Legge Regionale 2 agosto 1993, n. 11 Cooperazione della Regione Puglia con i paesi in via di sviluppo.
Art. 1(Finalita) 1. La Regione Puglia
sostiene la cultura della solidarieta e della pace fra i
popoli.
2. A tal fine concorre
a promuovere e a coordinare la partecipazione della comunita pugliese alle
attivita di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ( PVS) secondo quanto
disposto dalla legge 16 febbraio 1987, n. 49 e con le modalita previste nella
presente legge.
Art. 2(Obiettivi) 1. La Regione Puglia,
per la finalita di cui al precedente art. 1, persegue i seguenti
obiettivi:
a) educazione ai temi
della cooperazione con i PVS;
b) formazione degli
operatori della cooperazione con i PVS;
c) coordinamento in
ambito regionale delle iniziative di cooperazione di cui all art. 2, comma 5,
della legge 16 febbraio 1987, n. 49.
Art. 3(Attivita) 1. Per il
perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 la Regione Puglia
puo:
a) (obiettivo
educazione)
a. 1 - promuovere,
coordinare e sostenere iniziative finalizzate alla conoscenza da parte della
popolazione pugliese delle culture proprie dei gruppi di immigrati
extracomunitari mediante forme idonee di informazione;
a. 2 - promuovere,
coordinare e sostenere la diffusione nella scuola di ogni ordine e grado della
conoscenza delle problematiche connesse alla integrazione multietnica e
multiculturale, dei temi della cooperazione internazionale, delle relative
esperienze maturate nei PVS;
a. 3 - promuovere,
coordinare e sostenere corsi di formazione per operatori di pace e
sviluppo;
a. 4 - promuovere,
coordinare e sostenere incontri ed attivita di scambi giovanili tra la
popolazione pugliese e le popolazioni dei PVS;
a. 5 - favorire il
mantenimento delle identita culturale propria dei gruppi di immigrati dai PVS,
nel rispetto dei disposto dell art. 4 della legge regionale 11- 5- 1990, n.
29;
a. 6 - promuovere,
coordinare e sostenere forme di collaborazione fra i soggetti istituzionali
della ricerca scientifica ed i soggetti operatori di
cooperazione;
a. 7 - organizzare ed
attuare, d intesa con l Assessorato al lavoro, una Conferenza regionale
biennale al fine di promuovere la partecipazione alle attivita di cooperazione
con i PVS dei soggetti regionali pubblici e privati idonei a svolgere tali
attivita;
a. 8 - organizzare e
sostenere, d intesa con l Assessorato al lavoro, una mostra itinerante sulle
esperienze estere ed italiane condotte nel campo della cooperazione con i
PVS;
b) (obiettivo
formazione)
b. 1 - promuovere,
coordinare e sostenere attivita di formazione anche definite all interno di
progetti di intervento nei PVS e rivolte:
- a cittadini pugliesi
da impegnare in attivita di cooperazione con i PVS;
- a cittadini dei PVS
immigrati in Puglia, ai fini di un loro reinserimenti nei Paesi di origine,
anche con compiti di formatori, nel rispetto del disposto dell art. 6, comma 2,
della LR 11- 5- 1990, n. 29;
c) (obiettivo
coordinamento)
c. 1 - realizzare
scambio sistematico di informazione fra la Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo( DGCS) ed i soggetti regionali idonei alla
cooperazione con i PVS, anche mediante la partecipazione all Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo
Sviluppo;
c. 2 - fornire nell
ambito regionale supporto organizzativo ad attivita di cooperazione promosse
dalla DGCS, anche ai sensi dell art. 11 della legge 49/
87;
c. 3 - promuovere
progetti di sviluppo favorendo la partecipazione dell imprenditoria pugliese,
ai sensi dell art. 7 della legge 16- 02- 1987, n. 49;
c. 4 - attuare
iniziative di partnernariato, anche con impegni di carattere finanziario, atte a
consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.
2;
c. 5 - promuovere e
sostenere le iniziative delle ONG regionali idonee ai sensi dell art. 28 della
legge 16- 02- 1987, n. 49;
c. 6 - favorire la
costituzione di nuove ONG regionali;
c. 7 - favorire la
partecipazione, anche di altri soggetti operatori di cooperazione, ed in
particolare del volontariato.
Art. 4(Programma
delle attivita) 1. Il programma delle
attivita di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, unitamente ad una
relazione sullo stato di attuazione del programma precedente, e approvato dal
Consiglio regionale entro il mese di maggio di ciascun anno, sentito il parere
della Commissione consiliare competente.
2. Il programma, che
viene trasmesso alla DGCS, individua obiettivi ed attivita anche pluriennali,
definendone le priorita ed i singoli progetti.
Art. 5(Commissione
Tecnica per la Cooperazione e lo Sviluppo) 1. E istituita la
Commissione Tecnica per la Cooperazione con i PVS (Commissione) con funzioni
consultive in ordine al programma di cui al precedente art.
4.
2. La Commissione e
nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed e convocata e
presieduta dall Assessore competente.
3. La Commissione e
presieduta dall Assessore delegato alla Cooperazione con i PVS ed e composta
da:
a) due componenti
espressi dalle ONG ritenute idonee dal Ministro Affari Esteri ai sensi della L.
16- 2- 87, n. 49 ed aventi sede legale ed operante nella Regione
Puglia;
b) un componente
espresso da ciascuno dei seguenti soggetti:
1) le Associazioni
agricole;
2) le Associazioni
degli industriali;
3) le Associazioni
artigiane;
4) le Associazioni dei
commercianti;
5) le Associazioni
della piccola e media industria;
c) un componente
designato da ciascuna delle tre OOSS piu rappresentative;
d) un componente dell
associazionismo di volontariato, di documentata capacita ed esperienza in
cooperazione, pace e sviluppo, operante a livello
nazionale;
e) due rappresentanti
designati dalle Associazioni cooperative piu
rappresentative;
f) un componente delle
Associazioni degli immigrati extracomunitari, iscritto nell Albo di cui all
art. 13, comma 1, della legge regionale 11- 05- 1990, n.
29;
g) il coordinatore del
Settore Programmazione;
h) il dirigente
responsabile dell Ufficio Cooperazione PVS.
4. La Commissione e
integrata di volta in volta, in relazione ai temi all ordine del giorno, dai
coordinatori dei Settori interessati.
5. Possono essere
chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto,
soggetti con comprovata esperienza sugli specifici temi in
discussione.
6. La Commissione
esprime i propri pareri entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli
atti.
7. La funzione di
Segretario della Commissione e affidata ad un dipendente del Settore
Programmazione.
Art. 6(Coordinamento delle attivita) 1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si
provvedera alla istituzione della struttura organizzativa necessaria per l
espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge.
Art. 7(Disposizione
finanziaria) 1. Per le attivita di
cui al precedente art. 3 si provvede:
a) mediante impiego
delle relative assegnazioni statali, eventualmente disposte ai sensi dell art.
2 della legge 16- 02- 1987, n. 49;
b) mediante risorse
proprie, definite con legge di bilancio.
2. La Regione puo
anche avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra parte, anche
internazionali, nonche di contributi e finanziamenti pubblici e privati da
introitare su apposito capitolo.
Art. 8(Norma
transitoria) 1. In attesa della legge regionale di
riorganizzazione degli uffici, la Giunta regionale si avvarra della struttura
del Settore Programmazione per l espletamento delle funzioni rivenienti dalla
presente legge.
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