Anno 1992
Numero 2
Data 08/01/1992
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 8 gennaio 1992, n. 2

Norme di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990.



Articolo unico


1. A decorrere dal 2 marzo 1989, ai fini della determinazione del riequilibrio anzianita di cui all art. 37 della LR 9 maggio 1984, n. 26, il valore in mesi delle classi e/o scatti risultanti dal reticolo derivante dalla progressione economica della LR 2/ 3/ 81, n. 22 e reso pari ad un ventiquattresimo dei relativi valori, invece che ad un dodicesimo dei valori medesimi.

2. I maggiori trattamenti attribuiti con provvedimenti esecutivi in applicazione del citato art. 37 sono dalla suddetta data conservati ad personam per essere riassorbiti, ai sensi della vigente normativa regionale, con i successivi aumenti di stipendio.