Anno 1990
Numero 36
Data 30/11/1990
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 novembre 1990, n. 36

Determinazione della tassa regionale di circolazione (l. 14 giugno 1990, n. 158).



Art. 1


1. Ai sensi dell art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente << Provvedimenti finanziari per l attuazione delle Regioni a Statuto ordinario >>, così come sostituito dall art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, l aliquota della tassa automobilistica regionale e determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erTimes New Romane, prevista dall art. 4 bis del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito in legge 27 novembre 1989, n. 384.



Art. 2


1. L introito derivante dall applicazione della presente Legge deve essere utilizzato per il finanziamento di progetti operativi riguardanti: l occupazione giovanile, anche attraverso lo sviluppo di nuove imprenditorialita; il sostegno di categorie svantaggiate; il risanamento, il riassetto e la valorizzazione ambientale; l incentivazione di investimenti nel settore agricolo e commerciale, con particolare riferimento alle cooperative di garanzia fidi.



Art. 3


1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dal 1° gennaio 1991.