Legge Regionale 5 febbraio 1993, n. 2
Modifica dell' art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.
Articolo Unico 1. Al 3° comma dell
art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e aggiunto il seguente
capoverso:
<< Per gli
interventi edilizi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (Piani
Particolareggiati o Piani di Lottizzazione) approvati alla data del 6 giugno
1990 e ricadenti nelle fasce contermini alle zone boscate o coperte da macchia
mediterranea, la distanza dal limite del bosco da osservare nella edificazione
e quella prevista dagli stessi strumenti urbanistici, a condizione che tali
interventi non contrastino con le esigenze di tutela in relazione ai valori
paesaggistici della aree interessate >>.