Anno 1990
Numero 15
Data 30/04/1990
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 aprile 1990, n. 15

Modifica legge regionale 28 agosto 1986, n. 17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 (Disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL).



Art. 1


Il quinto comma dell art. 3 della l.r. 28 agosto 1986, n. 17 e sostituito dal seguente:

I Consigli comunali eleggono, con voto limitato ad uno, i propri rappresentanti nell Assemblea della relativa associazione tra i consiglieri comunali, assicurando una presenza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

2. Il sesto comma dell art. 3 della l.r. agosto 1986, n. 17 e sostituito dal seguente:

L elezione deve aver luogo nella prima seduta del Consiglio comunale rinnovato. I Consigli comunali sono convocati e deliberano tutte le volte che si renda necessario procedure agli adempimenti di cui al presente articolo entro i trenta giorni. Scaduti tali termini, le Sezioni decentrate di controllo,  secondo gli ambiti di competenza, senza diffida, nominano commissari ad acta con il compito di convocare il Consiglio comunale per le elezioni dei propri rappresentanti  nellAssemblea dell associazione intercomunale.

In caso di convocazione senza esito, lo stesso commissario procedera, nei cinque giorni successivi, alla designazione dei rappresentanti del Comune, individuandoli con criterio di proporzionalita rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari e secondo l ordine dei voti individuali riportati da ciascuno nelle elezioni comuni.




Art. 2


L art. 6 della l.r. 28 agosto 1986, n. 17 e sostituito dal seguente:

1. Al Presidente del comitato di gestione e corrisposta una indennita mensile di carica nella misura stabilita dall allegato a) della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per il sindaco di Comune avente una popolazione pari a quella residente nell ambito territoriale della Unita Sanitaria Locale.

2. Ai componenti del comitato di gestione di Unita Sanitarie Locali con popolazione fino a 50 mila abitanti e corrisposta una indennita mensile di carica pari al 45% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione. Ai componenti del comitato di gestione di Unita Sanitarie Locali con popolazione tra i 50 mila e i 250 mila abitanti e corrisposta una indennita mensile di carica pari al 60% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione. Ai componenti del Comitato di gestione di Unita Sanitarie Locali con popolazione oltre i 250 mila abitanti e corrisposta una indennita mensile di carica pari al 65% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione.

3. Al Presidente dell assemblea dell associazione intercomunale compete una indennita mensile di funzione equivalente a quella stabilita per i componenti dei rispettivi comitati di gestione.

4. Al Presidente del collegio dei revisori e corrisposta una indennita mensile di funzione pari a quella stabilita per i componenti del comitato di gestione della stessa Unita Sanitaria Locale; ai componenti e corrisposta una indennita mensile di funzione pari al 75% di quella stabilita per il Presidente del collegio.

5. Ai componenti delle assemblee delle associazioni intercomunali e corrisposta una indennita di presenza per l effettiva partecipazione ad ogni seduta  dellassemblea e per non piu di una seduta al giorno, nella misura stabilita per i consiglieri di Comune avente una popolazione pari a quella residente nell ambito territoriale della Unita Sanitaria Locale.

6. Nessuna indennita di presenza compete ai revisori, ai coordinatori sanitari ed amministrativi, ai responsabili dei servizi, al segretario del comitato di gestione della Unita Sanitaria Locale per la partecipazione a sedute degli organi collegiali della Unita Sanitaria Locale.

7. Le indennita di carica e di funzione previste dai commi precedenti sono corrisposte al lordo delle ritenute erTimes New Romani e sono a carico del bilancio della Unita Sanitaria Locale e sono liquidate mensilmente con deliberazione del comitato di gestione. La indennita di funzione ai funzionari amministrativi regionali designati dalla Giunta regionale nei collegi dei revisori e corrisposta agli interessati in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell art. 16 e  dallart. 29 della legge regionale 13 marzo, n. 16.

8. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme della legge 27 dicembre 1985, n. 816




Art. 3


1. Le indennita sono raddoppiate per i Presidenti dei comitati di gestione che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retributa ai sensi dell art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.