Anno 1993
Numero 5
Data 23/03/1993
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Legge Regionale 23 marzo 1993, n. 5

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 «Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia».



Art. 1


1. La legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 << Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia >> e così modificata:

- il 3° comma dell art. 7 e sostituito dal seguente:

<< I programmi sono predisposti dall Assessorato competente entro il 30 giugno dell anno precedente a quello cui si riferiscono >>;

- l art. 8 e così sostituito:

<< I soggetti preposti all attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno tutte le informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi sulla base di apposite schede di rilevazione elaborate dall Assessorato regionale competente >>:

- l art. 32, 1° comma, e così sostituito:

<< I piani di riordino sono stati redatti dall Assessorato competente, che si avvale degli uffici del Genio Civile e degli enti strumentali operanti sul territorio, nonche di enti di ricerca e di organismi o istituti specializzati ai sensi dell art. 1 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 >>;

- l art. 33, 1° comma, e così modificato:

<< I progetti di piani di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell Assessorato competente >>,

- il 3° comma dell art. 46 e così modificato:

<< il Comitato tecnico e così composto:

a) dall Assessore al ramo, che lo presiede;

b) da due rappresentanti tecnici designati dall EAAP;

c) da un esperto designato dall Istituto Ricerche sulle Acque del CNR;

d) da cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;

e) da un dipendente regionale per ciascuno dei seguenti assessorati: Assessorato alle Politiche ambientali, Assessorato  allAgricoltura, Assessorato alla Sanita, Assessorato all Industria ed all Artigianato, Assessorato ai Lavori Pubblici;

f) dai coordinatori degli Uffici del Genio Civile;

g) da un esperto designato dall Ente Irrigazione >>;

- il 6° comma dell art. 46 e così modificato:

<< il COTRI si avvale di una segreteria il cui dirigente responsabile esercita le funzioni di Segretario e viene nominato con decreto del presidente della Giunta regionale >>;

- l art. 55 e così sostituito:

<< L Assessore al ramo, se delegato dal presidente della regione, esercita tutte le funzioni disciplinate dalla presente legge >>.




Art. 2


1. Agli adempimenti di cui al 1o comma dell art. 53 della legge 19 dicembre 1983, n. 24 provvedono gli Assessori in relazione alle competenze loro attribuite ai sensi dell art. 40, 1° comma, della legge 22 maggio 1971, n. 35, che si avvalgono delle strutture previste dal 2° e 3° comma dell art. 53 medesimo.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.