Anno 1992
Numero 1
Data 08/01/1992
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Legge Regionale 8 gennaio 1992, n. 1

Provvedimento provvisorio in materia di indennita' di direzione e di funzione.



Art. 1

(Indennita di direzione)


1. L indennita di cui all art. 30, lett. c) e d), della L.R. 9/ 5/ 84, n. 26 va attribuita, dalla data di entrata in vigore della medesima legge e fino al 31/ 12/ 1987, alle unita di personale di prima qualifica funzionale dirigenziale e di VIII qualifica funzionale che risultano incaricate di responsabilita - direzione di strutture operanti nello ambito dell ordinamento regionale ancorche costituite con atti formali, compresi quelli dei Coordinatori di Settore e/o Uffici, purche antecedenti alla data di entrata in vigore della L.R.13 aprile 1988, n. 13.

2. Per la responsabilita - direzione delle medesime strutture dall 1/ 1/ 88 l indennita compete, per i dirigenti di prima qualifica dirigenziale, nella misura indicata dall art. 33, 1° comma, lett. c), della LR 13/ 4/ 88, n. 13 e, per i funzionari di VIII qualifica funzionale, nella misura di cui alla lett. b) del medesimo articolo sino al 30/9/90 e dall 1/10/90 nella misura modificata dal primo comma dell art. 42 della LR 4 maggio 1990, n. 22.

3. Le indennita previste dai precedenti commi competono, altresì, sempre per le medesime strutture, nei casi di mobilita interna motivata da esigenze organizzative e di servizio, oltre che nei casi di vacanza responsabile di struttura, ai dirigenti e funzionari alle stesse preposti successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 13/4/88, n. 13.

4. In ogni caso le indennita di responsabilita o direzione previste ai sensi di legge competono limitatamente al periodo di effettivo esercizio dell incarico.




Art. 2

(Indennita di funzione)


1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riorganizzazione delle strutture e dei servizi regionali, l indennita correlata alla 1 qualifica funzionale dirigenziale e corrisposta dal 1° ottobre 1990 secondo i seguenti coefficienti:

a) 0,9 ai dirigenti coordinatori preposti con provvedimenti della Giunta regionale alla direzione e/o coordinamento dei settori  e/o uffici previsti dal vigente ordinamento;

b) 0,7 ai dirigenti preposti alla direzione di strutture, quale immediata articolazione funzionale delle strutture di cui al precedente punto a), previste da leggi regionali o istituite con atti formali di data certa, compresi quelli dei coordinatori dirigenti responsabili, prima della data di entrata in vigore della l.r. 4/5/1990, n. 22;

c) 0,5 ai dirigenti preposti alla direzione di tutte le altre strutture, quali articolazioni funzionali di quelle di cui al precedente punto b), costituite con atti formali, compresi quelli dei coordinatori dirigenti responsabili, prima della data di entrata in vigore della l.r. 4/5/1990, n.22;

d) 0,1 ai dirigenti che non sono preposti alla direzione di alcuna struttura.




Art. 3


1. Alla individuazione delle strutture di cui all art. 1, 1° comma, e all art. 2, lett. b) e c), dovra provvedere con atto ricognitivo la Giunta regionale previa valutazione di apposita commissione presieduta dall Assessore al Personale o da un suo delegato e così composta:

- da n. 2 rappresentanti delle OOSS aziendali maggiormente rappresentative;

- da n. 2 dirigenti regionali designati dalla Giunta regionale.

2. Alla costituzione della commissione provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

3. Ai membri della commissione compete una indennita secondo le norme della l.r. n. 45 del 12/8/1981.




Art. 4


1. Alla copertura degli oneri finanziari, previsti in L. 1.300.000.000 per il 1990 e in L. 3.900.000.000 per il 1991, si provvede con l utilizzo dei fondi di cui al Cap. 0003020 del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1991.



Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.