Anno 1990
Numero 22
Data 04/05/1990
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
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Legge Regionale 4 maggio 1990, n. 22

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell' Accordo nazionale per il triennio 1988/ 90.



CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI





Art. 1

Finalita della legge - Campo di applicazione - Durata


1. Con la presente legge la Regione Puglia, in applicazione dell articolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come modificato dall art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, recepisce i contenuti dell Accordo nazionale per il periodo 1988/ 1990 riguardante il personale delle Regioni a Statuto ordinario e disciplina, in conformita, lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.

2. Gli effetti giuridici dell Accordo decorrono dal 1° gennaio 1988, gli effetti economici dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

3. Le norme della presente legge si applicano al personale regionale, nonche al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.




CAPO 2

Rapporti con l utenza 





Sezione 1





Art. 2

Rapporti amministrazione - cittadino


1. Nell intento di perseguire l ottimizzazione dell erogazione dei servizi, l amministrazione regionale assume come obiettivo fondamentale dell azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l utenza, da realizzarsi nel modo piu congruo, tempestivo ed efficace da parte delle proprie strutture operative.

2. A tale scopo, la Regione appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l istituzione dell Ufficio Pubbliche Relazioni, abilitato anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti, ai fini del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro la Regione puo predisporre, sentite le Organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza della presente legge - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilita degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle norme sull autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la Funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

b) l ampliamento dell orario di ricevimento, per garantire l accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne avvisi la necessita, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra le strutture e l unificazione di adempimenti che valgono ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l istituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l obiettivo di ridurre al minimo l attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l accesso all informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificatamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dell entrata in vigore della presente legge e, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione promuove apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione pubblica 30 marzo 1989 e con i rappresentanti  delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l andamento dei rapporti con l utenza e, in particolare, i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l utenza.




sezione 2

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali





Art. 3

Servizi pubblici essenziali


1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale della Regione Puglia e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti sono i seguenti:

a) servizio elettorale;

b) igiene, sanita ed attivita assistenziali;

c) attivita di tutela della sicurezza pubblica.

2. Nell ambito dei servizi essenziali di cui al precedente comma deve essere garantita, con le modalita di cui al successivo articolo 4, la continuita delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) il servizio elettorale, limitatamente alle attivita indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

b) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonche misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

c) il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;

d) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilita.

3. Le prestazioni di cui alle lettere b), c), e d) del precedente comma sono garantite ove esse siano gia assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.




Art. 4

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali


1. Ai fini di cui al precedente art. 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalita addette ai servizi pubblici essenziali di cui allo stesso art. 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuita delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito Accordo decentrato - da definirsi prima dell inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalita e le qualifiche di personale che formano in contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e di diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai precedenti primo e secondo comma effettuata, in sede di contrattazione decentrata, entro 15 giorni  dallAccordo di cui al citato secondo comma e, comunque, prima dell inizio di ogni altra trattativa decentrata.

4. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo, sono assicurati, comunque, i servizi pubblici essenziali.

5. In conformita agli accordi di cui ai precedenti commi 2° e 3°, l Amministrazione regionale individua, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all art. 3 della presente legge, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali e ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati, di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo hanno validita per il periodo di vigenza della presente legge.




CAPO 3

Norme per il miglioramento dell efficienza dei servizi





Art. 5

Fondo per il miglioramento dell efficienza dei servizi


1. Il fondo di incentivazione di cui all art.11 della l.r n. 13/ 88 resta disciplinato dal suddetto articolo fino al 30/ 6/ 1990.

2. Per le finalita di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 e costituito un fondo annuo denominato Fondo per il miglioramento dell efficienza dei servizi che e alimentato:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuato nell anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

c) dalla quota del monte salari annuo di cui all art. 11, comma 1°, della l.r n. 13/ 88, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;

d) dall importo destinato nell anno 1989 alla corresponsione dell indennita di turno, reperibilita, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno; lo stesso importo e rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dall utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa gli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione alla Regione.

3. Il fondo di cui al comma precedente e integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all intensificazione della attivita svolta, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonche da quelle previste dal combinato disposto del comma 8° dell art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n.41 e dell art. 8, comma 9°, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all art. 18, comma 4°, della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13 ed al fondo per il miglioramento per  lefficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro l esercizio finanziario di competenza, sono reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.




Art. 6

Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell efficienza dei Servizi


. Il fondo di cui al precedente art. 5 e destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento dell efficienza e dell efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari della Regione, il fondo e finalizzato:

a) in via prioritaria, all erogazione di compensi incentivanti la produttivita. La misura dei compensi e determinata in rapporto al superamento dei parametri sperimentali di produttivita di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilita per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13. In attesa della adozione dei parametri sperimentali di produttivita, sono definite, con la negoziazione decentrata a livello di ente, le modalita per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all art. 11 della l.r 13 aprile 1988, n. 13, prevedendo, peraltro, possibilita di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilita di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni e determinata alla competenza dei responsabili delle strutture con le modalita di cui al successivo articolo 39;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell anno precedente.

c) a remunerare particolari articolazioni dell orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

d) all attribuzione di compensi per l esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita, oneri rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonche alla responsabilita collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione della Regione, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l attuazione, le modalita e la periodicita di erogazione dei compensi ed indennita di cui al 2° comma del presente articolo sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di ente. E esclusa la possibilita di erogazione di piu indennita o compensi al medesimo titolo.

Restano confermate le misure e le modalita di cui alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere, invece, rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Nell attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4°, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalita di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.




CAPO 4

Relazioni sindacali





Art. 7

Esercizio dell attivita sindacale


1. I dipendenti della Regione hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita sindacale all interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali, per l espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalita stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi previsti dall art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all Amministrazione da cui gli interessati dipendono.




Art. 8

Diritto di assemblea


1. Nell ambito della disciplina dell art. 11 del DPR n. 395/ 88, i dipendenti regionali hanno diritto di partecipare, durante l orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l Amministrazione, nell unita amministrativa in cui prestano la loro opera o in altra sede senza oneri a carico  dellAmministrazione per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.



Art. 9

Aspettative sindacali


1. I dipendenti della Regione che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota ad essa assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e fissato in rapporto di una unita per ogni 3.000 dipendenti in attivita di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato, Il conteggio per la determinazione delle unita da collocare in aspettativa e effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa e fissato in n. 1.100 unita fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma e riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la Funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77/ s.g. del 3 aprile 1989, garantendo, comunque, nell ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita delle medesime, accertata ai sensi dell art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare direttiva n. 24518/ 8.93.5 del 23 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per il personale dipendente dalla Regione, dagli Enti pubblici non economici dalla stessa dipendenti, dagli Istituti autonomi per le Case Popolari e dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale in servizio presso le Camere di Commercio, la Regione, gli Istituti autonomi delle case popolari ed i consorzi per le aree di sviluppo industriale e riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato in attivita di servizio nei predetti Enti distinta per Camere di Commercio, Regione, IACP, ASI.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale della Regione sono presentate alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e emanato dalla Regione e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - ed alla Conferenza dei Presidenti.

7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al precedente comma 5° sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - che provvede, sentite le Associazioni, le Unioni e la Conferenza di cui al precedente comma 4° interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da ridistribuire.

8. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni provvede alla redistribuzione, tra tutti gli Enti interessati, degli oneri finanziari conseguenti all applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate, rispettivamente, alla Associazione, Unione e Conferenza di cui al precedente comma 4° ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - per i consequenziali adempimenti.




Art. 10

Disciplina del personale in aspettativa sindacale


1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita e alla produttivita, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 puo essere sostituito con le modalita e i limiti di cui all art. 7, comma 6° e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui all art. 59, commi 1° - 3° - 4° della l.r. n. 13/ 88, per il personale della Regione e degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla stessa, prescindendo dalla apicalita del posto.




Art. 11

Permessi sindacali retribuiti


1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3° dell art. 7 della presente legge, possono fruire, per l espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell Amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili eccezionali esigenze di servizio dirette di cui all art. 3 della presente legge.




Art. 12

Monte ore complessivo dei permessi sindacali


1. Nell ambito della Regione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 e determinato in ragione n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore e effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata, in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella Regione e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalita per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali, di cui al 3° comma dell art. 7 della presente legge, sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui al precedente art. 3, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali.

Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati a partecipare quali delegati ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma del presente articolo.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alla regione per i consequenziali adempimenti.




Art. 13

Diritto di affissione


1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l Amministrazione ha l obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all interno dell unita amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.



Art. 14

Locali per le rappresentanze sindacali


1. In ciascuna unita amministrativa con almeno duecento dipendenti e consentito, agli organismi rappresentativi, per l esercizio della loro attivita, l uso continuativo di idonei locali, se disponibili all interno della struttura.

2. Nelle unita amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell ambito della struttura.




Art. 15

Patronato sindacale


1. I dipendenti in attivita o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall istituto di patronato sindacale, per l espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.




Art. 16

Garanzie nelle procedure disciplinari


1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l esercizio del diritto di difesa con l assistenza, se richiesta  dallinteressato, di un legale o di un rappresentante sindacale.


Art. 17

Referendum


1. Le Amministrazioni devono consentire, nelle sedi delle unita amministrative, lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all attivita sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all unita amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.



Art. 18

Contributi sindacali


1. I dipendenti hanno facolta di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validita dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega e inoltrata, in forma scritta, alla Regione ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalla Regione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalita comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. La Regione e tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.




Art. 19

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali


1. Il trasferimento in una unita produttiva ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali puo essere disposto solo previo nulla - osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui al precedente art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.




Art. 20

Norma transitoria


1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta i provvedimenti necessari per la applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al precedente comma, la Regione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - nonche alla Associazione, alle Unioni ed alla Conferenza di cui al precedente art. 9, comma quarto, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

3. La ripartizione di cui all art. 9, quarto e quinto comma, della presente legge e effettuata entro il 31 dicembre 1990.




CAPO 5

Norme applicative dell accordo intercompartimentale





Art. 21

Trattamento di missione


1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

a) attivita di protezione civile, nelle situazioni di prima urgenza;

b) opera di intervento svolto dalle squadre impegnate nello spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel precedente comma, le particolarissime condizioni di cui al comma 7° dell articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza e corrisposto un compenso forfetario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell importo corrispondente al costo del pasto.




Art. 22

Mobilita


1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilita volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e corrisposto, a cura dell Amministrazione ricevente, cui sara integralmente rimborsata dallo Stato, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

qualifica funzionale VIII e superiori L. 3.500.000

Qualifica funzionale VII L. 3.000.000

Qualifica funzionale VI L. 2.500.000

Qualifica funzionale V ed inferiori L. 2.000.000

2. Al personale trasferito dalla Regione agli Enti locali, a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell art. 8 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, e corrisposto, a carico della Regione un compenso una tantum di importo pari a quello indicato nel comma 1.




Art. 23

Copertura assicurativa


1. In attuazione dell art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Regione, e tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per la esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al precedente comma e rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta del dipendente, nonche di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta dell Amministrazione sono, in ogni caso, integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle societa assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.




Art. 24

Diritto allo studio


1. I permessi di cui all art. 3 del DPR 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unita in servizio all inizio dell anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post - universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e postuniversitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nell ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al 1° comma, la precedenza e accordata, nell ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post - universitari.

3. A parita di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di  ulteriore parita, secondo l ordine decrescente di eta.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata. 5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395.




Art. 25

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche


1. In attuazione dell art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico - fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita di esecuzione del progetto:

a) concessione dell aspettativa per infermita per l intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima  dellaspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla meta per l intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell orario del lavoro, con l applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quanto tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell aspettativa per motivi di famiglia per l intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione dispone l accertamento della idoneita al servizio dei dipendenti di cui al primo comma del presente articolo qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.




Art. 26

Tutela dei dipendenti portatori di handicap


1. In attuazione dell art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita di esecuzione del progetto:

a) concessione dell aspettativa per infermita per l intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima  dellaspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla meta per l intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell orario di lavoro, con l applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempi parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado, in mancanza, entro il terzo grado si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell aspettativa per motivi di famiglia per l intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le iniziative idonee a favorire l integrazione nell attivita lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l abbattimento delle barriere architettoniche.




Art. 27

Igiene e sicurezza sul lavoro


1. L art. 31 della LR 13 aprile 1988, n.13 e integrato con le disposizioni che seguono:

a) il libretto sanitario di cui alla lettera c) del citato art. 31 deve essere istituito dalla Regione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;

b) la Regione prevede visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l intera giornata lavorativa, all uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le Amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all uso dei videoterminali deve essere adibito ad attivita lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;

c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresi al provvisorio mutamento di attivita qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneita.

2. La Regione provvede all adozione di idonee iniziative volte a garantire l applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la Funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente all Amministrazione regionale, verificano, anche attraverso i propri patronati, l applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l elaborazione e l attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l integrita fisica dei dipendenti.  




Art. 28

Pari opportunita


1. Il Comitato per le pari opportunita, di cui all art. 10 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del Comitato.

2. In sede di negoziazione decentrata a livello di Ente, anche avendo riguardo alle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunita, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunita nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso a modalita di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilita degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parita di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nella attribuzione di incarichi o funzioni piu qualificate, nell ambito delle misure rivolte a superare, per la generalita dei dipendenti, l assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita di evoluzione professionale.

3. Gli effetti delle iniziative assunte dalla Regione a norma del precedente comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato, al Consiglio regionale, di cui all art. 10, comma 2° della l.r. 14- 4- 1988, n. 13.

4. Rientra nelle competenze del comitato per le pari opportunita la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l affermazione sul lavoro della pari dignita delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.




CAPO 6

contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei conflitti





Art. 29

Tempi e procedure di applicazione dell accordo nazionale


1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticita devono essere adottati dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 30

Tempi e procedure della contrattazione decentrata


1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo V della LR 13 aprile 1988, n. 13, con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

2. La Regione provvede a confermare o a ricostruire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l avvio del negoziato entro 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e data esecuzione con provvedimento adottato dalla Giunta Regionale e per gli Enti amministrativi dipendenti dalla regione dei rispettivi organi esecutivi entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in un unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validita individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati devono contenere specifiche clausole circa i tempi, modalita e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.




Art. 31

Procedure di raffreddamento dei conflitti


1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, puo essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. La regione ha l obbligo di convocare la parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l esame di problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo, il Ministro per la Funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l esame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dell orientamento espresso dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la Funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati, ai sensi dell art. 27, primo comma n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93.




CAPO 7

Ordinamento professionale





Art. 32

Ordinamento professionale


1. Ai fini di assicurare la maggiore funzionalita degli Enti, le aree di attivita di cui all allegato A dell accordo del 29 aprile 1983 e all accordo del 28 aprile 1987 per il personale degli Enti di cui all articolo 1 sono articolate in conformita a quelle indicate nell allegato 1 del presente accordo. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali ivi indicate necessarie all espletamento delle attivita proprie di ciascuna delle aree stesse, confermando gli inquadramenti alla qualifica funzionale posseduta.

2. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dal presente accordo, l elencazione  delle figure professionali di cui all allegato n. 1 ha valore non esaustivo. Qualora gli enti individuino, nel rispetto della declaratoria di qualifica, figure o profili professionali non previsti dalla precedente articolazione in aree ed istituiscono i relativi posti in organico, la loro copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

3. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli Enti ed alla loro dimensione, le aree di attivita previste dal presente accordo possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dell esigenza di salvaguardare l omogeneita delle attivita proprie di ciascuna di esse e di rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali.

All interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilita fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la figura professionale escluda interscambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dell art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono linee di indirizzi per le Regioni a statuto ordinario. 




Art. 33

Figure professionali


1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 allegata al presente accordo sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.

2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell area informatica, individuati nella tabella n. 3 allegata al presente accordo nell ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area.

Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, gli Enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono assegnati mediante concorso interno riservato ai dipendenti degli Enti di cui all articolo 24, sesto comma, del DPR n. 3487/ 83 in possesso dei requisiti prescritti.

3. In attuazione dei precedenti commi 1° e 2°, gli Enti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.




Art. 34

Livello economico differenziato


1. E istituito un livello economico differenziato di professionalita per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non puo superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel quarto comma del presente articolo.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, il livello economico di cui al precedente comma e determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo (ERRATA CORRIGE) lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l incremento di cui al comma 2° del presente articolo e di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato e attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nell art. 35 del presente accordo, nelle seguenti percentuali, arrotondate all unita superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell anno precedente:

1a qualifica funzionale 25%

2a qualifica funzionale 25%

3a qualifica funzionale 45%

4a qualifica funzionale 60%

5a qualifica funzionale 30%

6a qualifica funzionale 60%

7a qualifica funzionale 20%

5. Il livello economico differenziato previsto dal primo comma del presente articolo non puo essere attribuito al personale di cui all art. 42, comma 2°, nonche al personale di cui all art. 33, comma 1°, della presente legge. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 2° del presente articolo.




Art. 35

Procedure per l attribuzione del livelloeconomico differenziato


1. I livelli economici differenziati di professionalita sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell art. 32, comma 1° della presente legge in possesso del requisito di anzianita di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al precedente comma 1° avviene per titoli, quali quelli culturali, professionali e di servizio, da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo, il requisito dell anzianita di servizio indicato nel comma 1° deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico e attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorche la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel precedente comma 3° avvengono annualmente nei limiti della disponibilita, del contingente numerico individuato ai sensi dell articolo 32 della presente legge.




CAPO 8

DIRIGENZA





Art. 36

Orario di servizio dei Dirigenti


1, L orario di servizio del personale dirigente non puo essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente e a disposizione dell Amministrazione, oltre l orario d obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.




Art. 37

Indennita di funzione


1. Ai dirigenti e corrisposta una indennita di funzione connessa con l effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attivita, allimportanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attivita di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilita richiesta in relazione all incarico conferito.

L indennita e commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

2. Le indennita di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettere d) ed e), dell articolo 30 della lr n. 13/ 88 sono assorbite dalla indennita di funzione prevista dal precedente comma 1.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff e corrisposta una indennita pari al coefficiente 0,1.

4. I parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennita da attribuire alle diverse funzioni di cui al precedente comma 10, saranno successivamente determinati con apposito provvedimento inteso a garantire obiettivita e trasparenza nei comportamenti attuativi.

5. Il personale dirigenziale e escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall articolo 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per il lavoro straordinario.

6. La nuova disciplina della indennita di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennita di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall articolo 33, primo comma, lettera c), d), e) ed f) della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, nonche gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua, altresì, a percepire i compensi correlati alla produttivita sino al 30 giugno 1990




Art. 38

Responsabilita per l esercizio delle funzioni dirigenziali


1. I dirigenti, ferma restando la responsabilita penale, civile, amministrativo - contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attivita svolta dalle strutture cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dall art. 14 della LR n. 26/ 84 e dell art.41 della l.r. n. 13/ 88, sono responsabili, in particolare, dei doveri d ufficio e, in modo specifico, dell orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati nel citato art. 41 della LR n. 13/ 88, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennita.




Art. 39

Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per la efficienza dei servizi


1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge, nell ambito del Fondo per la efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall art. 6, e affidata alla competenza dei dirigenti di servizio con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso. A tal fine la Giunta regionale adotta le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specificita dello ordinamento regionale.

2. Per assicurare le uniformita degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l attivita dei   dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonche i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalita.




CAPO 9

Trattamento economico





Art. 40

Nuovi stipendi


1. I valori stipendiali tabellari annui lordi di cui all art. 32 della LR 13 aprile 1988, n.13,  comprensivi del conglobamento di L.1.081.000  dell indennita integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche dirigenziali, della integrazione tabellare e delle indennita di cui, rispettivamente, all art. 32, comma 3° ed all art. 33, comma 1° lett. c) e d) LR n. 13/ 88, sono così stabiliti, a regime:

Qualifica I L. 6.081.000

Qualifica II L. 7.041.000

Qualifica III L. 8.181.000

Qualifica IV L. 9.181.000

Qualifica V L. 10.521.000

Qualifica VI L. 11.631.000

Qualifica VII L. 13.631.000

Qualifica VIII L. 18.071.000

Qualifica I dirigenziale L. 25.211.000

Qualifica II dirigenziale L. 33.593.000

2. Gli aumenti stipendiali tabellari annui lordi derivanti dall applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1- 7- 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30- 9- 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I L. 152.000

Qualifica II L. 190.000

Qualifica III L. 265.000

Qualifica IV L. 310.000

Qualifica V L. 355.000

Qualifica VI L. 386.000

Qualifica VII L. 487.000

Qualifica VIII L. 592.000

Qualifica I dirigenziale L. 609.000

Qualifica II dirigenziale L. 820.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I L. 715.000

Qualifica II L. 894.000

Qualifica III L. 1.240.000

Qualifica IV L. 1.459.000

Qualifica V L. 1.668.000

Qualifica VI L. 1.815.000

Qualifica VII L. 2.290.000

Qualifica VIII L. 2.789.000

Qualifica I dirigenziale L. 2.867.000

Qualifica II dirigenziale L. 3.863.000

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I L. 1.200.000

Qualifica II L. 1.500.000

Qualifica III L. 2.100.000

Qualifica IV L. 2.450.000

Qualifica V L. 2.800.000

Qualifica VI L. 3.050.000

Qualifica VII L. 3.850.000

Qualifica VIII L. 4.990.000

Qualifica I dirigenziale L. 5.130.000

Qualifica II dirigenziale L. 6.912.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai precedenti commi 3° e 4° ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.




Art. 41

Retribuzione individuale di anzianita


1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita e incrementata dei seguenti importi annui lordi:

Qualifica I L. 198.000

Qualifica II L. 216.000

Qualifica III L. 234.000

Qualifica IV L. 276.000

Qualifica V L. 312.000

Qualifica VI L. 330.000

Qualifica VII L. 384.000

Qualifica VIII L. 518.000

Qualifica I dirigenziale L. 672.000

Qualifica II dirigenziale L. 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai precedenti commi 1° e 2° riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell art. 37 della LR 13 aprile 1988, n.13.




Art. 42

Trattamento economico accessorio


1. L indennita di cui all art. 33, primo comma, lettera b), della l.r. 13 aprile 1988, n. 13 e incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennita e corrisposta con le modalita indicate nel citato articolo 33 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Per il personale dell area di vigilanza, l indennita di cui all art. 33, comma 1, lettera a) della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, e incrementata di L. 400.000 annue lorde ripartite per 12 mesi a decorrere dal 1o ottobre 1990.

3. Al personale docente dei Centri di formazione professionale che svolge attivita di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad 800 ore per anno formativo, ai sensi del comma 7° dello articolo 45 della l.r. n. 13/ 88, compete una indennita di L. 850.000 annue lorde a decorrere dal 1- 10- 1990.




Art. 43

Effetti dei nuovi stipendi


1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilita, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita di buonuscita e di licenziamento, sull assegno alimentare previsto dall articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e di quiescenza, compresi i contributi di riscatto, nonche sulla determinazione degli importi dovuti per indennita integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell articolo 13 della legge - quadro 29 marzo 1983, n.93, i benefici economici risultanti dall applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 38, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.




Art. 44

Indennita di rischio da radiazioni


1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuita all azione di sostanze ionizzanti in maniera permanente, e corrisposta un indennita di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennita spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n.144 del 4 settembre 1971, e sempreche il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l attivita senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da queste svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, e corrisposta una indennita di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all Amministrazione, nominata dalla Regione. Tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, puo essere articolata anche territorialmente.

4. L indennita di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non e cumulabile con la indennita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n.146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all art. 5 della presente legge. 




CAPO 10

Disposizioni particolari e finali





Art. 45

Assenze obbligatorie


1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita ed alla produttivita.



Art. 46

Disposizioni particolari


1. L elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983- 85 riguardante il personale dei Consorzi e dei nuclei di sviluppo industriale gia liquidato nella misura ridotta di cui all art. 34, comma 4 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, da non oltre il 1° luglio 1990.

2. Fino all entrata in vigore della legge di riorganizzazione degli Uffici regionali di cui all art. 16, 2° comma, della lr n. 26/ 84, continuano ad applicarsi le disposizioni dell art.61 della l.r. n. 13/ 88.

3. L indennita di reperibilita di cui all art.33, comma 1, lett. h), della l.r. n. 13/ 88, non compete durante l orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennita e frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed e corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilita cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.




Art. 47

Norma finale di rinvio


1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dalla presente legge, le disposizioni delle leggi regionali  9- 5- 1984, n.26 e 13- 4- 1988, n. 13.

2. L art. 22 della LR 13- 4- 1988, n. 13 e abrogato.




Art. 48

Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge si provvedera mediante l utilizzo delle somme che saranno stanziate, mediante variazione di bilancio, sul bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1990, a seguito di assegnazioni statali.



Allegato

ALLEGATO TABELLA 1 


DIRIGENZA

Per la dirigenza sono richiamate le funzioni, le attribuzioni ed i compiti previsti dalla Tabella A allegata ai DDPPRR 25 giugno 1983 n. 347, 31 maggio 1984 n. 665 e successive modifiche ed integrazioni. NB Nei successivi allegati della Tabella 1 l espressione Profilo si riferisce alle Camere di Commercio, Industria ed Artigianato, mentre l espressione Figure professionali si riferisce agli altri Enti del Comparto.

AREA AMMINISTRATIVA

Comprende tutte le attivita amministrative istituzionali o delegate, di programmazione e progettazione amministrativa, delle metodologie, dell organizzazione del lavoro dell elaborazione a supporto agli organi istituzionali.

Qualifica Profili

FIGURE PROFESSIONALi

1 -

2 -

3 -

4 - ESECUTORE

5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE

- OPERATORE (solo per Camere di Commercio)

6 - ISTRUTTORE

- ASSISTENTE (solo per Camere di Commercio)

7 - ISTRUTTORE

- COLLABORATORE (solo per Camere di Commercio)

8 - FUNZIONARIO

Esemplificazione

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347 e successive modifiche e integrazioni e i profili

professionali di cui all allegato A del DPR 31 maggio 1984 n. 665.

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Comprende tutte le attivita tecniche dell urbanistica e dei lavori pubblici, quelle progettuali e di conservazione del patrimonio immobiliare dell Ente, di gestione del territorio e di tutela dell ambiente. Comprende  altresi tutte le attivita tecniche delle manutenzioni e delle lavorazioni anche a livello specialistico e chimico merceologico.

AREA DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

Comprende tutte le attivita di programmazione, gestione, assistenza tecnica, informazione e divulgazione nei settori zootecnico, agro - silvo - pastorale, alimentare, metereologico,

Qualifica Profili

FIGURE PROFESSIONALI

1 -

2 - ADDETTO (solo per Camere di Commercio)

3 - OPERATORE

- ADDETTO AI SERVIZI TECNICI

(solo per Camere di Commercio)

4 - ESECUTORE

5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE

- OPERATORE (solo per Camere di Commercio)

6 - ISTRUTTORE ASSISTENTE (solo per le Camere di Commercio)

7 - ISTRUTTORE DIRETTIVO

- COLLABORATORE (solo per Camere di Commercio)

8 - FUNZIONARIO

Esemplificazione

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347 e successive modifiche ed integrazioni e i profili professionali di cui all allegato A del DPR 31 maggio 1984 n. 665.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Comprende tutte le attivita contabili, di gestione del bilancio e dei beni demaniali e patrimoniali, nonche le attivita di studio e ricerca per progetti e programmi rivolti all ottimizzazione dell uso delle risorse dell Ente e tutte le operazioni di accertamento, valutazione, revisione e controllo dei tributi e contributi.

Qualifica Profili

FIGURE PROFESSIONALI

1 -

2 -

3 -

4 - ESECUTORE

5 - COLLABORATORE

- OPERATORE (solo per le Camere di Commercio)

6 - ISTRUTTORE

- ASSISTENTE (solo per le Camere di Commercio)

7 - ISTRUTTORE DIRETTIVO

- COLLABORATORE (solo per le Camere di Commercio)

8 - FUNZIONARIO

Esemplificazione

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347 e successive modifiche e integrazioni e i profili professionali di cui all allegato A del DPR 31 maggio 1984 n. 665.

AREA SOCIO - ASSISTENZIALE

Comprende tutte le attivita di studio, valutazione e trattamento di situazioni di bisogno socio - assistenziale e materiale, le attivita di prevenzione, cura e riabilitazione nonche la gestione delle farmacie.

Qualifica FIGURE PROFESSIONALI

1 -

2 -

3 -

4 - ESECUTORE

5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE

6 - ISTRUTTORE

7 - ISTRUTTORE DIRETTIVO

8 - FUNZIONARIO

Esemplificazione

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347 e successive modifiche e integrazioni

AREA CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT

Comprende tutte le attivita culturali, del tempo libero, di promozione, programmazione e gestione del turismo e dello sport nonche quelle promozionali in favore dei giovani.

Qualifica FIGURE PROFESSIONALI

1 -

2 -

3 - OPERATORE

4 - ESECUTORE

5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE

6 - ISTRUTTORE

7 - ISTRUTTORE DIRETTIVO

8 - FUNZIONARIO

Esemplificazione

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347 e successive modifiche e integrazioni.

AREA SERVIZI AUSILIARI

Comprende tutte le attivita ausiliarie, di custodia e di supporto in tutti i servizi dell Ente.

Qualifica Profili

FIGURE PROFESSIONALI

1 - ADDETTO ALLE PULIZIE

2 - AUSILIARIO

3 - OPERATORE

- ADDETTO AI SERVIZI (solo per le Camere di Commercio)

4 - ESECUTORE

Esemplificazione

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347 e successive modifiche e integrazioni e i profili professionali di cui all allegato A del DPR 31 maggio 1984 n. 665.

AREA LEGALE E LEGISLATIVA

Comprende tutte le attivita legali e legislative con rilevanza interna ed esterna nelle competenti sedi giuridiche, legali e istituzionali anche di studio e di ricerca.

Qualifica FIGURE PROFESSIONALI

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 - ISTRUTTORE DIRETTIVO

8 - FUNZIONARIO LEGALE

Esemplificazione

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347 e successive modifiche e integrazioni.

AREA SCOLASTICA EDUCATIVA E DELLA FORMAZIONE

Comprende tutte le attivita educative, le attivita di docenza nelle strutture scolastiche e di formazione professionale, le attivita di sostegno alla docenza e le attivita didattiche integrative.

Qualifica FIGURE PROFESSIONALI

1 -

2 -

3 - OPERATORE

4 - ESECUTORE

5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE

6 - ISTRUTTORE

7 - ISTRUTTORE DIRETTIVO

8 - FUNZIONARIO

Esemplificazione

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347 e successive modifiche e integrazioni.

AREA VIGILANZA E CUSTODIA

Comprende tutte le attivita di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro - faunistica, venatoria, rurale e silvo - pastorale e di ambiente, nonche le funzioni demandate dalla legge n. 65/ 1986, da leggi e regolamenti regionali e le attivita di custodia nelle carceri mandamentali.

Qualifica FIGURE PROFESSIONALI

1 -

2 -

3 -

4 -

5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE

6 - ISTRUTTORE

7 - ISTRUTTORE DIRETTIVO

8 - FUNZIONARIO

Esemplificazione

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347 e successive modifiche e integrazioni.

AREA DELLA CONCILIAZIONE E GIUSTIZIA

Comprende tutte le attivita giudiziarie, di conciliazione demandate all Ente e quelle di notifica dei relativi atti.

Qualifica FIGURE PROFESSIONALI

1 -

2 -

3 -

4 - ESECUTORE

5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE

6 - ISTRUTTORE

7 - ISTRUTTORE DIRETTIVO

8 - FUNZIONARIO

Esemplificazione

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347 e successive modifiche e integrazioni.

AREA DEMOGRAFICA STATISTICA E PROMOZIONALE

Comprende tutte le attivita istituzionali o delegate del Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva.

Comprende inoltre tutte le attivita di rilevazione, raccolta interpretazione ed elaborazione dei dati statistici ed economici.

Attivita di assistenza, informazione e formazione degli imprenditori nonche di iniziativa promozionale di merci e prodotti anche sul mercato estero.

Qualifica PROFILI - FIGURE PROFESSIONALI

1 -

2 -

3 -

4 - ESECUTORE

5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE

6 - ISTRUTTORE

- ASSISTENTE (solo per le Camere di Commercio)

7 - ISTRUTTORE DIRETTIVO

- COLLABORATORE (solo per le Camere di Commercio)

- FUNZIONARIO

Esemplificazione

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato A al DPR 25 giugno 1983 n. 347 e successive modifiche e integrazioni e i profili professionali di cui all allegato A del DPR 31 maggio 1984 n. 665.

AREA INFORMATICA

Comprende le attivita di pertinenza come struttura di supporto per tutte le aree di attivita organizzando le informazioni per svolgere in modo efficienti i processi gestionali e amministrativi, le risorse e le procedure per acquisire, archiviare e comunicare i dati e le informazioni.

Qualifica PROFILI - FIGURE PROFESSIONALI

1 -

2 -

3 -

4 - ESECUTORE

5 - COLLABORATORE PROFESSIONALE

- OPERATORE (solo per le Camere di Commercio)

6 - ISTRUTTORE

- PROCEDURISTA (solo per le Camere di Commercio)

7 - ISTRUTTORE DIRETTIVO

- ANALISTA (solo per le Camere di Commercio)

8 - FUNZIONARIO

- ANALISTA DI SISTEMA (solo per le Camere di Commercio)

Esemplificazione

Valgono le esemplificazioni di cui alla Tabella allegato 3 del presente accordo. E per quanto tuttora vigenti limitatamente alla 4a q.f., quelle di cui all allegato A dei DDPPRR n. 347/ 1983 e n. 665/ 1984.

ALLEGATO TAB. 2 Qualifica

- Addetto ai servizi ausiliari, di anticamera, di portineria e di custodia delle Camere di Commercio; qualifica III - Operatori socio assistenziali; qualifica IV - Addetto ai servizi tecnici con compiti di conduzione di autoveicoli; qualifica IV - Bagnini e assistenti ai bagnanti; qualifica IV - Terminalisti o addetti alla registrazione dati dell area informatica; qualifica V - Conduttore macchine operatrici complesse; qualifica V - Autista di scuola bus; qualifica V - Puericultrici; qualifica V - Infermiere generico; qualifica V - Segretario di cancelleria di conciliazione; qualifica VI - Assistenti sociali; qualifica VII - Cancellieri di conciliazione; qualifica VII - Direttore dei centri di formazione professionale; qualifica VIII

ALLEGATO TABELLA 3 Allegato Tabella 2 (art. 33, comma 2)

PROFILI PROFESSIONALI DELL AREA INFORMATICA

ANALISTA DI SISTEMA - qualifica VIII

1) Analizza e controlla le caratteristiche dei sistemi hardware e software di comunicazione e di base dati.

2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali.

3) Nell organizzazione e pianificazione dei progetti provvede all articolazione in aree; effettua la verifica del rispetto dei tempi di esecuzione, armonizzando all uopo le risorse disponibili.

4) Quando dirige una unita  organica, anche a rilevanza esterna, del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell attivita.

5) E addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.

6) Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti anche complessi ovvero coordina gli interventi dei fornitori hardware e software.

7) Coordina le attivita relative alla rete locale e remota effettuando interventi diretti anche complessi.

8) Provvede al coordinamento di differenziate professionalita qualora richiesto da specifiche particolarita di singole aree del progetto.

9) Cura la formazione e l aggiornamento professionale e svolge attivita didattica.

10) Partecipa ad organi collegiali nell ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l amministrazione anche in convegni e congressi.

11) E tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all estero.

12) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e addetto, utilizza correttamente  i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte e/ o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali e professionali

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.

- Conoscenza dall inglese parlato e scritto.

Modalita di accesso

- Corso - concorso o concorso pubblico con piu prove teoriche e pratiche, il personale inquadrato nei profili professionali di Analista, programmatore di sistema, Programmatore esperto purche in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti  per l accesso al profilo, usufruisce dell aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l idoneita al concorso.

Mobilita orizzontale

- Verso il profilo di Analista di procedure, previo superamento di corso di qualificazione professionale o verifica di professionalita.

Grado di responsabilita

- Relativa all organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

- alla direzione del lavoro;

a seconda del settore di applicazione.

ANALISTA DI PROCEDURE - qualifica VIII

1) Definisce la macroanalisi delle procedure da automatizzare in dipendenza delle esigenze amministrative in atto ed in funzione della struttura del sistema che concorre a progettare.

2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali per quanto attiene alle procedure.

3) Concorre all organizzazione e pianificazione della realizzazione dei progetti per quanto riguarda la definizione dello schema logico dei flussi informativi, la struttura e le transazioni dei data bases, la scelta dei linguaggi di programmazione e delle metodologie di lavoro, la predisposizione di istruzioni operative, dei manuali e dalla documentazione necessaria.

4) Quando dirige una unita organica anche a rilevanza esterna del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell attivita.

5) E addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.

6) Provvede al coordinamento di differenziate professionalita qualora richiesto da specifiche particolarita di singole aree del progetto.

7) Cura la formazione e l aggiornamento professionale e svolge attivita didattica.

8) Provvede alla gestione ed al coordinamento delle procedure relative ad una o piu aree di automazione.

9) Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o piu aree di automazione.

10) Ha il controllo e la supervisione dell input/ output relativo ad una o piu aree di automazione.

11) Partecipa ad organi collegiali nell ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l amministrazione anche in convegni e congressi.

12) E tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all estero.

13) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte e/ o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali e professionali

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altre lauree con specializzazione in informatica.

- Conoscenza dell inglese parlato e scritto.

Modalita di accesso

- Corso - Concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Analista, Programmatore di sistema, Programmatore esperto, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l accesso al profilo, usufruisce dell aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l idoneita al concorso.

Mobilita orizzontale

- Verso il profilo di Analista di sistema, di previo superamento di corso di qualificazione professionale verifica di professionalita.

Grado di responsabilita

- Relativa all organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

- alla direzione del lavoro;

a seconda del settore di applicazione.

ANALISTA - qualifica VII

1) Effettua l analisi tecnica delle procedure di automazione, collabora con l analista di sistemi alla formulazione del piano di analisi del proprio settore.

2) Analizza le procedure a lui affidate, cercando le possibili soluzioni alternative sotto l aspetto tecnico, proponendo i relativi programmi da realizzare.

3) Individua i punti piu importanti delle procedure, con particolare riferimento all integrazione con altre procedure.

4) Prepara e trasmette ai programmatori la documentazione ed i dati necessari per la stesura dei programmi.

5) Definisce la suddivisione delle procedure affidategli in programmi, tenuto conto tra l altro, delle dimensioni di occupazione di memoria dell elaboratore.

6) Ha la gestione ed il coordinamento delle procedure relative ad una o piu aree di automazione.

7) Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o piu aree di automazione. 8) Ha il controllo e la supervisione dell input/ output relativo ad una o piu aree  di automazione.

9) Assiste il programmatori tecnicamente, sia su richiesta che di propria iniziativa.

10) Provvede alla preparazione della documentazione della procedura analizzata, curando sia quanto di propria spettanza, che quanto di spettanza del gruppo programmatori.

11) Quando dirige una unita organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati ed i costi dell attivita.

12) Svolge anche attivita didattica.

13) E applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.

14) E tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.

15) Effettua le registrazioni del proprio lavoro.

16) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazioni in informatica.

- Conoscenza della lingua inglese.

Modalita di accesso

- Corso - Concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unita operativa (capo turno) e Consollista, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l accesso al profilo, usufruisce dell aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l idoneita al concorso.

Mobilita orizzontale

- Verso Programmatore di sistema e Programmatore esperto, previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Mobilita verticale

- Verso i profili di Analista di sistema, Analista di procedure purche in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilita

- Relativa all organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

a seconda del settore di applicazione.

PROGRAMMATORE DI SISTEMA - qualifica VII

1) Collabora con l analista di sistema e con l analista onde definire nei dettagli le risorse hardware necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati.

2) Effettua analisi e controlli delle prestazioni e delle risorse hardware e software.

3) Effettua proposte per l ottimizzazione del sistema hardware e software.

4) Coordina il settore documentazione.

5) Gestisce, in funzione della struttura hardware disponibile, il software di base ed il software applicativo ai quali apporta le successive modifiche.

6) Provvede a compilare la documentazione necessaria.

7) Determina i tempi di esecuzione delle prove e scadenze degli impegni del progetto.

8) Quando dirige una unita organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati e i costi dell attivita.

9) Svolge anche attivita didattica.

10) E applicato ai sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.

11) E tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.

12) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

13) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici  e segnale eventuali carenze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea o specializzazione in informatica.

- Conoscenza della lingua inglese.

Modalita di accesso

- Corso - Concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di  Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unita operativa (Capoturno) e Consollista, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l accesso al profilo, usufruisce dell aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l idoneita al concorso.

Mobilita orizzontale

- Verso Analista, e Programmatore esperto, previo superamento di corsi di qualificazione professionale.

Mobilita verticale

- Verso i profili di Analista di sistema, Analista di procedure, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilita

- Relativa all organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

a seconda del settore di applicazione.

PROGRAMMATORE - qualifica VI

1) Procede alla stesura del programma nel linguaggio prescelto e ne predispone la relativa documentazione.

2) Effettua le analisi del singolo programma sulla base di istruzioni di massima e con discrezionalita operativa di problemi non complessi nonche la relativa diagrammazione o documentazione di flusso o di dettaglio.

3) Provvede alla manutenzione di singoli programmi e della documentazione relativa.

4) Provvede alla stesura ed aggiornamento della documentazione relativa ai singoli programmi.

5) Garantisce, per quanto gli compete, che tutti i files siano utilizzati nel modo, stabilito dagli standards (utilizzo ed aggiornamento della libreria dei files).

6) Prova i programmi secondo le norme in atto e li documenta, al fine di ottenere programmi facilmente gestibili, nella fase di manutenzione.

7) E tenuto ad aggiornarsi sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione sull utilizzo del sistema operativo in uso.

8) E applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

9) E tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.

10) Effettua le registrazioni del proprio lavoro.

11) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica, ovvero altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione di informatica riconosciuto.

- Conoscenze di lingua straniera (inglese).

Modalita di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche, e corso di qualificazione della durata di mesi sei a cura dell Amministrazione.

- Il Personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine, con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l idoneita al concorso.

Mobilita orizzontale

- Verso i profili di Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo unita operativa (Capo turno) e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalita.

Mobilita verticale

- Verso i profili di Analista, programmatore di sistema e Programmatore esperto, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti, e previo superamento di corso di qualificazione.

Grado di responsabilita

- Relativa all organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

a seconda del settore di applicazione.

PROCEDURISTA DI ORGANIZZAZIONE - qualifica VI

1) Analizza i passi procedurali assegnatigli e stende la relativa documentazione.

2) Analizza le operazioni elementari ed i flussi dei passi procedurali assegnatigli.

3) Collabora a stendere il manuale della procedura in esame.

4) Controlla e coordina l applicazione delle norme emesse nell ambito delle unita esecutive interessate.

5) E applicato a sistemi centrallizzati ovvero distribuiti.

6) E tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.

7) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

8) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte e/ o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalita di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

- Il personale inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine, con cinque anni di effettivo servizio del profilo, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l idoneita al corso.

Mobilita orizzontale

- Verso i profili di Programmatore, Programmatore di gestione operativa, Capo unita operativa (Capo turno) e Consollista previa verifica del possesso delle relative professionalita.

Mobilita verticale

- Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema, e Programmatore esperto, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilita

- Relativa all organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

a seconda del settore di applicazione.

PROGRAMMATORE DI GESTIONE OPERATIVA - qualifica VI

1) Provvede alla gestione di procedure e ne cura la connessa documentazione.

2) Predispone le schede dei lavori relativi alle procedure di competenza.

3) E addetto al controllo degli input/output.

4) Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessita o inoltra richieste ai fornitori hardware e software.

5) Ha la gestione della rete locale e remota (D/ C), effettua interventi di media complessita con richiesta ai fornitori hardware e software.

6) Tiene aggiornata la documentazione del proprio settore.

7) E applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

8) E tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.

9) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola media superiore di secondo grado e corso di formazione in informatica.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalita di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. - Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce dell aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l idoneita al concorso.

Mobilita orizzontale

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Capo unita operativa (Capo turno) e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalita.

mobilita verticale

- Verso i profili di Analista, programmatore di sistema e Programmatore esperto, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilita

- Relativa all organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti; a seconda del settore di applicazione.

CAPO UNITA OPERATIVA (CAPO TURNO)- qualifica VI

1) Garantisce la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il perfetto funzionamento dei mezzi.

2) Coordina le attivita operative del turno e le attivita complesse connesse all esecuzione dei lavori.

3) Controlla che il programma dei lavori previsti sia eseguibile con i mezzi disponibili.

4) Verifica che le elaborazioni eseguite sotto il suo controllo siano rispondenti agli standards fissati.

5) Distribuisce il lavoro agli operatori, impartendo loro direttive.

6) Interviene direttamente, nei casi di emergenza, per la soluzione di qualsiasi problema di carattere operativo.

Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti di media complessita; inoltra richieste ai fornitori hardware e software.

7) Concorre alla rilevazione di tutte le possibili deficienze nelle istruzioni operative al fine di renderle chiare ed esatte.

8) Gestisce le risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.

9) Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento.

10) Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.

11) Cura la gestione delle scorte.

12) E applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

13) E tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.

14) Effettua tutte le registrazioni relative al proprio lavoro.

15) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze: mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente in informatica o altro diploma di scuola media secondaria di 2o grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalita di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. - Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l idoneita al concorso.

Mobilita orizzontale

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalita.

Mobilita verticale

- Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilita

- Relativa all organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

a seconda del settore di applicazione.

CONSOLLISTA - qualifica VI

1) Provvede alla gestione e controllo del sistema tramite consolle ed effettua attivita complesse relative all esecuzione dei lavori.

2) Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessita e inoltra richieste ai fornitori hardware e software.

3) Cura la gestione della rete locale e remota (D/ C), effettua interventi di media complessita con richiesta ai fornitori hardware e software.

4) Effettua i controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo allo scopo di accertare, in ogni fase della procedura, la esattezza delle elaborazioni eseguite.

5) Gestisce secondo le disposizioni ricevute le scritture relative al funzionamento del sistema.

6) Sostituisce in tutte le sue funzioni il Capo Unita operativa (Capo turno) quando questi non e presente.

7) Collabora strettamente con il programmatore di gestione operativa.

8) Cura la gestione delle risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.

9) Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento.

10) Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.

11) E applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

12) E tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all estero.

13) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

14) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalita di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

- Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati, Operatore di sala macchine con cinque  anni di effettivo servizio nel profilo purche in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottiene l idoneita al concorso.

Mobilita orizzontale

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa e Capo unita operativa (Capo turno), previa verifica del possesso delle relative professionalita.

Mobilita verticale

- Verso i profili di Analista, e Programmatore esperto, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilita

- Relativa all organizzazione del lavoro;

- ai risultati conseguiti;

a seconda del settore di applicazione.

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DEI DATI qualifica V

1) Svolge le attivita di registrazione di dati, secondo procedure predeterminate immettendoli nel sistema ed interpretando i messaggi di risposta.

2) Effettua la verifica dei dati in ingresso ed in uscita.

3) Effettua la programmazione semplice del sistema di acquisizione affidatogli.

4) E applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

5) E tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

6) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

7) Individua gli errori ed effettua le relative correzioni.

8) Verifica le informazioni registrate e/ o perfora nel formato prestabilito.

9) Aggiorna la conoscenza circa l utilizzazione delle macchine perforatrici/ verificatrici e di registrazione dei dati su nastri.

10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalita di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

Mobilita orizzontale.

- Verso il profilo di Operatore di sala macchine previa verifica delle professionalita.

Mobilita verticale

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo Unita Operativa (Capo turno) e Consollista, purche in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilita

- Relativa all organizzazione del lavoro;

- ai requisiti conseguiti;

a seconda del settore di applicazione.

OPERATORE DI SALA MACCHINE - qualifica V

1) Avvia ed esegue i lavori di sala con l esclusione di quelle attivita proprie della professionalita superiore: Effettua la inizializzazione e chiusura dei sistemi.

2) Utilizza, con procedure predefinite e limitata discrezionalita, i prodotti - programma o programmi specifici per semplici operazioni di stampa o di ricerca, lettura, scrittura su file magnetici.

3) Cura l archiviazione e tenuta della documentazione e delle librerie di programmi.

4) E applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

5) E tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

6) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

7) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/ o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalita di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso-concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

Mobilita orizzontale

- Verso i profili di Operatore di sala macchine previa verifica del possesso delle relative professionalita