Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 31 Istituzione e modalita' di gestione dell' elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi e ausili protesici con spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 1(Finalita) 1. In attuazione dell art. 26 della legge 23- 12-
1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell art. 11
della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nonche dei
decreti del Ministero della Sanita 2 marzo 1984( GU n. 80 del 21- 3- 1984), DM
30 maggio 1984( GU n.163 0del 140- 6- 1984, Suppl. ord.), DM 15 maggio 1985( GU
n. 122 del 25- 5- 1985), D.M. 11 luglio 1986( G.U. n. 196 del 25- 8- 1986, D.M.
28 agosto 1987( G.U. n.206 del 4- 9- 87, D.M .20 dicembre 1988 ( GU n. 7 del 10-
1- 1989, Suppl. ord. n. 1) e successive modificazioni, la presente legge
disciplina l istituzione e le modalita di gestione dell elenco regionale
delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, degli ausili e dei presidi
classificati ai sensi dell articolo 2 della presente legge.
Art. 2(Classificazione dei presidi) 1. Ai fini della
verifica dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, il
cui possesso da diritto all iscrizione delle imprese nell elenco regionale, i
presidi inclusi nel nomenclatore tariffario approvato con Decreto Ministeriale
20 dicembre 1988 e successive modificazioni sono
classificati:
a) Personalizzati in
quanto costruiti totalmente o in prevalenza su misura mediante rilevazione sul
paziente di impronte o modelli, affinche possano costituire parte integrante
del programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro
postumi;
b) Predisposti in
quanto trattasi di prodotti di serie che necessitano di individualizzazione e/o
modifiche e/o adattamenti;
c) Finiti per i
quali neppure in parte e richiesto l intervento del tecnico abilitato per
modifiche o adattamenti sull utente;
2. Rientrano fra i
presidi personalizzati i presidi contraddistinti dai seguenti codici di famiglie
di appartenenza: 11- 12- 14- 16- 17- 18- 19- 20- 26.
3. Sono considerati
presidi predisposti quelli relativi ai seguenti codici di famiglie di
appartenenza 13- 22- 24- 27- 28- 29- 30.
4. Sono da
considerarsi prodotti finiti quelli relativi ai codici di famiglie di
appartenenza 25- 31.
Art. 3(Requisiti
minimi necessari per le imprese produttrici di presidi
personalizzati). 1. I requisiti minimi
necessari per l iscrizione delle imprese produttrici di presidi personalizzati
nell elenco regionale di cui al precedente art. 1 sono:
a) per quanto attiene
il personale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o
professione ausiliaria esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico,
audioprotesista o altra), che sia il titolare dell impresa o che operi
esclusivamente in nome e per conto di essa.
b) per quanto attiene
alla dotazione di attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e
specifici per tipologia produttiva:
b. 1) AZIENDE
ORTOPEDICHE
locali: laboratori di produzione, sala modelli
o rilevazione impronte, sala prove, sala d aspetto;
attrezzature:
per i presidi di arti
inferiori: trapano, smerigliatrice, apparecchio di allineamento, apparecchio di
costruzione protesi, impianto di decompressione per la laminazione delle resine,
macchina da cucire, fresatrice speciale ad albero
inclinato;
per i presidi di arti
superiori: trapano, smerigliatrice, impianto di decompressione, macchina da
cucire;
per apparecchi per
tronco: trapano, macchina da cucire, forno a piastra o ad aria,
smerigliatrice;
per tutori per arti
superiori e inferiori: trapani, smerigliatrici, impianto saldatura, macchina da
cucire, forno a piastra o ad aria;
per calzature,
plantari e rialzi: macchina da cucire, macchina da cucire a torre o a braccio,
banchino di fissaggio.
b. 2) LABORATORI
OCULARISTICI:
locali: laboratori di
produzione, sala modelli o rilevazione impronte, sale prove, sala d
aspetto;
attrezzature: becchi
bunsen e attrezzi per la lavorazione del vetro, materiali per impronte e per la
lavorazione delle resine.
2. L iscrizione nell
elenco regionale dei fornitori di presidi personalizzati puo essere
integrale in caso di possesso di tutti i requisiti indicati nel presente
articolo ovvero parziale in relazione al possesso di una parte soltanto dei
suddetti requisiti. In questo secondo caso, le imprese possono fornire
esclusivamente i presidi personalizzati che risultino compatibili con i
requisiti posseduti.
3. Fermo restando il
diritto alla libera scelta dell assistito, il rilievo delle misure, dei modelli
o impronte e le relative prove sono effettuate presso le diverse sedi delle
imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal
personale tecnico di cui al comma uno, lett. a) del presente
articolo.
4. Le imprese sono
tenute a comunicare alla Regione ed alle UUSSLL i recapiti istituiti, nel
rispettivo ambito di competenza, indicandone l ubicazione e la periodicita del
servizio svolto, che dovra avere almeno cadenza mensile.
5. Unicamente nel caso
di intrasportabilita del paziente, l attivita predetta e consentita presso
sedi diverse da quelle indicate.
Art. 4(Requisiti
minimi necessari per le imprese fornitrici di presidi
predisposti) 1. I requisiti minimi
necessari per l iscrizione delle imprese fornitrici di presidi predisposti
nell elenco regionale di cui all art. 1 della presente legge
sono:
a) per quanto attiene
il personale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o
professione ausiliaria esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico,
audioprotesista o altra), che sia il titolare dell impresa o che operi
esclusivamente in nome e per conto di essa;
b) per quanto attiene
alla dotazione di attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e
specifici per tipologia produttiva:
b. 1) AZIENDE
ORTOPEDICHE
locali: laboratorio,
sala misura e prove, sala d aspetto;
attrezzature: macchina
da cucire, smerigliatrice, trapano.
b. 2) AZIENDE
AUDIOPROTESICHE:
locali: sala
insonorizzata per prove, di audiometria protesica in campo
libero;
attrezzature:
audiometro tonale con impianto per campo libero, impedenrometro, orecchio
elettronico, cabina silente per esami audiometrici;
b. 3) ESERCIZI DI
OTTICA:
locali: sala vendite e
gabinetto optometrico;
attrezzature:
frontifocometro, mola, forottero; nel caso di applicazione di lenti a contatto:
oftalmometro, lampada a fessura, retinoscopio, sterilizzazione per lenti a
contatto.
2. Fermo restando il
diritto alla libera scelta dell assistito, il rilievo delle misure, dei modelli
o impronte e le relative prove possono essere effettuati presso le diverse sedi
delle imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal
personale tecnico di cui al comma uno, lett. a), del presente
articolo.
3. Le imprese sono
tenute a comunicare alla Regione ed alle UUSSLL i recapiti istituiti, nel
rispettivo ambito di competenza, indicandone l ubicazione e la periodicita del
servizio svolto, che dovra avere almeno cadenza mensile.
4. Unicamente nel caso
di intrasportabilita del paziente, l attivita predetta e consentita presso
sedi diverse da quelle indicate.
Art. 5(Requisiti
per la fornitura di prodotti finiti) 1. Per la fornitura dei soli prodotti finiti, per
i quali neppure in parte e richiesto l intervento del tecnico abilitato per
modifiche o adattamento sull utente, e sufficiente la presentazione di una
domanda alla Giunta regionale, Assessorato alla Sanita, esplicitante l
accettazione delle condizioni di fornitura previste dal nomenclatore tariffario
delle protesi, nonche il possesso dell autorizzazione alla vendita rilasciata
dal Comune competente per territorio ed il certificato di iscrizione alla Camera
di Commercio, Artigianato e Agricoltura.
Art. 6(Iscrizione) 1. Ai fini dell
iscrizione nell elenco di cui all articolo 1 della presente legge, le imprese
con sede legale nel territorio regionale nonche le succursali o filiali di
imprese che, pur avendo sede legale fuori dal territorio regionale, abbiano i
requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 della presente legge in relazione al tipo
di presidio fornito, presentano alla Giunta regionale, assessorato alla Sanita,
entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, domanda in bollo, corredata
della documentazione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con Decreto
Ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni.
2. Entro il 31
dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, avvalendosi della commissione
tecnica di cui all art. 8 della presente legge, predispone e pubblica lelenco aggiornato delle imprese abilitate
alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo
sanitario nazionale.
3. L aggiornamento
annuale sancisce le modificazioni intervenute per effetto delle nuove
iscrizioni, delle richieste di modifica dei tipi di presidi forniti, delle
cancellazioni su richiesta dell interessato o delle cancellazioni d ufficio
qualora siano accertati dalla commissione la perdita o il mancato possesso dei
requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente
legge.
4. Nel termine di 45
giorni dalla data di pubblicazione dell elenco di cui al precedente secondo
comma, le imprese interessate possono chiedere la rettifica di eventuali errori
od omissioni, con istanza rivolta al presidente della Giunta regionale, ovvero
all assessore alla Sanita se delegato, salvo che l interessato non ritenga di
impugnare il mancato inserimento o la cancellazione dall elenco stesso con
ricorso in opposizione al presidente della Giunta regionale o all assessore
alla Sanita se delegato. Il ricorso e deciso dalla autorita adita, in via
definitiva entro sessanta giorni; trascorso tale termine, il ricorso si intende
respinto.
Art. 7(Primo elenco
regionale) 1. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui
all art. 1, in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 3, 4 e 5
rispettivamente per le imprese produttrici di presidi personalizzati,
predisposti o finiti, presentano domanda, in bollo, corredata della
documentazione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con decreto
ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni.
2. Entro i successivi
sessanta giorni la Giunta regionale, verificate le istanze pervenute e la
prescritta documentazione, acquisito sulle stesse il parere della Commissione
tecnica di cui al successivo art. 8, delibera in ordine agli aventi titolo alla
iscrizione nel primo elenco delle imprese abilitate alla fornitura di protesi,
presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale. Tale primo
elenco ha validita dal giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 8(Commissione
tecnica) 1. Per il
perseguimento delle finalita di cui alla presente legge e istituita, entro
sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, una commissione tecnica - regionale
nominata dalla Giunta regionale così composta:
a) due medici esperti
in prescrizione e collaudo protesi, presidi, ausili per soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali; tali medici sono scelti fra
funzionari regionali o tra medici iscritti nel ruolo regionale del servizio
sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo; tra loro viene
designato il presidente della commissione;
b) un laureato esperto
in macchinari ed attrezzature di imprese fornitrici di protesi, presidi ed
ausili, scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario
nazionale o tra docenti universitari di ruolo o tra tecnici di centri di ricerca
di rilievo nazionale;
c) un laureato esperto
in valutazione di protesi, presidi ed ausili scelto tra gli iscritti nel ruolo
regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo o
tra tecnici di centri di ricerca di rilievo nazionale;
d) un funzionario
amministrativo competente in materia, designato dall Assessore Regionale alla
Sanita;
e) un rappresentante
designato da ciascuna delle quattro federazioni di produttori (Federazione
Italiana Operatori Tecnica Ortopedica, Associazione Fornitori Audioprotesisti,
Federottica): ogni rappresentante partecipa ai lavori della Commissione in
ragione del tipo di impresa da esaminare.
2. I lavori di
segreteria sono svolti da un funzionario dell Assessorato regionale alla
Sanita con qualifica funzionale non inferiore alla ottava, senza diritto di
voto.
3. Per ciascun membro
effettivo della commissione tecnica regionale deve essere nominato, con gli
stessi criteri previsti per i membri effettivi, un supplente, che partecipa alle
sedute solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente
effettivo.
4. La commissione
tecnica regionale dura in carica 5 anni ed i suoi membri non possono essere
riconfermati piu di una volta.
5. Ciascuna decisione
della commissione e espressa a maggioranza di voti; in caso di parita, prevale
il voto del presidente.
Art. 9(Funzioni
della Commissione tecnica) 1. La Commissione
tecnica di cui al precedente art. 8, previa verifica della sussistenza dei
requisiti richiesti dagli articoli 3, 4 e 5, esprime parere vincolante in ordine
alla idoneita delle imprese ad essere iscritte nell elenco regionale istituito
ai sensi dell art. 1 della presente legge.
2. Per l accertamento
dei predetti requisiti, la commissione, ove necessario, puo disporre
sopralluoghi da effettuarsi da almeno due membri della commissione stessa; la
relativa decisione e comunque adottata dalla maggioranza dei componenti sulla
base delle risultanze emerse.
3.
La commissione regionale svolge attivita di consulenza per la Giunta regionale
in materia di elevazione dello standard qualitativo di protesizzazione, di
assistenza protesica non prevista dal nomenclatore tariffario connessa all
attuazione di programmi per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disabili e
degli anziani, introduzione di nuove tecniche e programmi di rieducazione di
disabili per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disabili e degli anziani,
introduzione di nuove tecniche e programmi di rieducazione di
disabili.
Analoghe funzioni consultive sono fornite dalla commissione
tecnica regionale in relazione alla determinazione dei bisogni di formazione e
alla promozione di opportune modalita di risposta emergenti nel settore della
fabbricazione e distribuzione di protesi.
4. La commissione, ove
necessario, provvede ad un approfondito svolgimento dei propri lavori attraverso
un attivita di consultazione, da instaurarsi, eventualmente, anche in regime
di convenzione secondo modalita determinate dalla Giunta regionale, con
universita, istituti a carattere scientifico di diritto pubblico e privato,
oppure con strutture private specializzate in materia.
Art. 10(Spese di
funzionamento della commissione tecnica) 1. Ai componenti la Commissione tecnica regionale
sono corrisposti le indennita e i rimborsi spese nella misura prevista dall
art.4 della legge regionale 12 agosto 1981, n.45 tali indennita e rimborsi sono
attribuiti per ciascuna seduta e per non piu di una seduta al
giorno.
Art. 11(Modalita di
pagamento delle imprese fornitrici di presidi) 1. Nel rispetto dei
prezzi fissati dal nomenclatore tariffario di cui al decreto ministeriale 20
dicembre 1988 e successive modificazioni, le imprese abilitate ai sensi del
precedente art. 6 presentano alle UUSSLL di appartenenza dell assistito fattura
unica mensile con allegata l autorizzazione e la dichiarazione di ricevuta
dell assistito stesso e gli estremi della spedizione per i presidi non
consegnati direttamente.
2. L autorizzazione
di cui al comma uno del presente articolo deve essere redatta su apposito
modello accompagnato dal preventivo dell azienda.
3. Nel caso in cui,
per qualsiasi ragione, l invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la
cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dalla USL di competenza, l
azienda fornitrice procedera alla fatturazione della fornitura anche senza la
dichiarazione di ricevuta dell invalido, nei seguenti
termini:
a) 50% (cinquanta per
cento) dello importo totale della fornitura per i presidi pronti per la
prova;
b) 80% (ottanta per
cento) dell importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova
che necessitano del modello di gesso o materiale
sintetico;
c) 100% (cento per
cento) dell importo totale della fornitura per i presidi pronti per la
consegna.
4. Prima di procedere
alla fatturazione, l azienda fornitrice provvede a dare comunicazione alla USL
di competenza dell impossibilita della prova o della consegna del presidio. L
USL di competenza e provvede, entro 20 giorni, alla verifica del presidio.
Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l
azienda fornitrice procede alla fatturazione nei termini indicati al precedente
terzo comma e, per gli apparecchi pronti per la consegna, provvede allinvio degli stessi alla USL di
competenza.
5. L USL di
competenza provvede al relativo saldo entro novanta giorni dal ricevimento della
fattura, redatta in conformita alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il
collaudo dei presidi.
6. Per i pagamenti
effettuati successivamente al termine di cui al precedente quinto comma, e
riconosciuto alle aziende un interesse di mora nella misura prevista dalle
convenzioni.
Art. 12(Raccolta
dati statistici ed epidemiologici) 1. Le UUSSLL
trasmettono all assessorato regionale alla Sanita i dati sull attivita
svolta in materia di autorizzazione di protesi, presidi e
ausili.
2. Gli enti, le
aziende e le associazioni di categoria e di volontariato interessati alla
gestione di servizi protesici a favore di soggetti affetti da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali possono ottenere, nel rispetto delle
disposizioni di legge concernenti il segreto professionale, i dati e conseguenti
elaborazioni di cui al precedente comma.
Art. 13(Informazione) 1. La Giunta regionale
provvede, mediante apposite pubblicazioni, a diffondere informazioni di semplice
e chiara lettura circa i diritti degli utenti delle prestazioni
protesiche.
2. Gli utenti hanno
diritto ad essere informati direttamente dalle imprese iscritte nell elenco
regionale che forniscono presidi personalizzati o predisposti, delle
qualificazioni professionali degli addetti alla fornitura.
3. Nei locali delle
imprese iscritte nell elenco regionale deve essere apposta, ben in vista, una
tabella recante i dati anagrafici ed i requisiti professionali degli addetti di
cui al secondo comma del presente articolo.
4. Al fine di
garantire il diritto alla libera scelta dell assistito, le UUSSLL esporranno,
nei luoghi e nelle forme a cio piu utili, l elenco regionale delle imprese
abilitate alle forniture di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del
Fondo Sanitario Nazionale.
Art. 14(Norma
finanziaria) 1. Gli oneri finanziari derivanti dalla attuazione
della presente legge sono a carico del bilancio delle Unita Sanitarie Locali,
che vi faranno fronte con le quote del Fondo Sanitario attribuite a norma della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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