Legge Regionale 8 gennaio 1992, n. 2
Norme di adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990.
Articolo unico 1. A decorrere dal 2
marzo 1989, ai fini della determinazione del riequilibrio anzianita di cui all
art. 37 della LR 9 maggio 1984, n. 26, il valore in mesi delle classi e/o scatti
risultanti dal reticolo derivante dalla progressione economica della LR 2/ 3/
81, n. 22 e reso pari ad un ventiquattresimo dei relativi valori, invece che ad
un dodicesimo dei valori medesimi.
2. I maggiori
trattamenti attribuiti con provvedimenti esecutivi in applicazione del citato
art. 37 sono dalla suddetta data conservati ad personam per essere riassorbiti,
ai sensi della vigente normativa regionale, con i successivi aumenti di
stipendio.