Legge Regionale 25 giugno 1991, n. 5 Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l' anno finanziario 1991 e Bilancio Pluriennale 1991- 93.
Art. 1Stato di
previsione dell entrata 1. Sono autorizzati l accertamento e la riscossione,
secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonche delle somme per
entrate di ogni specie dovute alla Regione per l anno finanziario 1991,
rispettivamente in Lire 19.434.119.447.154 e in Lire 25.337.466.816.430, giusta
lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente
legge.
Art. 2Stato di
previsione della spesa 1. Sono autorizzati per l esercizio finanziario 1991
gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme
contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in Lire 19.434.119.447.154 e
in Lire 25.337.466.816.430, giusta lo stato di previsione delle spese annesso
alla presente legge.
Art. 3Quadro
generale riassuntivo 1. E approvato il quadro generale riassuntivo del
bilancio di previsione della Regione per l esercizio finanziario 1991 allegato
alla presente legge.
Art. 4Elenco delle
spese obbligatorie 1. Sono considerate obbligatorie, ai sensi dell art.
36 della legge di contabilita regionale, le spese elencate nell allegato alla
presente legge.
Art. 5Fondo di
riserva di cassa 1. Il fondo di riserva del bilancio di cassa e
determinato per l anno 1991 in Lire 245.064.551.816 ed iscritto al cap.
111020.
Art. 6Sanita 1. Il piano di riparto
della spesa sanitaria e approvato dal Consiglio
regionale.
2. Le quote del fondo
sanitario trasferite dallo Stato sono utilizzate esclusivamente per il
finanziamento delle spese relative alle funzioni sanitarie esercitate dalla
Regione a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni
ed integrazioni.
3. Fermo il disposto
dell art. 8 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 17, alla liquidazione
delle competenza dovute alle farmacie convenzionate provvede con proprio decreto
il Presidente della Giunta regionale o l Assessore regionale alla Sanita se
delegato, norma dell art. 64 della legge regionale di contabilità 30/05/77, n.
17.
4. Fino all
approvazione del Piano Sanitario Regionale e fatto divieto di procedere a nuovi
finanziamenti sia per quanto concerne l assistenza convenzionata esterna
(specialistica e diagnostica strumentale) che per attivita assistenziali in day
hospital, per ulteriori posti letto in case di cura private, e per l assistenza
riabilitativa.
5. Sono altresì
vietate le autorizzazioni regionali relative ad ampliamenti, a trasformazioni
delle tipologie assistenziali e a mutamenti di titolarita delle convenzioni
attualmente in atto, per tutti i settori indicati nel precedente 4°
comma.
6. Deroghe a quanto
previsto nei precedenti commi 4° e 5° sono consentite solo nell ambito di
azioni programmate, progetti obiettivo o programmi settoriali attinenti l
organizzazione ospedaliera e dei servizi, in presenza di dimostrare motivazioni
di necessita e urgenza determinate da accertate carenze nell assistenza e con
la certezza della effettiva copertura finanziaria e recependo gli indirizzi che
saranno definiti dal Consiglio regionale.
Art. 7Servizi
Sociali 1. Il quarto comma dell art. 11 della l.r. 17 aprile
1990, n. 11 e soppresso. In conseguenza, i commi 2° e 3° dello stesso vanno
intesi come riferiti al 100% della disponibilita finanziaria indicata nel
relativo capitolo del Bilancio - parte spesa
<<Trasferimenti di parte corrente ai Comuni per la gestione dei
servizi socio - assistenziali >>.
Art. 8Edilizia
residenziale 1. Entro il limite di
impegno delle disponibilita finanziarie maturato a favore della Regione Puglia
presso la gestione speciale per l edilizia residenziale pubblica della Cassa
DDPP per la costruzione di alloggi assistiti da agevolazioni in conto interessi
nel rispetto della normativa tecnica e finanziaria prescritta dalla legge 5
agosto 1978, n. 457, la Giunta regionale e autorizzata ad inserire nei
programmi stanziati dal Ministero dei LLPP (Comitato per l Edilizia
Residenziale - CER) i programmi gia avviati in conto di anticipazione operativa
e finanziaria in base alla LR 9 febbraio 1991, n. 16 ed in base all art. 10
della LR 17 aprile 1984, n. 17, per la parte di ammortamento residuale dei mutui
contratti.
2. La Giunta regionale
e autorizzata ad impiegare le disponibilita finanziarie attribuite alla
Regione Puglia per contributi in conto capitale a favore di nuclei familiari
pugliesi dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 2 comma 12, per la concessione
delle agevolazioni di cui alla l.r. 25/ 3/ 1986, n. 8, art. 9, gia definite con
provvedimenti esecutivi.
Art. 9Annualita a
carico del bilancio autonomo 1. La situazione
debitoria della Regione risultante al 31/12/1990, accertata a termini della l.r.
23/1/1991, n. 1, sara risanata con mezzi straordinari nel corso degli esercizi
1991- 1992- 1993 mediante un apposito piano finanziario di
risanamento.
2. Per le annualita a
carico del bilancio autonomo della Regione per gli anni 1991- 1992- 1993, verra
convenuta specifica moratoria con gli Istituti di Credito; alla spesa per gli
interessi derivanti dalla ottenuta moratoria - e relativa all anno 1991 - si fa
fronte con lo stanziamento di L. 26 miliardi previsto dal cap. 1121020 dello
stato di previsione della spesa.
3. Con provvedimenti
legislativi regionali saranno determinati le fonti e gli importi dei mezzi
finanziari straordinari reperiti nel triennio 1991/1993 e destinati alla
copertura della situazione debitoria di cui al primo
comma.
Art. 10Spese
continuative o ricorrenti 1. Le autorizzazioni di spesa per l anno finanziario
1991 che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente
e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio sono autorizzate
per gli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa iscritto
nell allegato stato di previsione della spesa stessa.
Art. 11Riduzione di
limiti di impegno 1. Le disponibilita
esistenti al 31 dicembre 1990 sui limiti di impegno di spesa autorizzati da
leggi regionali a carico delle entrate senza vincolo di destinazione del
bilancio autonomo regionale non possono ulteriormente essere
utilizzate.
2. I limiti di impegno
di cui al comma precedente sono ridotti all ammontare effettivamente utilizzato
al 31 dicembre 1990.
3. A partire dal 1991
e vietata l attivazione di nuovi programmi in annualita a carico del bilancio
autonomo della Regione.
Art. 12Spese per
investimenti di sviluppo finanziati con fondi dello Stato e della Comunita
Europea 1. Le spese concernenti interventi di sviluppo
finanziate con fondi e risorse finanziarie assegnate alla Regione dallo Stato e
dalla Comunita Europea sono autorizzate per le destinazioni ed i rispettivi
importi previsti sui corrispondenti capitoli del bilancio
1991.
Art. 13Interventi
del Programma Operativo Plurifondo ( POP). Regolamento CEE 20
52/88. 1. Gli stanziamenti dei capitoli relativi a spese per
gli interventi del Programma Operativo Plurifondo ( POP) possono essere attivati
solo dopo l approvazione programmatica e finanziaria da parte di competenti
organismi comunitari.
Art. 14Fondo
globale 1. E iscritto nello
stato di previsione della spesa del bilancio 1991 un Fondo per il finanziamento
di provvedimenti legislativi in Settori di intervento dotato dello stanziamento
di L. 25.000.000.000.
2. E iscritto nello
stato di previsione della spesa del bilancio 1991 il << Fondo per l
attuazione della disposizione recata
allart. 2 bis della legge n. 403/90 di conversione del DL n. 310/ 90
>> al cap. n. 0552018, con lo stanziamento di L.1.000.000.000. Detto stanziamento va
attivato con apposita legge regionale.
Art. 15Regolarizzazioni contabili 1. Tutte le operazioni contabili compiute in
esecuzione dell autorizzazione dell esercizio provvisorio del bilancio di cui
alla legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1, sono trasferite, a cura della
Ragioneria regionale, sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l
anno finanziario 1991 approvato dalla presente legge.
Art. 16Variazioni di
bilancio 1. La Giunta regionale
e autorizzata, ai sensi dell art. 43 della legge regionale 30 maggio 1977, n.
17, ad apportare nel corso dell esercizio, con proprie deliberazioni, le
variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da
assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonche per l iscrizione
delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla
legge.
2. Ogni deliberazione
assunta ai sensi del precedente comma e trasmessa dalla Giunta al Consiglio
perche ne prendano conoscenza le competenti Commissioni
consiliari.
Art. 17Bilancio
pluriennale 1. E approvato, ai sensi e per gli effetti dellart.
6 della LR 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, il
bilancio pluriennale per il triennio 1991- 1993 nelle risultanze di cui al
quadro di previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese
allegati alla presente legge. ALL.
OMISSIS
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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