Legge Regionale 9 marzo 1992, n. 8 Norme per lo scioglimento dell' Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con la legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16.
Art. 11. In sintonia con le
previsioni normative introdotte dalla legge regionale 8 giugno 1990, n. 142, e
disciolto l Ente Regionale Pugliese Trasporti e dalla data di entrata in vigore
della presente legge le competenze di cui agli articoli 2 e 3 della LR 26
febbraio 1974, n. 16 sono esercitate dalla Regione.
2. La titolarita dei
beni patrimoniali dell ERPT e acquisita dalla stessa Regione, che subentra
anche nei rapporti negoziali posti in essere dall Ente
stesso.
Art. 21. Il Presidente della
Giunta regionale, su proposta dell Assessore ai Trasporti, sentita la Giunta
regionale, nomina un Commissario liquidatore che rimarra in carica per la
durata massima di due anni e che, entro un anno dal conferimento dellincarico, provvedera ad inviare alla
Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed
immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il
bilancio di liquidazione.
2. Entro sessanta
giorni dalla nomina del Commissario liquidatore la Giunta regionale emana
direttive allo stesso circa i provvedimenti da adottare sulla sorte delle
partecipazioni dell ERPT a societa e consorzi.
Art. 31. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge il personale di ruolo dell ERPT,
in quanto gia titolare ai sensi della LR 26-2-74, n. 16, alla data di entrata
in vigore della legge regionale 5 maggio 1990, n. 22, del trattamento giuridico,
economico e previdenziale previsto per il personale regionale, e trasferito
alla regione Puglia ed inquadrato nel ruolo unico della Regione nei
corrispondenti livelli funzionali in atto attribuiti al personale
regionale.
2. Detto personale
coprira posti vacanti corrispondenti alle qualifiche di inquadramento; in
carenza dei vacanti, il personale sara inquadrato in sovrannumero, che sara
riassorbito in posti resisi vacanti successivamente ovvero con eventuale futuro
ampliamento della dotazione organica complessiva del personale della
Regione.
Art. 41. Al Commissario
liquidatore, che per i compiti rivenienti dalla presente legge potra avvalersi
di personale dello stesso ERPT e/o della Regione Puglia, compete un compenso che
sara determinato con successivo provvedimento dalla Giunta regionale e che non
potra essere superiore al 60% dell indennita prevista per il Consigliere
regionale.
2. Per quanto non
previsto dalla presente legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilita
del Commissario liquidatore, si rinvia alle norme del Codice
Civile.
Art. 51. Sono abrogate tutte le disposizioni della l.r. 26
febbraio 1974, n. 16 incompatibili con la presente legge e tutte le altre
previsioni, anche regolamentari, collegate alla LR 26 febbraio 1974, n. 16 che
siano nella medesima condizione di incompatibilita.
Art. 61. La spesa per il personale trasferito sara
finanziata previa riduzione di pari importo del relativo capitolo << spese
per il funzionamento dell ERPT >>.
|