Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 26 Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana.
Art. 1(Finalita) 1. La Regione finanzia programmi integrati mirati
alla riqualificazione dei tessuti urbanistico - edilizi mediante il
coordinamento degli interventi pubblici e privati.
Art. 2(Contenuti
del programma integrato d interventi) . Il programma integrato comprende interventi di recupero e riuso di edilizia
residenziale, pubblica e privata di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell art.
31 della legge 5 agosto 1978, n.-457 e, ove ammesse, di nuova edificazione,
nonche la realizzazione di infrastrutture, di urbanizzazioni primarie e
secondarie e di opere di sostegno delle attivita produttive fisicamente e
funzionalmente connesse alla residenza, con esclusione di quelle che producono
rumori e/o esalazioni nocive e moleste.
2. Il programma
integrato contiene altresì previsioni tecniche e finanziarie in ordine
a:
- interventi di cui
alla lett. a) dell art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, mirati al
miglioramento architettonico del contesto urbano;
- interventi sul
colore urbano nell ambito di uno studio effettuato su un ampio
contesto;
- interventi di arredo
urbano;
- acquisto di edifici
da recuperare con priorita di quelli con accertata vulnerabilita e loro
destinazione alle attivita di cui all art. 5 della l.r. 5 giugno 1985, n. 56 o
al patrimonio pubblico residenziale indisponibile;
- acquisto di aree ed
edifici necessari all attuazione di interventi di edilizia residenziale
sovvenzionata;
- rimozione di vincoli
e servitu ostativi alla realizzazione del programma
integrato;
- trasferimento e
sistemazione temporanea delle famiglie nonche quanto altro disposto dal 2°
comma dell art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 3(Modalita di
finanziamento) 1. I finanziamenti
disposti da leggi statali e regionali in materia di edilizia residenziale e di
riqualificazione urbana sono finalizzati in misura non inferiore al 60% per l
attuazione dei programmi integrati di cui alla presente
legge.
2. Gli interventi di
cui al 1o comma del precedente art. 2 sono finanziati con le modalita e le
procedure disciplinate dalle rispettive leggi di settore. Gli interventi di cui
al 2° comma del medesimo articolo sono finanziati dalla Regione sino alla
totalita dei costi documentati e nei limiti delle disponibilita di
bilancio.
Art. 4(Formazione
del programma integrato) 1. Il Comune
individua, con le modalita di cui all art. 27 della legge 5 agosto 1978, n.
457, l ambito territoriale di degrado urbano da riqualificare mediante il
programma integrato di interventi.
2. Il programma
integrato di interventi puo essere proposto al Comune da imprese di costruzione
e loro consorzi, da associazioni temporanee di imprese, da cooperative edilizie
e loro consorzi, dagli IIAACP A tal fine, i proponenti presentano al Sindaco del
Comune la domanda corredata da un piano di fattibilita, da una relazione
tecnico - amministrativa e finanziaria e dallo schema di convenzione di cui al
successivo art. 10 della presente legge.
3. Nel caso che il
programma integrato di interventi sia di iniziativa comunale, il Comune puo
affidarne la redazione e/ o la successiva attuazione ai soggetti di cui al
precedente comma.
Art. 5(Approvazione
comunale del programma integrato e poteri sostitutivi) 1. Il programma
integrato e approvato dal Comune con le procedure di cui all art. 28 della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Il programma
integrato proposto dai soggetti di cui al comma precedente viene adottato dal
Consiglio comunale entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Scaduto inutilmente tale termine, il proponente, con ricorso notificato al
Sindaco e a tutti i Consiglieri comunali, comunica linerzia dellAmministrazione comunale al Presidente
della Giunta regionale.
3. Il Presidente della
Giunta regionale, nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della
comunicazione, invita il Sindaco ad adottare i provvedimenti successori entro
trenta giorni.
4. Decorso quest
ultimo termine e perdurando l inerzia del Comune, il Presidente della Giunta
regionale approva il programma integrato con proprio decreto, sentito il
Comitato Urbanistico Regionale.
5. Le funzioni del
Presidente della Giunta regionale sono esercitate dall Assessore regionale all
Urbanistica ed Edilizia Residenziale, se delegato.
Art. 6(Effetti dei
programmi integrati) 1. I programmi
integrati d intervento sono equiparati ai piani di recupero di cui all art. 28
della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed esercitano gli effetti di cui all art. 37
della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56.
2. L approvazione del
programma integrato comporta l automatica inclusione delle sue previsioni nel
programma pluriennale di attuazione di cui al Titolo II della l.r. 12 febbraio
1979, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7(Ammissione
ai finanziamenti regionali) 1. La deliberazione
del Consiglio comunale di approvazione del programma integrato, unitamente a
tutta la documentazione occorrente, viene inviata dal Sindaco alla Regione -
Settore Edilizia Residenziale.
2. La deliberazione
comunale deve essere corredata dai pareri, nulla - osta e autorizzazioni delle
Amministrazioni non regionali che esercitano funzioni dirette o di sorveglianza
sugli interventi previsti nel programma integrato. Qualora tali atti vadano resi
nei progetti esecutivi, gli atti stessi sono sostituiti da preventivi nulla -
osta.
3. La Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, dichiara l ammissione
del programma integrato ai finanziamenti regionali.
Art. 8(Piano
annuale di finanziamento dei programmi integrati) 1. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentita la competente
Commissione consiliare, approva il piano annuale di finanziamento degli
interventi compresi nei programmi integrati ammessi ai sensi del precedente art.
7.
Art. 9(Contributi
per la redazione dei programmi
integrati) 1. Per la redazione dei programmi integrati, la
Giunta regionale e autorizzata a concedere ai Comuni, a seguito di preventivo
documentato, contributi sulle spese fino al 100% a valere sulle poste
finanziarie di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31, come modificata
dalla l.r. 28 maggio 1975, n. 47 nonche dalla l.r. 13 maggio 1985, n.
26.
Art. 10(Convenzione
Comune, Soggetti attuatori) 1. Successivamente
all ammissione regionale di cui al precedente articolo 7, tra Comune e soggetti
attuatori e stipulata apposita convenzione con la quale vengono concordate le
modalita di attuazione dei programmi, i tempi ed i modi di esecuzione dei
lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari degli
interventi nonche le quote di finanziamento pubblico e quelle a carico dei
privati.
2. La convenzione di
cui al precedente comma disciplina altresì la cessione o la locazione di
immobili risanati da imprese, societa e cooperative con il contributo dello
Stato e/o della Regione, dando preferenza ai soggetti di cui all ultimo comma
dell art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. La convenzione e
redatta in conformita dello schema - tipo approvato dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con la previsione delle modalita di sub
- appalto previste dall ultimo comma della delibera del Consiglio regionale n.
1113 del 7/12/ 89.
Art. 11(Affidamento
degli interventi privati al Comune o al concessionario) 1. I privati
proprietari di immobili sui quali il programma integrato prevede interventi di
recupero possono, mediante dichiarazione irrevocabile di assenso, affidare la
realizzazione delle relative opere al Comune o al soggetto proponente il
programma integrato stesso.
2. In caso di inerzia
dei privati proprietari, si applicano le disposizioni di cui all art. 28,
penultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 12(Tasso
interesse sui mutui di cui alla l.r. 15 maggio 1980, n.
45) 1. Il tasso degli interessi a carico dei soggetti
destinatari delle agevolazioni previste dalla l.r. 15 maggio 1980, n. 45, come
modificata dalla l.r. 24 maggio 1985, n. 48, e fissato, tanto per il periodo di
preammortamento che per quello di ammortamento del mutuo, nella misura di un
terzo del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipula del
contratto di mutuo con l Istituto di credito fondiario convenzionato con la
Regione. In ogni caso, il tasso massimo a carico del beneficiario non puo
superare il 7%.
Art. 13(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della
presente legge si fara fronte con i fondi annualmente disposti in bilancio
finalizzati alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi
integrati.
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