indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo sono versate in un conto corrente fruttifero istituito presso il Tesoriere regionale e gestito con le modalita previste dalla LR 30- 5- 1977, n. 17 e successive modificazioni, nonche con le procedure di cui al contratto di programma e quelle previste dalla legge 16- 4- 1987, n. 183.

4. Per le finalita di cui al presente articolo sono istituiti in Entrata il capitolo 6154900 e in Uscita il capitolo 1200180 con le descrizioni rispettivamente indicate a fianco dei precitati capitoli nel prospetto allegato n.12/ 18. 




Art. 16

(Programmi regionali di sviluppo Art. 44 TU Legge Mezzogiorno)


1. Le risorse previste al capitolo - Parte Entrata - e al capitolo - Parte Uscita - possono essere utilizzate dopo l approvazione degli stessi da parte del Ministero per l intervento Straordinario nel Mezzogiorno, secondo le procedure e la normativa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.

2. Per l anno 1990, una quota delle suddette risorse verra iscritta nella parte Spesa per il Programma di sviluppo regionale, ai sensi dell art. 8 del Reg CEE n. 2052/ 1988, a seguito dell adozione della deliberazione di cui al precedente comma.




Art. 17


1. Il pagamento in conto residui sui capitoli relativi alla spesa sanitaria e subordinato alla riscossione del Fondo sanitario e, comunque, non puo trovare momentanea copertura con anticipazioni di cassa.

2. I pagamenti sui capitoli di spesa relativi alla legge 1- 3- 1986, n. 64, al FIO e ai PIM potranno avvenire solo dopo l incasso dei corrispondenti capitoli di entrata, senza determinare anticipazione da parte della Cassa regionale.




Art. 18

(Modifica art. 13 LR 15- 2- 1985, n. 5 Reimpegno dell alienazione)


1. L articolo 13 della L. R. 15- 2- 1985, n. 5 e così modificato:

Le somme ricavate dalla vendita dei beni tratturali, della disciolta ONC e degli altri beni regionali, comprese quelle ricavate per canoni di locazione e di concessione, sono impiegate per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare regionale e per l acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dei beni immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione o di enti strumentali della stessa.

I lavori di conservazione e sviluppo degli immobili di proprieta regionale sono eseguiti dal Settore Demanio e Patrimonio, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla LR 16- 5- 1985, n. 27.




Art. 19

(Fondo globale per l occupazione giovanile)


1. Con successivo e separato provvedimento legislativo sara disposto il prelievo del Fondo globale previsto al Cap. 1020050 dello stato di previsione della spesa finalizzata all occupazione e alla cooperazione giovanile, con una dotazione finanziaria di lire 20.000.000.000.



Art. 20

(Enti fieristici strumentali)


1. Il finanziamento recato dal Cap.0352020 della Parte Spesa e vincolato per importo pari a lire 2.000.000.000, in termini di competenza e cassa, per il ripianamento delle passivita pregresse degli enti fieristici strumentali di cui alla LR 31- 1- 1990, n. 5.



Art. 21

(Passivita onerose imprese agricole)


1. Il finanziamento recato dal Cap.0113030 della Parte Spesa e vincolato per un importo pari a L. 5.000.000.000, in termini di competenza e cassa, per agevolazioni creditizie per il consolidamento delle passivita onerose delle imprese agricole di cui alla LR 31- 1- 1990, n. 3.



Art. 22

(Cooperazione agricola)


1. Il finanziamento recato dal Cap.0111105 della Parte Spesa e vincolato per un importo pari a L. 12.000.000.000, in termini di competenza e cassa, per interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno della cooperazione agricola di cui alla LR 31- 1- 1990, n. 4.



Art. 23

(Legge organica per le attivita culturali)


1. Con successivo e separato provvedimento legislativo sara disposto il prelievo dal Fondo globale di cui al cap. 1020020 dello stato di previsione della spesa, con una dotazione finanziaria di L.7.000.000.000, per la legge organica per le attivita culturali.



Art. 24


1. I fondi relativi al Cap. 1020050 Fondo globale per l occupazione giovanile da disciplinare con successiva legge regionale, dotato per il 1990 di L. 20.000.000.000, verranno utilizzati, limitatamente a L.8.000.000.000,  per finanziare gli interventi previsti dall art. 8 della LR 26- 3- 1985, n. 9.

2. I contributi di L. 200.000, 150.000 e 100.000 previsti dal citato art. 8 della LR 26- 3- 1985, n. 9 vengono rispettivamente rideterminati in lire 500.000, 300.000 e 100.000.

3. L importo mensile massimo di L.1.000.000 previsto al punto 2 dello stesso art. 8 della LR 26- 3- 1985, n. 9 e elevato a L.2.000.000.  




Art. 25


1. I fondi relativi al 6° biennio della legge n. 457/ 78 iscritti al Cap. 0411150 del bilancio di previsione per l esercizio 1990, nonche i fondi previsti al Cap. 0411105, di nuova istituzione, saranno utilizzati prioritariamente per il finanziamento delle istanze gia presentate all Assessorato regionale all Edilizia Residenziale e corredate di concessione e/ o convenzione.



Art. 26


1. L attivita della regione e sottoposta ad analisi formalizzata tendente a valutare i livelli di efficienza, produttivita ed efficacia conseguiti. 2. La Giunta regionale, provvede alla predetta funzione di analisi attraverso l istituzione di un apposito servizio cui e garantito l accesso alle basi dati, comunque nella disponibilita della Regione.

3. La Giunta regionale adotta annualmente un rapporto di gestione, che contiene i risultati dell analisi effettuata e l esposizione ragionata delle metodologie impiegate.

4. I risultati conseguiti e le metodologie impiegate nell analisi di gestione sono in ogni caso sottoposti alla valutazione formale del Consiglio regionale.





Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.