Anno 1993
Numero 2
Data 05/02/1993
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 febbraio 1993, n. 2

Modifica dell' art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.



Articolo Unico


1. Al 3° comma dell art. 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e aggiunto il seguente capoverso:

<< Per gli interventi edilizi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione) approvati alla data del 6 giugno 1990 e ricadenti nelle fasce contermini alle zone boscate o coperte da macchia mediterranea, la distanza dal limite del bosco da osservare nella edificazione e quella prevista dagli stessi strumenti urbanistici, a condizione che tali interventi non contrastino con le esigenze di tutela in relazione ai valori paesaggistici della aree interessate >>.