Legge Regionale 8 gennaio 1992, n. 3 Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali.
TITOLO 1FINALITA
Art. 1(Finalita) 1. La presente legge
disciplina l esercizio delle funzioni amministrative nel settore dei trasporti
pubblici automobilistici di interesse locale in conformita ai principi
stabiliti dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali).
TITOLO 2ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO
CAPO 1Individuazione dei bacini di traffico
Art. 2(Bacini di
traffico) 1. Il territorio
regionale e suddiviso in bacini di traffico la cui estensione coincide con i
territori delle province pugliesi e della Citta Metropolitana di Bari, fatte
salve le determinazioni del Consiglio regionale in sede di approvazione del
piano regionale dei trasporti.
Art. 3(Titolarita e gestione dei
bacini di traffico) 1. In ciascun bacino di
traffico le funzioni amministrative nel settore dei trasporti pubblici
automobilistici di interesse locale sono esercitate dalla provincia o Citta
Metropolitana competente, fatte salve le attribuzioni dei Comuni nellambito dei
propri territori.
2. Ove il bacino di traffico
non coincida con il territorio di una provincia o della citta
metropolitana, tali funzioni sono
esercitate dalla Provincia o Citta Metropolitana nel cui territorio si svolge
la maggiore percorrenza chilometrica delle autolinee in esercizio nel bacino
medesimo.
CAPO 2Ripartizione delle competenze
Art. 4(Attribuzioni
locali) 1. La Provincia e la Citta
metropolitana svolge nell ambito dei propri bacini compiti di pianificazione,
programmazione, coordinamento e controllo.
2. Le Province, la Citta
metropolitana ed i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di
trasporto pubblico, nell ambito delle rispettive competenze, anche con
riferimento alle indicazioni previste dalla legge statale 15 dicembre 1990, n.
385, in conformita del piano regionale dei trasporti ed in esecuzione dei piani
di trasporto di bacino, nonche le eventuali funzioni delegate di cui all art.
5, comma secondo, della presente legge.
3. La Provincia e la Citta
metropolitana provvedono, in particolare nell ambito dei bacini di propria
competenza:
a) all istituzione ed all
esercizio delle autolinee, nel rispetto della legislazione statale e regionale
vigente e delle disposizioni di cui al successivo art. 7;
b) all erogazione dei
contributi di esercizio e in conto investimenti per le autolinee esercitate a
totale carico del proprio bilancio;
c) all autorizzazione dei
servizi occasionali;
d) all approvazione degli
orari;
e) all attivita di vigilanza,
nel rispetto della normativa vigente.
Art. 5(Attribuzioni della
Regione) 1. Restano ferme le
attribuzioni della Regione in materia di:
a) individuazione dei bacini di
traffico;
b) autolinee che interessano
bacini di competenza di piu province;
c) autolinee
interregionali;
d) criteri per la
determinazione dei parametri di efficienza e di produttivita dei servizi di
trasporto pubblico, sentite preventivamente Province e la Citta Metropolitana
di Bari;
e) determinazione dei
contributi per l esercizio e programmi per gli investimenti relativi agli
autoservizi pubblici locali, sentite preventivamente le Province e la Citta
Metropolitana di Bari limitatamente ai criteri di
quantificazione;
f) tariffe minime degli
autoservizi pubblici locali;
g) approvazione regolamenti
comunali che disciplinano i servizi da noleggio o da piazza e criteri per il
rilascio delle relative licenze;
h) approvazione degli organici
del personale delle aziende di trasporto;
i) rilevazione dei dati del
traffico;
l) indirizzo, coordinamento e
vigilanza sulla gestione degli autoservizi;
m) poteri ed interventi
previsti dalla legge 15-12-90, n. 385, sentite le Province e la Citta
Metropolitana di Bari.
2. Le competenze regionali
nelle materie di cui alle lettere b), c) ed i) del precedente comma possono
essere delegate, previa indicazione preliminare dell Assessore regionale ai
Trasporti, in sede di approvazione dei piani dei trasporti di bacino di cui al
successivo art. 6, alla Provincia nel cui territorio si svolge la prevalente
percorrenza di servizio delle autolinee.
3. La funzione di indirizzo e
coordinamento delle attivita amministrative che attengono ad esigenze di
carattere unitario nel territorio regionale e esercitata dalla Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente secondo le modalita di
cui all art. 7, commi 5 e 6, della presente legge.
4. Nel caso di reiterate
violazioni di legge e/o gravi inadempienze nell esercizio di un servizio di
trasporto, la Giunta regionale, nell ambito della funzione di vigilanza, previa
diffida diretta all Ente locale competente perche provveda entro sessanta
giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo
Ente locale, anche con nomina di un commissario per un periodo non superiore ad
un semestre.
CAPO 3Piani dei trasporti di bacino
Art. 6(Piani di trasporto di
bacino) 1. Il piano dei trasporti di
bacino si conforma alle direttive ed ai criteri enunciati dal piano regionale
dei trasporti e ne attua le prescrizioni e previsioni.
2. Il piano dei trasporti di
bacino:
a) determina il numero e le
caratteristiche delle linee automobilistiche di bacino, specificando quelle i
cui oneri sono a totale carico dei bilanci provinciali;
b) indica le forme di gestione
e le forme di coordinamento dei servizi pubblici di trasporto compresi nel
bacino;
c) contiene il piano economico
e finanziario per la produzione del servizio nonche per lo sviluppo ed il
miglioramento dei trasporti di bacino.
Art. 7(Piano dei trasporti di bacino
- Formazione ed approvazione) 1. Il piano dei trasporti di
bacino e adottato da una conferenza di servizi alla quale, su convocazione e
attivita istruttoria dell Ente locale competente, partecipano con un loro
rappresentante le Province limitrofe, i Comuni e le Comunita Montane compresi
nel bacino, gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile Trasporti in
Concessione, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l Ente Ferrovie
dello Stato, le Aziende di Promozione Turistica e le Associazioni delle aziende
di trasporto.
2. Almeno trenta giorni prima
della data della conferenza, il progetto di piano predisposto dalla provincia o
Citta metropolitana competente, completo di ogni suo elaborato, e fatto tenere
alle Amministrazioni convocate ed alle associazioni delle aziende di
trasporto.
3. Si applicano al riguardo le
norme di cui all art. 14, commi due e tre, della L. 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
4. Il piano dei trasporti di
bacino e deliberato dal Consiglio provinciale o metropolitano competente ed ha
validita biennale a decorrere dal 1° gennaio di ciascun biennio; sei mesi prima
della sua scadenza deve essere deliberato il piano di bacino del biennio
successivo; ciascun piano di bacino rimane efficace fino alla sua sostituzione
con il piano successivo.
5. Il piano dei trasporti di
bacino e approvato, entro novanta giorni dalla trasmissione, dalla Giunta
regionale, che puo apportarvi solo le modificazioni rese necessarie da esigenze
di carattere unitario o di coordinamento ed armonizzazione con gli altri piani
di bacino, sentita la Commissione consiliare competente che deve esprimere il
proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta.
Decorso infruttuosamente il termine, si prescinde dal
parere.
6. Le varianti al piano,
giustificate da particolari sopravvenute esigenze connesse alle caratteristiche
delle popolazioni e dei territori interessati, sono deliberate dalla provincia o
Citta Metropolitana competente ed approvate dalla Giunta regionale con le
stesse modalita e gli stessi termini temporali indicati in
precedenza.
7. Le approvazioni da parte
della Giunta regionale dei piani di bacino e delle loro varianti costituiscono
presupposto necessario e inderogabile per l istituzione delle autolinee e/o l
attribuzione dei contributi di cui al successivo art. 10.
Art. 8(Istituzione delle
autolinee) 1. All istituzione delle
autolinee comunali provvede il Comune con le modalita di cui al DPR 28 giugno
1955, n. 771 (Decentramento dei servizi del Ministero dei Trasporti, Ispettorato
Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione)
coordinandole con le previsioni del piano di bilancio e del piano regionale dei
trasporti.
2. Le autolinee di competenza
delle Province o della Citta Metropolitana sono istituite con il piano e le
varianti.
3. Le autolinee di competenza
regionale sono istituite dalla Regione anche su iniziativa delle province
interessate, con le modalita di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 79
(Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse
regionale per il trasporto di persone) e successive modificazioni ed
integrazioni, in conformita delle previsioni del piano regionale dei
trasporti.
Art. 9(Gestione) 1. I servizi di trasporto
pubblico sono gestiti dai Comuni, dalle Province e dalla Citta metropolitana,
per quanto di rispettiva competenza, nelle forme di cui all art. 22 della legge
8- 6- 1990, n. 142.
Art. 10(Finanziamenti) 1. La Regione corrisponde alle
aziende di trasporto i contributi per l esercizio e per gli investimenti con le
modalita di cui all art. 4, comma 3, della L. 15 dicembre 1990, n. 385
(Disposizioni in materia di trasporti) ed alle LLRR 19 marzo 1982, n. 13
(Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali.
Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel
settore) e 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive ed integrative della
legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14), relativamente:
a) alle autolinee di competenza
regionale;
b) alle autolinee di competenza
provinciale, subordinatamente alla approvazione dei piani di trasporto di bacino
ai sensi del precedente art. 7;
c) alle autolinee comunali,
previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell art. 5 della legge
regionale 19- 3- 1982, n. 13.
TITOLO 3DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 11(Piano dei trasporti di bacino
- Prima adozione) 1. In attesa dell approvazione
del piano regionale dei trasporti, le Province e la Citta Metropolitana
adottano comunque il piano dei trasporti di competenza entro il 30 giugno dell
anno successivo alla data del decreto di cui all art.12 della presente legge,
in deroga alle disposizioni del precedente art. 6, comma
1.
2. Fino all approvazione
regionale dei piani di bacino, restano fermi il numero, le caratteristiche, le
forme di gestione e di finanziamento delle autolinee
esistenti.
Art. 12(Attribuzioni delle competenze
- Decorrenza) 1. L attribuzione delle
competenze di cui alla presente legge alle Province ha effetto dalla data che
verra fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su
proposta dello Assessore ai trasporti, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. L attribuzione delle
competenze di cui alla presente legge alla Citta Metropolitana sara effettuata
con le stesse modalita di cui al precedente comma entro novanta giorni dalla
data di costituzione della autorita metropolitana.
Art. 13(Trasferimento degli
atti) 1. Entro trenta giorni dalla
data del decreto di cui all art. 12 della presente legge l Assessorato
regionale ai Trasporti trasmette agli Enti Locali interessati elenchi degli
autoservizi pubblici gia di competenza regionale, con indicazione dei programmi
di esercizio e delle aziende di trasporto esercenti, nonche, a richiesta, ogni
altro atto e documento occorrente per l esercizio delle loro
attribuzioni.
2. Entro il medesimo termine l
Assessorato regionale ai Trasporti trasmette gli atti dei procedimenti in
corso.
Art. 14(Trasferimento di personale
regionale) 1. Per l esercizio delle
funzioni trasferite o delegate con la presente legge, la Giunta regionale
stabilisce, sentite le Province e la Citta Metropolitana, il contingente di
personale regionale da trasferire e le relative modalita.
Art. 151. Sono abrogati gli
artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 e
successive modificazioni e integrazioni nonche ogni altra norma in contrasto
con la presente legge.
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