Legge Regionale 4 febbraio 1992, n. 7
Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.
Articolo unico 1. La validita delle norme di cui alla l.r. 11
maggio 1990, n. 30, così come modificata dalla LR 11 febbraio 1991, n. 2, e
prorogata alla data del 30 giugno 1992.