Anno 1992
Numero 17
Data 15/12/1992
Abrogato No
Materia Trasporti;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 15 dicembre 1992, n. 17

Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1992, n. 5 « Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime ».



Articolo unico


L articolo 12 (Facolta della Giunta Regionale) della legge regionale 23 gennaio 1992, n. 5 Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime e sostituito dal seguente:

<< 1. E facolta della Giunta regionale autorizzare le aziende interessate, per motivi o situazioni particolari che le aziende medesime dovranno specificare nelle relative richieste, a rilasciare titoli di viaggio di tipologie diverse da quelle riportate al precedente articolo 2. Con il provvedimento di autorizzazione la Giunta regionale determina anche le modalita di calcolo dei prezzi che devono trovare applicazione sulle singole relazioni, unitamente alle modalita d uso.

2. Le aziende che esercitano autoservizi per non piu di cinque giorni nella settimana sono tenute a rilasciare, in relazione a quanto disposto dagli articoli 5 e 6, abbonamenti utilizzabili esclusivamente per detti autoservizi calcolati sulla base del coefficiente 10 per quelli settimanali e del coefficiente 42 per quelli mensili.

3. E altresì facolta della Giunta regionale autorizzare, a richiesta delle aziende interessate, tariffe superiori a quelle minime di cui al precedente articolo 3, quando cio risulti necessario per consentire alle aziende di raggiungere, con i prodotti del traffico, l aliquota minima determinata annualmente dal Ministero dei Trasporti, in attuazione dell art.6, comma primo, lett. b), della legge 10 aprile 1981, n. 151>>.