Legge Regionale 29 giugno 1992, n. 15 Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994.
Art. 1(Stato di
previsione dell entrata) 1. Sono autorizzati l accertamento e la riscossione,
secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonche delle somme per
entrate di ogni specie dovute alla Regione per l anno finanziario 1992,
rispettivamente in lire 19.942.628.905.202 e in lire 26.029.295.292.852, al
netto della presunta giacenza di cassa all inizio dell esercizio pari a lire
87.977.651.323, giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla
presente legge.
Art. 2(Stato di
previsione della spesa) 1. Sono autorizzati per l esercizio finanziario 1992
gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme
contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in lire 19.942.628.905.202 e
in lire 26.117.272.944.175, giusta lo stato di previsione delle spese annesso
alla presente legge.
Art. 31. E approvato il quadro generale riassuntivo del
bilancio di previsione della Regione per l esercizio finanziario 1992 allegato
alla presente legge.
Art. 4(Elenco delle
spese obbligatorie) 1. Sono considerate obbligatorie, ai sensi dell art.
36 della legge di contabilita regionale, le spese elencate nell allegato alla
presente legge.
Art. 5(Fondo di
riserva di cassa) 1. Il fondo di riserva del bilancio di cassa e
determinato per l anno 1992 in lire 1992 in lire 106.431.128.371 ed iscritto al
cap. 1110020
Art. 6(Bilancio
pluriennale) 1. E approvato, ai sensi e per gli effetti dell
art.6 della LR 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, il
bilancio pluriennale per il triennio 1992/ 1994 nelle risultanze di cui al
quadro di previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese
allegati alla presente legge.
Art. 7(Spese
continuative o ricorrenti) 1. Le autorizzazioni di spesa per l anno finanziario
1992 che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente
e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio sono autorizzate
per gli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa iscritto
nell allegato stato di previsione della spesa stessa.
Art. 8(Annualita a
carico del bilancio autonomo) 1. In riferimento all art. 9 - seconda comma - della
LR 25- 6- 91, n. 5, alla spesa relativa all anno 1992 e per gli interessi
derivanti dalla moratoria per le annualita a carico del bilancio autonomo si fa
fronte con lo stanziamento di lire 40.000.000.000 previsto al cap. 1121020 dello
stato di previsione della spesa.
Art. 9(Fondo
globale) 1. E iscritto nello
stato di previsione della spesa del bilancio 1992 il cap. 1110070 Fondo per il
finanziamento di leggi regionali in corso di adozione in settori di intervento,
dotato dello stanziamento di lire 19.000.000.000
2. Lo stanziamento di
lire 17.500.000.000 iscritto al cap. 1110070 e finalizzato alla dotazione del
disegno di legge, in corso di adozione, sulla imprenditorialita
giovanile.
3. Lo stanziamento di
lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo 1110070 e finalizzato allo sviluppo dei
collegamenti aerei pugliesi (Grottaglie - TA e Foggia).
Art. 10(Fondo per
residui passivi perenti) 1. Nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1992 e iscritto apposito fondo al cap. 1110040 finanziato per l importo di
lire 22.000.000.000 per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini
amministrativi.
2. La gestione del
fondo e disciplinata dalla normativa di cui all art. 6 della LR 04- 12- 91, n.
11.
3. La deliberazione di
cui al 6° comma dell art.6 della LR 4- 12- 91, n. 11 e approvata dalla Giunta
regionale su proposta congiunta del Presidente, dell Assessore al Bilancio e
dell Assessore competente per materia.
Art. 11(Variazioni
di bilancio) 1. La Giunta regionale
e autorizzata, ai sensi dell art. 43 della LR 30 maggio 1977, n. 17, ad
apportare nel corso dellesercizio, con
proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione
delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici,
nonche per l iscrizione delle relative spese quando queste siano
tassativamente regolate dalla legge.
2. Ogni deliberazione
assunta ai sensi del precedente comma e trasmessa dalla Giunta al Consiglio
perche ne prendano conoscenza le competenti Commissioni
consiliari.
Art. 12(Regolazioni
contabili) 1. Tutte le operazioni contabili compiute in
esecuzione dell autorizzazione dell esercizio provvisorio del bilancio di cui
alla LR 20 gennaio 1992, n. 4, sono trasferite, a cura della Ragioneria
regionale, sui competenti capitoli del bilancio di previsione per lanno finanziario 1992 approvato dalla
presente legge.
Art. 13(Locazione
finanziaria) 1. La Regione Puglia
e legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza,
anche lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell art. 17
della legge 2- 3- 1976, n.183 Disciplina dell Intervento Straordinario nel
Mezzogiorno.
2. Le leggi regionali
che prevedono, a favore di Enti pubblici e di soggetti che per Statuto svolgono
attivita di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in unica
soluzione sia in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in beni
immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione
finanziaria.
3.
In alternativa ai contributi in c/ capitale ed in c/ mutuo, la Regione puo
erogare contributi in c/canone per la locazione finanziaria fino alla copertura
massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile.
A tal
fine e istituito il Cap. 1010060 Contributi in c/ canone per locazione
finanziaria con una previsione di spesa, in termini di competenza e cassa, pari
a lire 2.000.000.000.
Art. 14(Sanita) 1. Fermo il disposto
dell art. 8 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 17, alla liquidazione
delle competenze dovute alle farmacie convenzionate provvede con proprio decreto
il Presidente della Giunta regionale o l Assessore regionale alla Sanita, se
delegato, a norma dell art. 64 della legge regionale di contabilita 30 maggio
1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I decreti di
liquidazione costituiscono atti di mera esecuzione della deliberazione di
impegno annuale della relativa spesa.
3. Le anticipazioni
mensili da corrispondere agli ospedali classificati, dipendenti da enti
ecclesiastici, a norma dell articolo 8 delle convenzioni stipulate alla stregua
dello schema tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell 8 luglio 1985, nonche agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di natura privata a norma dell articolo 7 delle
convenzioni stipulate alla stregua dello schema tipo approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 1986, e la corresponsione
delle diarie determinate sono erogate con proprio decreto dal Presidente della
Giunta regionale o dall Assessore alla Sanita se
delegato.
4. I decreti di
liquidazione costituiscono atti di mera esecuzione ove la Giunta assuma impegno
annuale della relativa spesa.
Art. 15(Spese per
interventi di sviluppo finanziate con fondi dello Stato e della Comunita
Europea) 1. Le spese
concernenti interventi di sviluppo finanziate con fondi e risorse finanziarie
assegnate alla Regione dello Stato e dalla Comunita Europea sono autorizzate
per le destinazioni ed i rispettivi importi previsti sui corrispondenti capitoli
del bilancio 1992.
Art. 16(Servizi
Sociali) 1. Il fondo regionale
per i servizi socio - assistenziali previsto al cap. 0784010 e ripartito
secondo le modalita previste dallart.
7 della LR 25- 6- 91, n. 5.
2. Le assegnazioni
finanziarie alle UUSSLL della Regione, previste dalla legge regionale 7- 9-
1987, n. 26, per gli interventi socio - assistenziali collegati alla assistenza
psichiatrica, sono disposte con periodicita annuale.
3. Il patrimonio
immobiliare e mobiliare dell ONPI e dell ENAOLI, trasferito alla Regione ai
sensi dell art. 1 sexies, primo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e
quello del soppresso Ente Gioventu italiana sito in Gallipoli ( LE),
trasferito alla Regione ai sensi dell art. 2, comma secondo e terzo, della
legge 18 novembre 1975, n. 764, utilizzato direttamente per lo svolgimento di
funzioni e servizi socio - assistenziali, e attribuito in proprieta ai Comuni
territorialmente competenti, i quali subentrano nei rapporti attivi e passivi
pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e loro pertinenze. Alla
individuazione dei beni da trasferire e alla determinazione di criteri e
modalita di trasferimento provvede la Giunta regionale entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale
provvede, altresì, al trasferimento ai Comuni interessati, secondo le norme
previste dall art. 8 della LR 13 aprile 1988, n. 13 e successive modificazioni,
del personale di ruolo in servizio presso le strutture alla data di entrata in
vigore alla presente legge. La Regione, limitatamente al primo triennio,
assicura ai Comuni interessati la corresponsione di un contributo annuo almeno
pari all importo dei piani finanziari accreditati per l anno 1990 in favore
dei competenti funzionari delegati, integrato del costo effettivo del personale
trasferito.
Art. 17(Edilizia
Residenziale) 1. Tutti i contributi pubblici in conto interessi e
in conto capitale, derivanti da impegni irrevocabili assunti in base a leggi
regionali per interventi edilizi, ivi compreso l acquisto di alloggi, eseguiti
in conformita a corrispondenti leggi statali, possono essere erogati agli
aventi diritto con prelievo da risorse finanziarie messe a disposizione dallo
Stato per le stesse finalita.
Art. 18(Partecipazione regionale per la promozione di Accordi di
Programma tra Enti locali). 1. La Regione promuove
Accordi di Programma tra gli Enti locali ubicati nelle zone interne e/o depresse
ai sensi dell art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Ordinamento delle
Autonomie locali.
2. Per la
partecipazione regionale, che e regolata dalla normativa di cui alla LR 16- 5-
85, n. 27 Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere
e lavori pubblici, e istituito il seguente capitolo di spesa 1010055 con uno
stanziamento di lire 10 miliardi.
Art. 19(Enti
Strumentali) 1. Nel triennio 1992/
1994 per gli Enti Strumentali valgono gli stessi vincoli richiesti dallo Stato
alla Regione con il decreto legge 17- 3- 92, n.233, art. 29, per il Piano di
risanamento: in particolare, per gli Enti Strumentali e fatto
divieto:
a) di procedere alla
copertura dei posti di ruolo vacanti nelle piante
organiche;
b) di iscrivere in
bilancio spese per attivita discrezionali.
Art. 20(Bilancio di
previsione dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
Pugliese) 1. E approvato l allegato Bilancio di previsione
per l esercizio finanziario 1992 dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
Pugliese, nei limiti degli stanziamenti previsti nello stato di previsione della
spesa annesso alla presente legge.
Art. 21(Mutui per il
risanamento della situazione debitoria della Regione al 31- 12-
90) 1. In applicazione
della legge regionale Piano di risanamento della situazione debitoria della
Regione Puglia al 31- 12- 1990, approvata dal Consiglio regionale con delibera
n. 132 del 28 e 29 aprile 1992, nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale 1992 e iscritta al cap. 0001010, per L. 350.000.000.000, la
prima quota del disavanzo finanziario degli esercizi 1989 e 1990 ed al capitolo
1110095 la spesa di lire 150.000.000.000 a titolo di Passivita arretrate al
31- 12- 1990.
2. Le ulteriori quote
di disavanzo e di passivita arretrate destinate a sanare l intera situazione
debitoria accertata all art. 1 della legge regionale di cui al precedente comma
verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei Bilanci 1993 e 1994
in corrispondenza all ammontare dei pagamenti previsti per i rispettivi
esercizi finanziari dal programma di cui all art. 2, 3° comma, della suddetta
legge regionale.
3. Al finanziamento
della spesa autorizzata al 1° comma del presente articolo, per l ammontare
complessivo di L.500.000.000.000, si
provvede mediante la contrazione, entro il 30 settembre 1992, di uno o piu
mutui di ammortizzazione nel termine massimo di quindici anni al saggio di
interesse variabile non superiore a quello indicato per operazioni della specie
nel Decreto del Ministero del Tesoro che fissa, per il periodo, le condizioni
massime dei mutui agli Enti Locali, come previsto dall art. 22, 2° comma, della
legge 24 aprile 1989, n. 144.
4. Gli oneri relativi
alle quote di ammortamento per capitali ed interessi dei mutui autorizzati al
precedente comma, previsti in ragione d anno e per ogni milione di prestito
effettivamente contratto sulla base del coefficiente di lire 162.809, faranno
carico ai bilanci regioni di competenza 1993 e successivi in relazione alle
scadenze delle rate periodiche posticipate.
5. Gli oneri di cui al
comma precedente troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di
spettanza regionale del fondo comune di cui all art. 8 della legge 16- 5- 70,
n. 281 e successive modificazioni, risultante dalle corrispondenti delegazioni
di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Giunta
regionale a norma dell art. 46 della legge regionale di contabilita 30- 5- 77,
n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 22(Autorizzazione contrazione mutuo con la Cassa Depositi e
Prestiti) 1. La Giunta
regionale, a termini del 5° comma, art. 29, DL 17- 03- 92, n. 233, e
autorizzata a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti mutuo decennale al
tasso di riferimento praticato dalla stessa Cassa per il consolidamento dell
annualita dovuta per l esercizio finanziario 1991.
2. Al pagamento delle
rate di ammortamento si provvede con le procedure di cui al 5° comma dell art.
21 della presente legge. A tal fine, e istituito nel Bilancio per l esercizio
finanziario 1992 il cap. 1121030 finanziato per l importo di lire
28.671.000.000.
ALL.
OMISSIS
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