Legge Regionale 20 gennaio 1992, n. 4 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1992.
Art. 11. Sino alla data di entrata in
vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l
anno 1992 e comunque non oltre il 30 aprile 1992, e autorizzato l esercizio
provvisorio del bilancio regionale per l anno finanziario 1992 sulla base degli
stati di previsione delle entrate e delle spese per l anno 1991, come approvati
con la legge regionale 25 giugno 1991, n. 5 e successive
modificazioni.
Art. 21. L autorizzazione di cui
all art. 1 e limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria
e di spesa inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero alla
maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata
dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in
dodicesimi.
2. In applicazione dell art.
50, terzo e quinto comma, della legge regionale di contabilita 30 maggio 1977,
n. 17 e successive modificazioni, sono sospese, dal 1° gennaio 1992 e per la
durata dell esercizio provvisorio del bilancio, tutte le procedure
amministrative e contabili relative a nuovi impegni di spesa e comunque all
assunzione di nuove obbligazioni per altre spese correnti e per le spese
classificate in conto capitale o di investimento.
3. La sospensione stabilita al
precedente comma non si applica alle procedure di impegno, liquidazione e
pagamento di spese finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla
Regione per l anno 1992, ivi compresi i programmi finanziari di cui agli artt.
12 e 13 della LR 25- 6- 1991, n. 5.
La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per la gli effetti del combinato disposto degli artt. 127
della costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per la gli effetti del combinato disposto degli
artt. 127 della costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
|