Anno 1993
Numero 4
Data 08/03/1993
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 8 marzo 1993, n. 4

Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1993, n. 1: « Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993».



Articolo Unico


1. La legge regionale 20 gennaio 1993, n. 1 << Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l anno finanziario 1993 >> al primo comma dell art. 2 e così modificata:

<< 1. L autorizzazione di cui al precedente art. 1 e limitata ad un dodicesimo di spesa obbligatoria ed inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi >>.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.