Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 28 Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attivita' culturali e di musica, teatro e cinema.
Art. 1Finalita 1. La Regione promuove
e favorisce lo sviluppo delle iniziative di produzione e distribuzione nei
settori della musica, della danza, del teatro, della cinematografia, degli
audiovisivi, nonche di iniziative culturali, incentivando l espansione dei
consumi di qualita, garantendo la liberta di espressione artistica e l
autonomia professionale, valorizzando le specificita della cultura
pugliese.
2. la Regione, con
riferimento ai settori d intervento di cui alla presente legge ed alle materie
di cui agli artt. 47 e 48 del DPR 24/7/1977, n. 616, su iniziativa propria e di
enti, societa e associazioni che operano nel suo territorio, puo patrocinare,
sostenere, realizzare convegni, seminari e ricerche di rilievo almeno
regionale.
3. Le funzioni
regionali e gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel
rispetto della normativa statale e saranno adeguati alle leggi statali di
riforma, secondo quanto previsto dall art. 49 del DPR 24/7/1977, n.
616.
Art. 2(Piano
Triennale Regionale) 1. Per la
realizzazione delle finalita di cui alla presente legge, la Giunta regionale,
entro il 15 dicembre di ogni anno, propone all approvazione del Consiglio
regionale un Piano triennale.
2. Il Piano Triennale
indica:
a) gli obiettivi e le
priorita dell intervento regionale;
b) i criteri di
attuazione;
c) l ammontare dello
stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio poliennale
della Regione;
d) il riparto dello
stanziamento complessivo fra le diverse tipologie di intervento previste dalla
presente legge.
Art. 3(Comitato
degli esperti) 1. E istituito presso
la Regione un Comitato di esperti composto da 8 membri, di cui 2 indicati dalle
minoranze con voto limitato a uno, e presieduto
dallAssessore competente; svolge le funzioni di segretario un
funzionario dello stesso Assessorato.
2. I componenti del
Comitato sono eletti dal Consiglio regionale tra esperti di comprovata
esperienza. Va garantita la presenza di almeno un esperto per i settori della
musica, della danza, del teatro, della cinematografia e delle arti
figurative.
3. I componenti il
Comitato restano in carica per un triennio e non sono immediatamente
rieleggibili; ad essi saranno corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti
dalla normativa regionale.
4. Il Comitato
definisce le linee e gli obiettivi per la redazione del Piano Triennale; esprime
parere motivato sulla rilevanza e sulla congruita dei piani, dei programmi, dei
progetti presentati alla Regione e per gli interventi di cui ai successivi artt.
4, 5 e 6, nonche sulle iniziative di cui al successivo art.
9.
Art. 4(Contributi
ai comuni) 1. La Regione, per
incentivare iniziative nei settori di cui all art. 1 della presente legge, puo
assegnare contributi in favore dei Comuni pugliesi, singoli o associati, sulla
base di piani comunali annuali di attivita.
2. Il piano comunale
deve contenere:
a) relazione sulle
attivita programmate e gli obiettivi che si intendono perseguire nell anno
successivo;
b) elenco delle
iniziative che si intendono gestire direttamente ed elenco distinto delle
iniziative da gestire in associazioni tra piu Comuni;
c) periodo di
realizzazione e costo delle singole iniziative.
3. Il piano comunale
puo altresì prevedere contributi in favore di enti, societa o associazioni,
pubbliche o private, senza fini di lucro, che intendano realizzare iniziative
per le quali, entro il 30 giugno, abbiano presentato al Comune domanda di
contributo con una relazione finanziaria.
4. Il piano deve
essere presentato alla Regione entro il 30 settembre corredato
da:
a) la delibera del
Consiglio Comunale con un impegno di spesa pari almeno al 50% del costo
complessivo delle iniziative e dei contributi previsti;
b) una relazione
analitica sui fondi spesi per il piano dell anno precedente, se realizzato col
contributo finanziario della Regione, ovvero una relazione sulle iniziative
realizzate e sostenute direttamente.
5. Il contributo
regionale e determinato per ciascun piano comunale avendo riguardo ai suoi
contenuti e non puo comunque superare il 50% delle spese ritenute
ammissibili.
6. La Giunta
regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal
Piano Triennale, approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, un provvedimento di
riparto, da sottoporre all esame della Commissione consiliare
competente.
Art. 5(Incentivi
alla produzione) 1. La Regione puo
incentivare la produzione nei settori di cui alla presente legge per mezzo
di:
a)
contributi;
b)
convenzioni.
Tali interventi
possono essere deliberati per la realizzazione di specifici progetti di
particolare valore artistico, orientati alla qualificazione professionale degli
operatori ed alla fruizione del pubblico.
2. Gli incentivi alla
produzione possono essere concessi ad enti, societa ed associazioni, senza fini
di lucro, che abbiano sede nel territorio regionale, ivi svolgano
prevalentemente la propria attivita e siano dotate di autonomia organizzativa e
riconosciute capacita tecnico - artistiche.
3. Le domande per la
concessione degli incentivi alla produzione devono essere presentate alla
Regione entro il 30 maggio e devono contenere:
a) copia autentica
dell atto costitutivo e dello statuto, regolarmente
registrati;
b) copia autentica del
certificato di vigenza degli organi, di riconoscimento ministeriale e di
liberatoria ENPALS ove prescritti;
c) relazione
dettagliata del progetto e relativo piano finanziario riferito solo ai costi di
allestimento e/o diretti alla produzione, nonche l indicazione delle
attrezzature in dotazione.
4.
Il contributo, eventualmente concesso, non potra superare la misura del 30% dei
costi considerati ammissibili e potra essere liquidato solo ad avvenuta
realizzazione del progetto produttivo.
L
aliquota determinata a carico della Regione sara commisurata al conto
consuntivo documentato, ove lo stesso risulti inferiore al conto
preventivo.
5. Per la
realizzazione di speciali progetti in linea con gli obiettivi fissati dal Piano
Triennale, i soggetti di cui al secondo comma del presente articolo possono
chiedere di stipulare con la Regione apposita convenzione. Tale convenzione
dovra contenere:
a) esatta definizione
del programma;
b) modalita e tempi
di produzione;
c) criteri di
erogazione ed entita del finanziamento regionale, che comunque non potra
superare il 75% dei costi considerati ammissibili;
d) esclusione di
qualsiasi intervento finanziario finalizzato da parte di altri enti
pubblici.
6. La Giunta
regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal
Piano Triennale, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il provvedimento
di riparto, da sottoporre all esame della Commissione consiliare
competente.
Art. 6(Teatri di
Tradizione e Istituzioni Concertistiche - Orchestrali) 1. Per il
raggiungimento delle finalita della presente legge riferite all attivita di
produzione musicale, i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico -
orchestrali riconosciuti dal competente Ministero e operanti in Puglia
presentano alla Regione, entro il 30 maggio, piani triennali di attivita che
contengono:
a) l indicazione dei
programmi e le forme di coordinamento che le diverse istituzioni intendono
realizzare;
b) i piani finanziari
per la realizzazione degli stessi;
c) le iniziative che
si intendono assumere per pervenire ad una generale diffusione della cultura
musicale nella Regione, secondo criteri di perequazione
territoriale;
d) le iniziative che
si intendono assumere per diffondere e valorizzare fuori regione la produzione
artistica pugliese;
e) il bilancio
consuntivo dell anno precedente.
2. La Giunta
regionale, sentito il parere degli esperti e sulla base dei criteri previsti dal
Piano Triennale, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il provvedimento
di riparto, da sottoporre all esame della Commissione consiliare
competente.
3. La Regione, ai fini
della valorizzazione della propria tradizione artistica e della diffusione in
campo nazionale ed internazionale della cultura teatrale e musicale pugliese,
riconosce ai Teatri Petruzzelli di Bari, Politeama di Lecce e Giordano di Foggia
il ruolo di << Centri Teatrali Musicali di interesse
regionale>>.
Art. 7(Ente Teatro
Pubblico Pugliese) 1. La Regione
istituisce l Ente regionale per la produzione, la programmazione e la
promozione culturale teatrale in Puglia denominato << Teatro Pubblico
Pugliese >>.
2. Entro il 31/12/1990
il Consiglio regionale approvera lo Statuto e il Regolamento organico e
funzionale dell Ente e, nel rispetto della normativa sulla mobilita, adottera
i relativi provvedimenti sul personale.
Art. 8(Mediateca
Regionale Pugliese) 1. E istituita la
Mediateca Regionale Pugliese ( MRP) con la finalita di promuovere la diffusione
e la conoscenza del patrimonio cinematografico -
audiovisivo.
2. Tale struttura
regionale e dotata delle necessarie attrezzature tecniche e puo avvalersi
delle altre strutture complementari esistenti nella
Regione.
3. i compiti della
mediateca sono i seguenti:
a) acquisire,
conservare e valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo di
rilevante interesse, con precipuo riferimento a quello della
Puglia;
b) realizzare
rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, ricerche, convegni e stages
riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell immagine in
movimento;
c) provvedere alla
costituzione e all incremento di una biblioteca, emeroteca e fototeca
specializzata;
d) redigere,
aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi
conservati presso organismi pubblici e privati con sede in
Puglia.
e) promuovere progetti
finalizzati alla formazione e all aggiornamento di operatori per l
utilizzazione, l uso e la manutenzione dei sussidi audiovisivi in dotazione
presso strutture pubbliche.
4. La Regione approva
un apposito regolamento che disciplina le condizioni d uso dei materiali
audiovisivi e delle attrezzature della mediateca.
Art. 9(Iniziative
regionali) 1. la Regione promuove
direttamente, anche in collaborazione con Amministrazioni dello Stato, la RAI,
le altre regioni, ovvero con le Universita, le Amministrazioni Provinciali e le
Case Editrici pugliesi, ovvero con soggetti pubblici e privati, associazioni ed
istituzioni culturali nazionali ed internazionali, la realizzazione di progetti
che abbiano particolare rilevanza nel quadro degli obiettivi del Piano
Triennale.
2. Nell ambito delle
iniziative di cui al comma precedente e con l obiettivo di finalizzare l
attivita formativa dei Conservatori e dei Licei Musicali in Puglia, la Regione
promuove la istituzione di un orchestra giovanile, secondo le modalita e i
criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale sentita la competente
Commissione consiliare.
3. La Regione puo
aderire o partecipare alla costituzione di Enti o Fondazioni di cui all art.12
C.C. che, senza scopo di lucro, abbiano finalita nei settori di cui alla
presente legge.
4. La Regione promuove
la costituzione della Fondazione Paolo Grassi anche al fine di sostenere e
potenziare nazionalmente e internazionalmente il << Festival della Valle
d Itria >>.
5. La Regione puo
promuovere l istituzione, a norma dell art. 39 del CC, di appositi Comitati
organizzatori, o, se gia costituiti, puo aderirvi definendo il proprio impegno
finanziario, quando si presentino particolari e non ricorrenti occasioni per
manifestazioni culturali di interesse regionale.
6.
La Regione, inoltre, sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati, che
non perseguono fini di lucro, che, disponendo di proprie dotazioni e di
strutture organizzative di particolare rilievo, siano in grado di svolgere,
rispetto allo intero territorio regionale, una funzione di diffusione,
documentazione, promozione, formazione, divulgazione, conservazione e
catalogazione scientifica nel settore di propria
competenza.
L
individuazione di tali soggetti avviene esclusivamente attraverso la loro
inclusione nell ambito del Piano Triennale.
7. La Giunta regionale
compie tutti gli atti necessari relativi ai precedenti commi, salvo quelli
espressamente riservati al Presidente della Regione dall art. 14 del DPR 24/ 7/
1977, n.616, considerato il parere del Comitato degli
Esperti.
Art. 10(Abrogazione) 1. Con la presente legge sono abrogati la l.r. 25
gennaio 1975, n. 16 e i punti 2, 3 e 4 dell art. 11 della l.r. 12 dicembre
1979, n. 76.
Art. 11(Norma
Finanziaria) 1. Agli oneri rivenienti dall applicazione della
presente legge si fa fronte mediante l istituzione, nella parte II - Spesa -
del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1990, del Cap. 0813012
<< Programmazione e promozione attivita culturali e di musica, teatro e
cinema ( LR n. 28 dell 11/ 5/ 90) >> per un importo, in termini di
competenza e cassa, di lire 7.000.000.000, con prelievo di pari importo dal Cap.
1020020 << Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di
adozione. Spesa in c/ capitale >>:
Art. 12(Norma finale
transitoria) 1. I soggetti
interessati agli interventi della presente legge, in fase di prima applicazione,
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, presentano all Assessorato alla
Cultura apposita istanza motivata.
2. Trascorso tale
termine, la Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dai precedenti
articoli, approva il Piano di interventi per l anno 1990, sentita la competente
Commissione Consiliare.
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