Anno 1993
Numero 12
Data 02/08/1993
Abrogato No
Materia Turismo;
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Legge Regionale 2 agosto 1993, n. 12

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.



TITOLO 1

GENERALITA





Art. 1

(Oggetto della legge)


1. In attuazione della legge 17 maggio 1993, n°217, la presente legge disciplina l attivita delle strutture ricettive extralberghiere.




Art. 2

(Definizione delle strutture)


1. Sono definite strutture extralberghiere:

- case per ferie;

- ostelli per la gioventu;

- esercizi affittacamere;

- case e appartamenti per vacanze;

- alloggi agrituristici.




Art. 3

(Case per ferie)


1. Sono << case per ferie >> le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei canali normali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalita sociali, culturali, religiose o sportive, nonche da enti o aziende per il soggiorno dei propri adempimenti e loro familiari.




Art. 4

(Ostelli per la gioventu)


1. Sono << ostelli per la gioventu >> le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.




Art. 5

(Affittacamere)


1. Sono << esercizi di affittacamere >> le strutture composte da non piu di sei camere ubicate in non piu di due appartamenti di uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. La capacita ricettiva non puo essere superiore a n. 12 posti letto.

3. L attivita di affittacamere puo essere esercitata in modo complementare rispetto all esercizio di ristorazione qualora sia svolta da un medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria.




Art. 6

(Case e appartamenti per vacanze)


1. Sono << case e appartamenti per vacanze >> gli immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l affitto ai turisti di almeno tre case o appartamenti senza offerta di servizi centralizzati e somministrazione di alimenti e bevande, nel corso di una o piu stagioni, con contratti aventi validita non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a sette giorni.

2. Ai sensi dell art. 2082 del codice civile si considera gestione imprenditoriale l attivita economica organizzata e non occasionale per l affitto di appartamenti o case ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio ed altri simili.




Art. 7

(Alloggi agrituristici)


1. Sono << alloggi agrituristici >> i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalita ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti all Albo regionale degli operatori agrituristici, che, ai sensi dell art. 2135 cc, esercitano un attivita diretta alla coltivazione del fondo.

2. L attivita di ospitalita deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attivita secondaria e, comunque, integrativa all attivita agricola secondo la normativa della legge regionale vigente sull agriturismo.

3. Non possono essere adibite all attivita di ospitalita persone non appartenenti al nucleo familiare dell imprenditore o normalmente conviventi con esso e, comunque, nel rispetto del terzo comma dell art. 239 bis cc.




TITOLO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE - FUNZIONALI





Art. 8

(Case per ferie)


1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - sanitari comunali.

2. In particolare devono avere:

- una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in piu.

   Qualora il tipo di utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto puo essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere. Per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letti effettivi;

- un wc ogni 10 posti letto, n. 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, n. 1 lavabo ogni n. 6 posti letto.

   Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

- l arredamento minimo per le camere da letto deve essere composto da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

- locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq 0,50 per ogni posto letto effettivo;

- idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;

- impianti elettrici conformi alle norme ENPI - CEI;

- cassetta di pronto soccorso con medicamenti indicato dall autorita sanitaria. che potra richiedere, in relazione  allubicazione, dimensioni ed utenza dei complessi, l allestimento di un locale per infermeria;

- telefono, di norma, ad uso degli ospiti.

3. Le camere ed i servizi dovranno essere disposti in settori separati per uomini e donne.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal RD 24 maggio 1925, n. 1102 e successive modificazioni.




Art. 9

(Ostelli per la gioventu)


1. Gli ostelli per la gioventu devono avere le stesse caratteristiche tecniche e funzionali previste dal precedente art. 8 della presente legge.

2. Negli ostelli per la gioventu deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilita di strutture e di servizi atti all appagamento di finalita culturali, di svago, di sport e di socializzazione.

3. Gli ostelli per la gioventu possono essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalita organizzative, nell ambito e sotto la responsabilita del titolare dell autorizzazione.




Art. 10

(Affittacamere)


1. I locali destinati all esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - edilizie previste per i locali di abitazione del regolamento comunale.

2. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalita compresi nel prezzo della camera:

- pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;

- cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico - sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.

5. Per le camere da letto l arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.




Art. 11

(Case e appartamenti per vacanze)


1. Le strutture destinate all attivita ricettiva per case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dalle norme di legge e regolamentari per i locali di civile abitazione.

2. L utilizzo di case ed appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d uso dei medesimi ai fini urbanistici.

3. Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali:

- pulizie delle unita abitative ad ogni cambio di cliente;

- fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;

- assistenza di manutenzione delle unita abitative, di riparazione e di sostituzione di arredi non funzionali;

- servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.

4. La gestione di case ed appartamenti per vacanza non puo, comunque, comprendere la somministrazione di cibi e bevande ne l offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.




Art. 12

(Alloggi agrituristici)


1. I locali destinati all esercizio di attivita agrituristica devono garantire una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 8 per ogni posto letto e possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie previste dal regolamento comunale per le civili abitazioni.

2. Gli ingressi alle camere da letto destinate agli ospiti devono avere accesso diretto senza attraversare i locali o i servizi destinati alla famiglia dell imprenditore agricolo o ad altro ospite.

3. Gli appartamenti o i locali in genere di ospitalita devono essere dotati di un servizio igienico - sanitario completo di wc con acqua corrente, lavabo e specchio, per ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, escluso le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi dell imprenditore agricolo.

4. Per ogni camera da letto, l arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino da rifiuti.

5. L utilizzo di immobili rurali per l esercizio di alloggio agrituristico non comporta modifiche di destinazione d uso dei medesimi ai fini urbanistici.

6. I locali degli alloggi agrituristici devono far parte della struttura dell azienda ed essere siti, di norma, nell ambito domestico dell imprenditore o in contiguita dello stesso in modo da consentire un rapporto costante di ospitalita.

7. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati solo cibi e bevande di prodotti propri o di quelli tipici locali.




TITOLO 3

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI





Art. 13

(Autorizzazione di esercizio)


1. Per ottenere l autorizzazione all esercizio delle strutture ricettive extralberghiere di cui all art. 2 della presente legge, i titolari o i gestori di esercizio devono presentare al Comune competente per territorio apposita domanda sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 14, 15, 16 e 17 della presente legge.




Art. 14

(Case per ferie e ostelli per la gioventu)


1. L esercizio dell attivita ricettiva delle case per ferie e degli ostelli per la gioventu e soggetto ad autorizzazione comunale, previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- i soggetti che possono utilizzare la struttura nel rispetto dei precedenti artt. 3 e 4 della presente legge;

-il tipo dei servizi in rapporto alle finalita cui la struttura e finalizzata e definiti dai precedentiartt. 8 e 9;

- le tariffe;

- la durata minima della permanenza degli ospiti;

- il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventu da riservare ai giovani in transito;

- il regolamento per l uso della struttura;

- il tipo di gestione che deve garantire l uso delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalita per cui e autorizzato il complesso;

- le modalita ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventu periodi in cui sono occupati dall utenza giovanile;

- i periodi di apertura.

2. L autorizzazione all esercizio puo comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e alle altre che possono utilizzare la struttura in conformita alle finalita sociali cui la stessa e destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune.

3. Oltre all autorizzazione di cui al precedente comma, il Comune puo rilasciare a Enti Pubblici, associazioni od Enti religiosi, apposito << nulla - osta >> all utilizzo degli immobili non destinati abitualmente alla ricettivita collettiva, in occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a 30 giorni.




Art. 15

(Esercizi di affittacamere)


1. Chi intende esercita l attivita di affittacamere deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune competente per territorio.

2. Ai sensi dell art. 6 del DPR n. 375 del 4- 8- 88, qualora l attivita di affittacamere venga esercitata nei modi previsti dall ultimo comma del precedente art. 5 della seguente legge, il titolare dell esercizio e obbligato ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dallart. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.

3. Nell autorizzazione comunale devono essere specificati i seguenti elementi:

- generalita del titolare dell esercizio;

- numero ed ubicazione dei vani destinati all attivita ricettiva;

- numero dei posti letto;

- servizi igienici a disposizione degli ospiti;

- servizi accessori offerti;

- periodi in cui viene offerta l ospitalita;

- classificazione;

- eventuale servizio di ristorazione.




Art. 16

(Case e appartamenti per vacanze)


1. L attivita di gestione di case e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale e soggetta a preventiva autorizzazione del Comune competente per territorio ove sono ubicati gli immobili.

2. Nell autorizzazione devono essere specificati i seguenti elementi:

- generalita del richiedente;

- generalita del rappresentante legale della gestione, qualora l attivita non sia esercitata direttamente dal titolare dell immobile;

- periodi di attivita dell esercizio;

- caratteristiche e modalita di prestazione dei servizi;

- ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.

3. Il titolare dell autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze e tenuto a comunicare al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

4. Il titolare o il gestore dell attivita ricettiva di cui al presente articolo e tenuto a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.

5. Per speciali esigenze connesse a festivita o manifestazioni di interesse locale, o per particolari periodi dell anno, il Sindaco puo, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe nei limiti stabiliti dal 1o comma del precedente art. 6.




Art. 17

(Alloggi agrituristici)


1. L esercizio dell attivita agrituristica e soggetta ad autorizzazione comunale.

2. Nella domanda per ottenere l autorizzazione di esercizio l interessato deve dichiarare:

- di essere iscritto nell apposito albo regionale degli operatori agrituristici;

- generalita del dichiarante;

- caratteristiche e dimensioni dell azienda agricola;

- numero e ubicazione dei vani destinati all attivita ricettiva;

- numero dei posti letto;

- servizi igienici a disposizione degli ospiti;

- servizi accessori offerti;

- periodi in cui viene data ospitalita e, comunque, non inferiore a 60 giorni l anno;

- prezzi massimi che s intendono praticare per ogni servizio e prestazione.




TITOLO 4

NORME COMUNI





Art. 18

(Accertamenti dei requisiti)


1. Il Comune provvede al rilascio dell autorizzazione per l esercizio delle attivita di cui agli articoli precedenti della presente legge dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti nonche di quelli previsti dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle leggi di PS approvato con RDL 18 giugno 1931, n. 773.

2. Gli accertamenti dei requisiti strutturali sono effettuati dal Comune attraverso:

a) sopralluoghi diretti di personale tecnico all uopo abilitato;

b) dichiarazione, sottoscritta dall interessato e controfirmata da un tecnico abilitato, attestante la conformita delle strutture e dell impiantistica connessa agli specifici requisiti tecnico - funzionali.




Art. 19

(Rinnovi e dichiarazioni annuali)


1. L autorizzazione, anche a carattere stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.




Art. 20

(Comunicazioni del provvedimento)


1. Il Comune, nel rilasciare le autorizzazioni, deve dare contestualmente comunicazione all Assessorato regionale al Turismo e all Ente Turistico competente per territorio.

2. Analoga comunicazione deve essere fatta anche per le diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.




Art. 21

(Diffida, sospensioni, revoca)


1. Ferme restando le competenze in materia delle Autorita di Pubblica Sicurezza, l autorizzazione all esercizio delle attivita ricettive disciplinate dalla presente legge e revocata dal Comune nei seguenti casi:

a) qualora vengano a mancare uno o piu requisiti necessari per il rilascio;

b) qualora l attivita venga a risultare dannosa o contraria agli scopi per i quali era stata rilasciata.

2. Nei casi di irregolarita minori, il Comune puo procedere alla diffida e alla successiva sospensione temporanea  dellautorizzazione.





Art. 22

(Cessazione temporanea dell attivita ricettiva)


1. Il titolare di una delle strutture di cui agli articoli precedenti della presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell attivita deve darne preventiva comunicazione al Comune.

2. Il periodo di sospensione temporanea dell attivita non puo essere superiore a sei mesi, prorogabile dal Comune, per fondati motivi, di altri sei mesi.

Decorso tale termine l attivita si intende definitivamente cessata.




Art. 23

(Riepiloghi annuali)


1. Il Comune e tenuto a trasmettere all Assessorato regionale al Turismo e all Ente Turistico competente per territorio i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attivita.

2. Il riepilogo di cui al comma precedente deve essere trasmesso improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.




Art. 24

(Denuncia e pubblicita dei prezzi)


1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate nella presente legge devono presentare allAmministrazione provinciale competente per territorio e, per conoscenza, all Assessorato regionale al Turismo apposita denuncia dei prezzi nel rispetto delle procedure indicate dalla legge 25- 8- 1991, n.284 e dall art. 4 del Decreto del 16- 10- 1991.

2. Ai sensi del quinto comma dell art. 4 del Decreto 16- 10- 1991, la mancata o incompleta comunicazione della denuncia dei prezzi entro i termini previsti comporta l implicita conferma delle precedenti tariffe, salva, in ogni caso, l applicazione delle sanzioni di cui all art. 30 della presente legge.

3. E fatto obbligo ai gestori di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell ufficio di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente alla denuncia vidimata di cui al primo comma del presente articolo.

4. La tabella e il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni della Regione e vengono forniti dall Amministrazione provinciale competente per territorio.




Art. 25

(Classificazione e comparazione ai fini tributari)


1. Gli alloggi utilizzati per l esercizio di affittacamere sono classificati dal Comune, ai fini della comparazione alle categorie previste dal Decreto Legislativo n. 230 del 22- 6- 1991, lettera f), numero d ordine 7.




Art. 26

(Denuncia dei dati statistici)


1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate nella presente legge devono presentare, entro il quinto giorno del mese successivo, all Ente turistico competente per territorio, i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia.




Art. 27

(Funzioni di vigilanza e controllo)


1. Ferme restando le competenze dell Autorita di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitate dal Comune.

2. La regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge mediante controlli ispettivi per mezzo di personale proprio o avvalendosi del personale dell Ente Turistico competente per territorio espressamente incaricato  dallAssessorato regionale al Turismo.




Art. 28

(Osservanza di norme statali e regionali)


1. E fatta salva l osservanza di norme statali e regionali che regolano l esercizio dell attivita ricettiva non prevista dalla presente legge e, in particolare, di quelle riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico - sanitaria e l uso e la tutela del suolo.




Art. 29

(Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni)


1. L accertamento delle violazioni e l irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati dal Comune cui spetta l esercizio della vigilanza ed al quale sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dal successivo art. 30 in base alla vigente normativa regionale in materia << Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale >> e successive modificazioni ed integrazioni.




Art. 30

(Sanzioni)


1. Ferma restando l applicazione delle norme penali, chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto dell autorizzazione e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di  L.1.000.000 e L. 3.000.000;

- chiunque trasgredisce agli obblighi previsti dal 1° comma del precedente articolo 24 e soggetto al pagamento della sanzione da L. 500.000 a L .1.500.000;

- il ritardato adempimento nei termini di cui al 1° comma dell art. 24 della presente legge e soggetto alla sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 500.000;

- l omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi di cui al 4° comma dell art. 24 della presente legge comporta la sanzione amministrativa da  L. 250.000 a L. 500.000;

- l applicazione dei prezzi superiori a quelli denunziati, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa statale in materia di prezzi, comporta anche il pagamento di una pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.000.000;

- il superamento della capacita ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 500.000 a L. 750.000.

2. E soggetto all applicazione di sanzioni amministrative, con il pagamento della somma a L. 1.500.000 a L. 3.000.000, il titolare di esercizio che attribuisca al proprio esercizio, con scritti, stampati o con qualsiasi altro modo, una denominazione o una insegna diversa da quella autorizzata oppure afferma la sussistenza di attrezzature non conformi a quelle effettivamente esistenti.

3. La mancata denuncia dei dati statistici di cui all art. 26 della presente legge e soggetta alle sanzioni previste dall art. 11 del DL 6 giugno 1989, n° 322.




Art. 31

(Disposizioni transitorie e finali)


1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive gia operanti, ai fini del proseguimento dell attivita ricettiva, devono essere adeguate alle caratteristiche funzionali ed ai requisiti di cui alla presente legge.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari o legali rappresentanti delle strutture ricettive denominate << esercizi di affittacamere >> e << case e appartamenti per vacanze >> devono presentare domanda al Comune in cui e ubicata la struttura per ottenere l autorizzazione di cui alle disposizioni della presente legge.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia, in quanto compatibile, alla normativa statale.




Art. 32

(Enti Turistici territoriali)


1. In attesa della riforma dell intero settore turistico regionale, le competenze attribuite dalla presente legge agli Enti turistici competenti per territorio vengono esercitate dagli Enti Provinciali per il Turismo fino alla data di costituzione delle Aziende di promozione Turistica( AAPPTT).