Anno 1992
Numero 4
Data 20/01/1992
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Legge Regionale 20 gennaio 1992, n. 4

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1992.



Art. 1


1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l anno 1992 e comunque non oltre il 30 aprile 1992, e autorizzato l esercizio provvisorio del bilancio regionale per l anno finanziario 1992 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l anno 1991, come approvati con la legge regionale 25 giugno 1991, n. 5 e successive modificazioni.




Art. 2


1. L autorizzazione di cui all art. 1 e limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di spesa inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

2. In applicazione dell art. 50, terzo e quinto comma, della legge regionale di contabilita 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, sono sospese, dal 1° gennaio 1992 e per la durata dell esercizio provvisorio del bilancio, tutte le procedure amministrative e contabili relative a nuovi impegni di spesa e comunque all assunzione di nuove obbligazioni per altre spese correnti e per le spese classificate in conto capitale o di investimento.

3. La sospensione stabilita al precedente comma non si applica alle procedure di impegno, liquidazione e pagamento di spese finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla Regione per l anno 1992, ivi compresi i programmi finanziari di cui agli artt. 12 e 13 della LR 25- 6- 1991, n. 5.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per la gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per la gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.