Anno 1991
Numero 2
Data 11/02/1991
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 febbraio 1991, n. 2

Modifica e proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 « Norme transitorie e di tutela delle aree di particolare interesse ambientale - paesaggistico».



Art. 1


1. La validita delle norme di cui alla l.r. 11 Maggio 1990, n. 30 e prorogata alla data del 30 giugno 1991,


Art. 2


1. Il secondo comma dell art. 2 della l.r. 11 Maggio 1990 n. 30 e così modificato:

<< L attivita edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente punto 1 e consentita nelle zone A e B previste dagli strumenti urbanistici.

Nelle zone C, nelle aree destinate ad insedimanti turistici, artigianali e industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) adottati alla data del 6 giugno 1990 a condizione che le aree interessate risultino incluse nei Programmi Pluriennali di Attuazione ( PPA) approvati alla stessa data >>.

2. Il sesto comma dell art. 2 della l.r. Maggio 1990, n. 30 e così modificato:

<< La realizzazione di tutte le opere e comunque subordinata al rilascio del nulla osta previsto dall art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, ove le relative aree sono soggette al vincolo paesagistico di cui alla stessa legge >>.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.