Anno 1990
Numero 21
Data 04/05/1990
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 21

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 agosto 1979, n. 61. Istituzione del Nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia.



Art. 1


Dopo il primo comma dell art. 1 della L. R. 30- 8- 79, n. 61, sono aggiunti i seguenti comma:

Il Nucleo di cui al precedente comma si articola in cinque Sezioni provinciali, una per ciascuna provincia.

Il Nucleo Guardie Giurate Particolari della Regione Puglia espleta i servizi previsti dalla LR 30- 8- 79, n. 61, così come modificati ed integrati dalla presente legge, con personale maschile e femminile, con parita di attribuzioni e di progressione di carriera.




Art. 2


L art. 2 della L. R. 30- 8- 79, n. 61 e abrogato e sostituito dal seguente:

Il Nucleo Guardie Giurate particolari assicura la vigilanza degli uffici centrali e periferici della Regione, nonche degli stabilimenti, depositi e autoparchi regionali.

L attivita si esplica garantendo i seguenti servizi:

a) vigilanza agli ingressi delle strutture regionali, ivi comprese quelle con i servizi di portierato e custodia;

b) vigilanza all interno degli uffici regionali;

c) vigilanza notturna e festiva degli immobili ed altri beni regionali così come prevista dal Regolamento;

d) servizi di rappresentanza.

Con provvedimento della Giunta regionale puo essere affidato, in via saltuaria, al Nucleo Guardie Giurate Particolari o alle Sezioni provinciali di cui al precedente art.1 l esercizio di ogni altro compito che richieda particolari garanzie di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge statale vigente.

Il personale appartenente al Nucleo Guardie Giurate particolari non puo, in nessun caso, essere utilizzato in compiti diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione dei casi e con le modalita di cui al comma precedente.




Art. 3


L art. 3 della L. R. 30- 8- 79. n. 61 e abrogato e sostituito dal seguente:

L organico del Nucleo Guardie Giurate Particolari e di 120 unita, così suddivise per ogni Sezione:

Sezione di Bari n. 60 unita

Sezione di Brindisi n. 12 unita

Sezione di Foggia n. 16 unita

Sezione di Lecce n. 18 unita

Sezione di Taranto n. 14 unita

La responsabilita del Nucleo e affidata a dipendente regionale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Ogni sezione provinciale e inserita nello Ufficio Provinciale Economato e costituisce unita organizzativa complessa nell ambito del Nucleo. La responsabilita e affidata a dipendente regionale appartenente alla VIII q.f, che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro personale regionale.

Le unita complesse possono articolarsi in unita semplici.




Art. 4


L art. 4 della LR 30- 8- 1979, n. 61 e abrogato.


Art. 5


Il 2° comma dell art. 5 della L. R. 30- 8- 79, n. 61 e abrogato e sostituito dal seguente:

Il personale appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari ha diritto alle uniformi ed ai capi di vestiario secondo le disposizioni previste dalla LR 17- 7- 79, n. 43.

E fatto divieto alle Guardie Giurate Particolari di essere in servizio senza uniforme, salvo casi eccezionali e previa disposizione scritta del dirigente del Nucleo.

Il personale da assumere per concorso deve possedere i seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) eta non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta;

c) idoneita fisica, psichica ed attitudinale al servizio di vigilanza;

d) titolo di studio di scuola media dell obbligo.




Art. 6


L art. 6 della L. R. 30- 8- 1979, n. 61 e abrogato e sostituito dal seguente:

Le Guardie Giurate particolari sono inquadrate nella IV qualifica funzionale di cui alla LR 9- 5- 84, n. 26.

Il personale assunto con la LR 30- 8- 1979, n. 61, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, puo presentare istanza di assegnazione ad una delle Sezioni provinciali del Nucleo Guardie Giurate Particolari. Nel caso che il numero degli aspiranti sia superiore ai posti previsti, la Giunta regionale procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:

luogo di residenza, anzianita di servizio e situazione di famiglia.

Per i posti ancora vacanti in ciascuna Sezione provinciale il personale regionale appartenente alla II, III e IV qualifica funzionale, in possesso dei requisiti di cui all art. 5, fatta eccezione per il limite di eta, puo chiedere l inserimento nel Nucleo e l attribuzione del profilo di Guardia Giurata Particolare.

A tal fine, gli interessati devono presentare istanza scritta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L istanza, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, va trasmessa al Settore Personale, con plico raccomandato.

Se il numero delle domande e superiore ai posti da attribuire, sara data preferenza prioritariamente a chi ha prestato servizio nell Arma dei Carabinieri, nella Pubblica Sicurezza, nella Guardia di Finanza, nei Vigili Urbani, nel Corpo degli Agenti di Custodia, e nel Corpo Forestale dello Stato e, successivamente, a chi ha una maggiore anzianita di servizio.

In caso di assenza o di insufficienza di richieste rispetto agli organici di ciascuna Sezione,la Giunta regionale e autorizzata abandire pubblici concorsi su base provincial




Art. 7


Il personale destinato al Nucleo Guardie Giurate Particolari frequenta apposito corsodi formazione predisposto dalla Giunta regionale,che puo avvalersi di istituti specializzati, tramite convenzioni.

La Giunta regionale, inoltre, e impegnata ad organizzare almeno annualmente corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale appartenente al Nucleo.




Art. 8


La Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, verifica l eventuale vacanza dei posti previsti quale dotazione organica della presente legge ed attiva per la relativa copertura le procedure di cui alla presente legge.

Eventuali nuove assunzioni da effettuare in base alla vigente normativa possono aver luogo solo a partire dal 1° gennaio 1991.




Art. 9


Le Guardie Giurate Particolari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, gia inquadrate nel ruolo regionale alla II qualifica funzionale ai sensi della l.r. 30- 8- 79, n. 61, sono reinquadrate nella IV qualifica funzionale, ai sensi dell art. 6.

Il reinquadramento ai fini giuridici decorre dalla data di assunzione e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo compete, dalla data di effettiva presa in servizio, l indennita di cui alla lettera i), primo comma,  dellart. 30 della l.r. 9 maggio 1984, n. 26, così come modificata dalla lettera g) dell art. 33 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo che intende svolgere mansioni di portierato e/ o custodia deve inoltrare istanza scritta al Presidente della Giunta regionale, dichiarando di rinunciare espressamente ai benefici previsti dalla presente legge, ivi compreso il reinquadramento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale, sulla base delle istanze presentate, procede con proprio atto ad escludere il personale di cui al comma precedente dal Nucleo Guardie Giurate Particolari entro il limite del 20% dell organico previsto dalla l.r. 30- 8- 79, n. 61. Nel caso in cui il numero delle istanze sia superiore al 20% la Giunta procede alla selezione sulla base dei seguenti criteri: anzianita di servizio, nucleo familiare ed eta.

Il personale escluso dal Nucleo rimane inquadrato alla II qualifica funzionale.




Art. 10


La Giunta regionale e autorizzata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le OOSS aziendali maggiormente rappresentative, ad approvare la bozza di regolamento del Nucleo Guardie Giurate Particolari, da sottoporre all approvazione del Consiglio regionale.