Legge Regionale 8 agosto 1991, n. 8
Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.
Articolo unico 1. La validita delle norme di cui alla legge
regionale 11 maggio 1990, n. 30, così come modificata dalla legge regionale 11
febbraio 1991, n. 2, e prorogata sino alla data del 31 dicembre
1991.