Legge Regionale 11 maggio 1993, n. 8
Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale a manifestazioni di particolare interesse e di notevole rilevanza istituzionale.
Articolo unico 1. In occasione di
manifestazioni di particolare interesse e di notevole rilevanza istituzionale,
per le caratteristiche e le finalita perseguite, che si svolgono nel territorio
della Regione, puo essere richiesta, dagli enti ed associazioni interessate, la
concessione del patrocinio del Presidente del Consiglio
regionale.
2. Il Presidente del
Consiglio regionale, sentito l Ufficio di Presidenza, valutata la natura e
verificata la finalita della manifestazione, con atto motivato, concede il
richiesto patrocinio.