Legge Regionale 30 aprile 1990, n. 16 Commissione regionale per le pari opportunita' fra uomo e donna in materia di lavoro.
Art. 1(Istituzione
e finalita della Commissione) 1. Per il
conseguimento delle finalita previste dall art. 3 della Costituzione e dell
art. 2 dello Statuto della Regione Puglia, e istituita la Commissione regionale
per l attuazione dei principi di parita di trattamento (legge n. 903 del 9-
12- 1977) e per l uguaglianza di opportunita in materia di lavoro fra i
cittadini di sesso diverso.
2. Essa opera per
rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto,
limiti la effettiva uguaglianza fra i lavoratori e lavoratrici; per promuovere
l accesso al lavoro e la progressione professionale delle
donne.
Art. 2(Attribuzioni) 1. La Commissione, in
ordine alle finalita di cui al precedente art. 1 e per il perseguimento delle
stesse:
a) verifica e valuta,
in modo continuativo e sistematico, lo stato di attuazione, nella Regione Puglia
della legislazione statale e regione riferita alla condizione femminile in
materia di lavoro e vigila, in particolare, sull applicazione effettiva delle
norme di parita in materia di lavoro;
b) esprime pareri al
Consiglio e alla Giunta regionale su provvedimenti legislativi e amministrativi
che abbiano rilevanza diretta o indiretta con la condizione famminile in materia
di lavoro, nelle diverse fasi di svolgimento del procedimento di
approvazione;
c) propone le
eventuali e opportune modifiche alla disciplina regionale al fine di conformarla
all obiettivo dell uguaglianza sostanziale tra i sessi in materia di
formazione, lavoro;
d) opera per la
rimozione delle forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche
individualmente. - promuovendo tentativi di conciliazione fra le
parti;
- proponendo nelle
sedi competenti la soluzione delle
controversie;
- fornendo pareri e
consulenza tecnica ai soggetti discriminati e/ o alle loro
organizzazioni;
- promuovendo
eventuale assistenza legale gratuita nel rispetto dell autonomia di scelta del
difensore da parte del soggetto discriminato, in relazione alla difesa dei
diritti in materia di lavoro, subordinandola alla condizione che i soggetti
interessati siano percettori di reddito individuale non superiore al triplo
della pensione sociale o che facciano parte del nucleo familiare il cui reddito
complessivo non raggiunga l importo della pensione sociale moltiplicato per i
membri del nucleo familiare;
e) raccoglie elementi
e adotta iniziative finalizzate a diffondere le informazioni riguardanti la
condizione femminile in materia di lavoro, assicurando un permanente dibattito e
promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di
informazione;
f) svolge e promuove
indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in materia di lavoro
nell ambito regionale, anche al fine di individuare le forme di discriminazione
diretta e indiretta;
g) promuove progetti e
interventi intesi:
-ad incrementare la
valorizzazione professionale delle donne gia occupate;ad espandere l accesso
delle donne al lavoro;
-a sollecitare
programmi di orientamento e di formazione professionale in grado di determinare
condizioni di effettiva pari opportunita;
h) promuove e sostiene
l adozione di azioni positive definite con specifici programmi di intervento da
aziende ed enti pubblici e privati verificandone l
esecuzione;
i) esamina gli aspetti
della condizione delle donne impiegate in lavori stagionali e precari e adotta
iniziative conseguenti nei confronti degli enti
competenti;
l) svolge un azione
di collegamento nell ambito regionale fra organismi, che operano nel campo
della parita e delle pari opportunita, istituiti dagli Enti Locali, nonche
fra tutti gli organismi che perseguono analoghe finalita;
m) promuove un
adeguata rappresentanza delle donne nelle commissioni e negli organismi
competenti in materia di lavoro e di formazione professionale le cui nomine sono
di competenza regionale.
2. Le modalita di
attuazione delle attribuzioni di cui al presente articolo saranno definite da
apposito regolamento elaborato dalla Commissione.
Art. 3(Rapporti di
collaborazione) 1. La Commissione, nei
limiti e secondo le modalita previste dall art. 4 del DPR 24- 7- 1977, n. 616,
sviluppa i rapporti di collaborazione:
a) con la Commissione
europea per la promozione di azioni positive a favore della donna e con tutti
gli organismi internazionali operanti nel settore;
b) con il Comitato
nazionale per l attuazione di principi di parita di trattamento ed uguaglianza
di opportunita tra lavoratori e lavoratrici di cui al DM 8- 10- 82 e con la
Commissione nazionale per la realizzazione della parita tra uomo e donna,
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) con le
organizzazioni femminili italiane ed estere, anche in riferimento alla
situazione delle donne emigrate o immigrate;
d) con analoghi
comitati e commissioni istituiti nelle altre Regioni italiane, nonche con la
Consulta regionale femminile della Puglia;
e) con gli istituti di
ricerca e le universita della Regione, anche proponendo la stipula di apposite
convenzioni.
Art. 4(Composizione
della Commissione) 1. La Commissione e
composta da:
- 1 rappresentante
donna designata rispettivamente da ciascun Gruppo politico presente in Consiglio
regionale;
- 5 rappresentanti
donne tra quelle indicate dalle associazioni femminili aventi a livello
nazionale o regionale effettiva rappresentativita sociale, con almeno due anni
di operativita nella regione, impegnate nel campo della parita e delle pari
opportunita nel mondo del lavoro;
- 3 rappresentanti
donne tra quelle indicate dalle Confederazioni sindacali regionali piu
rappresentantive;
- 3 rappresentanti
donne tra quelle indicate dalle Organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti
nel Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro;
- 3 rappresentanti
donne tra quelle indicate dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
- 3 rappresentanti
donne tra quelle indicate dalle Associazioni di cooperative maggiormente
rappresentantive;
- 1 componente
designato dalla Consulta regionale femminile;
- il Consigliere di
parita nominato presso la CRI;
- l Assessore al
Lavoro o, su sua delega, il Coordinatore del Settore Lavoro.
2. Le designazioni
sono inviate al Presidente del Consiglio entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge in sede di prima applicazione e all inizio di
ogni legislatura successiva.
L individuazione
delle aventi titolo e compiuta entro i
45 giorni successivi dalla Commissione competente del Consiglio regionale sulla
base della documentazione presentata dagli interessati.
3. Ogni proposta di
candidatura deve essere corredata di un curriculum dal quale risulti la
particolare competenza, i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti
di cui all art. 2 della presente legge.
4. Il Consiglio
regionale elegge le rappresentanti della Commissione secondo quanto previsto
dalla l.r. 23- 6- 1978, n. 24, con voto limitato ad una per ogni gruppo di
rappresentanti previste nel primo comma
del presente articolo.
5. In caso di
dimissioni, o decadenza di uno dei membri, il Consiglio regionale provvede alla
sostituzione entro 60 giorni, su indicazione dello stesso gruppo di appartenenza
della dimissionaria, decaduta o
rinunciataria e con le stesse modalita previste per le
elezioni.
6. Ai lavori della
Commissione possono essere invitati esperti, nonche i funzionari responsabili
dell Osservatorio del Mercato del Lavoro, della Formazione Professionale e del
Lavoro
Art. 5(Durata,
funzionamento e sede della Commissione) 1. La Commissione,
nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge nel
proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato ad una,
la Presidente nonche due Vice Presidenti.
2. Alla Presidente
spetta il compito di coordinare i lavori della Commissione, convocare e
presiedere le sedute.
3. La convocazione
della Commissione puo essere altresì richiesta da un quinto delle sue
componenti.
4. La Presidente e le
due Vice Presidenti costituiscono l Ufficio di
Presidenza.
5. Sulla data di
convocazione della Commissione e sugli argomenti da trattare la Presidente sente
preventivamente l Ufficio di Presidenza.
6. Per il proprio
funzionamento la Commissione puo adottare un regolamento interno.
7. Per la validita
delle sedute della Commissione e necessaria la presenza della maggioranza delle
componenti e le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza
delle presenti.
8. La Commissione di
norma svolge le proprie attivita organizzandosi in gruppi di lavoro e tal fine
puo avvalersi, temporaneamente dell apporto di esperti
esterni.
9. Le componenti la
Commissione restano in carica per tutta la durata della legislatura e in regime
di prorogatio sino al rinnovo delle stesse da parte del Consiglio
regionale.
10. La Commissione,
che e organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, ha sede presso
l Assessorato regionale al lavoro, che garantisce il necessario supporto
organizzativo per l espletamento dei compiti della Commissione, nonche un
funzionario con compiti di segretario.
Art. 6(Attivita
della Commissione) 1. La Commissione
propone al Consiglio regionale un programma triennale di attivita con la
indicazione del costo finanziario e il relativo piano annuale di
realizzazione.
2. La Commissione,
inoltre, predispone, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sulla
condizione delle donne in Puglia in materia di lavoro e la trasmette al
Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la trasmissione ai Consiglieri e
la iscrive all ordine del giorno del Consiglio per l esame.
3. I componenti della
Commissione hanno diritto di ottenere dagli Uffici regionali e da quelli degli
enti, istituti o delegazioni della Regione, copia dei provvedimenti adottati,
nonche tutte le informazioni necessarie all esercizio delle loro funzioni.
4. Alle componenti
della Commissione spetta il trattamento previsto dall art. 4 della l.r. 12- 8-
1981, n. 45.
Art. 7(Obbligo alla
riservatezza) 1. Le informazioni e i documenti assunti dalla
Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo
da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e del segreto
industriale.
Art. 8(Collegio per
le pari opportunita) 1. Il Presidente della
Giunta regionale, su proposta della Commissione, nomina il Collegio per le pari
opportunita composto da:
a) un magistrato
ordinario che abbia esperienza in materia di diritto del lavoro e pari
opportunita, con funzioni di coordinamento;
b) il responsabile
dell Ispettorato regionale del lavoro;
c) un docente
universitario di diritto del lavoro, con competenza sulla legislazione riferita
alla condizione femminile nel mondo del lavoro.
2. La Giunta
regionale, con proprio provvedimento, garantisce il supporto tecnico e
amministrativo al Collegio per le pari opportunita.
3. Il Collegio ha sede
presso l Assessorato al Lavoro.
4. Il Collegio per le
pari opportunita svolge, su richiesta della Commissione, le funzioni
sottoelencate:
a) fornire pareri e
consulenze di cui alla lett. d) del precedente art. 2;
b) elaborare codici di
comportamento, previa consultazione delle parti sociali interessate, diretti a
specificare le regole di condotta conformi alla parita e ad individuare le
manifestazioni, anche indirette, delle discriminazioni.
5. Il Collegio, entro
trenta giorni dalla richiesta, trasmette alla Commissione il testo delle proprie
decisioni.
6. In caso di
particolare urgenza, il termine e ridotto a quindici
giorni.
7. Il Collegio dura in
carica cinque anni.
8. I compensi sono
stabiliti con la deliberazione di nomina secondo i criteri previsti dall art. 5
della l.r. 12- 8- 1981, n. 45.
Art. 9(Norma
finanziaria) 1. All onere
derivante dell applicazione della presente legge si fa fronte mediante la
seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1990:
PARTE II -
SPESA
Variazione in
aumento:
Cap. 0953035( cni)
Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia di
lavoro competenza 100.000.000 cassa 100.000.000
Variazione in
diminuzione:
Cap. 21020010 Fondo
per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione - spesa corrente
competenza 100.000.000, cassa 100.000.000
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