Anno 1993
Numero 1
Data 20/01/1993
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Legge Regionale 20 gennaio 1993, n. 1

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993.



Art. 1


1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l anno 1993 e comunque non oltre il 31 marzo 1993, e autorizzato l esercizio provvisorio del bilancio regionale per l anno finanziario 1993 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l anno 1992, come approvati con la legge regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive modificazioni.


Art. 2


1. L autorizzazione di cui al precedente art. 1 e limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

2. In applicazione del terzo comma dell art. 50 della legge regionale 30- 05- 1977, n. 17 e successive modificazioni, e sospesa dal 1o gennaio 1993 e per la durata dell esercizio provvisorio, l esecuzione delle spese non obbligatorie.




Art. 3


1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l anno 1993, possono essere impegnate a condizione che i fondi relativi siano stati accertati come entrate certe dalla Ragioneria.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.