Anno 1992
Numero 3
Data 08/01/1992
Abrogato No
Materia Trasporti;
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Legge Regionale 8 gennaio 1992, n. 3

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali.



TITOLO 1

FINALITA





Art. 1

(Finalita)


1. La presente legge disciplina l esercizio delle funzioni amministrative nel settore dei trasporti pubblici automobilistici di interesse locale in conformita ai principi stabiliti dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).



TITOLO 2

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO





CAPO 1

Individuazione dei bacini di traffico





Art. 2

(Bacini di traffico)


1. Il territorio regionale e suddiviso in bacini di traffico la cui estensione coincide con i territori delle province pugliesi e della Citta Metropolitana di Bari, fatte salve le determinazioni del Consiglio regionale in sede di approvazione del piano regionale dei trasporti.



Art. 3

(Titolarita e gestione dei bacini di traffico)


1. In ciascun bacino di traffico le funzioni amministrative nel settore dei trasporti pubblici automobilistici di interesse locale sono esercitate dalla provincia o Citta Metropolitana competente, fatte salve le attribuzioni dei Comuni nellambito dei propri territori.

2. Ove il bacino di traffico non coincida con il territorio di una provincia o della citta metropolitana,  tali funzioni sono esercitate dalla Provincia o Citta Metropolitana nel cui territorio si svolge la maggiore percorrenza chilometrica delle autolinee in esercizio nel bacino medesimo.




CAPO 2

Ripartizione delle competenze





Art. 4

(Attribuzioni locali)


1. La Provincia e la Citta metropolitana svolge nell ambito dei propri bacini compiti di pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo.

2. Le Province, la Citta metropolitana ed i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico, nell ambito delle rispettive competenze, anche con riferimento alle indicazioni previste dalla legge statale 15 dicembre 1990, n. 385, in conformita del piano regionale dei trasporti ed in esecuzione dei piani di trasporto di bacino, nonche le eventuali funzioni delegate di cui all art. 5, comma secondo, della presente legge.

3. La Provincia e la Citta metropolitana provvedono, in particolare nell ambito dei bacini di propria competenza:

a) all istituzione ed all esercizio delle autolinee, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e delle disposizioni di cui al successivo art. 7;

b) all erogazione dei contributi di esercizio e in conto investimenti per le autolinee esercitate a totale carico del proprio bilancio;

c) all autorizzazione dei servizi occasionali;

d) all approvazione degli orari;

e) all attivita di vigilanza, nel rispetto della normativa vigente.




Art. 5

(Attribuzioni della Regione)


1. Restano ferme le attribuzioni della Regione in materia di:

a) individuazione dei bacini di traffico;

b) autolinee che interessano bacini di competenza di piu province;

c) autolinee interregionali;

d) criteri per la determinazione dei parametri di efficienza e di produttivita dei servizi di trasporto pubblico, sentite preventivamente Province e la Citta Metropolitana di Bari;

e) determinazione dei contributi per l esercizio e programmi per gli investimenti relativi agli autoservizi pubblici locali, sentite preventivamente le Province e la Citta Metropolitana di Bari limitatamente ai criteri di quantificazione;

f) tariffe minime degli autoservizi pubblici locali;

g) approvazione regolamenti comunali che disciplinano i servizi da noleggio o da piazza e criteri per il rilascio delle relative licenze;

h) approvazione degli organici del personale delle aziende di trasporto;

i) rilevazione dei dati del traffico;

l) indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla gestione degli autoservizi;

m) poteri ed interventi previsti dalla legge 15-12-90, n. 385, sentite le Province e la Citta Metropolitana di Bari.

2. Le competenze regionali nelle materie di cui alle lettere b), c) ed i) del precedente comma possono essere delegate, previa indicazione preliminare dell Assessore regionale ai Trasporti, in sede di approvazione dei piani dei trasporti di bacino di cui al successivo art. 6, alla Provincia nel cui territorio si svolge la prevalente percorrenza di servizio delle autolinee.

3. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale e esercitata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente secondo le modalita di cui all art. 7, commi 5 e 6, della presente legge.

4. Nel caso di reiterate violazioni di legge e/o gravi inadempienze nell esercizio di un servizio di trasporto, la Giunta regionale, nell ambito della funzione di vigilanza, previa diffida diretta all Ente locale competente perche provveda entro sessanta giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo Ente locale, anche con nomina di un commissario per un periodo non superiore ad un semestre.




CAPO 3

Piani dei trasporti di bacino





Art. 6

(Piani di trasporto di bacino)


1. Il piano dei trasporti di bacino si conforma alle direttive ed ai criteri enunciati dal piano regionale dei trasporti e ne attua le prescrizioni e previsioni.

2. Il piano dei trasporti di bacino:

a) determina il numero e le caratteristiche delle linee automobilistiche di bacino, specificando quelle i cui oneri sono a totale carico dei bilanci provinciali;

b) indica le forme di gestione e le forme di coordinamento dei servizi pubblici di trasporto compresi nel bacino;

c) contiene il piano economico e finanziario per la produzione del servizio nonche per lo sviluppo ed il miglioramento dei trasporti di bacino.




Art. 7

(Piano dei trasporti di bacino - Formazione ed approvazione)


1. Il piano dei trasporti di bacino e adottato da una conferenza di servizi alla quale, su convocazione e attivita istruttoria dell Ente locale competente, partecipano con un loro rappresentante le Province limitrofe, i Comuni e le Comunita Montane compresi nel bacino, gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l Ente Ferrovie dello Stato, le Aziende di Promozione Turistica e le Associazioni delle aziende di trasporto.

2. Almeno trenta giorni prima della data della conferenza, il progetto di piano predisposto dalla provincia o Citta metropolitana competente, completo di ogni suo elaborato, e fatto tenere alle Amministrazioni convocate ed alle associazioni delle aziende di trasporto.

3. Si applicano al riguardo le norme di cui all art. 14, commi due e tre, della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Il piano dei trasporti di bacino e deliberato dal Consiglio provinciale o metropolitano competente ed ha validita biennale a decorrere dal 1° gennaio di ciascun biennio; sei mesi prima della sua scadenza deve essere deliberato il piano di bacino del biennio successivo; ciascun piano di bacino rimane efficace fino alla sua sostituzione con il piano successivo.

5. Il piano dei trasporti di bacino e approvato, entro novanta giorni dalla trasmissione, dalla Giunta regionale, che puo apportarvi solo le modificazioni rese necessarie da esigenze di carattere unitario o di coordinamento ed armonizzazione con gli altri piani di bacino, sentita la Commissione consiliare competente che deve esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta. Decorso infruttuosamente il termine, si prescinde dal parere.

6. Le varianti al piano, giustificate da particolari sopravvenute esigenze connesse alle caratteristiche delle popolazioni e dei territori interessati, sono deliberate dalla provincia o Citta Metropolitana competente ed approvate dalla Giunta regionale con le stesse modalita e gli stessi termini temporali indicati in precedenza.

7. Le approvazioni da parte della Giunta regionale dei piani di bacino e delle loro varianti costituiscono presupposto necessario e inderogabile per l istituzione delle autolinee e/o l attribuzione dei contributi di cui al successivo art. 10.




Art. 8

(Istituzione delle autolinee)


1. All istituzione delle autolinee comunali provvede il Comune con le modalita di cui al DPR 28 giugno 1955, n. 771 (Decentramento dei servizi del Ministero dei Trasporti, Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione) coordinandole con le previsioni del piano di bilancio e del piano regionale dei trasporti.

2. Le autolinee di competenza delle Province o della Citta Metropolitana sono istituite con il piano e le varianti.

3. Le autolinee di competenza regionale sono istituite dalla Regione anche su iniziativa delle province interessate, con le modalita di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 (Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone) e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita delle previsioni del piano regionale dei trasporti.




Art. 9

(Gestione)


1. I servizi di trasporto pubblico sono gestiti dai Comuni, dalle Province e dalla Citta metropolitana, per quanto di rispettiva competenza, nelle forme di cui all art. 22 della legge 8- 6- 1990, n. 142.



Art. 10

(Finanziamenti)


1. La Regione corrisponde alle aziende di trasporto i contributi per l esercizio e per gli investimenti con le modalita di cui all art. 4, comma 3, della L. 15 dicembre 1990, n. 385 (Disposizioni in materia di trasporti) ed alle LLRR 19 marzo 1982, n. 13 (Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) e 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive ed integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14), relativamente:

a) alle autolinee di competenza regionale;

b) alle autolinee di competenza provinciale, subordinatamente alla approvazione dei piani di trasporto di bacino ai sensi del precedente art. 7;

c) alle autolinee comunali, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell art. 5 della legge regionale 19- 3- 1982, n. 13.




TITOLO 3

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE





Art. 11

(Piano dei trasporti di bacino - Prima adozione)


1. In attesa dell approvazione del piano regionale dei trasporti, le Province e la Citta Metropolitana adottano comunque il piano dei trasporti di competenza entro il 30 giugno dell anno successivo alla data del decreto di cui all art.12 della presente legge, in deroga alle disposizioni del precedente art. 6, comma 1.

2. Fino all approvazione regionale dei piani di bacino, restano fermi il numero, le caratteristiche, le forme di gestione e di finanziamento delle autolinee esistenti.




Art. 12

(Attribuzioni delle competenze - Decorrenza)


1. L attribuzione delle competenze di cui alla presente legge alle Province ha effetto dalla data che verra fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su proposta dello Assessore ai trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L attribuzione delle competenze di cui alla presente legge alla Citta Metropolitana sara effettuata con le stesse modalita di cui al precedente comma entro novanta giorni dalla data di costituzione della autorita metropolitana.




Art. 13

(Trasferimento degli atti)


1. Entro trenta giorni dalla data del decreto di cui all art. 12 della presente legge l Assessorato regionale ai Trasporti trasmette agli Enti Locali interessati elenchi degli autoservizi pubblici gia di competenza regionale, con indicazione dei programmi di esercizio e delle aziende di trasporto esercenti, nonche, a richiesta, ogni altro atto e documento occorrente per l esercizio delle loro attribuzioni.

2. Entro il medesimo termine l Assessorato regionale ai Trasporti trasmette gli atti dei procedimenti in corso.




Art. 14

(Trasferimento di personale regionale)


1. Per l esercizio delle funzioni trasferite o delegate con la presente legge, la Giunta regionale stabilisce, sentite le Province e la Citta Metropolitana, il contingente di personale regionale da trasferire e le relative modalita.



Art. 15


1. Sono abrogati gli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni nonche ogni altra norma in contrasto con la presente legge.