Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 22 Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell' Accordo nazionale per il triennio 1988/ 90.
CAPO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1Finalita
della legge - Campo di applicazione - Durata 1. Con la presente
legge la Regione Puglia, in applicazione dell articolo 10 della legge 29 marzo
1983, n. 93, così come modificato dall art. 2 della legge 8 agosto 1985, n.
426, recepisce i contenuti dell Accordo nazionale per il periodo 1988/ 1990
riguardante il personale delle Regioni a Statuto ordinario e disciplina, in
conformita, lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio
personale.
2. Gli effetti
giuridici dell Accordo decorrono dal 1° gennaio 1988, gli effetti economici dal
1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei
successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
3. Le norme della
presente legge si applicano al personale regionale, nonche al personale degli
Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.
CAPO 2Rapporti con l utenza
Sezione 1
Art. 2Rapporti
amministrazione - cittadino 1. Nell intento di
perseguire l ottimizzazione dell erogazione dei servizi, l amministrazione
regionale assume come obiettivo fondamentale dell azione amministrativa il
miglioramento delle relazioni con l utenza, da realizzarsi nel modo piu
congruo, tempestivo ed efficace da parte delle proprie strutture
operative.
2. A tale scopo, la
Regione appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti,
anche attraverso l istituzione dell Ufficio Pubbliche Relazioni, abilitato
anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti, ai fini del
miglioramento dei servizi.
3. In tale quadro la
Regione puo predisporre, sentite le Organizzazioni e le confederazioni
sindacali di cui all art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione pubblica
30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza della
presente legge - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima
trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa
la riconoscibilita degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad
assicurare, secondo la natura degli adempimenti
istituzionali:
a) la semplificazione
della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle norme
sull autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni
contenute nella circolare del Ministro per la Funzione pubblica del 20 dicembre
1988, n. 26779, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
1989;
b) l ampliamento
dell orario di ricevimento, per garantire l accesso anche nelle ore
pomeridiane, laddove se ne avvisi la necessita, in relazione alle esigenze
degli utenti;
c) il collegamento fra
le strutture e l unificazione di adempimenti che valgono ad agevolare il
rapporto con gli utenti, anche attraverso l istituzione di sportelli
polivalenti;
d) il miglioramento
della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con
l obiettivo di ridurre al minimo l attesa ed i disagi ad essa connessi, anche
abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a
facilitare l accesso all informazione ed ai pubblici servizi delle persone non
autonome portatrici di handicap;
e) una formazione
professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare
attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata,
specificatamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle
informazioni fornite, anche con l ausilio di adeguate apparecchiature
elettroniche.
4. Entro un anno dell
entrata in vigore della presente legge e, in prosieguo, con cadenza annuale, la
Regione promuove apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni
sindacali di cui all art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione pubblica
30 marzo 1989 e con i rappresentanti
delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative
degli utenti, per esaminare l andamento dei rapporti con l utenza e, in
particolare, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell
ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire
la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e
per il miglioramento delle relazioni con l utenza.
sezione 2 Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali
Art. 3Servizi
pubblici essenziali 1. Ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, i servizi da
considerare essenziali nel comparto del personale della Regione Puglia e degli
Enti pubblici non economici da essa dipendenti sono i
seguenti:
a) servizio
elettorale;
b) igiene, sanita ed
attivita assistenziali;
c) attivita di tutela
della sicurezza pubblica.
2. Nell ambito dei
servizi essenziali di cui al precedente comma deve essere garantita, con le
modalita di cui al successivo articolo 4, la continuita delle seguenti
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
a) il servizio
elettorale, limitatamente alle attivita indispensabili nei giorni di scadenza
dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare
svolgimento delle consultazioni elettorali;
b) il servizio
cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonche
misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
c) il servizio
attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e allo svincolo
dei beni deteriorabili;
d) il servizio
attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in
reperibilita.
3. Le prestazioni di
cui alle lettere b), c), e d) del precedente comma sono garantite ove esse siano
gia assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di
effettuazione dello sciopero.
Art. 4Prestazioni
indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi
pubblici essenziali 1. Ai fini di cui al
precedente art. 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalita
addette ai servizi pubblici essenziali di cui allo stesso art. 3, appositi
contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per
garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuita delle
prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito Accordo
decentrato - da definirsi prima dell inizio di ogni altra trattativa decentrata
- sono individuate le professionalita e le qualifiche di personale che formano
in contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei
contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita delle prestazioni
indispensabili per il rispetto dei valori e di diritti costituzionalmente
tutelati.
3. La quantificazione
dei contingenti numerici di cui ai precedenti primo e secondo comma effettuata,
in sede di contrattazione decentrata, entro 15 giorni dallAccordo di cui al citato secondo comma
e, comunque, prima dell inizio di ogni altra trattativa
decentrata.
4. Nelle more della
definizione degli accordi di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo, sono
assicurati, comunque, i servizi pubblici essenziali.
5. In conformita agli
accordi di cui ai precedenti commi 2° e 3°, l Amministrazione regionale
individua, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali
di cui all art. 3 della presente legge, i nominativi dei dipendenti in servizio
presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati
dallo sciopero stesso per garantire la continuita delle predette prestazioni,
comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i
nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni
sindacali locali e ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il
diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la
volonta di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel
caso sia possibile.
5. Gli accordi
decentrati, di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo hanno validita per il
periodo di vigenza della presente legge.
CAPO 3Norme per il miglioramento dell efficienza dei servizi
Art. 5Fondo per il
miglioramento dell efficienza dei servizi 1. Il fondo di incentivazione di cui all art.11 della l.r
n. 13/ 88 resta disciplinato dal suddetto articolo fino al 30/ 6/
1990.
2. Per le finalita di
cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 e costituito un fondo
annuo denominato Fondo per il miglioramento dell efficienza dei servizi che
e alimentato:
a) da una somma non
superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario
effettuato nell anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n.
70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo
indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
b) da una somma pari
al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun
dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche
dirigenziali;
c) dalla quota del
monte salari annuo di cui all art. 11, comma 1°, della l.r n. 13/ 88,
incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa
quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;
d) dall importo
destinato nell anno 1989 alla corresponsione dell indennita di turno,
reperibilita, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno; lo stesso
importo e rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di
inflazione;
e) da eventuali somme
derivanti dall utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e
nazionali per una quota parte relativa gli oneri per spese generali su progetti
affidati per la realizzazione alla Regione.
3. Il fondo di cui al
comma precedente e integrato, in presenza di effetti finanziari positivi
conseguenti all intensificazione della attivita svolta, da una quota del 50%
delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonche da quelle
previste dal combinato disposto del comma 8° dell art. 23 della legge 28
febbraio 1986, n.41 e dell art. 8, comma 9°, della legge 22 dicembre 1986, n.
910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono
nella quantita di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di
attrezzature anche informatiche.
4. Le somme destinate
al fondo occupazionale di cui all art. 18, comma 4°, della legge regionale 13
aprile 1988, n. 13 ed al fondo per il miglioramento per lefficienza dei servizi di cui al presente
articolo, qualora non vengano impegnate entro l esercizio finanziario di
competenza, sono reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel
bilancio dell esercizio successivo in aggiunta a quelle
previste.
Art. 6Utilizzo del
Fondo per il miglioramento dell efficienza dei
Servizi . Il fondo di cui al precedente art. 5 e destinato alla erogazione di compensi
al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la
realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la
contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento
dell efficienza e dell efficacia dei servizi
istituzionali.
2. In rapporto alle
esigenze peculiari della Regione, il fondo e finalizzato:
a) in via prioritaria,
all erogazione di compensi incentivanti la produttivita. La misura dei
compensi e determinata in rapporto al superamento dei parametri sperimentali di
produttivita di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche
attraverso la valutazione dell apporto individuale, entrambi definiti con la
negoziazione decentrata a livello di ente, attivando le risorse necessarie anche
in termini di formazione e di mobilita per la realizzazione di obiettivi di
produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell
articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13.
In attesa della adozione dei parametri sperimentali di produttivita, sono
definite, con la negoziazione decentrata a livello di ente, le modalita per
correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
fissati secondo le indicazioni di cui all art. 11 della l.r 13 aprile 1988, n.
13, prevedendo, peraltro, possibilita di erogazione sulla base di parametri che
tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole
prestazioni, escludendo possibilita di erogazione generalizzata collegata
esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La
valutazione delle prestazioni e determinata alla competenza dei responsabili
delle strutture con le modalita di cui al successivo articolo
39;
b) a compensare le
prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per
fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta
allo stesso titolo nell anno precedente.
c) a remunerare
particolari articolazioni dell orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l
apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle
esigenze degli utenti e degli uffici;
d) all attribuzione
di compensi per l esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilita, oneri rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonche alla
responsabilita collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono
interventi di urgenza;
e) a corrispondere
specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un
particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione della
Regione, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non
inferiore ad ottanta ore correlati all evoluzione del sistema organizzativo o
tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della
specializzazione acquisita.
3. Gli interventi
previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del
personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.
4.
I criteri per l attuazione, le modalita e la periodicita di erogazione dei
compensi ed indennita di cui al 2° comma del presente articolo sono definiti in
sede di negoziazione decentrata a livello di ente. E esclusa la possibilita di
erogazione di piu indennita o compensi al medesimo
titolo.
Restano confermate le misure e le modalita di cui alla
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la
determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il
fondo di cui al presente articolo; possono essere, invece, rideterminati i
limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari
esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.
5. Nell attesa della
definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4°, continuano ad
operare le disposizioni vigenti e le relative modalita di erogazione per gli
istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse
economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la
maggiorazione dello 0,65% del monte salari.
CAPO 4Relazioni sindacali
Art. 7Esercizio
dell attivita sindacale 1. I dipendenti della
Regione hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di
svolgere attivita sindacale all interno dei luoghi di
lavoro.
2. I dirigenti
sindacali, per l espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di
aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le
modalita stabilite negli articoli seguenti.
3. Ai fini di cui al
presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte
degli organismi rappresentativi previsti dall art. 25 della legge 29 marzo
1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il
loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui
sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all Amministrazione
da cui gli interessati dipendono.
Art. 8Diritto di
assemblea 1. Nell ambito della disciplina dell art. 11 del
DPR n. 395/ 88, i dipendenti regionali hanno diritto di partecipare, durante l
orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l
Amministrazione, nell unita amministrativa in cui prestano la loro opera o in
altra sede senza oneri a carico
dellAmministrazione per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
Art. 9Aspettative
sindacali 1. I dipendenti della
Regione che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono
collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite
la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione
alla quota ad essa assegnata.
2. Il numero globale
dei dipendenti da collocare in aspettativa e fissato in rapporto di una unita
per ogni 3.000 dipendenti in attivita di servizio di ruolo e con rapporto di
impiego a tempo indeterminato, Il conteggio per la determinazione delle unita
da collocare in aspettativa e effettuato globalmente per le Amministrazioni
comprese nel comparto. Nella prima applicazione il numero dei dipendenti da
collocare in aspettativa e fissato in n. 1.100 unita fino al raggiungimento
del rapporto di cui sopra.
3. Il numero
complessivo delle aspettative di cui al precedente comma e riservato per il
novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro
per la Funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
77/ s.g. del 3 aprile 1989, garantendo, comunque, nell ambito di tale ultima
percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato
decreto ministeriale 30 marzo 1989.
4. Alla ripartizione
tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla
rappresentativita delle medesime, accertata ai sensi dell art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare
direttiva n. 24518/ 8.93.5 del 23 ottobre 1988, provvede, entro il primo
trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all art. 9 del
sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - sentite le
confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d intesa con la
Conferenza dei Presidenti delle Regioni per il personale dipendente dalla
Regione, dagli Enti pubblici non economici dalla stessa dipendenti, dagli
Istituti autonomi per le Case Popolari e dai Consorzi per le aree di sviluppo
industriale.
5. Al personale in
servizio presso le Camere di Commercio, la Regione, gli Istituti autonomi delle
case popolari ed i consorzi per le aree di sviluppo industriale e riservata una
quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero
complessivo dei dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato in attivita di
servizio nei predetti Enti distinta per Camere di Commercio, Regione, IACP,
ASI.
6. Le domande di
collocamento in aspettativa sindacale del personale della Regione sono
presentate alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni che cura gli adempimenti
istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - in ordine al rispetto dei
contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in
aspettativa per motivi sindacali e emanato dalla Regione e protrae i suoi
effetti fino alla revoca della richiesta dell aspettativa sindacale da parte
della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica -
ed alla Conferenza dei Presidenti.
7. Eventuali modifiche
in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali
di cui al precedente comma 5° sono richieste dalla confederazione o
organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Funzione pubblica - che provvede, sentite le Associazioni,
le Unioni e la Conferenza di cui al precedente comma 4° interessati anche in
ordine alla individuazione degli oneri finanziari da
ridistribuire.
8. La Conferenza dei
Presidenti delle Regioni provvede alla redistribuzione, tra tutti gli Enti
interessati, degli oneri finanziari conseguenti all applicazione del presente
articolo.
9. Diverse intese
intervenute tra le organizzazioni sindacali, fermo restando il numero
complessivo delle stesse, sono comunicate, rispettivamente, alla Associazione,
Unione e Conferenza di cui al precedente comma 4° ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - per i
consequenziali adempimenti.
Art. 10Disciplina
del personale in aspettativa sindacale 1. Al personale
collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 sono corrisposti, a
carico della Regione, tutti gli assegni, nella qualifica e profilo di
appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla
professionalita e alla produttivita, con esclusione dei compensi per il lavoro
straordinario.
2. I periodi di
aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai
fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo
ordinario.
3. Il personale
collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 puo essere
sostituito con le modalita e i limiti di cui all art. 7, comma 6° e seguenti,
della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima
si applicano le disposizioni di cui all art. 59, commi 1° - 3° - 4° della l.r.
n. 13/ 88, per il personale della Regione e degli Enti pubblici non economici
dipendenti dalla stessa, prescindendo dalla apicalita del
posto.
Art. 11Permessi
sindacali retribuiti 1. I dirigenti degli
organismi rappresentativi di cui al comma 3° dell art. 7 della presente legge,
possono fruire, per l espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti
giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti,
equiparati al servizio prestato nell Amministrazione.
2. I permessi
giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna
organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12,
mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente
sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore
lavorative.
3. I permessi
sindacali sono concessi salvo inderogabili eccezionali esigenze di servizio
dirette di cui all art. 3 della presente legge.
Art. 12Monte ore
complessivo dei permessi sindacali 1. Nell ambito della
Regione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di
cui al precedente articolo 11 e determinato in ragione n. 3 ore per dipendente
in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La ripartizione del
monte ore e effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di
trattativa decentrata, in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia
ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella
Regione e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di
rappresentativita accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al
numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla
data del 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le modalita per la
concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione
decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei
dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento
territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso
tutte le sedi interessate.
4.
Ai dirigenti sindacali, di cui al 3° comma dell art. 7 della presente legge,
sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad
assicurare i servizi minimi essenziali di cui al precedente art. 3, ulteriori
permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione alle trattative
sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, ed alle
riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei
congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed
organizzazioni sindacali.
Tali
permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati a partecipare
quali delegati ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si
computano nel contingente complessivo di cui al primo comma del presente
articolo.
5. Diverse intese
intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi
sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alla regione
per i consequenziali adempimenti.
Art. 13Diritto di
affissione 1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di
affiggere, in appositi spazi che l Amministrazione ha l obbligo di predisporre
in luoghi accessibili a tutto il personale all interno dell unita
amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro.
Art. 14Locali per le
rappresentanze sindacali 1. In ciascuna unita
amministrativa con almeno duecento dipendenti e consentito, agli organismi
rappresentativi, per l esercizio della loro attivita, l uso continuativo di
idonei locali, se disponibili all interno della
struttura.
2. Nelle unita
amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi
rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un
locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell ambito della
struttura.
Art. 15Patronato
sindacale 1. I dipendenti in
attivita o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall
istituto di patronato sindacale, per l espletamento delle procedure riguardanti
prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell
amministrazione.
2. Gli istituti di
patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita nei luoghi di lavoro anche
in relazione alla tutela dell igiene e della sicurezza del lavoro e alla
medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato
29 luglio 1947, n. 804.
Art. 16Garanzie
nelle procedure disciplinari 1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di
disciplina deve essere garantito ai dipendenti l esercizio del diritto di
difesa con l assistenza, se richiesta
dallinteressato, di un legale o di un rappresentante
sindacale.
Art. 17Referendum 1. Le Amministrazioni devono consentire, nelle sedi
delle unita amministrative, lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di
referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all attivita
sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto
di partecipazione di tutto il personale appartenente all unita amministrativa
ed alla categoria particolarmente interessata.
Art. 18Contributi
sindacali 1. I dipendenti hanno
facolta di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a
favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota
mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari.
2. La delega ha
validita dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31
dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata
dall interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega e
inoltrata, in forma scritta, alla Regione ed alla organizzazione sindacale
interessata.
3. Le trattenute
operate dalla Regione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe
presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse
organizzazioni secondo le modalita comunicate dalle organizzazioni
sindacali.
4. La Regione e
tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale
che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni
sindacali.
Art. 19Tutela dei
dipendenti dirigenti sindacali 1. Il trasferimento in
una unita produttiva ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei
dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all
art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni e
Confederazioni sindacali puo essere disposto solo previo nulla - osta delle
rispettive organizzazioni di appartenenza.
2. Le disposizioni di
cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell anno successivo alla
data di cessazione del mandato sindacale.
3. I dirigenti
sindacali di cui al precedente art. 7 non sono soggetti alla subordinazione
gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali
e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per
la qualifica rivestita.
Art. 20Norma
transitoria 1. Entro il termine di
120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione
adotta i provvedimenti necessari per la applicazione delle norme di cui ai
precedenti articoli.
2. Nel medesimo
termine di cui al precedente comma, la Regione comunica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - nonche alla
Associazione, alle Unioni ed alla Conferenza di cui al precedente art. 9, comma
quarto, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna
organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle
organizzazioni e confederazioni interessate.
3. La ripartizione di
cui all art. 9, quarto e quinto comma, della presente legge e effettuata entro
il 31 dicembre 1990.
CAPO 5Norme applicative dell accordo intercompartimentale
Art. 21Trattamento
di missione 1. Le particolari
categorie di dipendenti di cui all art. 5, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nel personale inviato
in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
a) attivita di
protezione civile, nelle situazioni di prima urgenza;
b) opera di intervento
svolto dalle squadre impegnate nello spegnimento di incendi
boschivi.
2. Per il personale
indicato nel precedente comma, le particolarissime condizioni di cui al comma 7°
dell articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395, sono individuate nella impossibilita della fruizione del pasto per
mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza e
corrisposto un compenso forfetario giornaliero di lire ventimila nette in luogo
dell importo corrispondente al costo del pasto.
Art. 22Mobilita 1. Al personale
trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito
delle procedure di mobilita volontaria previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e della legge 29 dicembre 1988, n.
554 e corrisposto, a cura dell Amministrazione ricevente, cui sara
integralmente rimborsata dallo Stato, un compenso una tantum a titolo di
incentivazione, nelle seguenti misure:
qualifica funzionale
VIII e superiori L. 3.500.000
Qualifica funzionale
VII L. 3.000.000
Qualifica funzionale
VI L. 2.500.000
Qualifica funzionale V
ed inferiori L. 2.000.000
2. Al personale
trasferito dalla Regione agli Enti locali, a seguito di deleghe di funzioni ai
sensi dell art. 8 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, e corrisposto, a carico
della Regione un compenso una tantum di importo pari a quello indicato nel
comma 1.
Art. 23Copertura
assicurativa 1. In attuazione dell
art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la
Regione, e tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei
dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di
servizio fuori dall ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al
tempo strettamente necessario per la esecuzione delle prestazioni di
servizio.
2. La polizza di cui
al precedente comma e rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella
assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di
proprieta del dipendente, nonche di lesioni o decesso del dipendente medesimo
e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di
assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta dell Amministrazione
sono, in ogni caso, integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita di
cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto
alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
4. I massimali delle
polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i
corrispondenti danni, dalla legge per l assicurazione
obbligatoria.
5. Gli importi
liquidati dalle societa assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi
responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme
eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso
evento.
Art. 24Diritto allo
studio 1. I permessi di cui
all art. 3 del DPR 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il tre
per cento delle unita in servizio all inizio dell anno, sono concessi nel
seguente ordine:
a) ai dipendenti che
frequentano l ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post
- universitari, abbiano superato gli esami degli anni
precedenti;
b) ai dipendenti che
frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell
ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando
per gli studenti universitari e postuniversitari la condizione di cui alla
precedente lettera a).
2. Nell ambito di
ciascuna delle fattispecie di cui al 1° comma, la precedenza e accordata, nell
ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media
inferiore, della scuola media superiore, universitari o post -
universitari.
3. A parita di
condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai
usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parita, secondo l ordine
decrescente di eta.
4. Ulteriori
condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede
di contrattazione decentrata. 5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi
precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato
di frequenza e quello degli esami sostenuti.
6. Per quanto non
previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n.
395.
Art. 25Tutela dei
dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 1. In attuazione dell
art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo
scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti
dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da
strutture associative previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di
soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave
debilitazione psico - fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto
terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture
medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita di
esecuzione del progetto:
a) concessione dell
aspettativa per infermita per l intera durata del ricovero presso strutture
specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dellaspettativa con retribuzione intera
compete la retribuzione ridotta alla meta per l intera durata del
ricovero;
b) concessione di
permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la
durata del progetto;
c) riduzione dell
orario del lavoro, con l applicazione degli istituti normativi e retributivi
previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del
progetto;
d) utilizzazione del
dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quanto
tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto
della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui
parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado si trovino
nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l esecuzione
del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la
concessione dell aspettativa per motivi di famiglia per l intera durata del
progetto medesimo.
3. La Regione dispone
l accertamento della idoneita al servizio dei dipendenti di cui al primo comma
del presente articolo qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente
sottoposti alle previste terapie.
Art. 26Tutela dei
dipendenti portatori di handicap 1. In attuazione dell
art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo
scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti
dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da
strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la
condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto
terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita di esecuzione del
progetto:
a) concessione dell
aspettativa per infermita per l intera durata del ricovero presso strutture
specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dellaspettativa con retribuzione intera
compete la retribuzione ridotta alla meta per l intera durata del
ricovero;
b) concessione di
permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la
durata del progetto;
c) riduzione dell
orario di lavoro, con l applicazione degli istituti normativi e retributivi
previsti per il rapporto a tempi parziale, limitatamente alla durata del
progetto;
d) utilizzazione del
dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando
tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto
della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui
parenti entro il secondo grado, in mancanza, entro il terzo grado si trovino
nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l esecuzione
del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell
aspettativa per motivi di famiglia per l intera durata del progetto
medesimo.
3. La Regione, in
attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le iniziative idonee a favorire
l integrazione nell attivita lavorativa dei dipendenti portatori di handicap
anche attraverso l abbattimento delle barriere
architettoniche.
Art. 27Igiene e
sicurezza sul lavoro 1. L art. 31 della LR
13 aprile 1988, n.13 e integrato con le disposizioni che seguono:
a) il libretto
sanitario di cui alla lettera c) del citato art. 31 deve essere istituito dalla
Regione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio
per i dipendenti addetti a tali settori;
b) la Regione prevede
visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa
per l intera giornata lavorativa, all uso di videoterminali, quale misura di
prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le
Amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale
addetto in via continuativa all uso dei videoterminali deve essere adibito ad
attivita lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora
di lavoro non cumulabili;
c) alle lavoratrici
nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera
b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresi al provvisorio
mutamento di attivita qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti
sanitari, temporanee inidoneita.
2. La Regione provvede
all adozione di idonee iniziative volte a garantire l applicazione della
regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle
misure atte a garantire la salubrita e sicurezza degli ambienti di lavoro e la
prevenzione delle malattie professionali.
3. Le organizzazioni e
le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la Funzione
pubblica del 30 marzo 1989, unitamente all Amministrazione regionale,
verificano, anche attraverso i propri patronati, l applicazione delle anzidette
norme e promuovono la ricerca, l elaborazione e l attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la salute e l integrita fisica dei dipendenti.
Art. 28Pari
opportunita 1. Il Comitato per le
pari opportunita, di cui all art. 10 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, deve
essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. La Regione assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il
funzionamento del Comitato.
2. In sede di
negoziazione decentrata a livello di Ente, anche avendo riguardo alle proposte
formulate dal Comitato per le pari opportunita, sono concordate le misure per
favorire effettive pari opportunita nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno
alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso a modalita
di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
b) flessibilita degli
orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di un
effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parita di requisiti
professionali, di cui si deve tener conto anche nella attribuzione di incarichi
o funzioni piu qualificate, nell ambito delle misure rivolte a superare, per
la generalita dei dipendenti, l assegnazione in via permanente di mansioni
estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita di evoluzione
professionale.
3. Gli effetti delle
iniziative assunte dalla Regione a norma del precedente comma, formano oggetto
di valutazione nella relazione annuale del Comitato, al Consiglio regionale, di
cui all art. 10, comma 2° della l.r. 14- 4- 1988, n. 13.
4. Rientra nelle
competenze del comitato per le pari opportunita la promozione di iniziative
volte ad attuare le direttive CEE per l affermazione sul lavoro della pari
dignita delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e
lesivi delle liberta personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che
recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
CAPO 6contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei conflitti
Art. 29Tempi e
procedure di applicazione dell accordo nazionale 1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni
contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con
carattere di automaticita devono essere adottati dalla Giunta regionale entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 30Tempi e
procedure della contrattazione decentrata 1. La negoziazione
decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo V della LR 13
aprile 1988, n. 13, con le integrazioni di cui ai commi che
seguono.
2. La Regione provvede
a confermare o a ricostruire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla
trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le
organizzazioni sindacali per l avvio del negoziato entro 15
giorni.
3. La negoziazione
decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale
contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo
inizio.
4. All accordo
sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e data esecuzione con
provvedimento adottato dalla Giunta Regionale e per gli Enti amministrativi
dipendenti dalla regione dei rispettivi organi esecutivi entro 30 giorni dalla
sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito
per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni
sindacali dissenzienti.
5. Gli accordi
sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15
giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere
recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla
pubblicazione.
6. Tutte le materie
demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in un
unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validita
individuati fra le parti negli accordi predetti.
7. Gli accordi
decentrati devono contenere specifiche clausole circa i tempi, modalita e
procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la
costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Art. 31Procedure di
raffreddamento dei conflitti 1. Qualora in sede di
applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge insorgano
conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni,
puo essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria
titolari della contrattazione ai vari livelli.
2. La regione ha l
obbligo di convocare la parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni
successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall
insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre
organizzazioni sindacali.
3. La richiesta deve
contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
si basa. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso
alle delegazioni trattanti l accordo nazionale di comparto per il tramite delle
rispettive componenti delle predette delegazioni.
4. Le delegazioni di
cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una
delle parti che la compongono, per l esame di problemi interpretativi di
interesse generale.
5. Entro trenta giorni
dalla formale richiesta di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo, il
Ministro per la Funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti
per l esame delle questioni prospettate.
6. Sulla base dell
orientamento espresso dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la Funzione
pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli
enti interessati, ai sensi dell art. 27, primo comma n. 2, della legge 29 marzo
1983, n. 93.
CAPO 7Ordinamento professionale
Art. 32Ordinamento
professionale 1. Ai fini di
assicurare la maggiore funzionalita degli Enti, le aree di attivita di cui
all allegato A dell accordo del 29 aprile 1983 e all accordo del 28 aprile
1987 per il personale degli Enti di cui all articolo 1 sono articolate in
conformita a quelle indicate nell allegato 1 del presente accordo. Nelle
predette aree sono collocate le figure professionali ivi indicate necessarie
all espletamento delle attivita proprie di ciascuna delle aree stesse,
confermando gli inquadramenti alla qualifica funzionale
posseduta.
2. Fatta salva la
collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali
prevista dalla vigente normativa e dal presente accordo, l elencazione delle figure professionali di cui all
allegato n. 1 ha valore non esaustivo. Qualora gli enti individuino, nel
rispetto della declaratoria di qualifica, figure o profili professionali non
previsti dalla precedente articolazione in aree ed istituiscono i relativi posti
in organico, la loro copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie
procedure di accesso secondo la vigente normativa.
3.
In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli Enti ed alla
loro dimensione, le aree di attivita previste dal presente accordo possono
essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dell esigenza di
salvaguardare l omogeneita delle attivita proprie di ciascuna di esse e di
rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche
funzionali.
All
interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilita fra figure
professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la
figura professionale escluda interscambiabilità per i titoli professionali che
specificatamente la definiscono, ai sensi dell art. 18 della legge 29 marzo
1983, n. 93.
4. Le disposizioni di
cui al presente articolo costituiscono linee di indirizzi per le Regioni a
statuto ordinario.
Art. 33Figure
professionali 1. Le figure
professionali elencate nella tabella n. 2 allegata al presente accordo sono
ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal
1° ottobre 1990.
2.
I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell area
informatica, individuati nella tabella n. 3 allegata al presente accordo nell
ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti
profili della predetta area.
Ove
manchi tale corrispondenza di qualifica, gli Enti, secondo le norme del proprio
ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione
alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti
sono assegnati mediante concorso interno riservato ai dipendenti degli Enti di
cui all articolo 24, sesto comma, del DPR n. 3487/ 83 in possesso dei requisiti
prescritti.
3. In attuazione dei
precedenti commi 1° e 2°, gli Enti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti,
alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti,
rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in
quella di nuovo inquadramento.
Art. 34Livello
economico differenziato 1. E istituito un
livello economico differenziato di professionalita per le figure professionali
appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei
dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non puo
superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili
annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel quarto comma del
presente articolo.
2. Per le qualifiche
funzionali dalla prima alla sesta, il livello economico di cui al precedente
comma e determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di
ogni qualifica di un importo annuo (ERRATA CORRIGE) lordo pari al 40% della
differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica
superiore.
3. Per la settima
qualifica funzionale l incremento di cui al comma 2° del presente articolo e
di L. 1.900.000 annue lorde.
4. Il livello
economico differenziato e attribuito al personale appartenente alle qualifiche
indicate nell art. 35 del presente accordo, nelle seguenti percentuali,
arrotondate all unita superiore, dei dipendenti della medesima qualifica
funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell anno
precedente:
1a qualifica
funzionale 25%
2a qualifica
funzionale 25%
3a qualifica
funzionale 45%
4a qualifica
funzionale 60%
5a qualifica
funzionale 30%
6a qualifica
funzionale 60%
7a qualifica
funzionale 20%
5. Il livello
economico differenziato previsto dal primo comma del presente articolo non puo
essere attribuito al personale di cui all art. 42, comma 2°, nonche al
personale di cui all art. 33, comma 1°, della presente legge. Tale personale
non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 2° del presente
articolo.
Art. 35Procedure per
l attribuzione del livelloeconomico differenziato 1. I livelli economici
differenziati di professionalita sono attribuiti mediante selezione per titoli
alla quale partecipano i dipendenti indicati nell art. 32, comma 1° della
presente legge in possesso del requisito di anzianita di effettivo servizio di
ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell anno
precedente a quello della selezione.
2. La selezione di cui
al precedente comma 1° avviene per titoli, quali quelli culturali, professionali
e di servizio, da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla
base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione
decentrata.
3. Nella prima
selezione per l attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del
presente articolo, il requisito dell anzianita di servizio indicato nel comma
1° deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico e
attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data
ancorche la selezione sia terminata successivamente.
4. Le selezioni
successive a quella prevista nel precedente comma 3° avvengono annualmente nei
limiti della disponibilita, del contingente numerico individuato ai sensi dell
articolo 32 della presente legge.
CAPO 8DIRIGENZA
Art. 36Orario di
servizio dei Dirigenti 1, L orario di
servizio del personale dirigente non puo essere inferiore a 36 ore settimanali.
2. Il dirigente e a
disposizione dell Amministrazione, oltre l orario d obbligo, per le esigenze
connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.
Art. 37Indennita di
funzione 1.
Ai dirigenti e corrisposta una indennita di funzione connessa con l effettivo
esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attivita,
allimportanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla
rilevanza delle attivita di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di
vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilita
richiesta in relazione all incarico conferito.
L
indennita e commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti
varianti da 0,1 a 1.
2. Le indennita di
presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettere d) ed e), dell
articolo 30 della lr n. 13/ 88 sono assorbite dalla indennita di funzione
prevista dal precedente comma 1.
3. Al personale della
prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di
staff e corrisposta una indennita pari al coefficiente
0,1.
4. I parametri di
riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della
indennita da attribuire alle diverse funzioni di cui al precedente comma 10,
saranno successivamente determinati con apposito provvedimento inteso a
garantire obiettivita e trasparenza nei comportamenti
attuativi.
5. Il personale
dirigenziale e escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti
dall articolo 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per il lavoro
straordinario.
6. La nuova disciplina
della indennita di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino
alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennita di
funzione e di coordinamento nelle misure previste dall articolo 33, primo
comma, lettera c), d), e) ed f) della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, nonche gli
eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua,
altresì, a percepire i compensi correlati alla produttivita sino al 30 giugno
1990
Art. 38Responsabilita per l esercizio delle funzioni
dirigenziali 1. I dirigenti, ferma
restando la responsabilita penale, civile, amministrativo - contabile e
disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della
attivita svolta dalle strutture cui sono preposti e della gestione delle
risorse ad essi demandata.
2. I dirigenti, fermo
restando quanto previsto dall art. 14 della LR n. 26/ 84 e dell art.41 della
l.r. n. 13/ 88, sono responsabili, in particolare, dei doveri d ufficio e, in
modo specifico, dell orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di
lavoro a ciascuno assegnato.
3. Il risultato
negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati nel
citato art. 41 della LR n. 13/ 88, comporta la rimozione dalla funzione
esercitata con conseguente perdita della relativa indennita.
Art. 39Compiti dei
dirigenti nella gestione del fondo per la efficienza dei
servizi 1. La gestione e la
attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge,
nell ambito del Fondo per la efficienza dei servizi, ferma restando la
negoziazione decentrata prevista dall art. 6, e affidata alla competenza dei
dirigenti di servizio con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso.
A tal fine la Giunta regionale adotta le direttive necessarie per consentire il
concreto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specificita dello
ordinamento regionale.
2. Per assicurare le
uniformita degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti, a
livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l attivita dei dirigenti nella fase di applicazione dei
singoli istituti incentivanti, nonche i tempi ed i modi per la quantificazione
delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle
diverse finalita.
CAPO 9Trattamento economico
Art. 40Nuovi
stipendi 1. I valori
stipendiali tabellari annui lordi di cui all art. 32 della LR 13 aprile 1988,
n.13, comprensivi del conglobamento di
L.1.081.000 dell indennita integrativa
speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche dirigenziali,
della integrazione tabellare e delle indennita di cui, rispettivamente, all
art. 32, comma 3° ed all art. 33, comma 1° lett. c) e d) LR n. 13/ 88, sono
così stabiliti, a regime:
Qualifica I L.
6.081.000
Qualifica II L.
7.041.000
Qualifica III L.
8.181.000
Qualifica IV L.
9.181.000
Qualifica V L.
10.521.000
Qualifica VI L.
11.631.000
Qualifica VII L.
13.631.000
Qualifica VIII L.
18.071.000
Qualifica I
dirigenziale L. 25.211.000
Qualifica II
dirigenziale L. 33.593.000
2. Gli aumenti
stipendiali tabellari annui lordi derivanti dall applicazione dei nuovi
trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1- 7-
1990.
3. Dal 1° luglio 1988
al 30- 9- 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui
lordi:
Qualifica I L.
152.000
Qualifica II L.
190.000
Qualifica III L.
265.000
Qualifica IV L.
310.000
Qualifica V L.
355.000
Qualifica VI L.
386.000
Qualifica VII L.
487.000
Qualifica VIII L.
592.000
Qualifica I
dirigenziale L. 609.000
Qualifica II
dirigenziale L. 820.000
4. Dal 1° ottobre 1989
al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui
lordi:
Qualifica I L.
715.000
Qualifica II L.
894.000
Qualifica III L.
1.240.000
Qualifica IV L.
1.459.000
Qualifica V L.
1.668.000
Qualifica VI L.
1.815.000
Qualifica VII L.
2.290.000
Qualifica VIII L.
2.789.000
Qualifica I
dirigenziale L. 2.867.000
Qualifica II
dirigenziale L. 3.863.000
5. Dal 1° luglio 1990
al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui
lordi:
Qualifica I L.
1.200.000
Qualifica II L.
1.500.000
Qualifica III L.
2.100.000
Qualifica IV L.
2.450.000
Qualifica V L.
2.800.000
Qualifica VI L.
3.050.000
Qualifica VII L.
3.850.000
Qualifica VIII L.
4.990.000
Qualifica I
dirigenziale L. 5.130.000
Qualifica II
dirigenziale L. 6.912.000
6. Ciascuno degli
aumenti di cui ai precedenti commi 3° e 4° ha effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
Art. 41Retribuzione
individuale di anzianita 1. A decorrere dal 1°
gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1°
gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita e
incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Qualifica I L.
198.000
Qualifica II L.
216.000
Qualifica III L.
234.000
Qualifica IV L.
276.000
Qualifica V L.
312.000
Qualifica VI L.
330.000
Qualifica VII L.
384.000
Qualifica VIII L.
518.000
Qualifica I
dirigenziale L. 672.000
Qualifica II
dirigenziale L. 840.000
2. Al personale
assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988
detto importo e corrisposto in proporzione ai mesi di servizio
prestato.
3. Gli importi di cui
ai precedenti commi 1° e 2° riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le
anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi
dell art. 37 della LR 13 aprile 1988, n.13.
Art. 42Trattamento
economico accessorio 1. L indennita di
cui all art. 33, primo comma, lettera b), della l.r. 13 aprile 1988, n. 13 e
incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta
indennita e corrisposta con le modalita indicate nel citato articolo 33 in
via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato
professionale in posizione di staff.
2. Per il personale
dell area di vigilanza, l indennita di cui all art. 33, comma 1, lettera a)
della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, e incrementata di L. 400.000 annue lorde
ripartite per 12 mesi a decorrere dal 1o ottobre 1990.
3. Al personale
docente dei Centri di formazione professionale che svolge attivita di
insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad 800 ore per anno
formativo, ai sensi del comma 7° dello articolo 45 della l.r. n. 13/ 88, compete
una indennita di L. 850.000 annue lorde a decorrere dal 1- 10-
1990.
Art. 43Effetti dei
nuovi stipendi 1. Le nuove misure
degli stipendi risultanti dall applicazione della presente legge hanno effetto
sulla tredicesima mensilita, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulle indennita di buonuscita e di licenziamento, sull assegno
alimentare previsto dall articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e di quiescenza,
compresi i contributi di riscatto, nonche sulla determinazione degli importi
dovuti per indennita integrativa speciale.
2. In ottemperanza al
disposto dell articolo 13 della legge - quadro 29 marzo 1983, n.93, i benefici
economici risultanti dall applicazione della presente legge sono corrisposti
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo
38, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza contrattuale.
Art. 44Indennita di
rischio da radiazioni 1. Al personale medico
e tecnico di radiologia, sottoposto in continuita all azione di sostanze
ionizzanti in maniera permanente, e corrisposta un indennita di rischio da
radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire
duecentomila.
2. La suddetta
indennita spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria
opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità
n.144 del 4 settembre 1971, e sempreche il rischio da radiazioni abbia
carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l attivita
senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Al personale non
compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo
discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o
prevalentemente a funzioni diverse da queste svolte dal personale indicato nel
precedente comma 1, e corrisposta una indennita di rischio parziale nella
misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L individuazione del predetto
personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti
qualificati della materia, anche esterni all Amministrazione, nominata dalla
Regione. Tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari
esigenze, puo essere articolata anche territorialmente.
4.
L indennita di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non e
cumulabile con la indennita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
maggio 1975, n.146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo,
rischioso o per profilassi.
I
relativi oneri sono a carico del fondo di cui all art. 5 della presente
legge.
CAPO 10Disposizioni particolari e finali
Art. 45Assenze
obbligatorie 1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria
dal lavoro ai sensi dell art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono
garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita ed alla
produttivita.
Art. 46Disposizioni
particolari 1. L elemento
aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro
1983- 85 riguardante il personale dei Consorzi e dei nuclei di sviluppo
industriale gia liquidato nella misura ridotta di cui all art. 34, comma 4
della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, cessa di essere corrisposto dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, comunque, da non oltre il 1° luglio
1990.
2. Fino all entrata
in vigore della legge di riorganizzazione degli Uffici regionali di cui all
art. 16, 2° comma, della lr n. 26/ 84, continuano ad applicarsi le disposizioni
dell art.61 della l.r. n. 13/ 88.
3. L indennita di reperibilita di cui all art.33, comma
1, lett. h), della l.r. n. 13/ 88, non compete durante l orario di servizio a
qualsiasi titolo prestato. Detta indennita e frazionabile in misura non
inferiore a quattro ore ed e corrisposta in proporzione alla durata oraria,
maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilita cada
in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito
orario settimanale.
Art. 47Norma finale
di rinvio 1. Restano confermate,
ove non modificate o sostituite dalla presente legge, le disposizioni delle
leggi regionali 9- 5- 1984, n.26 e 13-
4- 1988, n. 13.
2. L art. 22 della LR
13- 4- 1988, n. 13 e abrogato.
Art. 48Norma
finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall applicazione della
presente legge si provvedera mediante l utilizzo delle somme che saranno
stanziate, mediante variazione di bilancio, sul bilancio di previsione per l
esercizio finanziario 1990, a seguito di assegnazioni statali.
Allegato ALLEGATO
TABELLA 1 DIRIGENZA
Per la dirigenza sono
richiamate le funzioni, le attribuzioni ed i compiti previsti dalla Tabella A
allegata ai DDPPRR 25 giugno 1983 n. 347, 31 maggio 1984 n. 665 e successive
modifiche ed integrazioni. NB Nei successivi allegati della Tabella 1 l
espressione Profilo si riferisce alle Camere di Commercio, Industria ed
Artigianato, mentre l espressione Figure professionali si riferisce agli
altri Enti del Comparto.
AREA
AMMINISTRATIVA
Comprende tutte le
attivita amministrative istituzionali o delegate, di programmazione e
progettazione amministrativa, delle metodologie, dell organizzazione del lavoro
dell elaborazione a supporto agli organi istituzionali.
Qualifica
Profili
FIGURE
PROFESSIONALi
1
-
2
-
3
-
4 -
ESECUTORE
5 - COLLABORATORE
PROFESSIONALE
- OPERATORE (solo per
Camere di Commercio)
6 -
ISTRUTTORE
- ASSISTENTE (solo per
Camere di Commercio)
7 -
ISTRUTTORE
- COLLABORATORE (solo
per Camere di Commercio)
8 -
FUNZIONARIO
Esemplificazione
Valgono le
esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347
e successive modifiche e integrazioni e i profili
professionali di cui
all allegato A del DPR 31 maggio 1984 n. 665.
AREA TECNICA E TECNICO
MANUTENTIVA
Comprende tutte le
attivita tecniche dell urbanistica e dei lavori pubblici, quelle progettuali e
di conservazione del patrimonio immobiliare dell Ente, di gestione del
territorio e di tutela dell ambiente. Comprende altresi tutte le attivita tecniche delle
manutenzioni e delle lavorazioni anche a livello specialistico e chimico
merceologico.
AREA DELLE ATTIVITA
PRODUTTIVE
Comprende tutte le
attivita di programmazione, gestione, assistenza tecnica, informazione e
divulgazione nei settori zootecnico, agro - silvo - pastorale, alimentare,
metereologico,
Qualifica
Profili
FIGURE
PROFESSIONALI
1
-
2 - ADDETTO (solo per
Camere di Commercio)
3 -
OPERATORE
- ADDETTO AI SERVIZI
TECNICI
(solo per Camere di
Commercio)
4 -
ESECUTORE
5 - COLLABORATORE
PROFESSIONALE
- OPERATORE (solo per
Camere di Commercio)
6 - ISTRUTTORE
ASSISTENTE (solo per le Camere di Commercio)
7 - ISTRUTTORE
DIRETTIVO
- COLLABORATORE (solo
per Camere di Commercio)
8 -
FUNZIONARIO
Esemplificazione
Valgono le
esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347
e successive modifiche ed integrazioni e i profili professionali di cui all
allegato A del DPR 31 maggio 1984 n. 665.
AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Comprende tutte le
attivita contabili, di gestione del bilancio e dei beni demaniali e
patrimoniali, nonche le attivita di studio e ricerca per progetti e programmi
rivolti all ottimizzazione dell uso delle risorse dell Ente e tutte le
operazioni di accertamento, valutazione, revisione e controllo dei tributi e
contributi.
Qualifica
Profili
FIGURE
PROFESSIONALI
1
-
2
-
3
-
4 -
ESECUTORE
5 -
COLLABORATORE
- OPERATORE (solo per
le Camere di Commercio)
6 -
ISTRUTTORE
- ASSISTENTE (solo per
le Camere di Commercio)
7 - ISTRUTTORE
DIRETTIVO
- COLLABORATORE (solo
per le Camere di Commercio)
8 -
FUNZIONARIO
Esemplificazione
Valgono le
esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347
e successive modifiche e integrazioni e i profili professionali di cui all
allegato A del DPR 31 maggio 1984 n. 665.
AREA SOCIO -
ASSISTENZIALE
Comprende tutte le
attivita di studio, valutazione e trattamento di situazioni di bisogno socio -
assistenziale e materiale, le attivita di prevenzione, cura e riabilitazione
nonche la gestione delle farmacie.
Qualifica FIGURE
PROFESSIONALI
1
-
2
-
3
-
4 -
ESECUTORE
5 - COLLABORATORE
PROFESSIONALE
6 -
ISTRUTTORE
7 - ISTRUTTORE
DIRETTIVO
8 -
FUNZIONARIO
Esemplificazione
Valgono le
esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347
e successive modifiche e integrazioni
AREA CULTURA, TEMPO
LIBERO E SPORT
Comprende tutte le
attivita culturali, del tempo libero, di promozione, programmazione e gestione
del turismo e dello sport nonche quelle promozionali in favore dei
giovani.
Qualifica FIGURE
PROFESSIONALI
1
-
2
-
3 -
OPERATORE
4 -
ESECUTORE
5 - COLLABORATORE
PROFESSIONALE
6 -
ISTRUTTORE
7 - ISTRUTTORE
DIRETTIVO
8 -
FUNZIONARIO
Esemplificazione
Valgono le
esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347
e successive modifiche e integrazioni.
AREA SERVIZI
AUSILIARI
Comprende tutte le
attivita ausiliarie, di custodia e di supporto in tutti i servizi dell Ente.
Qualifica
Profili
FIGURE
PROFESSIONALI
1 - ADDETTO ALLE
PULIZIE
2 -
AUSILIARIO
3 -
OPERATORE
- ADDETTO AI SERVIZI
(solo per le Camere di Commercio)
4 -
ESECUTORE
Esemplificazione
Valgono le
esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347
e successive modifiche e integrazioni e i profili professionali di cui all
allegato A del DPR 31 maggio 1984 n. 665.
AREA LEGALE E
LEGISLATIVA
Comprende tutte le
attivita legali e legislative con rilevanza interna ed esterna nelle competenti
sedi giuridiche, legali e istituzionali anche di studio e di
ricerca.
Qualifica FIGURE
PROFESSIONALI
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7 - ISTRUTTORE
DIRETTIVO
8 - FUNZIONARIO
LEGALE
Esemplificazione
Valgono le
esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347
e successive modifiche e integrazioni.
AREA SCOLASTICA
EDUCATIVA E DELLA FORMAZIONE
Comprende tutte le
attivita educative, le attivita di docenza nelle strutture scolastiche e di
formazione professionale, le attivita di sostegno alla docenza e le attivita
didattiche integrative.
Qualifica FIGURE
PROFESSIONALI
1
-
2
-
3 -
OPERATORE
4 -
ESECUTORE
5 - COLLABORATORE
PROFESSIONALE
6 -
ISTRUTTORE
7 - ISTRUTTORE
DIRETTIVO
8 -
FUNZIONARIO
Esemplificazione
Valgono le
esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347
e successive modifiche e integrazioni.
AREA VIGILANZA E
CUSTODIA
Comprende tutte le
attivita di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale,
urbana, ittica, floro - faunistica, venatoria, rurale e silvo - pastorale e di
ambiente, nonche le funzioni demandate dalla legge n. 65/ 1986, da leggi e
regolamenti regionali e le attivita di custodia nelle carceri
mandamentali.
Qualifica FIGURE
PROFESSIONALI
1
-
2
-
3
-
4
-
5 - COLLABORATORE
PROFESSIONALE
6 -
ISTRUTTORE
7 - ISTRUTTORE
DIRETTIVO
8 -
FUNZIONARIO
Esemplificazione
Valgono le
esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347
e successive modifiche e integrazioni.
AREA DELLA
CONCILIAZIONE E GIUSTIZIA
Comprende tutte le
attivita giudiziarie, di conciliazione demandate all Ente e quelle di notifica
dei relativi atti.
Qualifica FIGURE
PROFESSIONALI
1
-
2
-
3
-
4 -
ESECUTORE
5 - COLLABORATORE
PROFESSIONALE
6 -
ISTRUTTORE
7 - ISTRUTTORE
DIRETTIVO
8 -
FUNZIONARIO
Esemplificazione
Valgono le
esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347
e successive modifiche e integrazioni.
AREA DEMOGRAFICA
STATISTICA E PROMOZIONALE
Comprende tutte le
attivita istituzionali o delegate del Servizio Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale e Leva.
Comprende inoltre
tutte le attivita di rilevazione, raccolta interpretazione ed elaborazione dei
dati statistici ed economici.
Attivita di
assistenza, informazione e formazione degli imprenditori nonche di iniziativa
promozionale di merci e prodotti anche sul mercato estero.
Qualifica PROFILI -
FIGURE PROFESSIONALI
1
-
2
-
3
-
4 -
ESECUTORE
5 - COLLABORATORE
PROFESSIONALE
6 -
ISTRUTTORE
- ASSISTENTE (solo per
le Camere di Commercio)
7 - ISTRUTTORE
DIRETTIVO
- COLLABORATORE (solo
per le Camere di Commercio)
-
FUNZIONARIO
Esemplificazione
Valgono le
esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347
e successive modifiche e integrazioni e i profili professionali di cui all
allegato A del DPR 31 maggio 1984 n. 665.
AREA
INFORMATICA
Comprende le attivita
di pertinenza come struttura di supporto per tutte le aree di attivita
organizzando le informazioni per svolgere in modo efficienti i processi
gestionali e amministrativi, le risorse e le procedure per acquisire, archiviare
e comunicare i dati e le informazioni.
Qualifica PROFILI -
FIGURE PROFESSIONALI
1
-
2
-
3
-
4 -
ESECUTORE
5 - COLLABORATORE
PROFESSIONALE
- OPERATORE (solo per
le Camere di Commercio)
6 -
ISTRUTTORE
- PROCEDURISTA (solo
per le Camere di Commercio)
7 - ISTRUTTORE
DIRETTIVO
- ANALISTA (solo per
le Camere di Commercio)
8 -
FUNZIONARIO
- ANALISTA DI SISTEMA
(solo per le Camere di Commercio)
Esemplificazione
Valgono le
esemplificazioni di cui alla Tabella allegato 3 del presente accordo. E per
quanto tuttora vigenti limitatamente alla 4a q.f., quelle di cui all allegato
A dei DDPPRR n. 347/ 1983 e n. 665/ 1984.
ALLEGATO TAB. 2
Qualifica
- Addetto ai servizi
ausiliari, di anticamera, di portineria e di custodia delle Camere di Commercio;
qualifica III - Operatori socio assistenziali; qualifica IV - Addetto ai servizi
tecnici con compiti di conduzione di autoveicoli; qualifica IV - Bagnini e
assistenti ai bagnanti; qualifica IV - Terminalisti o addetti alla registrazione
dati dell area informatica; qualifica V - Conduttore macchine operatrici
complesse; qualifica V - Autista di scuola bus; qualifica V - Puericultrici;
qualifica V - Infermiere generico; qualifica V - Segretario di cancelleria di
conciliazione; qualifica VI - Assistenti sociali; qualifica VII - Cancellieri di
conciliazione; qualifica VII - Direttore dei centri di formazione professionale;
qualifica VIII
ALLEGATO TABELLA 3
Allegato Tabella 2 (art. 33, comma 2)
PROFILI PROFESSIONALI
DELL AREA INFORMATICA
ANALISTA DI SISTEMA -
qualifica VIII
1) Analizza e
controlla le caratteristiche dei sistemi hardware e software di comunicazione e
di base dati.
2) Tiene i
collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli
elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee
generali.
3) Nell
organizzazione e pianificazione dei progetti provvede all articolazione in
aree; effettua la verifica del rispetto dei tempi di esecuzione, armonizzando
all uopo le risorse disponibili.
4) Quando dirige una
unita organica, anche a rilevanza
esterna, del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i
costi dell attivita.
5) E addetto sia ai
sistemi centrali che a quelli distribuiti.
6) Diagnostica i
malfunzionamenti ed effettua interventi diretti anche complessi ovvero coordina
gli interventi dei fornitori hardware e software.
7) Coordina le
attivita relative alla rete locale e remota effettuando interventi diretti
anche complessi.
8) Provvede al
coordinamento di differenziate professionalita qualora richiesto da specifiche
particolarita di singole aree del progetto.
9) Cura la formazione
e l aggiornamento professionale e svolge attivita didattica.
10) Partecipa ad
organi collegiali nell ambito di norme e disposizioni di carattere generale e
rappresenta l amministrazione anche in convegni e
congressi.
11) E tenuto a
partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all estero.
12) Osserva e fa
osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni
alle quali e addetto, utilizza correttamente
i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze;
mantiene in tale ambito le prescritte e/ o necessarie condizioni di
igiene.
Requisiti culturali e
professionali
- Diploma di laurea in
ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in
informatica.
- Conoscenza dall
inglese parlato e scritto.
Modalita di
accesso
- Corso - concorso o
concorso pubblico con piu prove teoriche e pratiche, il personale inquadrato
nei profili professionali di Analista, programmatore di sistema, Programmatore
esperto purche in possesso dei requisiti culturali e professionali
richiesti per l accesso al profilo,
usufruisce dell aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l idoneita al
concorso.
Mobilita
orizzontale
- Verso il profilo di
Analista di procedure, previo superamento di corso di qualificazione
professionale o verifica di professionalita.
Grado di
responsabilita
- Relativa all
organizzazione del lavoro;
- ai risultati
conseguiti;
- alla direzione del
lavoro;
a seconda del settore
di applicazione.
ANALISTA DI PROCEDURE
- qualifica VIII
1) Definisce la
macroanalisi delle procedure da automatizzare in dipendenza delle esigenze
amministrative in atto ed in funzione della struttura del sistema che concorre a
progettare.
2) Tiene i
collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli
elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali per quanto
attiene alle procedure.
3) Concorre all
organizzazione e pianificazione della realizzazione dei progetti per quanto
riguarda la definizione dello schema logico dei flussi informativi, la struttura
e le transazioni dei data bases, la scelta dei linguaggi di programmazione e
delle metodologie di lavoro, la predisposizione di istruzioni operative, dei
manuali e dalla documentazione necessaria.
4) Quando dirige una
unita organica anche a rilevanza esterna del settore non riservata ai
dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell attivita.
5) E addetto sia ai
sistemi centrali che a quelli distribuiti.
6) Provvede al
coordinamento di differenziate professionalita qualora richiesto da specifiche
particolarita di singole aree del progetto.
7) Cura la formazione
e l aggiornamento professionale e svolge attivita didattica.
8) Provvede alla
gestione ed al coordinamento delle procedure relative ad una o piu aree di
automazione.
9) Coordina la
schedulazione dei lavori relativi ad una o piu aree di
automazione.
10) Ha il controllo e
la supervisione dell input/ output relativo ad una o piu aree di
automazione.
11) Partecipa ad
organi collegiali nell ambito di norme e disposizioni di carattere generale e
rappresenta l amministrazione anche in convegni e
congressi.
12) E tenuto a
partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all estero.
13) Osserva e fa
osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni
alle quali e addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e
segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte
e/ o necessarie condizioni di igiene.
Requisiti culturali e
professionali
- Diploma di laurea in
ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altre lauree con specializzazione in
informatica.
- Conoscenza dell
inglese parlato e scritto.
Modalita di
accesso
- Corso - Concorso o
concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei
profili professionali di Analista, Programmatore di sistema, Programmatore
esperto, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti
per l accesso al profilo, usufruisce dell aliquota di riserva del 35% qualora
ottiene l idoneita al concorso.
Mobilita
orizzontale
- Verso il profilo di
Analista di sistema, di previo superamento di corso di qualificazione
professionale verifica di professionalita.
Grado di
responsabilita
- Relativa all
organizzazione del lavoro;
- ai risultati
conseguiti;
- alla direzione del
lavoro;
a seconda del settore
di applicazione.
ANALISTA - qualifica
VII
1) Effettua l analisi
tecnica delle procedure di automazione, collabora con l analista di sistemi
alla formulazione del piano di analisi del proprio
settore.
2) Analizza le
procedure a lui affidate, cercando le possibili soluzioni alternative sotto l
aspetto tecnico, proponendo i relativi programmi da
realizzare.
3) Individua i punti
piu importanti delle procedure, con particolare riferimento all integrazione
con altre procedure.
4) Prepara e trasmette
ai programmatori la documentazione ed i dati necessari per la stesura dei
programmi.
5) Definisce la
suddivisione delle procedure affidategli in programmi, tenuto conto tra l
altro, delle dimensioni di occupazione di memoria dell
elaboratore.
6) Ha la gestione ed
il coordinamento delle procedure relative ad una o piu aree di
automazione.
7) Coordina la
schedulazione dei lavori relativi ad una o piu aree di automazione. 8) Ha il
controllo e la supervisione dell input/ output relativo ad una o piu aree di automazione.
9) Assiste il
programmatori tecnicamente, sia su richiesta che di propria iniziativa.
10) Provvede alla
preparazione della documentazione della procedura analizzata, curando sia quanto
di propria spettanza, che quanto di spettanza del gruppo
programmatori.
11) Quando dirige una
unita organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i
risultati ed i costi dell attivita.
12) Svolge anche
attivita didattica.
13) E applicato a
sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
14) E tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.
15) Effettua le
registrazioni del proprio lavoro.
16) Osserva tutti gli
accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e
addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali
carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte necessarie
condizioni di igiene.
Requisiti
culturali
- Diploma di laurea in
ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazioni in
informatica.
- Conoscenza della
lingua inglese.
Modalita di
accesso
- Corso - Concorso o
concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei
profili professionali di Programmatore, Procedurista di organizzazione,
Programmatore di gestione operativa, Capo unita operativa (capo turno) e
Consollista, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali
richiesti per l accesso al profilo, usufruisce dell aliquota di riserva del
35% qualora ottiene l idoneita al concorso.
Mobilita
orizzontale
- Verso Programmatore
di sistema e Programmatore esperto, previo superamento di corso di
qualificazione professionale.
Mobilita
verticale
- Verso i profili di
Analista di sistema, Analista di procedure purche in possesso dei requisiti
culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di
qualificazione professionale.
Grado di
responsabilita
- Relativa all
organizzazione del lavoro;
- ai risultati
conseguiti;
a seconda del settore
di applicazione.
PROGRAMMATORE DI
SISTEMA - qualifica VII
1) Collabora con l
analista di sistema e con l analista onde definire nei dettagli le risorse
hardware necessarie al conseguimento degli obiettivi
prefissati.
2) Effettua analisi e
controlli delle prestazioni e delle risorse hardware e software.
3) Effettua proposte
per l ottimizzazione del sistema hardware e software.
4) Coordina il settore
documentazione.
5) Gestisce, in
funzione della struttura hardware disponibile, il software di base ed il
software applicativo ai quali apporta le successive
modifiche.
6) Provvede a
compilare la documentazione necessaria.
7) Determina i tempi
di esecuzione delle prove e scadenze degli impegni del
progetto.
8) Quando dirige una
unita organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i
risultati e i costi dell attivita.
9) Svolge anche
attivita didattica.
10) E applicato ai
sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
11) E tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.
12) Effettua le
registrazioni relative al proprio lavoro.
13) Osserva e fa
osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni
alle quali e addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnale eventuali carenze; mantiene, in
tale ambito, le prescritte e/ o necessarie condizioni di
igiene.
Requisiti
culturali
- Diploma di laurea in
ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea o specializzazione in
informatica.
- Conoscenza della
lingua inglese.
Modalita di
accesso
- Corso - Concorso o
concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei
profili professionali di Programmatore,
Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unita
operativa (Capoturno) e Consollista, purche in possesso dei requisiti culturali
e professionali richiesti per l accesso al profilo, usufruisce dell aliquota
di riserva del 35% qualora ottiene l idoneita al
concorso.
Mobilita
orizzontale
- Verso Analista, e
Programmatore esperto, previo superamento di corsi di qualificazione
professionale.
Mobilita
verticale
- Verso i profili di
Analista di sistema, Analista di procedure, purche in possesso dei requisiti
culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di
qualificazione professionale.
Grado di
responsabilita
- Relativa all
organizzazione del lavoro;
- ai risultati
conseguiti;
a seconda del settore
di applicazione.
PROGRAMMATORE -
qualifica VI
1) Procede alla
stesura del programma nel linguaggio prescelto e ne predispone la relativa
documentazione.
2) Effettua le analisi
del singolo programma sulla base di istruzioni di massima e con discrezionalita
operativa di problemi non complessi nonche la relativa diagrammazione o
documentazione di flusso o di dettaglio.
3) Provvede alla
manutenzione di singoli programmi e della documentazione relativa.
4) Provvede alla
stesura ed aggiornamento della documentazione relativa ai singoli
programmi.
5) Garantisce, per
quanto gli compete, che tutti i files siano utilizzati nel modo, stabilito dagli
standards (utilizzo ed aggiornamento della libreria dei
files).
6) Prova i programmi
secondo le norme in atto e li documenta, al fine di ottenere programmi
facilmente gestibili, nella fase di manutenzione.
7) E tenuto ad
aggiornarsi sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione sull utilizzo del
sistema operativo in uso.
8) E applicato a
sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
9) E tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.
10) Effettua le
registrazioni del proprio lavoro.
11) Osserva tutti gli
accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e
addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali
carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie
condizioni di igiene.
Requisiti
culturali
- Diploma di perito in
informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in
informatica, ovvero altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso
di formazione di informatica riconosciuto.
- Conoscenze di lingua
straniera (inglese).
Modalita di
accesso
- Il reclutamento
avviene mediante corso concorso o concorso pubblico con prove teoriche e
pratiche, e corso di qualificazione della durata di mesi sei a cura dell
Amministrazione.
- Il Personale
inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati,
Operatore di sala macchine, con cinque anni di effettivo servizio nel profilo,
purche in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti,
usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l idoneita al
concorso.
Mobilita
orizzontale
- Verso i profili di
Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unita
operativa (Capo turno) e Consollista, previa verifica del possesso delle
relative professionalita.
Mobilita
verticale
- Verso i profili di
Analista, programmatore di sistema e Programmatore esperto, purche in possesso
dei requisiti culturali e professionali prescritti, e previo superamento di
corso di qualificazione.
Grado di
responsabilita
- Relativa all
organizzazione del lavoro;
- ai risultati
conseguiti;
a seconda del settore
di applicazione.
PROCEDURISTA DI
ORGANIZZAZIONE - qualifica VI
1) Analizza i passi
procedurali assegnatigli e stende la relativa documentazione.
2) Analizza le
operazioni elementari ed i flussi dei passi procedurali
assegnatigli.
3) Collabora a
stendere il manuale della procedura in esame.
4) Controlla e
coordina l applicazione delle norme emesse nell ambito delle unita esecutive
interessate.
5) E applicato a
sistemi centrallizzati ovvero distribuiti.
6) E tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.
7) Effettua le
registrazioni relative al proprio lavoro.
8) Osserva tutti gli
accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e
addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali
carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte e/ o necessarie
condizioni di igiene.
Requisiti
culturali
- Diploma di perito in
informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica
o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in
informatica riconosciuto.
- Conoscenza di una
lingua straniera (inglese).
Modalita di
accesso
- Il reclutamento
avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e
pratiche.
- Il personale
inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati,
Operatore di sala macchine, con cinque anni di effettivo servizio del profilo,
purche in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti,
usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l idoneita al
corso.
Mobilita
orizzontale
- Verso i profili di
Programmatore, Programmatore di gestione operativa, Capo unita operativa (Capo
turno) e Consollista previa verifica del possesso delle relative
professionalita.
Mobilita
verticale
- Verso i profili di
Analista, Programmatore di sistema, e Programmatore esperto, purche in possesso
dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso
di qualificazione professionale.
Grado di
responsabilita
- Relativa all
organizzazione del lavoro;
- ai risultati
conseguiti;
a seconda del settore
di applicazione.
PROGRAMMATORE DI
GESTIONE OPERATIVA - qualifica VI
1) Provvede alla
gestione di procedure e ne cura la connessa documentazione.
2) Predispone le
schede dei lavori relativi alle procedure di competenza.
3) E addetto al
controllo degli input/output.
4) Diagnostica i
malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessita o inoltra
richieste ai fornitori hardware e software.
5) Ha la gestione
della rete locale e remota (D/ C), effettua interventi di media complessita con
richiesta ai fornitori hardware e software.
6) Tiene aggiornata la
documentazione del proprio settore.
7) E applicato a
sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
8) E tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.
9) Effettua le
registrazioni relative al proprio lavoro.
10) Osserva tutti gli
accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e
addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali
carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie
condizioni di igiene.
Requisiti
culturali
- Diploma di perito in
informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica
o altro diploma di scuola media superiore di secondo grado e corso di formazione
in informatica.
- Conoscenza di una
lingua straniera (inglese).
Modalita di
accesso
- Il reclutamento
avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e
pratiche. - Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla
registrazione dei dati, Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo
servizio nel profilo, purche in possesso dei requisiti culturali e
professionali richiesti, usufruisce dell aliquota di riserva del 35% qualora
ottenga l idoneita al concorso.
Mobilita
orizzontale
- Verso i profili di
Programmatore, Procedurista di organizzazione, Capo unita operativa (Capo
turno) e Consollista, previa verifica del possesso delle relative
professionalita.
mobilita
verticale
- Verso i profili di
Analista, programmatore di sistema e Programmatore esperto, purche in possesso
dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso
di qualificazione professionale.
Grado di
responsabilita
- Relativa all
organizzazione del lavoro;
- ai risultati
conseguiti; a seconda del settore di applicazione.
CAPO UNITA OPERATIVA
(CAPO TURNO)- qualifica VI
1) Garantisce la buona
esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il perfetto funzionamento dei
mezzi.
2) Coordina le
attivita operative del turno e le attivita complesse connesse all esecuzione
dei lavori.
3) Controlla che il
programma dei lavori previsti sia eseguibile con i mezzi
disponibili.
4) Verifica che le
elaborazioni eseguite sotto il suo controllo siano rispondenti agli standards
fissati.
5) Distribuisce il
lavoro agli operatori, impartendo loro direttive.
6) Interviene
direttamente, nei casi di emergenza, per la soluzione di qualsiasi problema di
carattere operativo.
Diagnostica i
malfunzionamenti ed effettua interventi diretti di media complessita; inoltra
richieste ai fornitori hardware e software.
7) Concorre alla
rilevazione di tutte le possibili deficienze nelle istruzioni operative al fine
di renderle chiare ed esatte.
8) Gestisce le risorse
con particolare riguardo a quelle magnetiche.
9) Effettua
rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo
dimensionamento.
10) Aggiorna la
documentazione tecnica hardware e software.
11) Cura la gestione
delle scorte.
12) E applicato a
sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
13) E tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.
14) Effettua tutte le
registrazioni relative al proprio lavoro.
15) Osserva tutti gli
accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e
addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali
carenze ed inosservanze: mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie
condizioni di igiene.
Requisiti
culturali
- Diploma di perito in
informatica ovvero altro diploma equivalente in informatica o altro diploma di
scuola media secondaria di 2o grado e corso di formazione in informatica
riconosciuto.
- Conoscenza di una
lingua straniera (inglese).
Modalita di
accesso
- Il reclutamento
avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e
pratiche. - Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla
registrazione dei dati, Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo
servizio nel profilo, purche in possesso dei requisiti culturali e
professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora
ottenga l idoneita al concorso.
Mobilita
orizzontale
- Verso i profili di
Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione
operativa e Consollista, previa verifica del possesso delle relative
professionalita.
Mobilita
verticale
- Verso i profili di
Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purche in possesso
dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso
di qualificazione professionale.
Grado di
responsabilita
- Relativa all
organizzazione del lavoro;
- ai risultati
conseguiti;
a seconda del settore
di applicazione.
CONSOLLISTA -
qualifica VI
1) Provvede alla
gestione e controllo del sistema tramite consolle ed effettua attivita
complesse relative all esecuzione dei lavori.
2) Diagnostica i
malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessita e inoltra
richieste ai fornitori hardware e software.
3) Cura la gestione
della rete locale e remota (D/ C), effettua interventi di media complessita con
richiesta ai fornitori hardware e software.
4) Effettua i
controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo allo scopo di accertare, in
ogni fase della procedura, la esattezza delle elaborazioni
eseguite.
5) Gestisce secondo le
disposizioni ricevute le scritture relative al funzionamento del
sistema.
6) Sostituisce in
tutte le sue funzioni il Capo Unita operativa (Capo turno) quando questi non e
presente.
7) Collabora
strettamente con il programmatore di gestione operativa.
8) Cura la gestione
delle risorse con particolare riguardo a quelle
magnetiche.
9) Effettua
rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo
dimensionamento.
10) Aggiorna la
documentazione tecnica hardware e software.
11) E applicato a
sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
12) E tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.
13) Effettua le
registrazioni relative al proprio lavoro.
14) Osserva tutti gli
accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e
addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali
carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e necessarie
condizioni di igiene.
Requisiti
culturali
- Diploma di perito in
informatica ovvero diploma equivalente con specializzazione in informatica o
altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in
informatica riconosciuto.
- Conoscenza di una
lingua straniera (inglese).
Modalita di
accesso
- Il reclutamento
avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e
pratiche.
- Il personale
inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati,
Operatore di sala macchine con cinque
anni di effettivo servizio nel profilo purche in possesso dei requisiti
culturali e professionali richiesti usufruisce della aliquota di riserva del 35%
qualora ottiene l idoneita al concorso.
Mobilita
orizzontale
- Verso i profili di
Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione
operativa e Capo unita operativa (Capo turno), previa verifica del possesso
delle relative professionalita.
Mobilita
verticale
- Verso i profili di
Analista, e Programmatore esperto, purche in possesso dei requisiti culturali e
professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione
professionale.
Grado di
responsabilita
- Relativa all
organizzazione del lavoro;
- ai risultati
conseguiti;
a seconda del settore
di applicazione.
ADDETTO ALLA
REGISTRAZIONE DEI DATI qualifica V
1) Svolge le attivita
di registrazione di dati, secondo procedure predeterminate immettendoli nel
sistema ed interpretando i messaggi di risposta.
2) Effettua la
verifica dei dati in ingresso ed in uscita.
3) Effettua la
programmazione semplice del sistema di acquisizione
affidatogli.
4) E applicato a
sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
5) E tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento.
6) Effettua le
registrazioni relative al proprio lavoro.
7) Individua gli
errori ed effettua le relative correzioni.
8) Verifica le
informazioni registrate e/ o perfora nel formato
prestabilito.
9) Aggiorna la
conoscenza circa l utilizzazione delle macchine perforatrici/ verificatrici e
di registrazione dei dati su nastri.
10) Osserva tutti gli
accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e
addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali
carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie
condizioni di igiene.
Requisiti
culturali
- Diploma di perito in
informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica
o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in
informatica riconosciuto.
- Conoscenza di una
lingua straniera (inglese).
Modalita di
accesso
- Il reclutamento
avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e
pratiche.
Mobilita
orizzontale.
- Verso il profilo di
Operatore di sala macchine previa verifica delle professionalita.
Mobilita
verticale
- Verso i profili di
Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione
operativa, Capo Unita Operativa (Capo turno) e Consollista, purche in possesso
dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso
di qualificazione professionale.
Grado di
responsabilita
- Relativa all
organizzazione del lavoro;
- ai requisiti
conseguiti;
a seconda del settore
di applicazione.
OPERATORE DI SALA
MACCHINE - qualifica V
1) Avvia ed esegue i
lavori di sala con l esclusione di quelle attivita proprie della
professionalita superiore: Effettua la inizializzazione e chiusura dei sistemi.
2) Utilizza, con
procedure predefinite e limitata discrezionalita, i prodotti - programma o
programmi specifici per semplici operazioni di stampa o di ricerca, lettura,
scrittura su file magnetici.
3) Cura l
archiviazione e tenuta della documentazione e delle librerie di programmi.
4) E applicato a
sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
5) E tenuto a
frequentare corsi di aggiornamento.
6) Effettua le
registrazioni relative al proprio lavoro.
7) Osserva tutti gli
accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e
addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali
carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie
condizioni di igiene.
Requisiti
culturali
- Diploma di perito in
informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica
o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in
informatica riconosciuto.
- Conoscenza di una
lingua straniera (inglese).
Modalita di
accesso
- Il reclutamento
avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e
pratiche.
Mobilita
orizzontale
- Verso i profili di
Operatore di sala macchine previa verifica del possesso delle relative
professionalita
|