Legge Regionale 15 dicembre 1992, n. 17
Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1992, n. 5 « Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime ».
Articolo unico L articolo 12
(Facolta della Giunta Regionale) della legge regionale 23 gennaio 1992, n. 5
Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle
tariffe minime e sostituito dal seguente:
<< 1. E
facolta della Giunta regionale autorizzare le aziende interessate, per motivi o
situazioni particolari che le aziende medesime dovranno specificare nelle
relative richieste, a rilasciare titoli di viaggio di tipologie diverse da
quelle riportate al precedente articolo 2. Con il provvedimento di
autorizzazione la Giunta regionale determina anche le modalita di calcolo dei
prezzi che devono trovare applicazione sulle singole relazioni, unitamente alle
modalita d uso.
2. Le aziende che
esercitano autoservizi per non piu di cinque giorni nella settimana sono tenute
a rilasciare, in relazione a quanto disposto dagli articoli 5 e 6, abbonamenti
utilizzabili esclusivamente per detti autoservizi calcolati sulla base del
coefficiente 10 per quelli settimanali e del coefficiente 42 per quelli
mensili.
3. E altresì facolta
della Giunta regionale autorizzare, a richiesta delle aziende interessate,
tariffe superiori a quelle minime di cui al precedente articolo 3, quando cio
risulti necessario per consentire alle aziende di raggiungere, con i prodotti
del traffico, l aliquota minima determinata annualmente dal Ministero dei
Trasporti, in attuazione dell art.6, comma primo, lett. b), della legge 10
aprile 1981, n. 151>>.