Legge Regionale 8 gennaio 1992, n. 1 Provvedimento provvisorio in materia di indennita' di direzione e di funzione.
Art. 1(Indennita
di direzione) 1. L indennita di
cui all art. 30, lett. c) e d), della L.R. 9/ 5/ 84, n. 26 va attribuita, dalla
data di entrata in vigore della medesima legge e fino al 31/ 12/ 1987, alle
unita di personale di prima qualifica funzionale dirigenziale e di VIII
qualifica funzionale che risultano incaricate di responsabilita - direzione di
strutture operanti nello ambito dell ordinamento regionale ancorche costituite
con atti formali, compresi quelli dei Coordinatori di Settore e/o Uffici,
purche antecedenti alla data di entrata in vigore della L.R.13 aprile 1988, n.
13.
2. Per la
responsabilita - direzione delle medesime strutture dall 1/ 1/ 88 l
indennita compete, per i dirigenti di prima qualifica dirigenziale, nella
misura indicata dall art. 33, 1° comma, lett. c), della LR 13/ 4/ 88, n. 13 e,
per i funzionari di VIII qualifica funzionale, nella misura di cui alla lett. b)
del medesimo articolo sino al 30/9/90 e dall 1/10/90 nella misura modificata
dal primo comma dell art. 42 della LR 4 maggio 1990, n.
22.
3. Le indennita
previste dai precedenti commi competono, altresì, sempre per le medesime
strutture, nei casi di mobilita interna motivata da esigenze organizzative e di
servizio, oltre che nei casi di vacanza responsabile di struttura, ai dirigenti
e funzionari alle stesse preposti successivamente alla data di entrata in vigore
della l.r. 13/4/88, n. 13.
4. In ogni caso le
indennita di responsabilita o direzione previste ai sensi di legge competono
limitatamente al periodo di effettivo esercizio dell
incarico.
Art. 2(Indennita
di funzione) 1. Fino alla data di
entrata in vigore della legge di riorganizzazione delle strutture e dei servizi
regionali, l indennita correlata alla 1 qualifica funzionale dirigenziale e
corrisposta dal 1° ottobre 1990 secondo i seguenti
coefficienti:
a) 0,9 ai dirigenti
coordinatori preposti con provvedimenti della Giunta regionale alla direzione
e/o coordinamento dei settori e/o uffici
previsti dal vigente ordinamento;
b) 0,7 ai dirigenti
preposti alla direzione di strutture, quale immediata articolazione funzionale
delle strutture di cui al precedente punto a), previste da leggi regionali o
istituite con atti formali di data certa, compresi quelli dei coordinatori
dirigenti responsabili, prima della data di entrata in vigore della l.r.
4/5/1990, n. 22;
c) 0,5 ai dirigenti
preposti alla direzione di tutte le altre strutture, quali articolazioni
funzionali di quelle di cui al precedente punto b), costituite con atti formali,
compresi quelli dei coordinatori dirigenti responsabili, prima della data di
entrata in vigore della l.r. 4/5/1990, n.22;
d) 0,1 ai dirigenti
che non sono preposti alla direzione di alcuna struttura.
Art. 31. Alla individuazione
delle strutture di cui all art. 1, 1° comma, e all art. 2, lett. b) e c),
dovra provvedere con atto ricognitivo la Giunta regionale previa valutazione di
apposita commissione presieduta dall Assessore al Personale o da un suo
delegato e così composta:
- da n. 2
rappresentanti delle OOSS aziendali maggiormente
rappresentative;
- da n. 2 dirigenti
regionali designati dalla Giunta regionale.
2. Alla costituzione
della commissione provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio
decreto.
3. Ai membri della
commissione compete una indennita secondo le norme della l.r. n. 45 del
12/8/1981.
Art. 41. Alla copertura degli oneri finanziari, previsti in
L. 1.300.000.000 per il 1990 e in L. 3.900.000.000 per il 1991, si provvede con
l utilizzo dei fondi di cui al Cap. 0003020 del Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l esercizio finanziario 1991.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60
dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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