Legge Regionale 15 dicembre 1992, n. 16
Proroga legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 modificata dalla legge regionale 11 febbraio 1991, n. 2.
articolo unico 1. La validita delle norme di cui alla legge
regionale 11 maggio 1990, n. 30, così come modificata dalla legge regionale 11
febbraio 1991, n. 2, e prorogata alla data del 31 dicembre
1993.