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Anno |
1990 |
Numero |
33 |
Data |
28/05/1990 |
Abrogato |
No |
Materia |
Ordinamento e organizzazione regionale; |
Note |
(*) L'articolo unico della presente legge si componeva nel testo approvato dal Consiglio regionale dei seguenti due commi:
1. Il valore «in mesi» delle classi e degli scatti di ciascuno degli otto livelli della l.r. 2.3.1981, n. 22, previsto dal secondo comma dell'art. 37 della l.r. 9.5.1984, n. 26, è rappresentato dagli importi risultanti dal «reticolo» di cui al primo comma suddivisi per i dodici mesi dell'anno.
2. I mesi di effettivo servizio nel livello di appartenenza sono valutati fino a centonovantadue in termini di classi e per i rimanenti in termini di scatti; sono «pure» così valutati i medi di effettivo servizio resi in ciascuno dei rimanenti sette livelli della l.r. 2.3.1981, n. 22.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 3.5.1990, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del 1° comma e la legittimità costituzionale del 2° comma.
La legge qui riportata è stata così pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. |
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