Legge Regionale 11 febbraio 1991, n. 2 Modifica e proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 « Norme transitorie e di tutela delle aree di particolare interesse ambientale - paesaggistico».
Art. 11. La validita delle norme di cui alla l.r. 11
Maggio 1990, n. 30 e prorogata alla data del 30 giugno 1991,
Art. 21. Il secondo comma
dell art. 2 della l.r. 11 Maggio 1990 n. 30 e così
modificato:
<< L attivita edilizia e relative opere di
urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente punto 1 e consentita
nelle zone A e B previste dagli strumenti
urbanistici.
Nelle
zone C, nelle aree destinate ad insedimanti turistici, artigianali e
industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici
esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) adottati alla data
del 6 giugno 1990 a condizione che le aree interessate risultino incluse nei
Programmi Pluriennali di Attuazione ( PPA) approvati alla stessa data
>>.
2. Il sesto comma
dell art. 2 della l.r. Maggio 1990, n. 30 e così
modificato:
<< La
realizzazione di tutte le opere e comunque subordinata al rilascio del nulla
osta previsto dall art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, ove le relative
aree sono soggette al vincolo paesagistico di cui alla stessa legge
>>.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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