Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 29 Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia.
Art. 1(Finalita) 1. la Regione Puglia,
in attuazione dei principi generali indicati dallo Statuto, nell ambito delle
proprie attribuzioni e in armonia con la Risoluzione delle Nazioni Unite 40/ 144
del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle libera fondamentali, con la
normativa C.E.E., con le iniziative e le leggi dello Stato e, in particolare,
con la legge 30.12.1986, n. 943 e con la legge 26.2.87, n. 49, promuove
iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari e alle loro
famiglie condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili con i
cittadini italiani e a rimuovere le cause che ostacolano l inserimento nel
tessuto sociale, culturale ed economico della regione.
2. La Regione, in
particolare, promuove ogni azione volta alla rimozione e al superamento delle
difficolta per l inserimento sociale dei lavoratori extracomunitari e delle
loro famiglie, nel rispetto della loro identita culturale; realizza, altresì,
interventi volti ad assicurare l effettivo godimento del diritto allo studio,
alla formazione professionale, al lavoro, alle prestazioni socio - sanitarie e
alla disponibilita di idonea abitazione.
Art. 2(Destinatari) 1. I destinatari della
presente legge sono gli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari che
dimorino nel territorio della regione e siano in possesso del permesso di
soggiorno.
2. Sono altresì
considerati immigrati i figli e il coniuge di chi abbia acquistato la qualifica
di immigrato ai sensi della legislazione vigente.
3. Sono esclusi dagli
interventi previsti:
a) gli artisti, i
professionisti e i lavoratori soggiornati in Puglia per periodi di tempo
limitati in quanto assunti da organizzazioni e imprese straniere con contratto
di lavoro alla cui scadenza essi siano tenuti al rimpatrio nel Paese di
origine;
b) gli stranieri
occupati in Istituzioni di diritto internazionale;
c) i
marittimi.
Art. 3(Intese tra
Regione ed Enti Locali) 1. La Regione
individua i propri interventi a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari
e delle loro famiglie previa intesa con gli Enti Locali interessati, al fine di
assicurare il coordinamento dei reciproci interventi e dell utilizzazione delle
relative risorse.
2. La Giunta regionale
e incaricata di promuovere le intese di cui al precedente comma e di realizzare
le eventuali opportune forme di coordinamento relative alle stesse
intese.
Art. 4(Attivita
culturali) 1. La Regione
programma e promuove, attraverso gli interventi degli Enti Locali e in
collaborazione con la Scuola, l Universita e le Associazioni che operano nel
campo dell immigrazione, attivita culturali e sociali a favore degli immigrati
in Puglia al fine di contrastare fenomeni di
emarginazione.
2. In particolare la
Regione programma:
a) corsi di lingua e
cultura italiana opportunamente articolari, tenendo conto anche della
appartenenza etnico - linguistica dei gruppi di cittadini stranieri
extracomunitari;
b) iniziative atte a
favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i Paesi di
origine, anche in collaborazione con le rappresentanze nazionali, attivando un
processo di scambi culturali;
c) iniziative di
educazione alla multiculturalita, indirizzate principalmente agli alunni della
scuola dell obbligo nel rispetto delle competenze dell Autorita
scolastica;
d) corsi formativi
rivolti agli operatori degli Enti Locali che sono a contatto quotidiano con gli
immigrati.
Art. 5(Diritto allo
studio) 1. La Regione, nell
ambito degli interventi di cui alla legge regionale 12.5.1980, n. 42, anche in
collaborazione con la Sovrintendenza Scolastica regionale, con i Provveditorati
agli Studi, sentita la Consulta regionale dell Immigrazione Extracomunitaria,
sostiene iniziative progettuali tese a facilitare i processi di integrazione e
di apprendimento scolastico degli immigrati nella Regione Puglia,
prioritariamente per il livello della scuola dell
obbligo.
2. I programmi
regionali per gli interventi per il diritto allo studio prevedono interventi
straordinari per gli studenti provenienti dai Paesi extracomunitari in via di
sviluppo.
3. Sono ammessi a
fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti italiani gli studenti
apolidi o rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti Autorita
statali sulla base della Commissione di Ginevra 1951 e/o dei mandati rilasciati
dall Alto Commissario delle Nazioni Unite e del DM n. 416 del 30- 12-
1989.
Art. 6(Inserimento
nel mercato del lavoro e formazione professionale) 1. Gli interventi di
formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale previsti dalle leggi
regionali sono estesi a tutti i cittadini extracomunitari immigrati in
Puglia.
2. La Regione attua,
d intesa con i Ministeri competenti e nel rispetto delle leggi 26- 2- 87, n. 49
e 21- 12- 78, n. 845, interventi di qualificazione professionale nell ambito di
progetti di cooperazione internazionale con i Paesi di origine, finalizzati al
recupero professionale dei lavoratori extracomunitari immigrati e al loro
possibile rientro stabile e qualificato nei Paesi di
origine.
3. La Regione promuove
corsi di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale per
sviluppare una piu approfondita loro conoscenza delle condizioni degli
immigrati extracomunitari dei Paesi di provenienza delle comunita piu numerose
presenti in Puglia, utilizzando, come docenti esperti, immigrati in possesso di
idonei requisiti.
Art. 7(Attivita
economiche) 1. La Regione, nell
ambito ed in attuazione delle leggi regionali:
1) agevola l
inserimento degli immigrati nelle attivita produttive estendendo le forme di
incentivazioni previste dalle leggi regionali;
2) sostiene forme di
associazionismo economico e di cooperazione;
3) sostiene, altresì,
nel rispetto della normativa vigente in materia, quelle forme di associazionismo
economico volte a facilitare la commercializzazione di merci prodotte nei Paesi
di provenienza;
4) emana direttive
agli Enti locali al fine di assicurare adeguate collocazioni agli ambulanti nei
mercati locali.
Art. 8(Interventi
socio - assistenziali e sanitari) 1. I cittadini
stranieri e i loro familiari, per il periodo della loro permanenza nel
territorio regionale, sono ammessi, a condizioni di parita con i cittadini
italiani, alle prestazioni socio - assistenziali e ai servizi sociali erogati ai
sensi delle leggi regionali; accedono, inoltre, al servizio di asilo -
nido.
2. A tal fine la
Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attivita socio - assistenziali da
assegnare a ciascun Comune, terra conto del numero degli immigrati presenti nei
Comuni della Puglia ed emanera le relative direttive.
3. La Regione promuove
le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla tutela della salute
degli immigrati extracomunitari dimoranti nel territorio
regionale.
4. La Regione promuove
iniziative specifiche per la promozione culturale e l inserimento sociale delle
donne immigrate, con particolare riferimento alla tutela della maternita,
nonche a favore dei disabili e degli anziani.
Art. 9(Diritto alla
casa) 1. Gli immigrati
extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio della Regione
partecipano all assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da
parte dei Comuni secondo la normativa fissata dalla legge regionale 20- 12- 84,
n. 54.
2. I lavoratori
extracomunitari che risiedono in un Comune della Puglia sono ammessi a
partecipare a bandi di concorso relativi alle provvidenze della Regione Puglia
in materia di edilizia residenziale per l acquisto, il recupero e la
costruzione di un alloggio.
3. Allo scopo di
favorire il recepimento di alloggi per il soddisfacimento della esigenza
abitativa, la Regione concede contributi ai Consorzi di Comuni ed ai Comuni per
opere di risanamento igienico - sanitario degli alloggi da destinare agli
immigrati e alle loro famiglie.
4. Gli Enti
beneficiari dei contributi di cui al comma precedente presentano formale
richiesta corredata di completa documentazione relativa al progetto di
risanamento igienico - sanitario di alloggi interessati all
intervento.
5. L erogazione del
contributo viene effettuata come segue:
a) il 75% del
contributo dopo la presentazione della domanda corredata della documentazione
richiesta;
b) il restante 25% a
seguito di presentazione della idonea documentazione attestante l esecuzione
del progetto ammesso a finanziamento.
6. La Regione eroga
contributi al Comuni, alle Associazioni e agli Enti morali che, nelle zone in
cui vi e un utilizzo stagionale delle manodopere extracomunitarie,
predispongono piani di accoglienza temporanea.
7. Per la modalita di
erogazione dei contributi per i piani di accoglienza si fa riferimento alle
modalita previste dal quinto comma del presente articolo.
Art. 10(Contributi e
convenzioni) 1. La Regione
sostiene:
a) le funzioni di
servizio sociale, culturale e assistenziale svolte, senza fine di lucro, dalle
associazioni riconosciute che operano a favore degli immigrati extracomunitari
in Puglia.
b) le attivita
promosse dalle Associazioni di cui all art. 13 della presente
legge.
2. La Regione puo
erogare contributi o stipulare convenzioni gratuite in riferimento alle
finalita di cui alla presente legge.
3. I contributi sono
erogati sulla base di domande da presentare alla Giunta regionale entro il 31
ottobre di ciascun anno e corredata di:
- copia autenticata
dell atto costitutivo e dello stato;
- documentazione
comprovante lo svolgimento continuativo di attivita e funzioni a favore degli
emigrati e degli immigrati;
- programma corredato
di preventivo di spesa riguardante le iniziative che si intendono realizzare
nonche le spese di gestione.
4. Entro il 31 gennaio
di ciascun anno, le associazioni, che abbiano usufruito di contributo nell anno
precedente sono tenute a presentare alla Giunta regionale il consuntivo dell
attivita svolta con la relativa documentazione di spesa.
5. La mancata
rendicontazione delle spese sosteneute comporta l automatica esclusione delle
associazioni dalla assegnazione di ulteriore contributo nonche il recupero, a
termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate.
6. la Regione, tramite
il competente Assessorato al Bilancio, effettua periodici accertamenti sul
corretto impiego delle somme comunque erogate a norma del presente articolo, con
facolta di disporre, nel caso di non corretto impiego delle somme stesse, la
revoca della sovvenzione erogata.
Art. 11(Consulta
regionale dell Immigrazione Extracomunitaria) 1. E istituita la
Consulta regionale dell Immigrazione Extracomunitaria.
2. Alla Consulta sono
attribuiti i seguenti compiti:
a) promuovere un
adeguata informazione fra gli immigrati sulle condizioni di vita e di lavoro
nella regione;
b) esprimere pareri e
formulare proposte in ordine agli atti legislativi e amministrativi regionali
per i profili riguardanti l immigrazione extracomunitaria e, in particolare, in
ordine ai piani e programmi in materia socio - sanitaria, orientamento
professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione
permanente, abitazione;
c) esprimere pareri e
formulare proposte in ordine alle iniziative e agli interventi regionali
realizzati in attuazione della presente legge;
d) esprimere pareri su
ogni altro argomento sottopostole dalla Giunta o dal Consiglio
regionale;
e) collaborare, su
richiesta della Giunta regionale, alla realizzazione di iniziative concernenti
l immigrazione;
f) promuovere gli
opportuni collegamenti con le Consulte eventualmente istituite dagli Enti locali
della Puglia, con quelle delle altre Regioni e con quelle
nazionali;
g) promuovere la
costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati
extracomunitari;
h) proporre alla
Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo,
concernenti questioni di ordine economico, sociale, previdenziale e
assistenziale, anche da realizzare di intesa con gli Stati dai quali provengono
gli immigrati.
Art. 12(Composizione
della Consulta) 1. La Consulta
regionale e nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed e
convocata e presieduta dall Assessore competente.
Essa e
composta:
a) da n. 2
rappresentanti, di cui uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile, per
ciascuna collettivita di immigrati extracomunitari costituita in associazione
regionale ed iscritta all albo di cui all art. 13 della presente
legge;
b) da n. 3
rappresentanti delle OOSS dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
regionale, designati dai rispettivi organi;
c) da n. 4
rappresentanti dei Patronati aventi sede nella Regione e che si occupano dell
assistenza ai lavoratori extracomunitari, designati dai rispettivi
organi;
d) da n. 4
rappresentanti dei datori di lavoro dei doversi settori economici, designati
dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello regionale;
e) da n. 1
rappresentante dell Ufficio regionale del Lavoro, designato dal dirigente dell
Ufficio stesso;
f) da n. 1
rappresentante delle Province della Puglia designato dall Unione Regionale
delle province Pugliesi (URPP);
g) da n. 1
rappresentante dei Comuni designato dalla Sezione regionale dell
ANCI
h) da n. 6
rappresentanti delle associazioni degli emigrati a carattere nazionale che
svolgono con continuita, a livello regionale, attivita in favore degli
immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;
i) da n. 3
rappresentanti del Consiglio regionale designati dallo stesso, di cui uno in
rappresentanza delle minoranze.
Art. 13(Albo delle
Associazioni degli immigrati extracomunitari) 1. La Giunta
regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, delibera l istituzione dell Albo delle Associazioni degli Immigrati
Extracomunitari determinando, contestualmente, le modalita per l iscrizione ad
esso.
2. L iscrizione all
albo di cui al precedente comma e condizione per la designazione dei
rappresentanti di cui alla lettera a) del precedente art. 12.
Art. 14(Funzionamento della Consulta) 1.
I componenti della Consulta per l Immigrazione sono nominati per la durata
della legislatura.
Essi
sono eletti dal Consiglio regionale sulla base delle designazioni pervenute dai
soggetti di cui al precedente art. 12 entro trenta giorni dalla data di
ricevimento delle relative richieste.
2. Qualora non siano
pervenute tutte le designazioni nel termine di cui al comma precedente, la
Consulta sara costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che
siano assicurate le nomine della maggioranza dei componenti di cui al precedente
art. 1- lett. a) - e fatte comunque salve le successive eventuali
integrazioni.
3. La Consulta elegge
a maggioranza nel proprio seno due Vice Presidenti, di cui uno individuato tra i
membri di cui alla lettera a) del precedente art. 12 e uno tra i Consiglieri
regionali, con funzioni vicarie.
4. Le funzioni di
segretario della Consulta sono svolte da un dipendente regionale all uopo
incaricato dalla Giunta regionale su designazione dell Assessore
competente.
5. Ogni qualvolta lo
ritenga utile, il Presidente puo inviare a partecipare ai lavori della
Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni, Enti o
Associazioni interessati ai problemi degli immigrati.
6. Le riunioni della
Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in
carica in prima convocazione e con qualunque numero dei componenti in seconda
convocazione.
7. La Consulta, entro
novanta giorni dalla data della propria costituzione, approva il regolamento
interno di funzionamento.
8. La partecipazione
ai lavori della Consulta e a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle
eventuali spese di viaggio, ove spettanti, con le modalita e i criteri
stabiliti dalla legge regionale.
Art. 151. La lett. f) dell
articolo 7 della Legge regionale 23- 10- 1979, n. 65, e così
modificata:
<< f) da n. 10 rappresentanti delle
associazioni aventi sede principale nella Regione e di quelle nazionali presenti
in Puglia, operanti con carattere di continuita da almeno cinque anni in Italia
e all estero a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie
>>.
Art. 16(Coordinamento) 1. Il Settore Lavoro, oltre all attuazione delle
iniziative di propria competenza, provvede al coordinamento delle iniziative di
cui alla presente legge, quali che sino i settori dell Amministrazione
regionale competenti per i singoli campi di intervento. In sede di approvazione
della legge di riordino degli uffici regionali sara costituito il Settore
Emigrazione - Immigrazione.
Art. 17(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri rivenienti dall applicazione della
presente legge si fa fronte mediante l istituzione, nella parte II - Spesa -
del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1990, del Capitolo
0941020 << Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in
Puglia(l.r. n. 29 dell 11- 5- 90) per un importo, in termini di competenza e
cassa, di lire 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni), con prelievo di
pari importo dal Cap. 1020020 << Fondo per il finanziamento di leggi
regionali in corso di adozione. Spesa in c/ capitale >>.
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