Legge Regionale 2 agosto 1993, n. 12 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.
TITOLO 1GENERALITA
Art. 1(Oggetto della
legge) 1. In attuazione della
legge 17 maggio 1993, n°217, la presente legge disciplina l attivita delle
strutture ricettive extralberghiere.
Art. 2(Definizione delle
strutture) 1. Sono definite strutture
extralberghiere:
- case per
ferie;
- ostelli per la
gioventu;
- esercizi
affittacamere;
- case e appartamenti per
vacanze;
- alloggi
agrituristici.
Art. 3(Case per
ferie) 1. Sono << case per
ferie >> le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o
gruppi e gestite al di fuori dei canali normali commerciali, da enti pubblici,
associazioni o enti religiosi, operanti senza scopo di lucro, per il
conseguimento di finalita sociali, culturali, religiose o sportive, nonche da
enti o aziende per il soggiorno dei propri adempimenti e loro
familiari.
Art. 4(Ostelli per la
gioventu) 1. Sono << ostelli
per la gioventu >> le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e
il pernottamento dei giovani.
Art. 5(Affittacamere) 1. Sono << esercizi di
affittacamere >> le strutture composte da non piu di sei camere ubicate
in non piu di due appartamenti di uno stesso stabile nei quali sono forniti
alloggio e, eventualmente, servizi complementari. 2. La capacita ricettiva non
puo essere superiore a n. 12 posti letto. 3. L attivita di affittacamere
puo essere esercitata in modo complementare rispetto all esercizio di
ristorazione qualora sia svolta da un medesimo titolare in una struttura
immobiliare unitaria.
Art. 6(Case e appartamenti per
vacanze) 1. Sono << case e
appartamenti per vacanze >> gli immobili arredati e gestiti in forma
imprenditoriale per l affitto ai turisti di almeno tre case o appartamenti
senza offerta di servizi centralizzati e somministrazione di alimenti e bevande,
nel corso di una o piu stagioni, con contratti aventi validita non superiore a
tre mesi consecutivi e non inferiore a sette giorni.
2. Ai sensi dell art. 2082 del
codice civile si considera gestione imprenditoriale l attivita economica
organizzata e non occasionale per l affitto di appartamenti o case ad uso
turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio
ed altri simili.
Art. 7(Alloggi
agrituristici) 1. Sono << alloggi
agrituristici >> i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data
ospitalita ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati,
regolarmente iscritti all Albo regionale degli operatori agrituristici, che, ai
sensi dell art. 2135 cc, esercitano un attivita diretta alla coltivazione del
fondo.
2. L attivita di ospitalita
deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attivita secondaria e,
comunque, integrativa all attivita agricola secondo la normativa della legge
regionale vigente sull agriturismo.
3. Non possono essere adibite
all attivita di ospitalita persone non appartenenti al nucleo familiare dell
imprenditore o normalmente conviventi con esso e, comunque, nel rispetto del
terzo comma dell art. 239 bis cc.
TITOLO 2CARATTERISTICHE TECNICHE - FUNZIONALI
Art. 8(Case per
ferie) 1. Le case per ferie devono
possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - sanitari
comunali.
2. In particolare devono
avere:
- una superficie minima delle
camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e
mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per
ogni letto in piu.
Qualora il tipo di utenza della struttura lo
consenta, a ciascun letto puo essere sovrapposto un altro letto senza dover
incrementare superfici e cubature delle camere. Per il rispetto degli altri
rapporti si computano invece i posti letti effettivi;
- un wc ogni 10 posti letto, n.
1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, n. 1 lavabo ogni n. 6 posti
letto.
Nel
rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici
privati;
- l arredamento minimo per le
camere da letto deve essere composto da: letto, sedia o sgabello, scomparto
armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
- locale comune di soggiorno, di
norma distinto dalla sala pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq 0,50
per ogni posto letto effettivo;
- idonei dispositivi e mezzi
antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del
Fuoco;
- impianti elettrici conformi
alle norme ENPI - CEI;
- cassetta di pronto soccorso
con medicamenti indicato dall autorita sanitaria. che potra richiedere, in
relazione allubicazione, dimensioni ed
utenza dei complessi, l allestimento di un locale per
infermeria;
- telefono, di norma, ad uso
degli ospiti.
3. Le camere ed i servizi
dovranno essere disposti in settori separati per uomini e
donne.
4. Per tutto quanto non
espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le prescrizioni
sanitarie previste per le aziende alberghiere dal RD 24 maggio 1925, n. 1102 e
successive modificazioni.
Art. 9(Ostelli per la
gioventu) 1. Gli ostelli per la gioventu
devono avere le stesse caratteristiche tecniche e funzionali previste dal
precedente art. 8 della presente legge.
2. Negli ostelli per la
gioventu deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base,
anche la disponibilita di strutture e di servizi atti all appagamento di
finalita culturali, di svago, di sport e di
socializzazione.
3. Gli ostelli per la gioventu
possono essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di
gruppi autogestiti secondo autonome modalita organizzative, nell ambito e
sotto la responsabilita del titolare dell autorizzazione.
Art. 10(Affittacamere) 1. I locali destinati all
esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed
igienico - edilizie previste per i locali di abitazione del regolamento
comunale.
2. Gli affittacamere devono
assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti
servizi minimi di ospitalita compresi nel prezzo della
camera:
- pulizia dei locali ad ogni
cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla
settimana;
- cambio della biancheria ad
ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- fornitura di energia
elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto
destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi
destinati alla famiglia o ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono
essere dotati di un servizio igienico - sanitario completo di: wc, lavabo con
acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia,
specchio.
5. Per le camere da letto l
arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per
persona, armadio e cestino rifiuti.
Art. 11(Case e appartamenti per
vacanze) 1. Le strutture destinate all
attivita ricettiva per case e appartamenti per vacanze devono possedere i
requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dalle norme di legge e
regolamentari per i locali di civile abitazione.
2. L utilizzo di case ed
appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d uso dei
medesimi ai fini urbanistici.
3. Nella gestione delle case ed
appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi
essenziali:
- pulizie delle unita abitative
ad ogni cambio di cliente;
- fornitura di energia
elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
- assistenza di manutenzione
delle unita abitative, di riparazione e di sostituzione di arredi non
funzionali;
- servizio di recapito e
ricevimento degli ospiti.
4. La gestione di case ed
appartamenti per vacanza non puo, comunque, comprendere la somministrazione di
cibi e bevande ne l offerta di servizi centralizzati caratteristici delle
aziende alberghiere.
Art. 12(Alloggi
agrituristici) 1. I locali destinati all
esercizio di attivita agrituristica devono garantire una superficie minima, al
netto di ogni vano accessorio, di mq 8 per ogni posto letto e possedere le
caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie previste dal regolamento
comunale per le civili abitazioni.
2. Gli ingressi alle camere da
letto destinate agli ospiti devono avere accesso diretto senza attraversare i
locali o i servizi destinati alla famiglia dell imprenditore agricolo o ad
altro ospite.
3. Gli appartamenti o i locali
in genere di ospitalita devono essere dotati di un servizio igienico -
sanitario completo di wc con acqua corrente, lavabo e specchio, per ogni 8
persone o frazione di 8 superiore a 2, escluso le persone appartenenti al nucleo
familiare o conviventi dell imprenditore agricolo.
4. Per ogni camera da letto, l
arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per
persona, armadio e cestino da rifiuti.
5. L utilizzo di immobili
rurali per l esercizio di alloggio agrituristico non comporta modifiche di
destinazione d uso dei medesimi ai fini urbanistici.
6. I locali degli alloggi
agrituristici devono far parte della struttura dell azienda ed essere siti, di
norma, nell ambito domestico dell imprenditore o in contiguita dello stesso
in modo da consentire un rapporto costante di ospitalita.
7. Negli alloggi agrituristici
possono essere somministrati solo cibi e bevande di prodotti propri o di quelli
tipici locali.
TITOLO 3OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
Art. 13(Autorizzazione di
esercizio) 1. Per ottenere l
autorizzazione all esercizio delle strutture ricettive extralberghiere di cui
all art. 2 della presente legge, i titolari o i gestori di esercizio devono
presentare al Comune competente per territorio apposita domanda sulla base di
quanto previsto dai successivi artt. 14, 15, 16 e 17 della presente
legge.
Art. 14(Case per ferie e ostelli per la
gioventu) 1. L esercizio dell attivita
ricettiva delle case per ferie e degli ostelli per la gioventu e soggetto ad
autorizzazione comunale, previa stipula di apposita convenzione che individua e
regola:
- i soggetti che possono
utilizzare la struttura nel rispetto dei precedenti artt. 3 e 4 della presente
legge;
-il tipo dei servizi in rapporto
alle finalita cui la struttura e finalizzata e definiti dai precedentiartt. 8
e 9;
- le
tariffe;
- la durata minima della
permanenza degli ospiti;
- il numero dei posti letto
negli ostelli per la gioventu da riservare ai giovani in
transito;
- il regolamento per l uso
della struttura;
- il tipo di gestione che deve
garantire l uso delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle
finalita per cui e autorizzato il complesso;
- le modalita ed i limiti di
utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventu
periodi in cui sono occupati dall utenza giovanile;
- i periodi di
apertura.
2. L autorizzazione all
esercizio puo comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente
alle sole persone alloggiate e alle altre che possono utilizzare la struttura in
conformita alle finalita sociali cui la stessa e destinata e nei limiti
stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune.
3. Oltre all autorizzazione di
cui al precedente comma, il Comune puo rilasciare a Enti Pubblici, associazioni
od Enti religiosi, apposito << nulla - osta >> all utilizzo degli
immobili non destinati abitualmente alla ricettivita collettiva, in occasione
di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a 30
giorni.
Art. 15(Esercizi di
affittacamere) 1. Chi intende esercita l
attivita di affittacamere deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune
competente per territorio.
2. Ai sensi dell art. 6 del DPR
n. 375 del 4- 8- 88, qualora l attivita di affittacamere venga esercitata nei
modi previsti dall ultimo comma del precedente art. 5 della seguente legge, il
titolare dell esercizio e obbligato ad iscriversi alla sezione speciale del
registro degli esercenti il commercio previsto dallart. 5 della legge 27 maggio
1983, n. 217.
3. Nell autorizzazione comunale
devono essere specificati i seguenti elementi:
- generalita del titolare dell
esercizio;
- numero ed ubicazione dei vani
destinati all attivita ricettiva;
- numero dei posti
letto;
- servizi igienici a
disposizione degli ospiti;
- servizi accessori
offerti;
- periodi in cui viene offerta
l ospitalita;
-
classificazione;
- eventuale servizio di
ristorazione.
Art. 16(Case e appartamenti per
vacanze) 1. L attivita di gestione di
case e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale e soggetta a
preventiva autorizzazione del Comune competente per territorio ove sono ubicati
gli immobili.
2. Nell autorizzazione devono
essere specificati i seguenti elementi:
- generalita del
richiedente;
- generalita del rappresentante
legale della gestione, qualora l attivita non sia esercitata direttamente dal
titolare dell immobile;
- periodi di attivita dell
esercizio;
- caratteristiche e modalita di
prestazione dei servizi;
- ubicazione e caratteristiche
delle case e appartamenti che vengono gestiti.
3. Il titolare dell
autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze e tenuto a comunicare
al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli
appartamenti di cui dispone per la gestione.
4. Il titolare o il gestore
dell attivita ricettiva di cui al presente articolo e tenuto a iscriversi
alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall
art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.
5. Per speciali esigenze
connesse a festivita o manifestazioni di interesse locale, o per particolari
periodi dell anno, il Sindaco puo, con singoli provvedimenti motivati,
consentire deroghe nei limiti stabiliti dal 1o comma del precedente art.
6.
Art. 17(Alloggi
agrituristici) 1. L esercizio dell attivita
agrituristica e soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Nella domanda per ottenere l
autorizzazione di esercizio l interessato deve
dichiarare:
- di essere iscritto nell
apposito albo regionale degli operatori agrituristici;
- generalita del
dichiarante;
- caratteristiche e dimensioni
dell azienda agricola;
- numero e ubicazione dei vani
destinati all attivita ricettiva;
- numero dei posti
letto;
- servizi igienici a
disposizione degli ospiti;
- servizi accessori
offerti;
- periodi in cui viene data
ospitalita e, comunque, non inferiore a 60 giorni l
anno;
- prezzi massimi che s
intendono praticare per ogni servizio e prestazione.
TITOLO 4NORME COMUNI
Art. 18(Accertamenti dei
requisiti) 1. Il Comune provvede al
rilascio dell autorizzazione per l esercizio delle attivita di cui agli
articoli precedenti della presente legge dopo aver accertato la sussistenza di
tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti nonche di quelli previsti
dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle leggi di PS approvato con RDL 18
giugno 1931, n. 773.
2. Gli accertamenti dei
requisiti strutturali sono effettuati dal Comune
attraverso:
a) sopralluoghi diretti di
personale tecnico all uopo abilitato;
b) dichiarazione, sottoscritta
dall interessato e controfirmata da un tecnico abilitato, attestante la
conformita delle strutture e dell impiantistica connessa agli specifici
requisiti tecnico - funzionali.
Art. 19(Rinnovi e dichiarazioni
annuali) 1. L autorizzazione,
anche a carattere stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di
domanda, di norma mediante vidimazione sull atto originale, previo pagamento
delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi
titolo.
Art. 20(Comunicazioni del
provvedimento) 1. Il Comune, nel rilasciare le
autorizzazioni, deve dare contestualmente comunicazione all Assessorato
regionale al Turismo e all Ente Turistico competente per
territorio.
2. Analoga comunicazione deve
essere fatta anche per le diffide, sospensioni, revoche e
cessazioni.
Art. 21(Diffida, sospensioni,
revoca) 1. Ferme restando le competenze
in materia delle Autorita di Pubblica Sicurezza, l autorizzazione all
esercizio delle attivita ricettive disciplinate dalla presente legge e
revocata dal Comune nei seguenti casi:
a) qualora vengano a mancare uno
o piu requisiti necessari per il rilascio;
b) qualora l attivita venga a
risultare dannosa o contraria agli scopi per i quali era stata
rilasciata.
2. Nei casi di irregolarita
minori, il Comune puo procedere alla diffida e alla successiva sospensione
temporanea
dellautorizzazione.
Art. 22(Cessazione temporanea dell
attivita ricettiva) 1. Il titolare di una delle
strutture di cui agli articoli precedenti della presente legge che intenda
procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell attivita deve
darne preventiva comunicazione al Comune.
2. Il periodo di sospensione
temporanea dell attivita non puo essere superiore a sei mesi, prorogabile dal
Comune, per fondati motivi, di altri sei mesi.
Decorso tale termine l
attivita si intende definitivamente cessata.
Art. 23(Riepiloghi
annuali) 1. Il Comune e tenuto a
trasmettere all Assessorato regionale al Turismo e all Ente Turistico
competente per territorio i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in
attivita.
2. Il riepilogo di cui al comma
precedente deve essere trasmesso improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni
anno.
Art. 24(Denuncia e pubblicita dei
prezzi) 1. I gestori o i titolari delle
strutture ricettive indicate nella presente legge devono presentare
allAmministrazione provinciale competente per territorio e, per conoscenza,
all Assessorato regionale al Turismo apposita denuncia dei prezzi nel rispetto
delle procedure indicate dalla legge 25- 8- 1991, n.284 e dall art. 4 del
Decreto del 16- 10- 1991.
2. Ai sensi del quinto comma
dell art. 4 del Decreto 16- 10- 1991, la mancata o incompleta comunicazione
della denuncia dei prezzi entro i termini previsti comporta l implicita
conferma delle precedenti tariffe, salva, in ogni caso, l applicazione delle
sanzioni di cui all art. 30 della presente legge.
3. E fatto obbligo ai gestori
di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell ufficio di
ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi
conformemente alla denuncia vidimata di cui al primo comma del presente
articolo.
4. La tabella e il cartellino
dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e
tedesco sono predisposti secondo le indicazioni della Regione e vengono forniti
dall Amministrazione provinciale competente per territorio.
Art. 25(Classificazione e comparazione
ai fini tributari) 1. Gli alloggi utilizzati
per l esercizio di affittacamere sono classificati dal Comune, ai fini della
comparazione alle categorie previste dal Decreto Legislativo n. 230 del 22- 6-
1991, lettera f), numero d ordine 7.
Art. 26(Denuncia dei dati
statistici) 1. I gestori o i titolari
delle strutture ricettive indicate nella presente legge devono presentare, entro
il quinto giorno del mese successivo, all Ente turistico competente per
territorio, i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico sulla
base delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 27(Funzioni di vigilanza e
controllo) 1. Ferme restando le competenze
dell Autorita di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo
sull osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge sono
esercitate dal Comune.
2. La regione verifica che sia
data attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge mediante controlli
ispettivi per mezzo di personale proprio o avvalendosi del personale dell Ente
Turistico competente per territorio espressamente incaricato dallAssessorato regionale al
Turismo.
Art. 28(Osservanza di norme statali e
regionali) 1. E fatta salva l
osservanza di norme statali e regionali che regolano l esercizio dell
attivita ricettiva non prevista dalla presente legge e, in particolare, di
quelle riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni,
la tutela igienico - sanitaria e l uso e la tutela del suolo.
Art. 29(Accertamento delle violazioni e
irrogazioni delle sanzioni) 1. L accertamento delle
violazioni e l irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono
effettuati dal Comune cui spetta l esercizio della vigilanza ed al quale sono
devoluti i proventi delle sanzioni previste dal successivo art. 30 in base alla
vigente normativa regionale in materia << Norme di attuazione della Legge
24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale >> e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 30(Sanzioni) 1. Ferma restando l
applicazione delle norme penali, chiunque pone in esercizio una delle strutture
ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto dell autorizzazione e
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L.1.000.000 e L.
3.000.000;
- chiunque trasgredisce agli
obblighi previsti dal 1° comma del precedente articolo 24 e soggetto al
pagamento della sanzione da L. 500.000 a L .1.500.000;
- il ritardato adempimento nei
termini di cui al 1° comma dell art. 24 della presente legge e soggetto alla
sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 500.000;
- l omessa esposizione di
tabelle e cartellini prezzi di cui al 4° comma dell art. 24 della presente
legge comporta la sanzione amministrativa da
L. 250.000 a L. 500.000;
- l applicazione dei prezzi
superiori a quelli denunziati, oltre alle sanzioni previste dalla vigente
normativa statale in materia di prezzi, comporta anche il pagamento di una pena
pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.000.000;
- il superamento della capacita
ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa del pagamento della
somma da L. 500.000 a L. 750.000.
2. E soggetto all applicazione
di sanzioni amministrative, con il pagamento della somma a L. 1.500.000 a L.
3.000.000, il titolare di esercizio che attribuisca al proprio esercizio, con
scritti, stampati o con qualsiasi altro modo, una denominazione o una insegna
diversa da quella autorizzata oppure afferma la sussistenza di attrezzature non
conformi a quelle effettivamente esistenti.
3. La mancata denuncia dei dati
statistici di cui all art. 26 della presente legge e soggetta alle sanzioni
previste dall art. 11 del DL 6 giugno 1989, n° 322.
Art. 31(Disposizioni transitorie e
finali) 1. Entro un biennio dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive gia operanti,
ai fini del proseguimento dell attivita ricettiva, devono essere adeguate alle
caratteristiche funzionali ed ai requisiti di cui alla presente
legge.
2. Entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i titolari o legali rappresentanti delle
strutture ricettive denominate << esercizi di affittacamere >> e
<< case e appartamenti per vacanze >> devono presentare domanda al
Comune in cui e ubicata la struttura per ottenere l autorizzazione di cui alle
disposizioni della presente legge.
3. Per quanto non espressamente
disciplinato dalla presente legge si rinvia, in quanto compatibile, alla
normativa statale.
Art. 32(Enti Turistici
territoriali) 1. In attesa della riforma
dell intero settore turistico regionale, le competenze attribuite dalla
presente legge agli Enti turistici competenti per territorio vengono esercitate
dagli Enti Provinciali per il Turismo fino alla data di costituzione delle
Aziende di promozione Turistica( AAPPTT).
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