Legge Regionale 3 luglio 1991, n. 6 Istituzione di una Commissione d' indagine sull' attivita' dell' ERSAP.
Art. 1(Istituzione
e finalita) 1. E istituita una Commissione consiliare di
indagine sull attivita svolta dall ERSAP, al fine di verificarne la
rispondenza alla normativa in vigore.
Art. 2(Composizione
e insediamento) 1. La Commissione e
composta da tredici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla
consistenza dei Gruppi.
2. L Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale e delegato a provvedere alla costituzione e
insediamento della Commissione d indagine entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle
designazioni nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi entro 15
giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio.
Art. 3(Poteri) 1. La Commissione d
indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la
facolta di chiedere l intervento del Presidente della Giunta regionale e degli
Assessori regionali, nonche dei funzionati responsabili di settori ed
uffici dellAmministrazione regionale e
degli amministratori, sindaci revisori e responsabili burocratici dell
ERSAP.
2. La Commissione puo
altresì chiedere l intervento degli amministratori, sindaci revisori e
funzionari degli organismi, enti, aziende, e/o societa in cui l ERSAP risulta
partecipe con quote di capitale o azioni, nonche avvalersi dell ausilio di
esperti, anche estranei all Amministrazione regionale.
3. La Commissione puo
acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuni, senza
che possa essere opposto il segreto d ufficio.
4. La Commissione
delibera a maggioranza dei membri presenti all atto della
votazione.
Art. 4(Elezione del
presidente Validita delle riunioni) 1. I componenti la
Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente, un Vicepresidente e un
segretario, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta per le prime due
votazioni, a maggioranza relativa per le successive.
2.
La Commissione si riunisce previo avviso di convocazione da notificarsi di norma
almeno tre giorni prima. In prima convocazione la seduta e valida con la
maggioranza dei suoi componenti.
In
seconda convocazione la seduta e valida quale che sia il numero dei
presenti.
Art. 5(Funzioni di
segreteria) 1. Per l espletamento delle incombenze la
Commissione si avvale dei funzionati e delle strutture burocratiche del
Consiglio regionale, su apposite decisioni adottate dall Ufficio di Presidenza
del Consiglio.
Art. 6(Termini) 1. La Commissione
relaziona al Consiglio regionale sull indagine svolta nel termine di dodici
mesi dal suo insediamento.
2. L Ufficio di
Presidenza del Consiglio e delegato a concedere una sola proroga di ulteriori
tre mesi, previa richiesta motivata, cui dovra comunque essere allegata una
relazione sullo stato dei lavori.
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