Legge Regionale 20 gennaio 1993, n. 1 Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993.
Art. 11. Sino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di approvazione del bilancio di previsione per l anno 1993 e comunque
non oltre il 31 marzo 1993, e autorizzato l esercizio provvisorio del bilancio
regionale per l anno finanziario 1993 sulla base degli stati di previsione
delle entrate e delle spese per l anno 1992, come approvati con la legge
regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive modificazioni.
Art. 21. L autorizzazione
di cui al precedente art. 1 e limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di
spesa obbligatoria per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo
regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa
tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento
frazionati in dodicesimi.
2. In applicazione del
terzo comma dell art. 50 della legge regionale 30- 05- 1977, n. 17 e successive
modificazioni, e sospesa dal 1o gennaio 1993 e per la durata dell esercizio
provvisorio, l esecuzione delle spese non obbligatorie.
Art. 31. Le spese finanziate con fondi a destinazione
vincolata, assegnate alla Regione per l anno 1993, possono essere impegnate a
condizione che i fondi relativi siano stati accertati come entrate certe dalla
Ragioneria.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
|