Anno 1992
Numero 6
Data 23/01/1992
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 23 gennaio 1992, n. 6

Modificazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12. Incentivazione regionale della ricettivita' turistica e delle strutture complementari.



Art. 1


1. L ultimo periodo del 1° comma dell art.4 della LR 22- 8- 89, n. 12, e così modificato:

<<- titolo di proprieta del terreno e/o del fabbricato o - nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell immobile - idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilita del bene nonche assenso del proprietario, con sottoscrizione autenticata,  allesecuzione delle opere >>.




Art. 2


2. Il 1° comma dell art. 5 della L. R. 22- 8- 89, n. 12, e così modificato:

<< 1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico - alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e per la durata di almeno dieci anni in caso di arredamento >>.




Art. 3


1. Il 3° comma dell art. 5 della L. R. 22- 8- 89, n. 12, e così modificato:

<< 3. I beneficiari che non risultano proprietari dell immobile sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico - alberghiera per il periodi di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e di almeno dieci anni in caso di arredamento. In caso di inadempienza, gli stessi beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo in misura proporzionale alla durata di utilizzo >>.




Art. 4


1. Le domande gia integrate ai sensi dell art. 9 della l.r. 22- 8- 89, n. 12 possono essere ulteriormente corredate della documentazione di cui alle disposizioni precedenti, tramite il Sindaco competente per territorio, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande non documentate nel termine di cui al precedente comma sono archiviate.