Anno 1991
Numero 6
Data 03/07/1991
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note
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Legge Regionale 3 luglio 1991, n. 6

Istituzione di una Commissione d' indagine sull' attivita' dell' ERSAP.



Art. 1

(Istituzione e finalita)


1. E istituita una Commissione consiliare di indagine sull attivita svolta dall ERSAP, al fine di verificarne la rispondenza alla normativa in vigore.



Art. 2

(Composizione e insediamento)


1. La Commissione e composta da tredici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

2. L Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e delegato a provvedere alla costituzione e insediamento della Commissione d indagine entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio.




Art. 3

(Poteri)


1. La Commissione d indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facolta di chiedere l intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali, nonche dei funzionati responsabili di settori ed uffici  dellAmministrazione regionale e degli amministratori, sindaci revisori e responsabili burocratici dell ERSAP.

2. La Commissione puo altresì chiedere l intervento degli amministratori, sindaci revisori e funzionari degli organismi, enti, aziende, e/o societa in cui l ERSAP risulta partecipe con quote di capitale o azioni, nonche avvalersi dell ausilio di esperti, anche estranei all Amministrazione regionale.

3. La Commissione puo acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuni, senza che possa essere opposto il segreto d ufficio.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all atto della votazione.




Art. 4

(Elezione del presidente Validita delle riunioni)


1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente, un Vicepresidente e un segretario, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta per le prime due votazioni, a maggioranza relativa per le successive.

2. La Commissione si riunisce previo avviso di convocazione da notificarsi di norma almeno tre giorni prima. In prima convocazione la seduta e valida con la maggioranza dei suoi componenti.

In seconda convocazione la seduta e valida quale che sia il numero dei presenti.




Art. 5

(Funzioni di segreteria)


1. Per l espletamento delle incombenze la Commissione si avvale dei funzionati e delle strutture burocratiche del Consiglio regionale, su apposite decisioni adottate dall Ufficio di Presidenza del Consiglio.



Art. 6

(Termini)


1. La Commissione relaziona al Consiglio regionale sull indagine svolta nel termine di dodici mesi dal suo insediamento.

2. L Ufficio di Presidenza del Consiglio e delegato a concedere una sola proroga di ulteriori tre mesi, previa richiesta motivata, cui dovra comunque essere allegata una relazione sullo stato dei lavori.