Anno 1991
Numero 10
Data 25/11/1991
Abrogato No
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
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Legge Regionale 25 novembre 1991, n. 10

Istituzione della Commissione speciale per la riforma istituzionale e amministrativa della Regione Puglia.



Art. 1

(Istituzione)


1. E istituita, a norma dell art. 34 dello Statuto della Regione Puglia e dell art. 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione speciale per l approfondimento dell esame dei problemi concernenti la riforma dellordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione.

2. La Commissione e composta da tredici Consiglieri regionali in rappresentanza dei Gruppi.




Art. 2

(Compiti)


1. La Commissione provvede ad approfondire lesame dei problemi concernenti lordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari:

- per l adeguamento dell ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia nell obiettivo di rafforzarne  lessenziale carattere di istituto di democrazia politica che guida e indirizza il tessuto delle autonomie locali;

- per l individuazione di criteri procedimentali che diano trasparenza e tempestivita alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative;

- per il raccordo operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la piu vasta e organica azione di riforma dello Stato.

2. La Commissione riferisce al Consiglio regionale con rapporti semestrali e rassegna le sue conclusioni definitive al concludersi della legislatura.




Art. 3

(Funzionamento)


1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla costituzione e insediamento della Commissione entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La Commissione nella riunione di insediamento elegge il Presidente e due Vice Presidenti.

2. Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori.

3. Per il funzionamento e il supporto tecnico, la Commissione si avvale del personale e delle strutture del Consiglio regionale e di un massimo di n. 5 esperti proposti dalla Commissione e nominati secondo la normativa regionale vigente.

4. Le spese necessarie per il funzionamento e il supporto tecnico gravano sul bilancio del Consiglio regionale.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.