Anno 1990
Numero 26
Data 11/05/1990
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
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Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 26

Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana.



Art. 1

(Finalita)


1. La Regione finanzia programmi integrati mirati alla riqualificazione dei tessuti urbanistico - edilizi mediante il coordinamento degli interventi pubblici e privati.



Art. 2

(Contenuti del programma integrato d interventi)


. Il programma integrato comprende interventi di recupero e riuso di edilizia residenziale, pubblica e privata di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.-457 e, ove ammesse, di nuova edificazione, nonche la realizzazione di infrastrutture, di urbanizzazioni primarie e secondarie e di opere di sostegno delle attivita produttive fisicamente e funzionalmente connesse alla residenza, con esclusione di quelle che producono rumori e/o esalazioni nocive e moleste.

2. Il programma integrato contiene altresì previsioni tecniche e finanziarie in ordine a:

- interventi di cui alla lett. a) dell art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, mirati al miglioramento architettonico del contesto urbano;

- interventi sul colore urbano nell ambito di uno studio effettuato su un ampio contesto;

- interventi di arredo urbano;

- acquisto di edifici da recuperare con priorita di quelli con accertata vulnerabilita e loro destinazione alle attivita di cui all art. 5 della l.r. 5 giugno 1985, n. 56 o al patrimonio pubblico residenziale indisponibile;

- acquisto di aree ed edifici necessari all attuazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata;

- rimozione di vincoli e servitu ostativi alla realizzazione del programma integrato;

- trasferimento e sistemazione temporanea delle famiglie nonche quanto altro disposto dal 2° comma dell art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 457.




Art. 3

(Modalita di finanziamento)


1. I finanziamenti disposti da leggi statali e regionali in materia di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana sono finalizzati in misura non inferiore al 60% per l attuazione dei programmi integrati di cui alla presente legge.

2. Gli interventi di cui al 1o comma del precedente art. 2 sono finanziati con le modalita e le procedure disciplinate dalle rispettive leggi di settore. Gli interventi di cui al 2° comma del medesimo articolo sono finanziati dalla Regione sino alla totalita dei costi documentati e nei limiti delle disponibilita di bilancio.




Art. 4

(Formazione del programma integrato)


1. Il Comune individua, con le modalita di cui all art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, l ambito territoriale di degrado urbano da riqualificare mediante il programma integrato di interventi.

2. Il programma integrato di interventi puo essere proposto al Comune da imprese di costruzione e loro consorzi, da associazioni temporanee di imprese, da cooperative edilizie e loro consorzi, dagli IIAACP A tal fine, i proponenti presentano al Sindaco del Comune la domanda corredata da un piano di fattibilita, da una relazione tecnico - amministrativa e finanziaria e dallo schema di convenzione di cui al successivo art. 10 della presente legge.

3. Nel caso che il programma integrato di interventi sia di iniziativa comunale, il Comune puo affidarne la redazione e/ o la successiva attuazione ai soggetti di cui al precedente comma.




Art. 5

(Approvazione comunale del programma integrato e poteri sostitutivi)


1. Il programma integrato e approvato dal Comune con le procedure di cui all art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il programma integrato proposto dai soggetti di cui al comma precedente viene adottato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Scaduto inutilmente tale termine, il proponente, con ricorso notificato al Sindaco e a tutti i Consiglieri comunali, comunica linerzia  dellAmministrazione comunale al Presidente della Giunta regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale, nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, invita il Sindaco ad adottare i provvedimenti successori entro trenta giorni.

4. Decorso quest ultimo termine e perdurando l inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale approva il programma integrato con proprio decreto, sentito il Comitato Urbanistico Regionale.

5. Le funzioni del Presidente della Giunta regionale sono esercitate dall Assessore regionale all Urbanistica ed Edilizia Residenziale, se delegato.




Art. 6

(Effetti dei programmi integrati)


1. I programmi integrati d intervento sono equiparati ai piani di recupero di cui all art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed esercitano gli effetti di cui all art. 37 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56.

2. L approvazione del programma integrato comporta l automatica inclusione delle sue previsioni nel programma pluriennale di attuazione di cui al Titolo II della l.r. 12 febbraio 1979, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.




Art. 7

(Ammissione ai finanziamenti regionali)


1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del programma integrato, unitamente a tutta la documentazione occorrente, viene inviata dal Sindaco alla Regione - Settore Edilizia Residenziale.

2. La deliberazione comunale deve essere corredata dai pareri, nulla - osta e autorizzazioni delle Amministrazioni non regionali che esercitano funzioni dirette o di sorveglianza sugli interventi previsti nel programma integrato. Qualora tali atti vadano resi nei progetti esecutivi, gli atti stessi sono sostituiti da preventivi nulla - osta.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, dichiara l ammissione del programma integrato ai finanziamenti regionali.




Art. 8

(Piano annuale di finanziamento dei programmi integrati)


1. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano annuale di finanziamento degli interventi compresi nei programmi integrati ammessi ai sensi del precedente art. 7.



Art. 9

(Contributi per la redazione  dei programmi integrati)


1. Per la redazione dei programmi integrati, la Giunta regionale e autorizzata a concedere ai Comuni, a seguito di preventivo documentato, contributi sulle spese fino al 100% a valere sulle poste finanziarie di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31, come modificata dalla l.r. 28 maggio 1975, n. 47 nonche dalla l.r. 13 maggio 1985, n. 26.



Art. 10

(Convenzione Comune, Soggetti attuatori)


1. Successivamente all ammissione regionale di cui al precedente articolo 7, tra Comune e soggetti attuatori e stipulata apposita convenzione con la quale vengono concordate le modalita di attuazione dei programmi, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari degli interventi nonche le quote di finanziamento pubblico e quelle a carico dei privati.

2. La convenzione di cui al precedente comma disciplina altresì la cessione o la locazione di immobili risanati da imprese, societa e cooperative con il contributo dello Stato e/o della Regione, dando preferenza ai soggetti di cui all ultimo comma dell art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. La convenzione e redatta in conformita dello schema - tipo approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la previsione delle modalita di sub - appalto previste dall ultimo comma della delibera del Consiglio regionale n. 1113 del 7/12/ 89.




Art. 11

(Affidamento degli interventi privati al Comune o al concessionario)


1. I privati proprietari di immobili sui quali il programma integrato prevede interventi di recupero possono, mediante dichiarazione irrevocabile di assenso, affidare la realizzazione delle relative opere al Comune o al soggetto proponente il programma integrato stesso.

2. In caso di inerzia dei privati proprietari, si applicano le disposizioni di cui all art. 28, penultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.




Art. 12

(Tasso interesse sui mutui di cui alla l.r. 15 maggio 1980, n. 45)


1. Il tasso degli interessi a carico dei soggetti destinatari delle agevolazioni previste dalla l.r. 15 maggio 1980, n. 45, come modificata dalla l.r. 24 maggio 1985, n. 48, e fissato, tanto per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento del mutuo, nella misura di un terzo del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipula del contratto di mutuo con l Istituto di credito fondiario convenzionato con la Regione. In ogni caso, il tasso massimo a carico del beneficiario non puo superare il 7%.



Art. 13

(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si fara fronte con i fondi annualmente disposti in bilancio finalizzati alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi integrati.