Legge Regionale 18 dicembre 1991, n. 14 Normativa in materia di medicina trasfusionale.
Art. 1(Finalita
della legge) 1. La Regione persegue
la finalita di coprire il fabbisogno di preparazioni ematiche e di frazioni
plasmatiche per le esigenze di emoterapia trasfusionale del Servizio Sanitario
Regionale.
2. A tale scopo, nell
ambito delle proprie attivita di programmazione sanitaria, detta norme per la
istituzione, organizzazione e coordinamento dei presidi sanitari deputati alla
raccolta, frazionamento con mezzi fisici semplici, conservazione e distribuzione
del sangue umano e dei suoi componenti nelle strutture pubbliche e private
operanti nel territorio regionale.
3. Per conseguire le
finalita di cui al precedente comma, la Regione
disciplina:
a) la tipologia delle
strutture trasfusionali ed il loro riferimento
territoriale;
b) l articolazione di
esse in Dipartimenti di Medicina Trasfusionale;
c) la promozione ed il
sostegno della donazione volontaria di sangue, nonche la tutela dei
donatori;
d) l istituzione e la
localizzazione di stazioni di plasmaferesi produttiva;
e) l uso razionale
della terapia trasfusionale;
f) la valutazione
periodica e la previsione della qualita dell assistenza
trasfusionale;
g) la prevenzione
delle malattie trasmissibili con la trasfusione;
h) l aggiornamento e
la formazione del personale, nonche la ricerca nell ambito della medicina
trasfusionale.
Art. 2(Rilevanza
sociale della donazione del sangue e delle associazioni donatori
volontari) 1. Le attivita di
raccolta si fondano sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue
umano.
2. La Regione
riconosce e tutela la rilevanza sociale della donazione del sangue umano quale
atto libero, volontario, anonimo e gratuito e ne promuove la propaganda, come
strumento di educazione sanitaria della popolazione.
3. A tal fine, la
Regione favorisce e stimola la costituzione di associazioni di donatori
volontari di sangue che operino in collegamento con il Servizio Regionale di
Immunoematologia e Trasfusione.
4. la Regione
riconosce la funzione istituzionale di promozione della donazione volontaria del
sangue alle associazioni il cui statuto sia democratico ed informato ai principi
sopra enunciati.
Art. 31. per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali, le associazioni di donatori volontari di sangue
e le loro federazioni beneficiano di contributi regionali, secondo le norme di
cui al presente articolo.
2. Per ottenere il
riconoscimento regionale occorre che le associazioni o le relative federazioni
siano costituite con atto pubblico, che il loro statuto sia informato ai
principi di cui alla presente legge e che esse dimostrano di avere effettuato
almeno 500 donazioni nell anno solare precedente a quello di
riferimento.
3. Le associazioni o
le federazioni riconosciute che dimostrino di aver effettuato nell anno solare
precedente a quello di riferimento un numero di almeno 1.000 donazioni possono
essere ammesse al contributo regionale.
4. Le associazioni o
le federazioni riconosciute che aspirano ad essere ammesse al contributo
regionale devono presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, domanda all
Assessore regionale alla Sanita, allegando copia del bilancio preventivo e di
quello consuntivo, la documentazione che comprovi i titoli che danno diritto al
contributo, comprendente il numero e le date delle donazioni effettuate nell
anno precedente, nonche l elenco nominativo dei donatori sottoscritto dai
responsabili delle strutture di raccolta ove le donazioni sono state
effettuate.
5. I responsabili
delle strutture di raccolta del SIT regionale sono tenuti a rilasciare la
documentazione relativa alle donazioni, alle associazioni che la richiedono,
entro il 31 gennaio di ogni anno.
6. L entita del
contributo per ciascuna donazione e determinato nella misura di L.
25.000.
7. I contributi
concessi devono essere destinati, dalle associazioni o federazioni beneficiarie,
a fronteggiare gli oneri derivanti dalla azione di propaganda in misura
prevalente rispetto agli oneri di gestione.
8. L Assessore
regionale alla Sanita, esaminata la documentazione di cui al quarto comma del
presente articolo, predispone un piano con l indicazione delle associazioni o
federazioni aventi titolo e dei relativi contributi.
9. La Giunta
regionale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 14, approva, entro
il 31 maggio di ciascuno anno, la delibera concernente il piano di cui al comma
precedente e indica nello stesso provvedimento i motivi che possono determinare
la revoca del contributo.
Art. 4(Strutture) 1. Le strutture
mediante le quali si realizzano le attivita trasfusionali
sono:
a) Centri di
raccolta;
b) Sezioni
Trasfusionali;
c) Servizi di
Immunoematologia e Trasfusione.
2. tali strutture sono
organizzate sul territorio regionale in Dipartimento di Medicina Trasfusionale (
DMT).
Art. 51. I Centri di
raccolta sono strutture fisse o mobili extraospedaliere preposte, previo
accertamento dell idoneita alla donazione, alle operazioni di raccolta del
sangue umano totale per uso trasfusionale ed al successivo trasferimento ai
Servizi di Immunoematologia e Trasfusione.
2. le Sezioni
trasfusionali hanno sede nei presidi ospedalieri in cui si svolgono attivita
che comportano rilevante utilizzo di emocomponenti e in cui non risulti
istituito il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione.
3. Le Sezioni
Trasfusionali:
a) provvedono alle
operazioni di raccolta di sangue umano totale per uso trasfusionale, previo
accertamento dell idoneita alla donazione, e al suo successivo trasferimento
ai Servizi di Immunoematologia e Trasfusione ( SIT) di
riferimento;
b) conservano ed
assegnano il sangue gia esaminato e tipizzato messo a disposizione dal SIT di
riferimento;
c) partecipano all
attivita di diagnosi e cura di medicina preventiva di base in collegamento con
il territorio e nell ambito del SIT di riferimento, utilizzandone le dotazioni
strumentali.
4. I Centri di
raccolta, fissi o mobili, e le Sezioni Trasfusionali sono istituiti, sentita la
Commissione di cui al successivo art. 14, con apposito provvedimento della
Giunta regionale, nel rispetto dei requisiti di ambiente, di attrezzature e di
personale.
5. I Centri di
raccolta e le Sezioni Trasfusionali sono collegati al SIT di riferimento e da
questo dipendono sotto il profilo tecnico.
Art. 6(Raccolta
mobile) 1. La continuita del
reperimento di sangue per le necessita assistenziali ospedaliere e del
territorio viene favorita attraverso la raccolta mobile.
2. Alla raccolta
mobile di sangue partecipa esclusivamente personale strutturato del Servizio
Sanitario Regionale.
3. Al personale
addetto, per ogni raccolta che dovesse essere eseguita, sia in giorni feriali
che festivi, fuori dall orario ordinario, al fine di assicurare continuita al
lavoro ospedaliero, e corrisposta una indennita oraria di entita pari al
lavoro straordinario, a carico del Fondo Sanitario Regionale.
Art. 7(Servizio di
Immunoematologia e Trasfusione) 1. Il Servizio di
Immunoematologia e Trasfusione ha il compito di organizzare e coordinare i
Centri di raccolta e le Sezioni Trasfusionali di cui al precedente art. 5,
nonche ogni attivita connessa alla raccolta, conservazione, lavorazione,
preparazione, distribuzione e assegnazione del sangue umano e dei suoi
componenti, con riferimento alle strutture pubbliche e private operanti nel
proprio territorio.
2. Esso svolge
attivita di medicina preventiva e di diagnosi e cura.
3. L attivita di
medicina preventiva consiste in:
a) screening
ematochimico di base sul donatore;
b) screening delle
anemie, con particolare riferimento a quelle emolitiche;
c) prevenzione delle
isoimmunizzazioni.
4. L attivita di
diagnosi e cura consiste in:
a) partecipazione alla
diagnosi e alla terapia delle malattie ematologiche, immunoematologiche, dell
emostasi e delle altre malattie per le quali possa essere richiesta la terapia
trasfusionale;
b) terapia
trasfusionale ambulatoriale ed in day - hospital.
5. L istituzione di
nuovi SIT, nonche l eventuale soppressione o trasformazione di quelli
esistenti, e autorizzata dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore
alla Sanita, sentito il Comitato di cui al successivo art.
14.
6. Nello svolgimento
dei propri compiti istituzionali il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione
si avvale di tutte le altre strutture ospedaliere regionali per l acquisizione
delle prestazioni specialistiche necessarie.
7. I Servizi di
Immunoematologia e Trasfusione devono assicurare la propria attivita 24 ore su
24.
Art. 8(Autotrasfusione - plasmaferesi -
citoaferesi) 1. I SIT svolgono tutte le attivita di medicina
trasfusionale, sia produttive che terapeutiche.
Art. 9(Dipartimento
di Medicina Trasfusionale) 1. Per il
coordinamento delle strutture trasfusionali di cui al precedente art. 4, vengono
istituiti Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ( DMT), aventi di norma, un
ambito territoriale compreso tra 400.000 e 600.000
abitanti.
2. I compiti del
Dipartimento sono:
a) provvedere ad
assicurare, nell ambito del proprio territorio, la copertura del fabbisogno di
sangue, di emocomponenti e di plasmaderivati ed il conseguimento dell
autosufficienza funzionale nel campo della medicina
trasfusionale;
b) coordinare tra le
strutture trasfusionali coinvolte le attivita di raccolta e di distribuzione
del sangue e dei suo emocomponenti, nonche la diagnostica e la terapia di cui
al precedente art. 7, nell ottica di un impegno di comune di risorse
strumentali;
c) attivare nel
proprio territorio stazioni di plasmaferesi produttiva;
d) individuare al suo
interno almeno una struttura trasfusionale che esegua aferesi terapeutiche,
produca plasma congelato e crioprecipitati, sviluppi programmi di
criobiologia;
e) tutelare la salute
del donatore e del ricevente, anche attraverso << screening >>
sistematici per finalita di medicina preventiva;
f) individuare le
unita del DMT preposte alla conservazione ed al trapianto di midollo
osseo;
g) programmare l
attivita dei Servizi Trasfusionali coinvolgendo nella gestione sociale degli
stessi le associazioni dei donatori e degli utenti;
h) predisporre un
registro dei donatori con fenotipo raro;
i) attuare la
compensazione di squilibri nelle scorte di emocomponenti ed inviare le eccedenze
alle aree carenti della stessa regionale o verso altre
regioni;
l) programmare e
realizzare, di concerto con le locali associazioni di donatori, attivita
promozionali per incrementare gli indici di donazione del proprio
territorio;
m) organizzare corsi
di formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore e promuovere
iniziative culturali per un uso razionale della terapia
trasfusionale;
n) organizzare
controlli di qualita intra - ed inter - laboratori e sviluppare programmi di
VRQ (Verifica e Revisione della Qualita dell assistenza), elaborando parametri
di giudizio dell efficienza dei servizi;
o) rilevare ed
elaborare dati sulle attivita svolte nelle strutture trasfusionali ricorrendo a
sistemi telematici di comunicazione.
Art. 10(Comitato di
Dipartimento) 1. Il coordinamento
territoriale delle attivita di medicina trasfusionale e affidato ad un
Comitato composto da:
a) i Primari dei
Servizi di Immunoematologia e Trasfusione;
b) due rappresentanti
del personale medico in posizione non apicale del Servizio
Trasfusionale;
c) un rappresentante
del personale sanitario laureato non medico del Servizio
Trasfusionale;
d) due rappresentanti
delle associazioni di donatori volontari di sangue col maggior numero di
donazioni effettuate, nelle strutture del Dipartimento, nell anno solare
precedente a quello della nomina dei componenti;
e) un rappresentante
delle associazioni degli utenti emopatici nel territorio del
Dipartimento.
2. I rappresentanti
del personale medico non apicale e del personale sanitario laureato vengono
espressi a maggioranza da apposite e separate assemblee degli aventi diritto,
convocate dal coordinatore e, in sede di prima applicazione della presente
legge, dal Primario con maggiore anzianita di servizio.
3. Il Comitato puo
riunirsi anche in mancanza di tutte le designazioni, purche siano presenti i
2/3 dei componenti previsti. I componenti del Comitato restano in carica tre
anni.
Art. 11(Compiti del
Coordinatore del Comitato di Dipartimento) 1. Il Coordinatore del
Comitato di Dipartimento viene eletto a maggioranza tra i primari dei Servizi di
Immunoematologia e Trasfusione competenti per territorio e rimane in carica per
tre anni.
2. Su richiesta
motivata dei 2/3 dei componenti del Comitato, il Coordinatore puo essere
dichiarato decaduto.
3. Il Coordinatore
coordina l attivita di tutte le strutture trasfusionali del DMT e da corso a
tutte le iniziative atte a conseguire le finalita istituite dello stesso e
relaziona almeno una volta l anno agli organi di gestione delle UUSSLL
competenti e allAssessorato regionale
alla Sanita circa l attivita svolta.
4. Il Coordinatore
inoltra, per gli opportuni provvedimenti, agli organi di gestione delle UUSSLL
competenti e all Assessorato regionale alla Sanita la decisioni adottate in
sede di Comitato.
5. In caso di
inottemperanza della USL, la Giunta regionale, su proposta dell Assessore alla
Sanita, e autorizzata a promuovere i necessari atti sostitutivi, previa
diffida e determinazione di congruo termine.
Art. 12(Dislocazione
territoriale dei DMT) 1. Sono individuati
nel territorio regionale sette Dipartimenti:
a) il Dipartimento di
Bari Nord, con sede presso la USL BA/ 9, presiedo ospedaliero <<
Consorziale >> di Bari, comprende le strutture trasfusionali dislocate
nelle seguenti Unita Sanitarie Locali: BA/ 1 - BA/ 2 - BA/ 3 - BA/ 4 - BA/ 6 -
BA/ 8 - BA/ 9 - BA/ 10;
b) il Dipartimento di
Bari Sud, con sede presso la USL BA/ 11, presidio ospedaliero << Di Venere
>> di Bari, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti
Unita Sanitarie Locali: BA/ 5 - BA/ 7 - BA/ 11 - BA/ 12 - BA/ 13 - BA/ 14 - BA/
15 - BA/ 16 - BA/ 17 - BA/ 18 - BR/ 1;
c) il Dipartimento di
Foggia, con sede presso la USL FG/ 8, presidio << Ospedali Riuniti
>> di Foggia, comprende le strutture trasfusionali dislocate nella
medesima provincia;
d) il DIpartimento di
Taranti, con sede presso la USL TA/ 5, presidio ospedaliero << SS.
Annunziata >> di Taranto, comprende le strutture trasfusionali dislocate
nella medesima provincia;
e) Il Dipartimento di
Lecce Nord, con sede presso la USL LE/ 1, presidio ospedaliero << V. Fazzi
>> di Lecce, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti
Unita Sanitarie Locali: Le/ 1 - LE/ 2 - LE/ 3 - LE/ 4 LE/ 5 - LE/ 6 - LE/ 7 -
LE/ 10;
f) il Dipartimento di
Lecce Sud, con sede presso la USL LE/ 11, presidio ospedaliero di Casarano,
comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unita Sanitarie
Locali: LE/ 8 - LE/ 9 - LE/ 11 - LE/ 12 - LE/ 13;
g) il dipartimento di
Brindisi, con sede presso la USL BR/ 4, presidio Ospedaliero << Di Summa
>> di Brindisi, comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle
seguenti Unita Sanitarie Locali: BR/ 2 - BR/ 3 - BR/ 4 - BR/ 5 - BR/
6.
Art. 13( SIT di
riferimento regionale) 1. Il SIT di riferimento regionale e individuato
presso il presidio Ospedaliero Consorziale << Policlinico >> della
USL BA/ 9.
Art. 14(Commissione
regionale tecnico - consultiva) 1. E istituita presso
l Assessorato regionale alla Sanita una Commissione tecnica per i problemi
inerenti la medicina trasfusionale.
2. La Commissione,
costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione
della Giunta stessa, e così composta:
a) dall Assessore
regionale alla sanita o da un suo delegato, con funzioni di
Presidente;
b) dai Coordinatori
dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale;
c) da un esperto
designato dall Assessorato regionale alla Sanita;
d) da un Coordinatore
o direttore sanitario di ospedali sedi di SIT;
e) da un
rappresentante della Sanita Militare territoriale;
f) dal primario del
SIT di riferimento regionale;
g) da un funzionario
regionale della carriera direttiva svolge le funzioni di
segretario.
3. La Commissione
esprime pareri in tutti i casi previsti dalla presente legge e sulle questioni
attinenti la medicina trasfusionale.
4. In particolare
esprime parere:
a) sullo schema - tipo
di convenzione di cui allart. 17 della presente legge;
b) sull aggiornamento
del contributo per ciascuna donazione da conferire alle associazioni di
volontariato;
c) sui piani di
produzione del plasma e degli emoderivati;
d) sulle convenzioni
con le officine di produzione delle frazioni plasmatiche cui viene conferito
tutto il plasma raccolto nel Servizio Trasfusionale
regionale;
e) sui costi di
cessione delle unita di sangue ed emocomponenti alle strutture sanitarie
private;
f) sul fabbisogno
regionale di frazioni plasmatiche e sul quantitativo di plasma da destinare al
frazionamento;
g) su ogni altro
problema di carattere tecnico, scientifico, organizzativo, divulgativo attinente
la materia in oggetto che lAssessorato
alla Sanita ritenga opportuno rimettere al suo esame.
5. Inoltre ha il
compito di:
a) aggiornare e
proporre direttive tecniche;
b) individuare le
linee programmatiche di propaganda della donazione di sangue e di plasma per
tutto il territorio regionale e coordinare le attivita promozionali delle
associazioni di donatori volontari;
c) predisporre, di
concerto con i Dipartimenti, i programmi dei corsi di formazione e di
aggiornamento per gli operatori del settore;
d) elaborare schemi di
convenzione con le Forze Armate per favorire la donazione volontaria di sangue
da parte dei militari negli Ospedali Civili.
6. La Commissione ed i
suoi componenti possono essere riconfermati.
7. Essa puo riunirsi
anche in mancanza di tutte le designazioni, purche siano presenti i 2/3 dei
componenti.
8. I Componenti della
Commissione tecnico - consultiva hanno titolo al gettone di presenza ai sensi
della LR n. 45 del 12- 8- 81, nonche al trattamento di missione se
dovuto.
9. La Commissione e
integrata da due rappresentanti dell associazione di volontariato riconosciuta
e con maggior numero di donatori, limitatamente alle materie di cui al
precedente quinto comma.
Art. 15(Divieto) 1. E fatto divieto alle Associazioni di volontariato
o a strutture private di istituire e gestire strutture trasfusionali di
qualsiasi livello.
Art. 16(Servizi
Trasfusionali convenzionati) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano ai Servizi Trasfusionali degli istituti e cliniche universitarie e
degli istituti ecclesiastici che esercitano l assistenza ospedaliera,
convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale.
Art. 17(Istituti di
cura privata) 1. La Giunta
regionale, su proposta dell Assessore alla Sanita, approva lo schema - tipo di
convenzione che disciplini le modalita di cessione di sangue intero e di
emocomponenti tra le UUSSLL e gli Istituti di cura
privati.
2. La convenzione
stipulata ai sensi del comma precedente e approvata dalla Giunta
regionale.
3. La convenzione ha
validita triennale e puo essere rinnovata.
4. La convenzione
approvata dalla Regione Puglia viene recepita dalle UUSSLL con apposito atto del
Comitato di Gestione. In caso di inadempienza, su proposta dell Assessore alla
Sanita, la Giunta regionale nominera un Commissario ad acta per il recepimento
della convenzione.
Art. 18(Emergenza
trasfusionale pubblica) 1. Nell emergenza
trasfusionale pubblica, conseguente a catastrofi o a calamita naturali, ove non
si riesca a fronteggiare la domanda di sangue, emocomponenti ed emoderivati con
i mezzi organizzativi ordinari, i coordinatori di tutti i DMT predispongono un
piano di emergenza.
2. Tale piano,
sottoposto all approvazione delle autorita di protezione civile, prevedera il
potenziamento della raccolta di sangue e individuera le sedi e i mezzi
straordinari da attivare, compreso il gruppo operativo tecnico da
comandare.
3. L autorita di
protezione civile, sentito l Assessore regionale alla Sanita, individua il DMT
cui assegnare compiti e funzioni di riferimento regionale e a cui tutti gli
altri DMT dovranno inviare informazioni sulla situazione generale e sulle
necessita trasfusionali, nonche richieste per l approvvigionamento
straordinario di materiali e reagenti vari.
4. In caso sia
necessario lanciare appelli alla popolazione per sollecitare la donazione di
sangue, l autorita di protezione civile, sentito l Assessore regionale alla
Sanita, attiva un coordinamento con il DMT di riferimento, precedentemente
individuato.
5. Il DMT di
riferimento gestisce le riserve regionali e dispone il trasferimento di sangue,
emocomponenti ed emoderivati nelle sedi di utilizzo, prelevandoli anche da altre
Regioni.
6. Tutte le strutture
trasfusionali allertate dalle competenti autorita di protezione civile dovranno
assicurare il servizio di guardia medica 24 su 24.
Art. 19(Abrogazione) 1. Con l entrata in vigore della presente legge
viene abrogata la legge regionale 20 novembre 1979, n. 68.
Art. 20(Norma
finanziaria) 1. All onere riveniente dall applicazione della
presente legge, si fa fronte mediante l istituzione, nella parte II - Spesa -
del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1991, del cap. 0741055
<< Interventi per la medicina trasfusionale, FSR( LR n. 14 del 18.12.1991)
>> per un importo, in termini di competenza e cassa, di L. 30.000.000, con
prelievo di pari importo dal cap. 0741080 << Fondo per la spesa sanitaria
imprevista di parte corrente. (Art. 51 Legge n 833/ 78)
>>.
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