Legge Regionale 25 novembre 1991, n. 10 Istituzione della Commissione speciale per la riforma istituzionale e amministrativa della Regione Puglia.
Art. 1(Istituzione) 1. E istituita, a
norma dell art. 34 dello Statuto della Regione Puglia e dell art. 20 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione speciale per l
approfondimento dell esame dei problemi concernenti la riforma dellordinamento
istituzionale ed amministrativo della Regione.
2. La Commissione e
composta da tredici Consiglieri regionali in rappresentanza dei
Gruppi.
Art. 2(Compiti) 1. La Commissione
provvede ad approfondire lesame dei problemi concernenti lordinamento
istituzionale ed amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e
proposte di riforme statutarie e regolamentari:
- per l adeguamento
dell ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia nell
obiettivo di rafforzarne lessenziale
carattere di istituto di democrazia politica che guida e indirizza il tessuto
delle autonomie locali;
- per l
individuazione di criteri procedimentali che diano trasparenza e tempestivita
alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il
coordinamento delle iniziative;
- per il raccordo
operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la piu vasta e
organica azione di riforma dello Stato.
2. La Commissione
riferisce al Consiglio regionale con rapporti semestrali e rassegna le sue
conclusioni definitive al concludersi della legislatura.
Art. 3(Funzionamento) 1. Il Presidente del
Consiglio regionale provvede alla costituzione e insediamento della Commissione
entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La Commissione
nella riunione di insediamento elegge il Presidente e due Vice
Presidenti.
2. Il Presidente
presiede la Commissione e ne coordina i lavori.
3. Per il
funzionamento e il supporto tecnico, la Commissione si avvale del personale e
delle strutture del Consiglio regionale e di un massimo di n. 5 esperti proposti
dalla Commissione e nominati secondo la normativa regionale
vigente.
4. Le spese necessarie
per il funzionamento e il supporto tecnico gravano sul bilancio del Consiglio
regionale.
5. Per quanto non
previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento
interno del Consiglio in quanto compatibili.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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