Anno 1991
Numero 14
Data 18/12/1991
Abrogato No
Materia Sanità;
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Legge Regionale 18 dicembre 1991, n. 14

Normativa in materia di medicina trasfusionale.



Art. 1

(Finalita della legge)


1. La Regione persegue la finalita di coprire il fabbisogno di preparazioni ematiche e di frazioni plasmatiche per le esigenze di emoterapia trasfusionale del Servizio Sanitario Regionale.

2. A tale scopo, nell ambito delle proprie attivita di programmazione sanitaria, detta norme per la istituzione, organizzazione e coordinamento dei presidi sanitari deputati alla raccolta, frazionamento con mezzi fisici semplici, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti nelle strutture pubbliche e private operanti nel territorio regionale.

3. Per conseguire le finalita di cui al precedente comma, la Regione disciplina:

a) la tipologia delle strutture trasfusionali ed il loro riferimento territoriale;

b) l articolazione di esse in Dipartimenti di Medicina Trasfusionale;

c) la promozione ed il sostegno della donazione volontaria di sangue, nonche la tutela dei donatori;

d) l istituzione e la localizzazione di stazioni di plasmaferesi produttiva;

e) l uso razionale della terapia trasfusionale;

f) la valutazione periodica e la previsione della qualita dell assistenza trasfusionale;

g) la prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;

h) l aggiornamento e la formazione del personale, nonche la ricerca nell ambito della medicina trasfusionale.




Art. 2

(Rilevanza sociale della donazione del sangue e delle associazioni donatori volontari)


1. Le attivita di raccolta si fondano sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue umano.

2. La Regione riconosce e tutela la rilevanza sociale della donazione del sangue umano quale atto libero, volontario, anonimo e gratuito e ne promuove la propaganda, come strumento di educazione sanitaria della popolazione.

3. A tal fine, la Regione favorisce e stimola la costituzione di associazioni di donatori volontari di sangue che operino in collegamento con il Servizio Regionale di Immunoematologia e Trasfusione.

4. la Regione riconosce la funzione istituzionale di promozione della donazione volontaria del sangue alle associazioni il cui statuto sia democratico ed informato ai principi sopra enunciati.




Art. 3


1. per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le associazioni di donatori volontari di sangue e le loro federazioni beneficiano di contributi regionali, secondo le norme di cui al presente articolo.

2. Per ottenere il riconoscimento regionale occorre che le associazioni o le relative federazioni siano costituite con atto pubblico, che il loro statuto sia informato ai principi di cui alla presente legge e che esse dimostrano di avere effettuato almeno 500 donazioni nell anno solare precedente a quello di riferimento.

3. Le associazioni o le federazioni riconosciute che dimostrino di aver effettuato nell anno solare precedente a quello di riferimento un numero di almeno 1.000 donazioni possono essere ammesse al contributo regionale.

4. Le associazioni o le federazioni riconosciute che aspirano ad essere ammesse al contributo regionale devono presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, domanda all Assessore regionale alla Sanita, allegando copia del bilancio preventivo e di quello consuntivo, la documentazione che comprovi i titoli che danno diritto al contributo, comprendente il numero e le date delle donazioni effettuate nell anno precedente, nonche l elenco nominativo dei donatori sottoscritto dai responsabili delle strutture di raccolta ove le donazioni sono state effettuate.

5. I responsabili delle strutture di raccolta del SIT regionale sono tenuti a rilasciare la documentazione relativa alle donazioni, alle associazioni che la richiedono, entro il 31 gennaio di ogni anno.

6. L entita del contributo per ciascuna donazione e determinato nella misura di L. 25.000.

7. I contributi concessi devono essere destinati, dalle associazioni o federazioni beneficiarie, a fronteggiare gli oneri derivanti dalla azione di propaganda in misura prevalente rispetto agli oneri di gestione.

8. L Assessore regionale alla Sanita, esaminata la documentazione di cui al quarto comma del presente articolo, predispone un piano con l indicazione delle associazioni o federazioni aventi titolo e dei relativi contributi.

9. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 14, approva, entro il 31 maggio di ciascuno anno, la delibera concernente il piano di cui al comma precedente e indica nello stesso provvedimento i motivi che possono determinare la revoca del contributo.




Art. 4

(Strutture)


1. Le strutture mediante le quali si realizzano le attivita trasfusionali sono:

a) Centri di raccolta;

b) Sezioni Trasfusionali;

c) Servizi di Immunoematologia e Trasfusione.

2. tali strutture sono organizzate sul territorio regionale in Dipartimento di Medicina Trasfusionale ( DMT).




Art. 5


1. I Centri di raccolta sono strutture fisse o mobili extraospedaliere preposte, previo accertamento dell idoneita alla donazione, alle operazioni di raccolta del sangue umano totale per uso trasfusionale ed al successivo trasferimento ai Servizi di Immunoematologia e Trasfusione.

2. le Sezioni trasfusionali hanno sede nei presidi ospedalieri in cui si svolgono attivita che comportano rilevante utilizzo di emocomponenti e in cui non risulti istituito il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione.

3. Le Sezioni Trasfusionali:

a) provvedono alle operazioni di raccolta di sangue umano totale per uso trasfusionale, previo accertamento dell idoneita alla donazione, e al suo successivo trasferimento ai Servizi di Immunoematologia e Trasfusione ( SIT) di riferimento;

b) conservano ed assegnano il sangue gia esaminato e tipizzato messo a disposizione dal SIT di riferimento;

c) partecipano all attivita di diagnosi e cura di medicina preventiva di base in collegamento con il territorio e nell ambito del SIT di riferimento, utilizzandone le dotazioni strumentali.

4. I Centri di raccolta, fissi o mobili, e le Sezioni Trasfusionali sono istituiti, sentita la Commissione di cui al successivo art. 14, con apposito provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei requisiti di ambiente, di attrezzature e di personale.

5. I Centri di raccolta e le Sezioni Trasfusionali sono collegati al SIT di riferimento e da questo dipendono sotto il profilo tecnico.




Art. 6

(Raccolta mobile)


1. La continuita del reperimento di sangue per le necessita assistenziali ospedaliere e del territorio viene favorita attraverso la raccolta mobile.

2. Alla raccolta mobile di sangue partecipa esclusivamente personale strutturato del Servizio Sanitario Regionale.

3. Al personale addetto, per ogni raccolta che dovesse essere eseguita, sia in giorni feriali che festivi, fuori dall orario ordinario, al fine di assicurare continuita al lavoro ospedaliero, e corrisposta una indennita oraria di entita pari al lavoro straordinario, a carico del Fondo Sanitario Regionale.




Art. 7

(Servizio di Immunoematologia e Trasfusione)


1. Il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione ha il compito di organizzare e coordinare i Centri di raccolta e le Sezioni Trasfusionali di cui al precedente art. 5, nonche ogni attivita connessa alla raccolta, conservazione, lavorazione, preparazione, distribuzione e assegnazione del sangue umano e dei suoi componenti, con riferimento alle strutture pubbliche e private operanti nel proprio territorio.

2. Esso svolge attivita di medicina preventiva e di diagnosi e cura.

3. L attivita di medicina preventiva consiste in:

a) screening ematochimico di base sul donatore;

b) screening delle anemie, con particolare riferimento a quelle emolitiche;

c) prevenzione delle isoimmunizzazioni.

4. L attivita di diagnosi e cura consiste in:

a) partecipazione alla diagnosi e alla terapia delle malattie ematologiche, immunoematologiche, dell emostasi e delle altre malattie per le quali possa essere richiesta la terapia trasfusionale;

b) terapia trasfusionale ambulatoriale ed in day - hospital.

5. L istituzione di nuovi SIT, nonche l eventuale soppressione o trasformazione di quelli esistenti, e autorizzata dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore alla Sanita, sentito il Comitato di cui al successivo art. 14.

6. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione si avvale di tutte le altre strutture ospedaliere regionali per l acquisizione delle prestazioni specialistiche necessarie.

7. I Servizi di Immunoematologia e Trasfusione devono assicurare la propria attivita 24 ore su 24.




Art. 8

(Autotrasfusione - plasmaferesi - citoaferesi)


1. I SIT svolgono tutte le attivita di medicina trasfusionale, sia produttive che terapeutiche.


Art. 9

(Dipartimento di Medicina Trasfusionale)


1. Per il coordinamento delle strutture trasfusionali di cui al precedente art. 4, vengono istituiti Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ( DMT), aventi di norma, un ambito territoriale compreso tra 400.000 e 600.000 abitanti.

2. I compiti del Dipartimento sono:

a) provvedere ad assicurare, nell ambito del proprio territorio, la copertura del fabbisogno di sangue, di emocomponenti e di plasmaderivati ed il conseguimento dell autosufficienza funzionale nel campo della medicina trasfusionale;

b) coordinare tra le strutture trasfusionali coinvolte le attivita di raccolta e di distribuzione del sangue e dei suo emocomponenti, nonche la diagnostica e la terapia di cui al precedente art. 7, nell ottica di un impegno di comune di risorse strumentali;

c) attivare nel proprio territorio stazioni di plasmaferesi produttiva;

d) individuare al suo interno almeno una struttura trasfusionale che esegua aferesi terapeutiche, produca plasma congelato e crioprecipitati, sviluppi programmi di criobiologia;

e) tutelare la salute del donatore e del ricevente, anche attraverso << screening >> sistematici per finalita di medicina preventiva;

f) individuare le unita del DMT preposte alla conservazione ed al trapianto di midollo osseo;

g) programmare l attivita dei Servizi Trasfusionali coinvolgendo nella gestione sociale degli stessi le associazioni dei donatori e degli utenti;

h) predisporre un registro dei donatori con fenotipo raro;

i) attuare la compensazione di squilibri nelle scorte di emocomponenti ed inviare le eccedenze alle aree carenti della stessa regionale o verso altre regioni;

l) programmare e realizzare, di concerto con le locali associazioni di donatori, attivita promozionali per incrementare gli indici di donazione del proprio territorio;

m) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore e promuovere iniziative culturali per un uso razionale della terapia trasfusionale;

n) organizzare controlli di qualita intra - ed inter - laboratori e sviluppare programmi di VRQ (Verifica e Revisione della Qualita dell assistenza), elaborando parametri di giudizio dell efficienza dei servizi;

o) rilevare ed elaborare dati sulle attivita svolte nelle strutture trasfusionali ricorrendo a sistemi telematici di comunicazione.




Art. 10

(Comitato di Dipartimento)


1. Il coordinamento territoriale delle attivita di medicina trasfusionale e affidato ad un Comitato composto da:

a) i Primari dei Servizi di Immunoematologia e Trasfusione;

b) due rappresentanti del personale medico in posizione non apicale del Servizio Trasfusionale;

c) un rappresentante del personale sanitario laureato non medico del Servizio Trasfusionale;

d) due rappresentanti delle associazioni di donatori volontari di sangue col maggior numero di donazioni effettuate, nelle strutture del Dipartimento, nell anno solare precedente a quello della nomina dei componenti;

e) un rappresentante delle associazioni degli utenti emopatici nel territorio del Dipartimento.

2. I rappresentanti del personale medico non apicale e del personale sanitario laureato vengono espressi a maggioranza da apposite e separate assemblee degli aventi diritto, convocate dal coordinatore e, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Primario con maggiore anzianita di servizio.

3. Il Comitato puo riunirsi anche in mancanza di tutte le designazioni, purche siano presenti i 2/3 dei componenti previsti. I componenti del Comitato restano in carica tre anni.




Art. 11

(Compiti del Coordinatore del Comitato di Dipartimento)


1. Il Coordinatore del Comitato di Dipartimento viene eletto a maggioranza tra i primari dei Servizi di Immunoematologia e Trasfusione competenti per territorio e rimane in carica per tre anni.

2. Su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti del Comitato, il Coordinatore puo essere dichiarato decaduto.

3. Il Coordinatore coordina l attivita di tutte le strutture trasfusionali del DMT e da corso a tutte le iniziative atte a conseguire le finalita istituite dello stesso e relaziona almeno una volta l anno agli organi di gestione delle UUSSLL competenti e  allAssessorato regionale alla Sanita circa l attivita svolta.

4. Il Coordinatore inoltra, per gli opportuni provvedimenti, agli organi di gestione delle UUSSLL competenti e all Assessorato regionale alla Sanita la decisioni adottate in sede di Comitato.

5. In caso di inottemperanza della USL, la Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Sanita, e autorizzata a promuovere i necessari atti sostitutivi, previa diffida e determinazione di congruo termine.




Art. 12

(Dislocazione territoriale dei DMT)


1. Sono individuati nel territorio regionale sette Dipartimenti:

a) il Dipartimento di Bari Nord, con sede presso la USL BA/ 9, presiedo ospedaliero << Consorziale >> di Bari, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unita Sanitarie Locali: BA/ 1 - BA/ 2 - BA/ 3 - BA/ 4 - BA/ 6 - BA/ 8 - BA/ 9 - BA/ 10;

b) il Dipartimento di Bari Sud, con sede presso la USL BA/ 11, presidio ospedaliero << Di Venere >> di Bari, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unita Sanitarie Locali: BA/ 5 - BA/ 7 - BA/ 11 - BA/ 12 - BA/ 13 - BA/ 14 - BA/ 15 - BA/ 16 - BA/ 17 - BA/ 18 - BR/ 1;

c) il Dipartimento di Foggia, con sede presso la USL FG/ 8, presidio << Ospedali Riuniti >> di Foggia, comprende le strutture trasfusionali dislocate nella medesima provincia;

d) il DIpartimento di Taranti, con sede presso la USL TA/ 5, presidio ospedaliero << SS. Annunziata >> di Taranto, comprende le strutture trasfusionali dislocate nella medesima provincia;

e) Il Dipartimento di Lecce Nord, con sede presso la USL LE/ 1, presidio ospedaliero << V. Fazzi >> di Lecce, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unita Sanitarie Locali: Le/ 1 - LE/ 2 - LE/ 3 - LE/ 4 LE/ 5 - LE/ 6 - LE/ 7 - LE/ 10;

f) il Dipartimento di Lecce Sud, con sede presso la USL LE/ 11, presidio ospedaliero di Casarano, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unita Sanitarie Locali: LE/ 8 - LE/ 9 - LE/ 11 - LE/ 12 - LE/ 13;

g) il dipartimento di Brindisi, con sede presso la USL BR/ 4, presidio Ospedaliero << Di Summa >> di Brindisi, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unita Sanitarie Locali: BR/ 2 - BR/ 3 - BR/ 4 - BR/ 5 - BR/ 6.




Art. 13

( SIT di riferimento regionale)


1. Il SIT di riferimento regionale e individuato presso il presidio Ospedaliero Consorziale << Policlinico >> della USL BA/ 9.


Art. 14

(Commissione regionale tecnico - consultiva)


1. E istituita presso l Assessorato regionale alla Sanita una Commissione tecnica per i problemi inerenti la medicina trasfusionale.

2. La Commissione, costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa, e così composta:

a) dall Assessore regionale alla sanita o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dai Coordinatori dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale;

c) da un esperto designato dall Assessorato regionale alla Sanita;

d) da un Coordinatore o direttore sanitario di ospedali sedi di SIT;

e) da un rappresentante della Sanita Militare territoriale;

f) dal primario del SIT di riferimento regionale;

g) da un funzionario regionale della carriera direttiva svolge le funzioni di segretario.

3. La Commissione esprime pareri in tutti i casi previsti dalla presente legge e sulle questioni attinenti la medicina trasfusionale.

4. In particolare esprime parere:

a) sullo schema - tipo di convenzione di cui allart. 17 della presente legge;

b) sull aggiornamento del contributo per ciascuna donazione da conferire alle associazioni di volontariato;

c) sui piani di produzione del plasma e degli emoderivati;

d) sulle convenzioni con le officine di produzione delle frazioni plasmatiche cui viene conferito tutto il plasma raccolto nel Servizio Trasfusionale regionale;

e) sui costi di cessione delle unita di sangue ed emocomponenti alle strutture sanitarie private;

f) sul fabbisogno regionale di frazioni plasmatiche e sul quantitativo di plasma da destinare al frazionamento;

g) su ogni altro problema di carattere tecnico, scientifico, organizzativo, divulgativo attinente la materia in oggetto che  lAssessorato alla Sanita ritenga opportuno rimettere al suo esame.

5. Inoltre ha il compito di:

a) aggiornare e proporre direttive tecniche;

b) individuare le linee programmatiche di propaganda della donazione di sangue e di plasma per tutto il territorio regionale e coordinare le attivita promozionali delle associazioni di donatori volontari;

c) predisporre, di concerto con i Dipartimenti, i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore;

d) elaborare schemi di convenzione con le Forze Armate per favorire la donazione volontaria di sangue da parte dei militari negli Ospedali Civili.

6. La Commissione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

7. Essa puo riunirsi anche in mancanza di tutte le designazioni, purche siano presenti i 2/3 dei componenti.

8. I Componenti della Commissione tecnico - consultiva hanno titolo al gettone di presenza ai sensi della LR n. 45 del 12- 8- 81, nonche al trattamento di missione se dovuto.

9. La Commissione e integrata da due rappresentanti dell associazione di volontariato riconosciuta e con maggior numero di donatori, limitatamente alle materie di cui al precedente quinto comma.




Art. 15

(Divieto)


1. E fatto divieto alle Associazioni di volontariato o a strutture private di istituire e gestire strutture trasfusionali di qualsiasi livello.



Art. 16

(Servizi Trasfusionali convenzionati)


1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai Servizi Trasfusionali degli istituti e cliniche universitarie e degli istituti ecclesiastici che esercitano l assistenza ospedaliera, convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale.



Art. 17

(Istituti di cura privata)


1. La Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla Sanita, approva lo schema - tipo di convenzione che disciplini le modalita di cessione di sangue intero e di emocomponenti tra le UUSSLL e gli Istituti di cura privati.

2. La convenzione stipulata ai sensi del comma precedente e approvata dalla Giunta regionale.

3. La convenzione ha validita triennale e puo essere rinnovata.

4. La convenzione approvata dalla Regione Puglia viene recepita dalle UUSSLL con apposito atto del Comitato di Gestione. In caso di inadempienza, su proposta dell Assessore alla Sanita, la Giunta regionale nominera un Commissario ad acta per il recepimento della convenzione.




Art. 18

(Emergenza trasfusionale pubblica)


1. Nell emergenza trasfusionale pubblica, conseguente a catastrofi o a calamita naturali, ove non si riesca a fronteggiare la domanda di sangue, emocomponenti ed emoderivati con i mezzi organizzativi ordinari, i coordinatori di tutti i DMT predispongono un piano di emergenza.

2. Tale piano, sottoposto all approvazione delle autorita di protezione civile, prevedera il potenziamento della raccolta di sangue e individuera le sedi e i mezzi straordinari da attivare, compreso il gruppo operativo tecnico da comandare.

3. L autorita di protezione civile, sentito l Assessore regionale alla Sanita, individua il DMT cui assegnare compiti e funzioni di riferimento regionale e a cui tutti gli altri DMT dovranno inviare informazioni sulla situazione generale e sulle necessita trasfusionali, nonche richieste per l approvvigionamento straordinario di materiali e reagenti vari.

4. In caso sia necessario lanciare appelli alla popolazione per sollecitare la donazione di sangue, l autorita di protezione civile, sentito l Assessore regionale alla Sanita, attiva un coordinamento con il DMT di riferimento, precedentemente individuato.

5. Il DMT di riferimento gestisce le riserve regionali e dispone il trasferimento di sangue, emocomponenti ed emoderivati nelle sedi di utilizzo, prelevandoli anche da altre Regioni.

6. Tutte le strutture trasfusionali allertate dalle competenti autorita di protezione civile dovranno assicurare il servizio di guardia medica 24 su 24.




Art. 19

(Abrogazione)


1. Con l entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge regionale 20 novembre 1979, n. 68.


Art. 20

(Norma finanziaria)


1. All onere riveniente dall applicazione della presente legge, si fa fronte mediante l istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1991, del cap. 0741055 << Interventi per la medicina trasfusionale, FSR( LR n. 14 del 18.12.1991) >> per un importo, in termini di competenza e cassa, di L. 30.000.000, con prelievo di pari importo dal cap. 0741080 << Fondo per la spesa sanitaria imprevista di parte corrente. (Art. 51 Legge n 833/ 78) >>.