Anno 1993
Numero 11
Data 02/08/1993
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 2 agosto 1993, n. 11

Cooperazione della Regione Puglia con i paesi in via di sviluppo.



Art. 1

(Finalita)


1. La Regione Puglia sostiene la cultura della solidarieta e della pace fra i popoli.

2. A tal fine concorre a promuovere e a coordinare la partecipazione della comunita pugliese alle attivita di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ( PVS) secondo quanto disposto dalla legge 16 febbraio 1987, n. 49 e con le modalita previste nella presente legge.




Art. 2

(Obiettivi)


1. La Regione Puglia, per la finalita di cui al precedente art. 1, persegue i seguenti obiettivi:

a) educazione ai temi della cooperazione con i PVS;

b) formazione degli operatori della cooperazione con i PVS;

c) coordinamento in ambito regionale delle iniziative di cooperazione di cui all art. 2, comma 5, della legge 16 febbraio 1987, n. 49.




Art. 3

(Attivita)


1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 la Regione Puglia puo:

a) (obiettivo educazione)

a. 1 - promuovere, coordinare e sostenere iniziative finalizzate alla conoscenza da parte della popolazione pugliese delle culture proprie dei gruppi di immigrati extracomunitari mediante forme idonee di informazione;

a. 2 - promuovere, coordinare e sostenere la diffusione nella scuola di ogni ordine e grado della conoscenza delle problematiche connesse alla integrazione multietnica e multiculturale, dei temi della cooperazione internazionale, delle relative esperienze maturate nei PVS;

a. 3 - promuovere, coordinare e sostenere corsi di formazione per operatori di pace e sviluppo;

a. 4 - promuovere, coordinare e sostenere incontri ed attivita di scambi giovanili tra la popolazione pugliese e le popolazioni dei PVS;

a. 5 - favorire il mantenimento delle identita culturale propria dei gruppi di immigrati dai PVS, nel rispetto dei disposto dell art. 4 della legge regionale 11- 5- 1990, n. 29;

a. 6 - promuovere, coordinare e sostenere forme di collaborazione fra i soggetti istituzionali della ricerca scientifica ed i soggetti operatori di cooperazione;

a. 7 - organizzare ed attuare, d intesa con l Assessorato al lavoro, una Conferenza regionale biennale al fine di promuovere la partecipazione alle attivita di cooperazione con i PVS dei soggetti regionali pubblici e privati idonei a svolgere tali attivita;

a. 8 - organizzare e sostenere, d intesa con l Assessorato al lavoro, una mostra itinerante sulle esperienze estere ed italiane condotte nel campo della cooperazione con i PVS;

b) (obiettivo formazione)

b. 1 - promuovere, coordinare e sostenere attivita di formazione anche definite all interno di progetti di intervento nei PVS e rivolte:

- a cittadini pugliesi da impegnare in attivita di cooperazione con i PVS;

- a cittadini dei PVS immigrati in Puglia, ai fini di un loro reinserimenti nei Paesi di origine, anche con compiti di formatori, nel rispetto del disposto dell art. 6, comma 2, della LR 11- 5- 1990, n. 29;

c) (obiettivo coordinamento)

c. 1 - realizzare scambio sistematico di informazione fra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo( DGCS) ed i soggetti regionali idonei alla cooperazione con i PVS, anche mediante la partecipazione all Osservatorio  Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo;

c. 2 - fornire nell ambito regionale supporto organizzativo ad attivita di cooperazione promosse dalla DGCS, anche ai sensi dell art. 11 della legge 49/ 87;

c. 3 - promuovere progetti di sviluppo favorendo la partecipazione dell imprenditoria pugliese, ai sensi dell art. 7 della legge 16- 02- 1987, n. 49;

c. 4 - attuare iniziative di partnernariato, anche con impegni di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2;

c. 5 - promuovere e sostenere le iniziative delle ONG regionali idonee ai sensi dell art. 28 della legge 16- 02- 1987, n. 49;

c. 6 - favorire la costituzione di nuove ONG regionali;

c. 7 - favorire la partecipazione, anche di altri soggetti operatori di cooperazione, ed in particolare del volontariato.




Art. 4

(Programma delle attivita)


1. Il programma delle attivita di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del programma precedente, e approvato dal Consiglio regionale entro il mese di maggio di ciascun anno, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

2. Il programma, che viene trasmesso alla DGCS, individua obiettivi ed attivita anche pluriennali, definendone le priorita ed i singoli progetti.




Art. 5

(Commissione Tecnica per la Cooperazione e lo Sviluppo)


1. E istituita la Commissione Tecnica per la Cooperazione con i PVS (Commissione) con funzioni consultive in ordine al programma di cui al precedente art. 4.

2. La Commissione e nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed e convocata e presieduta dall Assessore competente.

3. La Commissione e presieduta dall Assessore delegato alla Cooperazione con i PVS ed e composta da:

a) due componenti espressi dalle ONG ritenute idonee dal Ministro Affari Esteri ai sensi della L. 16- 2- 87, n. 49 ed aventi sede legale ed operante nella Regione Puglia;

b) un componente espresso da ciascuno dei seguenti soggetti:

1) le Associazioni agricole;

2) le Associazioni degli industriali;

3) le Associazioni artigiane;

4) le Associazioni dei commercianti;

5) le Associazioni della piccola e media industria;

c) un componente designato da ciascuna delle tre OOSS piu rappresentative;

d) un componente dell associazionismo di volontariato, di documentata capacita ed esperienza in cooperazione, pace e sviluppo, operante a livello nazionale;

e) due rappresentanti designati dalle Associazioni cooperative piu rappresentative;

f) un componente delle Associazioni degli immigrati extracomunitari, iscritto nell Albo di cui all art. 13, comma 1, della legge regionale 11- 05- 1990, n. 29;

g) il coordinatore del Settore Programmazione;

h) il dirigente responsabile dell Ufficio Cooperazione PVS.

4. La Commissione e integrata di volta in volta, in relazione ai temi all ordine del giorno, dai coordinatori dei Settori interessati.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, soggetti con comprovata esperienza sugli specifici temi in discussione.

6. La Commissione esprime i propri pareri entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

7. La funzione di Segretario della Commissione e affidata ad un dipendente del Settore Programmazione.




Art. 6

(Coordinamento delle attivita)


1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvedera alla istituzione della struttura organizzativa necessaria per l espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge.


Art. 7

(Disposizione finanziaria)


1. Per le attivita di cui al precedente art. 3 si provvede:

a) mediante impiego delle relative assegnazioni statali, eventualmente disposte ai sensi dell art. 2 della legge 16- 02- 1987, n. 49;

b) mediante risorse proprie, definite con legge di bilancio.

2. La Regione puo anche avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra parte, anche internazionali, nonche di contributi e finanziamenti pubblici e privati da introitare su apposito capitolo.




Art. 8

(Norma transitoria)


1. In attesa della legge regionale di riorganizzazione degli uffici, la Giunta regionale si avvarra della struttura del Settore Programmazione per l espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge.