Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 23
Norma integrativa della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 contenente norme organiche per l' integrazione scolastica degli handicappati.
Art. 11. All art. 8, primo
comma, della LR 9 giugno 1987, n. 16, e aggiunto il seguente
periodo:
<< Il predetto
personale ha diritto di essere utilizzato anche in sedi diverse da quelle nelle
quali ha prestato servizio, purche ricomprese nella stessa
provincia>>.