Anno 1992
Numero 8
Data 09/03/1992
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 marzo 1992, n. 8

Norme per lo scioglimento dell' Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16.



Art. 1


1. In sintonia con le previsioni normative introdotte dalla legge regionale 8 giugno 1990, n. 142, e disciolto l Ente Regionale Pugliese Trasporti e dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze di cui agli articoli 2 e 3 della LR 26 febbraio 1974, n. 16 sono esercitate dalla Regione.

2. La titolarita dei beni patrimoniali dell ERPT e acquisita dalla stessa Regione, che subentra anche nei rapporti negoziali posti in essere dall Ente stesso.




Art. 2


1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore ai Trasporti, sentita la Giunta regionale, nomina un Commissario liquidatore che rimarra in carica per la durata massima di due anni e che, entro un anno dal conferimento  dellincarico, provvedera ad inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il bilancio di liquidazione.

2. Entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore la Giunta regionale emana direttive allo stesso circa i provvedimenti da adottare sulla sorte delle partecipazioni dell ERPT a societa e consorzi.




Art. 3


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di ruolo dell ERPT, in quanto gia titolare ai sensi della LR 26-2-74, n. 16, alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1990, n. 22, del trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto per il personale regionale, e trasferito alla regione Puglia ed inquadrato nel ruolo unico della Regione nei corrispondenti livelli funzionali in atto attribuiti al personale regionale.

2. Detto personale coprira posti vacanti corrispondenti alle qualifiche di inquadramento; in carenza dei vacanti, il personale sara inquadrato in sovrannumero, che sara riassorbito in posti resisi vacanti successivamente ovvero con eventuale futuro ampliamento della dotazione organica complessiva del personale della Regione.




Art. 4


1. Al Commissario liquidatore, che per i compiti rivenienti dalla presente legge potra avvalersi di personale dello stesso ERPT e/o della Regione Puglia, compete un compenso che sara determinato con successivo provvedimento dalla Giunta regionale e che non potra essere superiore al 60% dell indennita prevista per il Consigliere regionale.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilita del Commissario liquidatore, si rinvia alle norme del Codice Civile.




Art. 5


1. Sono abrogate tutte le disposizioni della l.r. 26 febbraio 1974, n. 16 incompatibili con la presente legge e tutte le altre previsioni, anche regolamentari, collegate alla LR 26 febbraio 1974, n. 16 che siano nella medesima condizione di incompatibilita.



Art. 6


1. La spesa per il personale trasferito sara finanziata previa riduzione di pari importo del relativo capitolo << spese per il funzionamento dell ERPT >>.