Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 30 Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico.
Art. 1(Aree
soggette a divieto di modificazione) 1. Fino all
approvazione, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, del PUTT
(Piano urbanistico territoriale tematico) del Paesaggio e dei beni
ambientali, quale piano paesistico territoriale, con specifica considerazione
dei valori paesaggistici ed ambientali, previsto dall art. 1/bis della legge 8
agosto 1985, n. 431, e dei relativi piani paesistici delle diverse aree sub
regionali individuate dal PUTT e, comunque, non oltre la data del 31- 12- 1990,
e vietata ogni modificazione
dellassetto del territorio nonche qualsiasi opera edilizia nelle
seguenti aree:
a) territori costieri
compresi in una fascia della profondita di 300 metri dal confine del demanio
marittimo o dal ciglio piu elevato sul mare;
b) territori
contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita di 300 metri dal
confine della linea di battigia;
c)
territori compresi nella fascia di 200 metri dal piede degli argini dei fiumi,
torrenti e corsi d acqua classificati pubblici ai sensi del TU sulle acque ed
impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive
integrazioni, nonche dal ciglio piu elevato delle gravine o
lame.
I
torrenti, i corsi d acqua, le gravine o lame di cui al presente articolo
saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita
la competente Commissione consiliare, da emanare entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge;
d) i territori coperti
da boschi o macchia mediterranea, ancorche percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento e nelle fasce contermini di 100
metri;
e) i territori
interessati da zone umide incluse nell elenco di cui al DPR 13 marzo 1976, n.
448 o individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, da emanare entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge;
f) i territori
relativi alle zone di interesse archeologico;
g) i parchi e le
riserve regionali o comunali nonche la relativa fascia di protezione esterna
prevista dal piano di istituzione.
Art. 2(Interventi
ammissibili) 1. Il divieto di cui
al art. 1 della presente legge non si applica per gli interventi edilizi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l aspetto esteriore degli
edifici, nonche per l esercizio delle attivita agro - silvo - pastorali che
non alterino lo stato dei luoghi e che non prevedano costruzioni edilizie. Sono
inoltre consentite opere di forestazione, di taglio colturale, di bonifica, di
consolidamento degli abitati e delle aree interessate da movimenti franosi
nonche opere di sistemazione idrogeologica, con relativa asportazione di
materiale litoide finalizzata alla stessa sistemazione idrogeologica, sempre che
tali opere siano autorizzate o approvate dagli organi competenti sulla base di
apposito progetto presentato agli organi stessi.
2.
L attivita edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri
di cui al precedente art. 1 sono consentite nelle zone A e B previste
dagli strumenti urbanistici.
Nelle
zone C, nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali ed
industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici
esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) che risultino
approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Nelle aree boscate
od interessate da macchia mediterranea, l edificazione e consentita soltanto
nelle radure purche gli interventi, oltre al rispetto delle condizioni del
precedente comma, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco o della
macchia mediterranea di almeno 100 metri.
4. La realizzazione
delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e
degli enti strumentali statali e regionali puo essere autorizzata dalla Giunta
regionale, anche in deroga a quanto previsto dall art. 1 della presente legge,
sulla base di apposito studio di impatto ambientale che approfondisca gli
effetti diretti e indiretti del progetto dell opera sui diversi fattori quali:
l uomo, il suolo, la fauna, la flora, l acqua, l aria, il paesaggio e previo
parere favorevole del Comitato urbanistico regionale.
5, Lo studio di
impatto ambientale deve comprendere:
a) la descrizione
analitica dello stato iniziale del sito e del suo
ambiente;
b) la descrizione
dell opera proposta, considerata specialmente in rapporto alle sue finalita ed
ai riflessi nella economia locale;
c) le caratteristiche
fisiche dell insieme del progetto con indicazioni della natura e della qualita
dei materiali;
d) la descrizione dei
probabili effetti del progetto sull ambiente, con particolare riferimento alla
popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, all acqua, all aria, ai fattori
climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico ed
archeologico, al paesaggio ed alle possibili varie interazioni tra i fattori
stessi.
6. La realizzazione di
tutte le opere e comunque subordinata al rilascio del nullaosta previsto dall
art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Art. 3(Aree
assoggettabili a divieto) 1. Su proposta dell
Assessore all Urbanistica ed Assetto del Territorio e sentita la competente
Commissione consiliare, con decreto del Presidente della Giunta regionale
possono essere individuate aree non comprese nell elenco di cui all art. 1
della presente legge e di particolare pregio ambientale, considerate come tali
nelle fasi di elaborazione del PUTT del Paesaggio e dei beni ambientali, nei
quali si applicano le norme della presente legge.
2. Il decreto di cui
al comma precedente, in deroga a quanto previsto dal 2° comma del precedente
art. 2, puo comprendere aree comunque tipizzate dagli strumenti urbanistici
vigenti ed interessate da piani attuativi anche se approvati.
Art. 4(Notifica ai
proprietari delle aree) 1. La pubblicazione del decreto di cui al precedente
articolo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonche sull Albo
pretorio del Comune interessato e su non meno di due quotidiani a maggiore
diffusione locale, in uno all individuazione delle aree su mappe catastali,
costituisce a tutti gli effetti notifica ai proprietari
interessati.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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