Legge Regionale 31 dicembre 1991, n. 16
Adeguamento alle disposizioni di cui al D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37. Elevazione limiti di eta' per collocamento a riposo dirigenti della Regione Puglia.
Art. 11. Al personale dipendente della Regione Puglia, con
qualifica I e II dirigenziale, che debba essere collocato a riposo per raggiunti
limiti di eta e che non abbia maturato gli anni di servizio attualmente
richiesti per il massimo della pensione, ivi compresi i servizi riscattabili e
ricongiungibili, e consentito il trattenimento in servizio, su esplicita
richiesta degli interessati, fino al raggiungimento del limite massimo e,
comunque, non oltre il 70° anno di eta.