Legge Regionale 30 aprile 1990, n. 17 Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 «Norme concernenti l' igiene e la sanita' pubblica ed il servizio farmaceutico ».
Art. 1All articolo 8 della
legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, e aggiunto il seguente terzo
comma:
Il responsabile del
Servizio di Igiene Pubblica dell Unita Sanitaria Locale del capoluogo di
provincia e, nei Comuni comprendenti piu Unita Sanitarie Locali, il
responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell Unita Sanitaria Locale
individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente
articolo 5 sostituiscono, ove prevista, la figura del Medico Provinciale in seno
a commissioni, comitati e collegi con funzione per l intero ambito
provinciale.
Art. 2Alla legge regionale
20 luglio 1984, n. 36, e aggiunto il seguente articolo 8 bis:
Le commissioni
previste dai Decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre1975, n. 803 e 30 giugno 1959, n. 240, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, dalla legge 2
aprile 1968, n. 482 e dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono nominate
dal Comitato di Gestione dell Unita Sanitaria Locale di ciascun Comune
capoluogo di provincia e, per quelli che comprendono piu Unita Sanitarie
Locali, dal Comitato di Gestione di quella individuata dal Consiglio comunale a
norma del secondo comma del precedente articolo.
5. Le stesse hanno
sede presso l Unita Sanitaria Locale ed operano con competenza estesa a tutto
il territorio provinciale.
La composizione delle
commissioni di cui al precedente comma e modificata come segue:
a) il medico igienista
di cui all articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre
1975, n. 803, e sostituito da un medico di ruolo del Servizio Sanitario
appartenente al Servizio di Igiene Pubblica;
b) il medico del ruolo
regionale di cui all articolo 481 del Decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1959, n. 420, come sostituito dall art. 12 del Decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e sostituito dal medico del ruolo
del Servizio Sanitario appartenente al Servizio di Igiene Pubblica o di Medicina
Legale o di Medicina del lavoro;
c) l Ispettorato
Medico del lavoro componente il collegio medico di cui al secondo comma dell
art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e sostituito da un medico
specialista in medicina del lavoro o in medicina legale appartenente al ruolo
del personale del Servizio Sanitario;
d) l esperto in
chimica della commissione di cui all articolo 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147
e sostituito dal responsabile del Settore chimico - ambientale - tossicologico
del presidio multinazionale di prevenzione istituito nel capoluogo di
provincia.
La commissione
esaminatrice di cui all art. 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147 e nominata dal
Comitato di Gestione dell Unita Sanitaria Locale del Comune capoluogo della
provincia e, per quelli che comprendono piu Unita Sanitarie Locali, dal
Comitato di Gestione di quella individuata dal Consiglio comunale a norma del
secondo comma del precedente art. 5 ed e così modificata: responsabile del
Servizio di Igiene Pubblica, presidente: medico addetto al Servizio di Igiene
Pubblica, Questore o Vice Questore, responsabile del Settore chimico -
ambientale - tossicologico del presidio multizonale di prevenzione, comandante
in sede provinciale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, componenti.
Le funzioni di
segretario delle predette commissioni sono esercitate da un dipendente dell
Unita Sanitaria Locale appartenente al ruolo del personale amministrativo del
Servizio Sanitario, di posizione funzionale non inferiore a quella di assistente
amministrativo.
Art. 3L articolo 11 della
legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 e abrogato e sostituito dal
seguente:
In ciascuna Unita
Sanitaria Locale e costituita una commissione sanitaria per i compiti di cui
alle leggi 26 maggio 1979, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n.
118, con esclusione di quelli riservati e disciplinati dal Decreto Legge 30
maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1988, n.
291.
La commissione,
nominata dal Comitato di Gestione, e composta dal responsabile del Servizio di
Igiene Pubblica della Unita Sanitaria Locale o dal responsabile del Servizio di
Medicina Legale o dal responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro o dai
medici dei suddetti Servizi ovvero da altro medico dirigente di altro Servizio,
con funzioni di presidente, nonche:
a) da un medico
specialista in neuropsichiatria ovvero con anzianita di servizio nella stessa
disciplina di almeno cinque anni e da due medici specialistici in medicina
legale o del lavoro ovvero con anzianita di servizio nelle stesse discipline di
almeno cinque anni, dei quali uno designato dalle Associazioni nazionali dei
Mutilati ed Invalidi Civili, aventi per legge personalita giuridica e funzioni
di rappresentanza della categoria, per le funzioni di cui alla legge 30 marzo
1971, n. 118;
b) da due medici
specialistici in oculistica, dei quali uno designato dall Unione Italiana
Ciechi, per le funzioni di cui alla legge 27 maggio 1970, n.
382;
c) da due medici
specialistici in otorinolaringoiatra, dei quali uno designato dall Associazione
Nazionale per l Assistenza ai Sordomuti, per le funzioni di cui alla legge 26
maggio 1970, n. 381.
Le funzioni di
segretario sono svolte da un dipendente dell Unita Sanitaria Locale, del ruolo
amministrativo, di posizione funzionale non inferiore a quella di assistente
amministrativo.
Il Comitato di
Gestione puo nominare componenti supplenti. I sanitari di cui alle lettere a),
b) e c) del precedente secondo comma sono scelti dal ruolo del personale del
Servizio Sanitario. In mancanza, possono essere nominati specialisti non
dipendenti.
La commissione, su
richiesta documentata dall interessato, in ordine alla natura e alla gravita
della minorazione, ove le giustifichi, dispone visita medica, presso il
domicilio, da parte di un componente assistito dal
segretario.
Nella prima seduta
successiva, la commissione valutata la relazione predisposta dal componente che
ha effettuato la visita domiciliare, decide sull accertamento delle condizioni
di invalidita.
Le domande presentate
da cittadini che abbiano superato il 65o anno di eta devono essere esaminate
dalla commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le istanze dei
cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti devono essere esaminate e
definite entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Le commissioni durano
in carica cinque anni dalla data di insediamento.
Esse, peraltro,
esercitano le funzioni fino all insediamento delle nuove commissioni.
Limitatamente ai primi
ventiquattro mesi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge,
le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza
alle dodici previste dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.
Art. 4All articolo 12 della
legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 sono aggiunti i seguenti
commi:
La Giunta regionale
puo nominare componenti supplenti.
La commissione, su
richiesta documentata dell interessato, qualora la natura e la gravita delle
minorazioni lo giustifichi, puo disporre visita medica presso il domicilio, da
parte di un componente assistito dal segretario.
Nella prima seduta
successiva, la commissione, valuta la relazione del componente che ha effettuato
la visita domiciliare, decide sull accertamento delle condizioni di
invalidita.
Le domande presentate
da cittadini che abbiano superato il 65° anno di eta devono essere esaminate
dalla commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le istanze dei
cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti devono essere esaminate e
definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Le commissioni durano
in carica cinque anni dalla data di insediamento.
Esse, peraltro,
esercitano le funzioni fino all insediamento delle nuove commissioni.
Limitatamente ai primi
ventiquattro mesi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge,
le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza
alle dodici previste dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.
Art. 5L ultimo comma dell
art. 13 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 e abrogato.
Dopo l art. 13 della
legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 e inserito il seguente art. 13 bis:
Gli oneri per i
compensi e le indennita qualora dovuti, per il funzionamento delle commissioni
di cui all art. 11 della presente legge sono a carico delle rispettive Unita
Sanitarie Locali entro i limiti degli importi fissati dalla normativa
statale.
La parte eccedente
tali limiti gravera sul capitolo del bilancio regionale per il finanziamento
delle spese conseguenti alla LR 12 agosto 1981, n. 45.
La Giunta regionale,
dietro presentazione di idonea documentazione di spesa, rimborsa annualmente
alle Unita Sanitarie Locali la quota dei compensi e delle indennita, eccedenti
la misura prevista dalla normativa statale, a carico del capitolo del bilancio
regionale di cui al precedente comma.
Gli oneri per i
compensi e le indennita, qualora dovuti, per il funzionamento delle commissioni
di cui all art. 12 della presente legge sono corrisposti dalla Giunta
regionale, che vi provvede entro i limiti degli importi previsti dalla normativa
statale, con imputazione della relativa spesa su apposito capitolo che sara
istituito nel bilancio regionale in sede di riparto del fondo sanitario di cui
all art. 51 della legge 23- 12- 1978, n. 833 e successive integrazioni e
modificazioni.
Su detto capitolo
graveranno altresì le spese di funzionamento delle commissioni
sopraindicate.
La parte eccedente
tali limiti sara a carico del capitolo di bilancio regionale di cui al 2° comma
del presente articolo.
Art. 6L articolo 22 della
legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 e sostituito dal
seguente:
Il Presidente del
Comitato di Gestione di ciascuna Unita Sanitaria Locale entro e non oltre il
mese di gennaio di ogni anno pari, richiede ai Comuni del rispettivo ambito
territoriale e al Presidente dell Ordine dei Farmacisti della provincia il
parere in ordine alla pianta organica delle farmacie. Alla richiesta va allegata
relazione sulla consistenza, sull organizzazione e sulle esigenze dell
assistenza farmaceutica, nonche sulle eventuali proposte di
modificazione.
Nei Comuni che
comprendono piu Unita Sanitarie Locali provvede agli adempimenti il Presidente
dell Unita Sanitaria Locale individuata a norma del 2o comma del precedente
art. 5, sentiti i Presidenti delle altre Unita Sanitarie
Locali.
I pareri di cui al
precedente comma vanno resi improrogabilmente entro il 30 giugno.
Decorso tale termine,
si intendono acquisiti pareri favorevoli ai fini delle determinazioni
successive.
Nei limiti della
legislazione vigente, i Consigli comunali e gli Ordini provinciali dei
farmacisti possono proporre modificazione delle piante organiche, previa
adeguata motivazione che tenga in ogni caso conto della consistenza della
popolazione dei Comuni, sulla base dei dati pubblicati dall istituto centrale
di statistica per l anno precedente, degli eventuali spostamenti della stessa,
della natura dei luoghi, delle circoscrizioni di ciascuna sede
farmaceutica.
Alla deliberazione del
Consiglio comunale, in caso di proposta di modificazione della pianta organica
delle farmacie, vanno allegate cartina planimetrica e descrizione della
ridefinizione delle zone di pertinenza di ciascuna farmacia, sia ove si
propongano modificazioni delle sedi e spostamenti sia ove si ravvisi la
necessita di nuove istituzioni.
L Assemblea dell
Unita Sanitaria Locale, entro il 30 settembre, delibera definitiva proposta di
revisione della pianta organica delle farmacie di ciascun Comune del proprio
ambito territoriale, trasmettendo gli atti relativi all Assessorato regionale
alla Sanita entro il mese di ottobre.
La deliberazione dell
Assemblea dell Unita Sanitaria Locale da atto della richiesta dei pareri, di
quelli resi e di quelli non forniti, delle motivazioni sulle modificazioni
addotte, degli accoglimenti o dei rigetti delle proposte con le relative
motivazioni fornisce adeguata motivazione della propria proposta. Alla stessa
deliberazione vanno allegate le cartine planimetriche e le descrizioni delle
nuove definizioni delle sedi farmaceutiche, per ciascun Comune, ove venga
proposta modificazione.
La deliberazione dell
Assemblea dell Unita Sanitaria Locale da atto, altresì, per ciascun Comune delle farmacie esistenti, di
quelle di cui si propone l istituzione, di quelle funzionanti, a gestione
pubblica o a gestione privata, vacanti o succursali.
Entro il 31 dicembre,
la Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Sanita delibera comunque
sulla pianta organica delle farmacie dei Comuni della Regione, con uno o piu
provvedimenti, indicando, per ciascuna circoscrizione provinciale, ambito
territoriale di Unita Sanitaria Locale e Comune, le farmacie esistenti, di
nuova istituzione, funzionanti a gestione pubblica o a gestione privata, vacanti
o succursali.
In caso di mancato
espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti ovvero di mancata
trasmissione della proposta dell Unita Sanitaria Locale entro il mese di
ottobre, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
consiliare, provvede, a norma del precedente comma, confermando la pianta
organica delle farmacie esistenti ovvero prevedendo nuove istituzioni solo in
caso di incremento della popolazione, demandando al Comitato di Gestione della
Unita Sanitaria Locale competente la definizione delle sedi di ciascuna
farmacia, previa determinazione di termini, decorso il quale il Comitato
regionale di Controllo nomina il commissario.
Art. 7Il terzo comma dell
articolo 33 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 e abrogato.
Allo stesso articolo
sono aggiunti i seguenti commi:
Ai componenti delle
commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 e corrisposto, a decorrere
dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, oltre alle spese di viaggio, se e in quanto dovute, il gettone
di presenza per ogni seduta pari a Lire 25.000. Al segretario per ogni seduta e
corrisposto il gettone di presenza pari a Lire 10.000, oltre le spese di viaggio
se e in quanto dovute.
Inoltre, ai componenti
delle commissioni ed al segretario spettano rispettivamente Lire 4.000 e Lire
2.000 per ogni caso definito.
Detti compensi sono
corrisposti in deroga al principio dell omnicomprensivita e al personale
dipendente del Servizio Sanitario e della Regione solo se l attivita della
Commissione sia espletata al di fuori dell orario di servizio o di altra
attivita comunque retribuita.
Con legge di bilancio
della Regione, in sede di previsione della spesa conseguente alla l.r. 12 agosto
1981, n. 45, sara tenuto conto degli
oneri rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi secondo e ultimo dell art.
13 bis della presente legge, previsti rispettivamente in L. 900.000.000 e
200.000.000.
Le spese di
funzionamento delle altre commissioni, dei comitati e dei collegi di interesse
sanitario, previsti nella presente legge, sono a carico dell Unita Sanitaria
Locale presso cui sono sostituiti.
I diritti dovuti dagli
utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e
le quote da destinare per le spese di funzionamento o per gli emolumenti ed i
rimborsi delle spese ai componenti delle commissioni di cui all art. 481 del
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 959, n. 420, come sostituito dall art. 12 del Decreto del
Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, sono determinati e
corrisposti a norma del Decreto Ministeriale previsto dall ultimo comma del
detto articolo.
Art. 8Nell ambito della
quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata alla Regione Puglia, ai sensi
dell art. 52 - comma 2° - della legge 23- 12- 1978, n. 833, la Regione
individua la somma finalizzata all assistenza farmaceutica.
La Giunta regionale, a
partire dall 11- 1- 1991, provvedera,
in nome e per conto delle Unita Sanitarie Locali, al pagamento diretto, in
forma centralizzata, delle competenze dovute alle farmacie convenzionate
mediante utilizzazione della quota parte del Fondo Sanitario
regionale.
La quota del Fondo
Sanitario regionale finalizzata all assistenza farmaceutica viene individuata
per ciascuna Unita Sanitaria Locale sulla base degli indici definiti
annualmente dalla Giunta regionale.
Le Unita Sanitarie
Locali iscriveranno nel proprio bilancio le somme così individuate, rimanendo,
in ogni caso, responsabili della spesa eccedente la quota individuata a questo
scopo.
Art. 9All onere riveniente dall applicazione della
presente legge, valutato in Lire 1.100.000.000, si fa fronte con le quote del
Fondo Sanitario, con la previsione del relativo stanziamento annuale, in sede di
riparto.
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