Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 agosto 1979, n. 61. Istituzione del Nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia.
Art. 1Dopo il primo comma
dell art. 1 della L. R. 30- 8- 79, n. 61, sono aggiunti i seguenti
comma:
Il Nucleo di cui al
precedente comma si articola in cinque Sezioni provinciali, una per ciascuna
provincia.
Il Nucleo Guardie
Giurate Particolari della Regione Puglia espleta i servizi previsti dalla LR 30-
8- 79, n. 61, così come modificati ed integrati dalla presente legge, con
personale maschile e femminile, con parita di attribuzioni e di progressione di
carriera.
Art. 2L art. 2 della L. R.
30- 8- 79, n. 61 e abrogato e sostituito dal seguente:
Il Nucleo Guardie
Giurate particolari assicura la vigilanza degli uffici centrali e periferici
della Regione, nonche degli stabilimenti, depositi e autoparchi
regionali.
L attivita si
esplica garantendo i seguenti servizi:
a) vigilanza agli
ingressi delle strutture regionali, ivi comprese quelle con i servizi di
portierato e custodia;
b) vigilanza all
interno degli uffici regionali;
c) vigilanza notturna
e festiva degli immobili ed altri beni regionali così come prevista dal
Regolamento;
d) servizi di
rappresentanza.
Con provvedimento
della Giunta regionale puo essere affidato, in via saltuaria, al Nucleo Guardie
Giurate Particolari o alle Sezioni provinciali di cui al precedente art.1 l
esercizio di ogni altro compito che richieda particolari garanzie di sicurezza,
nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge statale
vigente.
Il personale
appartenente al Nucleo Guardie Giurate particolari non puo, in nessun caso,
essere utilizzato in compiti diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione dei
casi e con le modalita di cui al comma precedente.
Art. 3L art. 3 della L. R.
30- 8- 79. n. 61 e abrogato e sostituito dal seguente:
L organico del
Nucleo Guardie Giurate Particolari e di 120 unita, così suddivise per ogni
Sezione:
Sezione di Bari n. 60
unita
Sezione di Brindisi n.
12 unita
Sezione di Foggia n.
16 unita
Sezione di Lecce n. 18
unita
Sezione di Taranto n.
14 unita
La responsabilita del
Nucleo e affidata a dipendente regionale appartenente alla prima qualifica
funzionale dirigenziale, che si avvale, per i servizi amministrativi, di altro
personale regionale.
Ogni sezione
provinciale e inserita nello Ufficio Provinciale Economato e costituisce unita
organizzativa complessa nell ambito del Nucleo. La responsabilita e affidata
a dipendente regionale appartenente alla VIII q.f, che si avvale, per i servizi
amministrativi, di altro personale regionale.
Le unita complesse
possono articolarsi in unita semplici.
Art. 4L art. 4 della LR 30- 8- 1979, n. 61 e
abrogato.
Art. 5Il 2° comma dell art.
5 della L. R. 30- 8- 79, n. 61 e abrogato e sostituito dal
seguente:
Il personale
appartenente al Nucleo Guardie Giurate Particolari ha diritto alle uniformi ed
ai capi di vestiario secondo le disposizioni previste dalla LR 17- 7- 79, n.
43.
E fatto divieto alle
Guardie Giurate Particolari di essere in servizio senza uniforme, salvo casi
eccezionali e previa disposizione scritta del dirigente del
Nucleo.
Il personale da
assumere per concorso deve possedere i seguenti requisiti:
a) godimento dei
diritti civili e politici;
b) eta non inferiore
agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta;
c) idoneita fisica,
psichica ed attitudinale al servizio di vigilanza;
d) titolo di studio di
scuola media dell obbligo.
Art. 6L art. 6 della L. R.
30- 8- 1979, n. 61 e abrogato e sostituito dal seguente:
Le Guardie Giurate
particolari sono inquadrate nella IV qualifica funzionale di cui alla LR 9- 5-
84, n. 26.
Il personale assunto
con la LR 30- 8- 1979, n. 61, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, puo presentare istanza di assegnazione ad una
delle Sezioni provinciali del Nucleo Guardie Giurate Particolari. Nel caso che
il numero degli aspiranti sia superiore ai posti previsti, la Giunta regionale
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
luogo di residenza,
anzianita di servizio e situazione di famiglia.
Per i posti ancora
vacanti in ciascuna Sezione provinciale il personale regionale appartenente alla
II, III e IV qualifica funzionale, in possesso dei requisiti di cui all art. 5,
fatta eccezione per il limite di eta, puo chiedere l inserimento nel Nucleo e
l attribuzione del profilo di Guardia Giurata
Particolare.
A tal fine, gli
interessati devono presentare istanza scritta entro e non oltre trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L istanza,
indirizzata al Presidente della Giunta regionale, va trasmessa al Settore
Personale, con plico raccomandato.
Se il numero delle
domande e superiore ai posti da attribuire, sara data preferenza
prioritariamente a chi ha prestato servizio nell Arma dei Carabinieri, nella
Pubblica Sicurezza, nella Guardia di Finanza, nei Vigili Urbani, nel Corpo degli
Agenti di Custodia, e nel Corpo Forestale dello Stato e, successivamente, a chi
ha una maggiore anzianita di servizio.
In caso di assenza o
di insufficienza di richieste rispetto agli organici di ciascuna Sezione,la
Giunta regionale e autorizzata abandire pubblici concorsi su base provincial
Art. 7Il personale destinato
al Nucleo Guardie Giurate Particolari frequenta apposito corsodi formazione
predisposto dalla Giunta regionale,che puo avvalersi di istituti specializzati,
tramite convenzioni.
La Giunta regionale,
inoltre, e impegnata ad organizzare almeno annualmente corsi di aggiornamento e
riqualificazione professionale del personale appartenente al
Nucleo.
Art. 8La Giunta regionale,
entro il trenta settembre di ogni anno, verifica l eventuale vacanza dei posti
previsti quale dotazione organica della presente legge ed attiva per la relativa
copertura le procedure di cui alla presente legge.
Eventuali nuove
assunzioni da effettuare in base alla vigente normativa possono aver luogo solo
a partire dal 1° gennaio 1991.
Art. 9Le Guardie Giurate
Particolari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
gia inquadrate nel ruolo regionale alla II qualifica funzionale ai sensi della
l.r. 30- 8- 79, n. 61, sono reinquadrate nella IV qualifica funzionale, ai sensi
dell art. 6.
Il reinquadramento ai
fini giuridici decorre dalla data di assunzione e, ai fini economici, dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Al personale di cui al
primo comma del presente articolo compete, dalla data di effettiva presa in
servizio, l indennita di cui alla lettera i), primo comma, dellart. 30 della l.r. 9 maggio 1984, n. 26,
così come modificata dalla lettera g) dell art. 33 della l.r. 13 aprile 1988,
n. 13.
Il personale di cui al
primo comma del presente articolo che intende svolgere mansioni di portierato e/
o custodia deve inoltrare istanza scritta al Presidente della Giunta regionale,
dichiarando di rinunciare espressamente ai benefici previsti dalla presente
legge, ivi compreso il reinquadramento, entro e non oltre trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale,
sulla base delle istanze presentate, procede con proprio atto ad escludere il
personale di cui al comma precedente dal Nucleo Guardie Giurate Particolari
entro il limite del 20% dell organico previsto dalla l.r. 30- 8- 79, n. 61. Nel
caso in cui il numero delle istanze sia superiore al 20% la Giunta procede alla
selezione sulla base dei seguenti criteri: anzianita di servizio, nucleo
familiare ed eta.
Il personale escluso
dal Nucleo rimane inquadrato alla II qualifica funzionale.
Art. 10La Giunta regionale e autorizzata, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le OOSS
aziendali maggiormente rappresentative, ad approvare la bozza di regolamento del
Nucleo Guardie Giurate Particolari, da sottoporre all approvazione del
Consiglio regionale.
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