Legge Regionale 23 marzo 1993, n. 5
Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 «Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia».
Art. 11. La legge regionale
19 dicembre 1983, n. 24 << Tutela ed uso delle risorse idriche e
risanamento delle acque in Puglia >> e così
modificata:
- il 3° comma dell
art. 7 e sostituito dal seguente:
<< I programmi
sono predisposti dall Assessorato competente entro il 30 giugno dell anno
precedente a quello cui si riferiscono >>;
- l art. 8 e così
sostituito:
<< I soggetti
preposti all attuazione dei programmi pluriennali sono tenuti a fornire alla
Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno tutte le informazioni relative allo
stato di attuazione degli interventi sulla base di apposite schede di
rilevazione elaborate dall Assessorato regionale competente
>>:
- l art. 32, 1°
comma, e così sostituito:
<< I piani di
riordino sono stati redatti dall Assessorato competente, che si avvale degli
uffici del Genio Civile e degli enti strumentali operanti sul territorio,
nonche di enti di ricerca e di organismi o istituti specializzati ai sensi
dell art. 1 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45
>>;
- l art. 33, 1°
comma, e così modificato:
<< I progetti di
piani di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell
Assessorato competente >>,
- il 3° comma dell
art. 46 e così modificato:
<< il Comitato
tecnico e così composto:
a) dall Assessore al
ramo, che lo presiede;
b) da due
rappresentanti tecnici designati dall EAAP;
c) da un esperto
designato dall Istituto Ricerche sulle Acque del CNR;
d) da cinque esperti
designati dal Consiglio regionale con voto limitato ad
uno;
e) da un dipendente
regionale per ciascuno dei seguenti assessorati: Assessorato alle Politiche
ambientali, Assessorato allAgricoltura,
Assessorato alla Sanita, Assessorato all Industria ed all Artigianato,
Assessorato ai Lavori Pubblici;
f) dai coordinatori
degli Uffici del Genio Civile;
g) da un esperto
designato dall Ente Irrigazione >>;
- il 6° comma dell
art. 46 e così modificato:
<< il COTRI si
avvale di una segreteria il cui dirigente responsabile esercita le funzioni di
Segretario e viene nominato con decreto del presidente della Giunta regionale
>>;
- l art. 55 e così
sostituito:
<< L Assessore
al ramo, se delegato dal presidente della regione, esercita tutte le funzioni
disciplinate dalla presente legge >>.