Anno 1990
Numero 23
Data 11/05/1990
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 23

Norma integrativa della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 contenente norme organiche per l' integrazione scolastica degli handicappati.



Art. 1


1. All art. 8, primo comma, della LR 9 giugno 1987, n. 16, e aggiunto il seguente periodo:

<< Il predetto personale ha diritto di essere utilizzato anche in sedi diverse da quelle nelle quali ha prestato servizio, purche ricomprese nella stessa provincia>>.




Art. 2


1. All art. 9 della L. R. 9 giugno 1987, n. 16, e aggiunto il seguente comma:

<< 7. In sedi di adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, la Giunta regionale, allo scopo di realizzare un equo carico di personale fra gli ambiti territoriali di una stessa provincia, sulla base di criteri predeterminati dalla stessa Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, potra assegnare il personale vincitore del concorso riservato anche in aggiunta o in diminuzione rispetto alla pianta organica provvisoria deliberata da ciascun ente, intendendosi con cio modificate le stesse piante organiche, fermo restando il numero complessivo dei posti non superiore a quello messo a concorso in ciascun provincia >>.