Legge Regionale 23 giugno 1992, n. 10 Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 « Norme sulla contabilita' regionale, da ultimo modificata con legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11».
Art. 11. La presente legge
modifica la LR 30 maggio 1977, n. 17 << Norme in materia di contabilita
regionale >>, gia modificata con le leggi regionali 30 maggio 1977, n.
18, 11 luglio 1978, n. 30, 6 giugno 1979, n. 31, 13 dicembre 1983, n. 23, 5
giugno 1984, n. 28, 11 settembre 1986 n. 25, 22 aprile 1987, n. 9, 23 gennaio
1991, n. 1, 4 dicembre 1981, n. 11.
Art. 2L art. 4 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 4 (Progetti
speciali)
1. La Regione adotta progetti
diretti alla valorizzazione di determinate aree di territorio regionale, nonche
di specifici settori di intervento, aggregando, ove occorra, interventi
ricompresi anche in piu programmi o piu piani.
2. Costituiscono in particolare
progetti speciali quelli adottati dalla Regione nell ambito dei programmi di
intervento straordinario dello Stato e degli Organismi Comunitari( CEE) a favore
della Regione, nonche i progetti adottati nell ambito di accordi di programma
con Amministrazioni statali, di enti locali, aziende ed altri soggetti pubblici
per la realizzazione di programmi di intervento straordinario
>>.
Art. 3L art. 7 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 7 (Struttura del
bilancio pluriennale)
1. Il bilancio pluriennale e
composto:
a) da un quadro di previsione
delle entrate;
b) da un quadro di previsione
delle spese;
c) da un quadro generale
riassuntivo.
2. Le entrate sono classificate
secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio
annuale di previsione.
3. Le spese sono classificate
con riferimento agli obiettivi del programma regionale di sviluppo ed ai
relativi interventi programmati e progettati.
Nell ambito di questa
ripartizione sono possibili ulteriori suddivisioni che comportino l
aggregazione di voci di spesa omogenee per materia e per natura economica. In
ogni caso devono essere tenute distinte le previsioni di spesa concernenti le
funzioni normali e le funzioni delegate dallo Stato, quelle per l attuazione
del programma di sviluppo, quelle per programmi speciali e
straordinari.
4. Sono distintamente indicati
i casi in cui l esecuzione delle spese sia condizionata a speciali assegnazioni
di fondi da parte dello Stato, da parte di istituzioni e strumenti
Comunitari(CEE) da parte di altri enti e soggetti.
5. Per ogni ripartizione delle
entrate e delle spese e indicata, in corrispondenza con le previsioni del
bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo
esercizio del periodo considerato.
E inoltre indicata la quota
relativa all esercizio successivo, nonche globalmente la quota relativa al
residuo periodo.
6. Il quadro generale
riassuntivo di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo
rappresenta:
a) per le entrate: il riassunto
per titoli;
b) per le spese: il riassunto
secondo l articolazione delle funzioni istituzionali normali e di sviluppo
nonche di quelle per progetti speciali e per i programmi di intervento
straordinario >>.
Art. 4L art. 8 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 8 (Entrate del
bilancio pluriennale)
1. Nel bilancio pluriennale le
entrate relative ai tributi propri della Regione ed al gettito di tributi
erTimes New Romani o di quota di essi devolute alla Regione sono indicate
nell ammontare presunto, in base all andamento del relativo gettito nell anno
in corso e negli anni precedenti, nonche in base alle previsioni formulate
sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erTimes New
Romani alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi
nazionali della programmazione.
2. Le entrate derivanti dal
riparto del Fondo comune e del Fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n.
281 e quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato sono
indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in
vigore o, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno allimporto dell ultima
assegnazione.
3. Sono altresì indicate le
entrate derivanti dai mutui e dai prestiti gia autorizzati, nonche,
distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di
autorizzare e stipulare nel periodo per l esecuzione dei programmi di spesa
>>.
Art. 5L art. 9 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 9 (Spese del
bilancio pluriennale)
1. Nel bilancio pluriennale
sono distintamente indicate le spese conseguenti all applicazione delle leggi
regionali gia in vigore, nonche le spese necessarie per l ordinamento
finanziario degli organi, servizi ed uffici regionali, nell ammontare
determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e per le spese
di personale, della applicazione della normativa in vigore e degli accordi
sindacali raggiunti.
2. Sono indicate, inoltre,
singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai
bilanci annuali la determinazione della rispettiva entita, tenendo conto degli
indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento ed alle aree
di attivita >>.
Art. 6L art. 10 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 10 (Funzioni
normali e di sviluppo)
1. In relazione al disposto
dell art. 9, 1° comma, della legge 19-5-1976, n. 335, ed in attesa della
riforma della finanza regionale in attuazione dell art.119 della Costituzione,
la Regione Puglia, agli effetti della destinazione delle entrate regionali,
assume le spese necessarie per l adempimento delle funzioni normali di cui all
art. 119, 2° comma, della Costituzione, distinte da quelle per programmi di
sviluppo così definite dal piano regionale adottato ai sensi dell art. 2 della
presente legge.
2. Le spese per programmi di
sviluppo sono relative a interventi nuovi o aggiuntivi e tali da comportare una
elevazione degli standards dei servizi o il miglioramento delle attivita
economiche, sociali, ambientali e territoriali considerate dal programma
regionale di sviluppo.
3. Non possono essere
considerate spese per programmi di sviluppo quelle destinate al funzionamento
della struttura amministrativa regionale e locale preposta all elaborazione e
organizzazione dei programmi, salvo che esse siano finalizzate allobiettivo di elevazione degli standards
di qualita e di efficienza della struttura stessa >>.
Art. 7L art. 11 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 11 (Finanziamento
delle spese per l adempimento delle funzioni normali)
1. La Regione provvede al
finanziamento delle spese per l adempimento delle funzioni normali con le
entrate derivanti da:
1) tributi propri e quote di
tributi erTimes New Romani devolute alla Regione direttamente o a titolo di
ripartizione del Fondo comune di cui all art. 8 della legge 16- 5- 1970, n.
281;
2) rendite patrimoniali, utili
di enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di
capitoli e rimborso di crediti;
3) assegnazioni statali
previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa per l esercizio di
funzioni normali;
4) assegnazioni
statali in corrispondenza di deleghe di funzioni >>.
Art. 8L art. 12 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 12 (Finanziamento
delle spese per programmi di sviluppo)
1. La Regione provvede al
finanziamento delle spese per l attuazione dei programmi di sviluppo con le
entrate derivanti da:
1) quote di tributi propri e
quote di tributi erTimes New Romani ed entrate patrimoniali regionali, di cui
ai punti 1 e 2 dell articolo precedente eccedenti il relativo impiego agli
effetti di cui all articolo medesimo;
2) assegnazioni statali
effettuate in base all art. 9 della legge 16-5-1970, n. 281, complete di quelle
previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali e contemplata
la confluenza nel fondo del citato art. 9;
3) assegnazioni statali anche
in corrispondenza di deleghe di funzioni previste da leggi con vincolo di
destinazione della spesa regionale per l attuazione di programmi di
sviluppo;
4) eventuale saldo finanziario
attivo;
5) ricorso al credito
>>.
Art. 9L art. 13 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 13 (Entrate con
vincolo di destinazione)
1. Le entrate derivanti da
assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, per le quali
non e contemplata la confluenza nel Fondo dell art.9 della legge 16-5-1970, n.
281, sono destinate esclusivamente ed interamente al finanziamento delle spese
per l adempimento delle funzioni normali, di quelle per l attuazione di
programmi di sviluppo e di quelle per progetti e interventi straordinari, a
seconda della funzione o dell intervento cui l assegnazione stessa e
specificatamente vincolata.
2. Le poste di tali entrate
devono recare nel bilancio regionale indicazione esplicita sia della
destinazione che del riferimento alle corrispondenti poste di spesa
>>.
Art. 10L art. 14 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 14 (Entrate in
corrispondenza di funzioni amministrative delegate dallo
Stato)
1. Le entrate derivanti da
assegnazioni finanziarie dello Stato per l esercizio della delega di funzioni
amministrative, a norma dellart. 118,
secondo comma, della Costituzione, sono integralmente destinate al finanziamento
delle spese per l adempimento delle funzioni normali o di quelle di sviluppo in
corrispondenza alle finalita della delega stessa >>.
Art. 11L art. 15 (Finanziamenti
regionali aggiuntivi) e abrogato ed e inserito il seguente
articolo:
<< Art. 15 (Fondi a
destinazione vincolata e per le funzioni delegate)
1. Gli stanziamenti di spesa
per i programmi di sviluppo e per progetti speciali di intervento straordinario,
finanziati con contributi e assegnazioni dello Stato e della CEE, possono essere
impegnati subordinatamente all avvenuto accertamento della relativa
entrata.
2. Per l espletamento dei
servizi finanziari di esecuzione dei progetti speciali e dei programmi d
intervento straordinario, nonche degli accorsi di programma cofinanziati da
enti e organismi nazionali ed internazionali, la Regione puo avvalersi,
mediante apposite convenzioni, della societa finanziaria regionale costituita
ai sensi dell art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
3. La Regione ha facolta di
stanziare ed erogare somme in aggiunta a quelle assegnate dallo Stato ex art. 9
della legge 16-5- 1970, n. 281, quelle previste da leggi con vincoli di
destinazione, quelle in corrispondenza di deleghe di funzioni, ferme restando in
quest ultimo caso le disposizioni delle leggi statali di riferimento
>>.
Art. 12L art. 16 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 16 (Saldo
finanziario attivo)
1. L eventuale saldo
finanziario attivo effettivamente disponibile puo essere destinato, una volta
definitivamente accertato dalla legge regionale di approvazione del rendiconto
generale, esclusivamente al finanziamento di altrettante spese di investimento
in capitale per funzioni di sviluppo previste dal bilancio in cui tale avanzo
viene iscritto >>.
Art. 13L art. 20 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 20 (Disciplina
legislativa delle procedure di spesa)
1. Le leggi regionali
determinano, per i procedimenti comportanti l erogazione di spese a carico del
bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e
responsabili a porre in essere ciascun adempimento, in modo tale che risulti
sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di
spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo allassunzione degli impegni a carico del
bilancio regionale.
2. Nel caso di concessione di
contributi a favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini
perentori entro i quali gli stessi devono porre in essere gli adempimenti cui
sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali
termini, o quando comunque si accerti l impossibilita del conseguimento degli
obiettivi cui e finalizzata la spesa, il contributo e revocato con
provvedimento dello stesso organo competente alla concessione e il relativo
impegno sul bilancio regionale e annullato. La legge stabilisce le modalita
per l eventuale riutilizzo, nello stesso ambito di destinazione, delle somme
che così si rendono disponibili.
3. Le leggi regionali
stabiliscono altresì le modalita per l eventuale sollecito reimpiego, nello
stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate entro i termini
fissati.
4. I disegni e le proposte di
legge regionale, nonche i relativi emendamenti che comportano nuove o maggiori
spese, ovvero riduzioni di gettito di entrata devono essere corredati di referto
tecnico sulla entita degli oneri recanti ciascuna disposizione e della
indicazione della relativa copertura finanziaria, con la specificazione, per la
spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali integralmente
necessari all attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della
modulazione relativa agli anni del bilancio pluriennale, nonche dell onere
complessivo previsto in relazione agli obiettivi cui le norme stesse
servono.
5. Il referto di cui al comma
precedente deve essere redatto dal Settore Bilancio.
6. I disegni e le proposte di
legge regionale sono corredati da relazioni elaborate rispettivamente dalla
Giunta regionale per i disegni di legge presentati dalla stessa e dal Consiglio
regionale per le proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali. Il
Consiglio regionale adotta, a questo scopo, norme comuni di indirizzo
metodologico e organizzativo per l attivita di relazioni tendenti a valutare
anche il grado di fattibilita delle norme proposte.
7. Le relazioni costituiscono
documentazione integrante per l esame regolamentare nelle Commissioni
Consiliari competenti delle normative proposte >>.
Art. 14L art. 21 (Adeguamento
delle leggi di spesa in vigore) e abrogato.
Art. 15L art. 22 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 22 (Struttura del
bilancio)
1. Il bilancio annuale della
Regione e composto:
a) dallo stato di previsione
delle entrate:
b) dallo stato di previsione
delle spese;
c) dal quadro generale
riassuntivo.
2. Le previsioni del bilancio
annuale sono formulate in termini di competenza e in termini di
cassa.
3. Per ciascun capitolo di
entrata o di spesa il bilancio indica:
1) l ammontare presunto dei
residui attivi e passivi alla chiusura dell esercizio precedente a quello cui
il bilancio si riferisce;
2) l ammontare delle entrate
che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l impegno nell
esercizio cui il bilancio si riferisce;
3) l ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere
o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione
fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto
competenza.
4. Tra le entrate di cui al n.
3) del precedente comma e iscritto l ammontare presunto della giacenza di
cassa all inizio dellesercizio cui il
bilancio si riferisce >>.
Art. 16Il primo comma dell art. 23
(Stanziamenti di competenza) e sostituito dal seguente:
<< Gli stanziamenti di
spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo
svolgimento delle attivita e degli interventi che, in base alle leggi vigenti
ed ai programmi e progetti della Regione si prevede daranno luogo nel corso
dell esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo a norma
dell art. 60 della presente legge >>.
Art. 17L art. 24 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 24 (Stanziamenti
di cassa)
1. Gli stanziamenti di spesa di
cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai
pagamenti che la Regione dovra prevedibilmente effettuare nel corso dell
esercizio finanziario, senza distinzione fra pagamenti in conto residui e in
conto competenza, a seguito degli impegni gia assunti e di quelli nuovi
autorizzati nel bilancio medesimo.
2. Nel bilancio annuale il
totale dei pagamenti autorizzati non puo essere superiore al totale delle
entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta disponibilita
di cassa all inizio dell esercizio cui il bilancio si riferisce
>>.
Art. 18L art. 26 (Equilibrio del
bilancio di cassa) e sostituito dal seguente:
<< Art. 26 (Piano del
disavanzo finanziario)
1. Il saldo finanziario
negativo accertato dalla legge di
approvazione del rendiconto generale dell esercizio e iscritto nel bilancio
dell anno successivo mediante apposita legge regionale per la parte alla quale
non si sia provveduto in via presuntiva con al legge di bilancio ovvero con la
legge di assestamento del bilancio per l anno in corso.
2. Le leggi regionali di cui al
comma precedente devono assicurare in ogni caso l equilibrio del bilancio di
competenza nel quale il disavanzo viene iscritto >>.
Art. 19L art. 28 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 28
(Classificazione delle entrate)
1. Nello stato di previsione
delle entrate del bilancio annuale, queste sono ripartite nei seguenti titoli e,
secondo la loro natura, nelle relative categorie:
TITOLO I
- Entrate derivanti da tributi
propri della Regione, dal gettito di tributi erTimes New Romani o quote di
esso devolute alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo comunale di cui
all art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.281 e successive
modificazioni.
Categoria 1a - Tributi propri
della Regione
Categoria 2a -
Compartecipazione al gettito di tributi erTimes New Romani - Fondo comune
delle Regioni a Statuto ordinario.
TITOLO II
- Entrate derivanti da
contributi e assegnazioni ed in genere da trasferimenti di fondi anche in
rapporto all esercizio di funzioni delegate dallo Stato.
Categoria 1a - Contributi e
assegnazioni dello Stato vincolati a spese per l adempimento di funzioni
normali
Categoria 2a - Contributi e
assegnazioni destinati al finanziamento del programma regionale di sviluppo di
cui all art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive
modificazioni
Categoria 3a - Contributi,
assegnazioni e trasferimenti destinati al finanziamento di progetti speciali e
di programmi di intervento straordinario
Categoria 4a - Assegnazioni per
l esercizio delle funzioni delegate dello Stato relative a spese correnti per
l adempimento di funzioni normali
Categoria 5a - Assegnazioni per
l esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese correnti per
programmi di sviluppo
Categoria 6a - Assegnazioni per
l esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese di
investimento per l adempimento di funzioni normali
Categoria 7a - Assegnazioni per
l esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese di
investimento per programmi di sviluppo.
TITOLO
III
- Entrate derivanti da rendite
patrimoniali, da utili di enti e aziende regionali, da servizi pubblici
regionali, da introiti diversi e recuperi vari.
Categoria 1a - Entrate da
rendite patrimoniali e da utilizzo di beni
Categoria 2a - Entrate da utili
di enti e aziende regionali
Categoria 3a - Entrate da
servizi pubblici regionali
Categoria 4a - Introiti
diversi, rimborsi e recuperi vari.
TITOLO IV
- Entrate derivanti da
alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di
crediti.
Categoria 1a - Entrate da
alienazione di beni e diritti patrimoniali. Affrancazioni
Categoria 2a - Entrate da
trasferimenti di capitali per lasciti, donazioni e conferimenti di
terzi
Categoria 3a - Entrate da
rimborso di crediti.
TITOLO V
- Entrate derivanti da mutui,
prestiti ed altre operazioni creditizie.
Categoria 1a - Entrate
derivanti da assunzioni di mutui o dalla emissione di prestiti
obbligazionari
Categoria 2a - Entrate
derivanti da anticipazioni di cassa, aperture di credito ed altre operazioni
creditizie a breve termine.
TITOLO VI
Entrate per contabilita
speciali.
Categoria 1a - Parte di
giro
Categoria 2a - Stabilimenti
speciali.
2. Al fine di adeguare la
classificazione alla legislazione statale regionale, la legge di approvazione
del bilancio annuale puo apportare modifiche al numero e alla denominazione
delle categorie elencate nel presente articolo.
3. Lo stato di previsione delle
entrate contiene un riassunto delle categorie per titoli ed in riepilogo dei
titoli
>>.
Art. 20L art. 29 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 29
(Specificazione delle entrate)
1. Nell ambito di ciascuna
categoria di cui al precedente art. 28 le entrate sono ripartite in capitoli
secondo il loro oggetto.
2. Il capitolo costituisce l
unita fondamentale di classificazione delle entrate.
3. Per ciascun capitolo dell
entrata del bilancio annuale devono essere indicati i seguenti
elementi:
numerazione progressiva, anche
discontinua, denominazione analitica, ammontare presunto dei residui attivi alla
chiusura dellesercizio precedente a
quello cui il bilancio si riferisce, ammontare che si prevede di accertare nell
esercizio cui il bilancio si riferisce, ammontare che si prevede di riscuotere,
senza distinzione tra riscossioni in conto residui ed in conto
competenza.
4. In ogni caso deve essere
fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate
disposti da leggi dello Stato o della Regione >>.
Art. 21L art. 30 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 30
(Classificazione delle spese)
1. Nello stato di previsione
della spesa del bilancio annuale, queste sono ripartite
in:
- PARTE I: spese per l
esercizio delle funzioni normali;
- PARTE II: spese per l
attuazione del programma regionale di sviluppo;
- PARTE III: spese per la
realizzazione di programmi e progetti speciali e programmi di intervento
straordinario;
- PARTE IV: contabilita
speciali.
2. Le spese delle prime due
parti sono ripartite in aree ed ambiti corrispondenti alle funzioni regionali
definite dal DPR 24- 7- 77, n. 616 e successivamente anche, nella parte III, in
organi e servizi istituzionali e settori di intervento ed infine in attivita,
programmi e progetti, corrispondenti alle previsioni del bilancio
pluriennale.
3. Nella parte II sono, in ogni
caso, distintamente indicate con apposita annotazione le spese relative a
programmi di sviluppo cui concorrono finanziamenti assegnati dallo Stato in sede
di programmazione nazionale.
4. L ordine e la denominazione
delle attivita, dei servizi, dei settori d intervento, dei programmi e
progetti possono essere definiti annualmente in sede di bilancio, anche con
riferimento all assetto organizzativo della Giunta regionale fondato su
aggregazioni di materie funzionalmente omogenee e tra loro
collegate.
5. Le spese per oneri
finanziari, per rimborso di mutui e prestiti obbligazionari sono incluse nella
Parte I con l indicazione, quando possibile, del tipo di spesa cui si
riferiscono.
6. Lo stato di previsione della
spesa contiene un riepilogo delle spese per parti, per ambiti e materie di
competenza, per attivita e settori di intervento
>>.
Art. 22L art. 31 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 31
(Specificazione delle spese)
1. Nell ambito delle
ripartizioni indicate al precedente art. 30 le spese sono ripartite in capitoli
secondo il loro oggetto.
2. Il capitolo costituisce l
unita fondamentale di classificazione delle spese: Esso comprende un solo
oggetto di spesa ovvero piu oggetto strettamente collegati nell ambito dello
stesso programma o dello stesso progetto.
3. Non possono essere incluse
nello stesso capitolo:
a) spese correnti di
funzionamento, spese correnti operative, spese di investimento e spese che
attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese relative a funzioni
proprie e spese relative a funzioni delegate;
c) spese relative a specifiche
finalita, per perseguire le quali la Regione fruisce di finanziamenti da parte
dello stato ed altre spese;
d) spese riferibili a diverse
categorie economiche, secondo la ripartizione adottata nel bilancio
statale.
4. Le spese finanziate in parte
con assegni a destinazione vincolata e in parte con risorse proprie della
Regione sono stanziate in capitoli distinti aventi lo stesso oggetto e
denominazione, con l indicazione del modo di
finanziamento.
5. Gli impegni relativi alle
spese di cui al comma precedente devono essere assunti con priorita sui
capitoli finanziati con assegnazioni statali >>.
Art. 23L art. 33 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 33 (Quadro
generale riassuntivo e prospetti allegati)
1. Il quadro generale
riassuntivo contiene:
a) il riepilogo delle entrate
per titoli;
b) il riepilogo delle spese per
l esercizio delle funzioni normali;
c) il riepilogo delle spese per
l attuazione di programmi di sviluppo;
d) il riepilogo delle spese per
l esecuzione dei progetti speciali e dei programmi di intervento
straordinario.
2. Esso mette in evidenza,
inoltre, i totali:
a) delle spese correnti di
funzionamento;
b) delle spese correnti
operative:
c) delle spese di investimento
in capitale;
d) delle spese di investimento
in annualita;
e) delle spese per l esercizio
di funzioni delegate dello Stato;
f) dei trasferimenti a favore
degli Enti Locali tenendo distinti quelli connessi a funzioni ad essi delegati
dalla Regione;
g) delle spese vincolate a
scopi determinati in rapporto a specifiche assegnazioni da parte dello Stato e
di istituzioni o di strumenti comunitari per la realizzazione di programmi e
progetti di sviluppo ovvero di intervento straordinario.
3. Esso mette altresì in
evidenza il rapporto fra il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da
mutui o da assegnazioni finanziarie con destinazione vincolata a spese di
sviluppo o ad interventi straordinari, e il totale delle spese per l esercizio
delle funzioni normali.
4. Il quadro generale dei
risultati differenziali contiene:
a) risparmio pubblico (entrate
correnti meno spese correnti in termini di competenza)
b) saldo netto da finanziare
(entrate finali meno spese finali in competenza)
c) indebitamento netto (entrate
finali al netto della riscossione di crediti meno spese finali al netto delle
partecipazioni finanziarie e concessione di crediti)
>>.
Art. 24L art. 38 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 38 (Fondi
globali)
1. Nello stato di previsione
della spesa del bilancio di competenza sono iscritti uno o piu fondi globali
destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi
della Regione che si perfezionano dopo l approvazione del
bilancio.
3. I fondi globali non sono
utilizzabili per l imputazione di atti di impegno, ma esclusivamente per il
prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli
esistenti o in nuovi capitoli di spesa, dopo l entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che autorizzano le spese
medesime.
4. Sono tenuti distinti i fondi
globali destinati al finanziamento di spese per l adempimento delle funzioni
normali e di spese per lattuazione di
programmi di sviluppo, ripartiti a loro volta per spese correnti e per spese in
conto capitale o di investimento.
5. Al bilancio e allegato l
elenco dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun
fondo globale, con lindicazione del
relativo oggetto e dell importo dello stanziamento da finanziare a carico del
fondo stesso.
6. I fondi globali sono
vincolati al finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui al precedente
comma; in caso di non utilizzazione entro il termine dell esercizio di
competenza, essi costituiscono economie di spesa, salvo quanto disposto nel
successivo articolo >>.
Art. 25L art. 39 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 39 (Fondi globali
iscritti nel bilancio dell esercizio precedente)
1. Ai fini della copertura
finanziaria di spese di investimento per programmi di sviluppo derivanti da
provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell esercizio
relativo, puo farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di
detto esercizio e gia incluse negli elenchi di cui al quinto comma del
precedente art. 38, purche tali provvedimenti siano approvati prima del
rendiconto di tale esercizio e, comunque, non oltre il 30 giugno dell anno
immediatamente successivo.
2. Nei casi di cui al comma
precedente resta ferma l assegnazione degli stanziamenti dei fondi globali al
bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono
iscritte nel bilancio dell esercizio nel corso del quali si perfezionano i
relativi provvedimenti legislativi.
3. Nei casi di cui al comma
precedente, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa dovra accompagnarsi
l annotazione che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali
dell esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di
tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini
del calcolo dell eventuale disavanzo di cui all art. 4, secondo comma, della
legge statale >>.
Art. 26L art. 41 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 41 (Fondo di
riserva del bilancio di cassa)
1. Nel bilancio annuale di
cassa e iscritto un fondo si riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che
si rendano necessari nel corso dell esercizio sui diversi capitoli di spesa
rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsioni iniziali o di
successive variazioni di bilancio.
2. L ammontare del fondo di
riserva di cassa e determinato dalla legge di approvazione del bilancio entro
il limite di un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal
bilancio di cassa.
3. I prelievi da tale fondo e
le relative destinazioni sono disposti con deliberazioni del consiglio regionale
non soggette a controllo >>.
Art. 27L art. 42 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 42 (Assestamento
del bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ogni
anno la Regione approva con legge l assestamento del bilancio mediante il quale
si provvede allaggiornamento degli
elementi relativi ai residui attivi e passivi e alla giacenza di cassa
risultanti al termine dell esercizio precedente, all eventuale iscrizione nel
bilancio del saldo finanziario positivo o negativo accertato dal rendiconto
dell esercizio precedente, nonche alle variazioni che si ritengono necessarie,
fermi restando i vincoli di equilibrio del bilancio di competenza e cassa di cui
alle norme stabilite dalla presente legge ed ai principi generali dell
ordinamento contabile.
2. L assestamento del bilancio
e subordinato alla approvazione del rendiconto generale dell esercizio
precedente ovvero alla avvenuta presentazione dello stesso da parte della Giunta
al Consiglio regionale a termine del successivo art. 72.
3. La Giunta presenta al
Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sulla
gestione amministrativa e finanziaria contenente il rapporto del controllo di
gestione sullo stato di avanzamento degli obiettivi programmatici sul grado di
realizzazione dei progetti e le valutazioni di efficacia delle azioni condotte
sulla base dei risultati conseguenti in rapporto ai costi sostenuti. La
relazione deve inoltre contenere il rapporto dell Osservatorio regionale sui
procedimenti contabili ed amministrativi utilizzati nellimpegno delle risorse destinate agli
interventi settoriali e all attuazione dei progetti speciali e dei programmi di
intervento straordinario.
4. Il Consiglio regionale e
tenuto a valutare la relazione di cui al precedente comma ai fini della
predisposizione del bilancio di previsione per l esercizio successivo,
deliberando in merito anche relativamente alle metodologie adottate del rapporto
di gestione e in quello dell Osservatorio regionale
>>.
Art. 28L art. 43 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 43 (Variazioni di
bilancio)
1. La legge di approvazione del
bilancio puo autorizzare la Giunta regionale ad apportare nel corso dell
esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per
la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni finanziarie dello Stato e
della CEE vincolate a scopi specifici e per l iscrizione delle corrispondenti
spese, nonche per l iscrizione nello stato di previsione dell entrata ed in
quello della spesa delle nuove o maggiori somme concernenti le entrate e le
spese strettamente correlate tra di loro in dipendenza di leggi statali o
regionali.
2. Quando la spesa sia
attribuibile alla competenza dell esercizio immediatamente successivo a norma
dell art. 45 della presente legge, la variazione e disposta nei modi di cui
sopra sull esercizio in chiusura, per la parte entrate, e sul nuovo esercizio
per la parte spesa, anche in pendenza dell approvazione del bilancio di
previsione di nuovo esercizio.
3. Le leggi regionali che
autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio gia presentato al
Consiglio con il finanziamento dei relativi oneri, in tutto o in parte, mediante
la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a norma dell art. 39
della presente legge, autorizzano la Giunta ad apportare, con propria
deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa
dopo l entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l
esercizio di competenza.
4. Il maggiore gettito
derivante da nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di competenza
iscritte ai titoli I e III del bilancio e prioritariamente destinato al
finanziamento di eventuali passivita arretrate ed accertate al 31 dicembre
dell anno precedente e non ancora totalmente coperte con i mezzi assicurati dal
bilancio di competenza.
5. Le variazioni per nuove e
maggiori spese possono in ogni caso essere deliberate soltanto se risulta
documentata ed accertata contestualmente la integrale copertura
finanziaria.
6. Nessuna variazione di
bilancio, salvo quelle di cui al primo comma del presente articolo, puo essere
deliberata dopo il 30 novembre dell anno a cui il bilancio stesso si riferisce
>>.
Art. 29L art. 44 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 44 (Storno di
fondi)
1. Salvo quando disposto dai
precedenti articoli, e vietato il trasporto di somme da un capitolo all altro
del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli
stanziamenti di competenza sia per quanto riguarda gli stanziamenti di
cassa.
2. E vietato lo storno dei
fondi tra i residui, nonche fra i residui e la competenza e viceversa. E
altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l esercizio di funzioni
delegate o da stanziamenti di spese per programmi di sviluppo o per progetti
speciali e di intervento straordinario, cui concorrono specifiche assegnazioni
statali o della CEE, a favore di altri capitoli di spesa.
3. Qualora lo stanziamento
annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni
variazione in aumento dello stesso puo essere autorizzata solo da provvedimenti
legislativi distinti da quelli di mera variazione di
bilancio.
4. Lo storno di fondi da
capitoli di spesa di investimento per programmi di sviluppo a favore di capitoli
di spesa di investimento per funzioni normali e ammesso entro il limite dell
ammontare dei primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello
Stato a destinazione vincolata >>.
Art. 30L art. 45 (Fondi statali
assegnati alla Regione) e sostituito dal seguente:
<< Art. 45 (Fondi
assegnati alla Regione)
1. Tutte le somme assegnate a
qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo
a specifiche destinazioni, salvo i casi di assegnazioni in corrispondenza di
deleghe di funzioni amministrative a norma dell art. 1118, secondo comma, della
Costituzione e di assegnazioni, concorsi o contributi per il finanziamento del
programma regionale di sviluppo e di quelli destinati al finanziamento dei
progetti speciali e di programmi di intervento
straordinario.
2. Nei casi di assegnazioni
dello Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli
altri casi di cui al precedente comma, la Regione ha facolta di stanziare e di
erogare somme eccedenti quelle assegnate, ferme, nel caso di delega, le
disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative
funzioni.
3. La Regione ha altresì
facolta, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa
assegnate a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con
minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente
successivi.
4. La Regione puo, in
relazione all epoca in cui avviene la assegnazione dei fondi di cui al primo
comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell
esercizio immediatamente successivo, allorche non sia possibile far luogo all
impiego di tali spese, a norma del successivo articolo 60, entro il termine
dell esercizio nel corso del quale ha luogo
lassegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa iscritto nel
bilancio per l esercizio successivo a norma del successivo art.43 possono essere assunti impegni e
disposte erogazioni fin dall inizio dell esercizio stesso anche in pendenza
dell approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio
>>.
Art. 31L art. 46 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 46 (Mutui e
prestiti)
1. La contrazione di mutui o la
emissione di prestiti da parte della Regione E autorizzata esclusivamente con
al legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso,
a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si
autorizza l impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel
corso dell esercizio di competenza.
2. La legge deve specificare l
entita massima del tasso e la durata massima dell ammortamento, nonche l
incidenza delle operazioni sull esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con
riferimento alla previsione rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale.
L effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle
modalita spettano alla Giunta regionale.
3. Non puo essere autorizzata
la contrazione di nuovi mutui se non e stato approvato dal Consiglio regionale
il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi
mutui si riferiscono.
4. In ciascun esercizio puo
essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l importo delle
relative annualita di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui gia
contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa allesercizio precedente e con le relative
variazioni, non superi il 25% dell ammontare complessivo delle entrate iscritte
in bilancio nel Titolo I, sempreche gli oneri futuri di ammortamento trovino
copertura nell ambito del bilancio pluriennale.
5. Alla stipulazione dei mutui
autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della
Regione.
6. L autorizzazione a
contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell
esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui
stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell esercizio e non
riscosse restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati
ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e
concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell esercizio medesimo
>>.
Art. 32L art. 47 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 47 (Anticipazioni
di cassa)
1. Allo scopo di fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, la Regione puo contrarre anticipazioni
finanziarie od ottenere dallIstituto
tesoriere l utilizzo degli scoperti sul conto corrente della Tesoreria
regionale, per un ammontare complessivo non superiore all impianto bimestrale
delle previsioni di entrata classificate nel bilancio annuale al Titolo
I.
2. Le anticipazioni e gli
scoperti devono essere estinti nell esercizio finanziario in cui sono
contratti.
3. Le operazioni finanziarie
anzidette sono deliberate dalla Giunta regionale, che puo disporre, se
necessarie, le occorrenti variazioni di bilancio >>.
Art. 33
Art. 34L art. 57 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 57 (Rinuncia alla
riscossione di entrate di modesta entita)
1. I crediti della Regione di
modesta entita che non siano di natura tributaria e che non si riferiscano a
sanzioni amministrative o a pene pecuniarie possono essere annullati, entro il
termine dell esercizio finanziario e senza onere alcuno per i debitori, con
provvedimento cumulativo del Presidente della Giunta regionale, sempreche il
costo delle operazioni di riscossione di ogni singolo credito si riveli
superiore all ammontare del medesimo nella misura fissata dalla legge regionale
di bilancio e sempreche questa non sia inferiore a lire 25.000
>>.
Art. 35L art. 63 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 63 (Registrazione
degli impegni di spesa)
1. Tutti gli atti dai quali
possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale,
prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali,
devono essere trasmessi alla Ragioneria della Regione, la quale, verificata lesatta imputazione della spesa al bilancio,
nonche la disponibilita sul capitolo relativo, effettuata la prenotazione
dell impegno e ne da atto in un apposito documento.
2. La segreteria dei competenti
organi regionali comunica al Settore Ragioneria, dopo l adozione formale dei
singoli provvedimenti, il numero e la data dei provvedimenti stessi per la
relativa annotazione contabile, nonche gli estremi della prenotazione dell
impegno di spesa.
3. Qualsiasi successivo atto o
contratto che abbia attinenza agli impegni assunti deve essere comunicato al
Settore Ragioneria per le occorrenti annotazioni
contabili.
4. In sede di liquidazione di
precedente impegno dovranno essere comunicati al Settore Ragioneria gli estremi
della prenotazione dell impegno di spesa >>.
Art. 36L art. 65 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 65 (Richiesta di
emissione del titolo di pagamento)
1. L organo competente alla
liquidazione della spesa richiede alla Ragioneria regionale la emissione del
relativo titolo di pagamento, ove possibile anche con lo stesso atto di
liquidazione.
2. La richiesta di emissione
del titolo di pagamento, vistata dal funzionario responsabile del settore e
recante, a cura e responsabilita del medesimo, il riferimento ai dati di
prenotazione del corrispondente impegno, viene trasmessa alla Ragioneria
regionale con la relativa documentazione giustificativa della spesa, ove occorra
>>.
Art. 37L art. 66 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 66 (Pagamento
delle spese)
1. Il pagamento delle spese e
disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi o di ordini di
accreditamento tratti sulla Tesoreria regionale.
2. I titoli di pagamento di cui
al precedente comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o dal
componente della Giunta delegato dal Presidente, previamente vistati dal
Coordinatore del Settore Ragioneria regionale o da chi lo
sostituisce.
3. I mandati di pagamento in
esecuzione si ruoli di spesa fissa o di elenchi di spesa ricorrenti rivenienti
da contratti, sono emessi dufficio
dalla Ragioneria regionale col solo visto del Coordinatore del Settore
Ragioneria o di chi lo sostituisce.
4. Nei casi e con le modalita
previste dai successivi articoli, e altresì consentito il pagamento di spese
attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposte aperture di
credito.
5. Puo farsi luogo all
emissione dei titoli di pagamento in esecuzione di deliberazioni o di altri atti
degli organi regionali, sempreche tali deliberazioni o atti siano divenuti
esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili ai sensi delle norme
vigenti in materia ed ai sensi dei commi seguenti.
6. Prima di emettere i titoli
di spesa di cui ai precedenti commi deve essere verificata dalla Ragioneria la
causa legale del pagamento e l intervenuta liquidazione della spesa; deve
essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello
stanziamento di cassa del bilancio in corso e dell impiego di spesa cui si
riferisce e che la stessa sia correttamente riferita al conto della competenza o
al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di
provenienza.
7. Ogni titolo di spesa emesso
potra riferirsi ad un solo capitolo di cassa e a un solo capitolo di competenza
o residui.
8. I funzionari della
Ragioneria, addetti al riscontro ed all emissione dei titoli di spesa disposti
ai sensi del precedente comma, non possono dare corso all emissione del titolo
stessi qualora risulti che non siano stati osservati i termini di cui al secondo
comma dellart. 49 della legge 10
febbraio 1953, n. 62.
9. Per i titoli di spesa emessi
in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell art.
49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, chi ordina l emissione del titolo
stesso ha l obbligo di dichiarare nell ordine di emissione, gli estremi di
trasmissione dell atto alla Commissione di controllo.
10. Anche nel caso di servizi
gestiti in economia, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei
creditori diretti. E vietata l emissione di mandati a favore di amministratori
della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in
virtu di disposizioni legislative e regolamentari.
11. Gli amministratori ed i
funzionari della Regione sono personalmente e solidamente responsabili, secondo
le norme vigenti, della osservanza delle disposizioni del presente articolo.
Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle somme pagate in relazione
alle deliberazioni di urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal
competente organo di controllo >>.
Art. 38L art. 67 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 67 (Estensione
dei titoli di pagamento)
1. Il Tesoriere della Regione
estingue i titoli di spesa e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria in
conformita alle disposizioni della legge regionale istitutiva del Servizio di
Tesoreria, alla convenzione per l affidamento del servizio medesimo e alle
altre modalita previste della presente legge >>.
Art. 39L art. 68 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 68 (Modalita di
effettuazione dei pagamenti)
1. I titoli di spesa emessi ai
sensi del precedente articolo 66 sono pagati mediante:
a) rilascio di quietanza da
parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed
eredi. i pagamenti a favore dei procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed
eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo << status >>
di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della
Regione;
b) compensazione totale o
parziale, da eseguirsi con ordinativi d incasso da emettersi a carico dei
beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi
sui pagamenti;
c) versamento su conto corrente
postale o bancario intestato al beneficiario, previa richiesta dello stesso; in
questo caso costituisce quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del
versamento e la dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della
Tesoreria regionale, attestante l avvenuta esecuzione della disposizione di
pagamento indicata sul titolo medesimo;
d) commutazione, a richiesta
del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile
da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata
con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di
commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l
avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza
liberatoria;
e) commutazione, a richiesta
del creditore, in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale
localizzato con tassa e spese a carico del richiedente, la dichiarazione della
commutazione apposta a cura del Tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegata
la ricevuta del versamento, sostituisce la quietanza
liberatoria.
2. I titoli di spesa emessi a
favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui
agli artt. 1 e 12 del Codice Civile, nonche di enti, associazioni ed
istituzioni non riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti, senza
presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante
versamento sul conto corrente postale o bancario.
3. I titoli di spesa non pagati
entro il termine dell esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono
commutati d ufficio, a cura del Tesoriere regionale, in assegni circolari o
altri titoli equivalenti non trasferibili ovvero in libretto a risparmio al
portatore intestato ai beneficiari dei titoli stessi. Agli effetti del
rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti
con il Tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si
considerano pagati.
4. I libretti a risparmio sono
custoditi dal Tesoriere regionale, che tiene un aggiornato registro di carico e
scarico, le cui risultanze sono comunicate mensilmente alla Ragioneria
regionale. Gli interessi maturati sui libretti a risparmio competono agli
intestatari dei libretti medesimi. Alla consegna dei libretti a risparmio i
beneficiari o loro aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza
liberatoria a fronte del titolo di spesa commutato nel libretto
medesimo.
5. I libretti a risparmio non
estinti dagli intestatari o loro aventi causa entro i termini previsti dalle
norme della presente legge in materia di perenzione amministrativa, sono estinti
d ufficio e le somme risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal
Tesoriere regionale in conto entrate della Regione.
6. La Giunta regionale e
autorizzata a regolare i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti
modalita e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il
regolamento degli effetti conseguenti alla scadenza di validita dei titoli di
credito, della loro inesigibilita e di quanto altro necessario alla tutela
degli interessi della Regione, nonche gli importi minimi e massimi dei titoli
di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed in
libretti di risparmio al portatore ed i casi in cui non e ammessa la
commutazione d ufficio.
7. Le disposizioni di pagamento
di cui al presente articolo si intendono eseguite:
a) alla data dell effettivo
pagamento al creditore della regione nel caso in cui al punto a) del precedente
primo comma;
b) alla data del versamento in
conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dalla
lettera c) e delle lettere d) ed e) del primo comma nonche del terzo comma del
presente articolo;
c) alla data della disposizione
di bonifico emessa dal Tesoriere per l esecuzione dell accreditamento al
creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come
previsto dalle lettera c) del precedente primo comma.
Qualora l accreditamento debba
effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest
ultima data >>.
Art. 40Il quarto comma dell art. 72
(Rendiconto generale della Regione) e sostituito dal
seguente:
<< Al rendiconto e
premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia
al conto finanziario che al conto del patrimonio. Essa fornisce altresì i dati e
le valutazioni di cui al terzo comma del precedente art. 42
>>.
Art. 41L art. 76 e sostituito dal
seguente:
<< Art. 76 (Controllo di
gestione)
1. La Regione sottopone la
propria azione amministrativa a valutazione di efficienza e di efficacia,
istituendo una procedura di monitoraggio della gestione basata su rapporti
trimestrali della Giunta regionale che sono tempestivamente trasmessi, per lopportuna analisi, alla Commissione
consiliare competente per il bilancio >>.
Art. 42Dopo il primo comma dell art.
108 (Approvazione dei rendiconti) e inserito il seguente
comma:
<< 1/ bis. La Giunta
regionale trasmette semestralmente alla Commissione consiliare competente per il
bilancio una relazione contenente i dati e le informazioni essenziali per
consentire una conoscenza esaustiva delle attivita di spesa e di
rendicontazione riguardante i funzionari delegati >>.
Art. 43Sono abrogati gli
articoli 10 e 16 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 11, il sesto comma
dell art. 1 e gli articoli 12 e 17 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 10
e l art. 3 della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14.
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