Legge Regionale 5 agosto 1993, n. 13 Legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 concernente « Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993 e pluriennale 1993 -' 95». Riesame delle disposizioni di legge coinvolte dal rinvio del Governo della Repubblica.
Art. 1(Mutuo per il
risanamento della situazione debitoria della Regione al 31/ 12/ 1990. Enti
finanziatori) 1. Il secondo e terzo comma dell art. 15 della lr 19/ 6/
1993, n. 9 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
<< Al
finanziamento della spesa autorizzata dal 1° comma del presente articolo, per l
ammontare complessivo di lire 1.429.108.985.480, si provvede mediante la
contrazione di mutuo con gli Enti finanziatori individuati dall art. 20 della
legge 19 marzo 1993, n. 68. La Regione attiva le procedure di contrazione del
mutuo nell ambito delle vigenti disposizioni ai sensi dell art. 20 della 19/
3/ 1993, n. 68.
Gli oneri relativi
alle quote di ammortamento di capitale ed interessi del mutuo di cui al
precedente comma trovano copertura sul bilancio per l esercizio finanziario
1994 >>.
Art. 2(Riordino dei
servizi sanitari) 1. Entro il 31 ottobre
1993 il Consiglio regionale approva il piano di riordino dei servizi sanitari in
attuazione dell art. 4 della legge 30/ 12/ 1991, n. 412.
2. Il piano di
riordino di cui al primo comma stabilisce i limiti del convezionamento con le
strutture ed i presidi privati nonche della relativa
spesa.
3. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del piano di riordino di cui ai commi
precedenti, la Giunta regionale, in esecuzione delle prescrizioni del piano,
provvede al deconvenzionamento con le istituzioni private per la riabilitazione
e con le case di cura private.
4. Entro trenta giorni
dalla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma precedente,
le unita sanitarie locali provvedono al riconvenzionamento secondo i fabbisogni
ed i criteri fissati dal Consiglio regionale.
5. Dalla data del
riconvenzionamento, ferma la competenza della Giunta regionale a determinate le
diarie di degenza, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale, nel
quadro della normativa statale e regionale, nonche la competenza generale in
materia di controlli, le unita sanitarie locali nel cui ambito sono ubicati i
presidi e le strutture con il maggior numero di posti - letto delle istituzioni
private di riabilitazione, convenzionate a norma dell articolo 26 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, delle case di cura private e degli ospedali
classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, convenzionati
rispettivamente a norma degli articoli 41 e 44 della citata legge n. 833 del 23/
12/ 1978, subentrano nella titolarita dei rapporti convenzionali ed esercitano
la vigilanza sulle istituzioni di riabilitazione, sulle case di cura private e
sui presidi degli ospedali classificati suindicati, nonche il controllo sull
attivita e sulla contabilizzazione delle prestazioni ed i relativi
pagamenti.
6. Sono attribuiti
alle unita sanitarie locali, a decorrere dalla stessa data, i pagamenti delle
prestazioni e dei ricoveri e le funzioni concernenti l assistenza riabilitativa
resa da istituzioni private convenzionate a norma dell articolo 26 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, ubicate in territorio
extraregionale.
7. Sono abrogati, alla
data dell effettivo trasferimento alle unita sanitarie locali delle funzioni
richiamate nel presente articolo:
a) l art. 8 della lr
18/ 1/ 1986, n. 2, nel testo sostituito dall art. 1 della lr 17/ 1/ 1988, n. 1,
nella parte in cui prescrive che la Regione corrisponde le rette alle
istituzioni riabilitative private convenzionate fino all approvazione della
normativa prevista al terzo comma dell art. 6 della medesima lr 18/ 1/ 1986, n.
2, nonche l art. 9, comma secondo, della lr 11/ 2/ 1988, n.
6;
b) l art. 4, secondo
comma, della lr 7/ 1/ 1984, n° 2, nonche il primo comma dell art. 11 della lr
30/ 5/ 1985, n. 51, nella parte in cui prevedono la competenza della Giunta
regionale e, per gli acconti mensili, dell Assessore alla sanita, alla
liquidazione e al pagamento delle quote trimestrali e delle contabilita mensili
relative all assistenza erogata tramite le case di cura private
convenzionate;
c) l art. 14, terzo
comma, della lr 29/ 6/ 1992, n° 15, nella parte in cui prevede l erogazione,
con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell Assessore alla
sanita, se delegato, delle anticipazioni mensili e delle diarie determinate da
corrispondere agli ospedali classificati dipendenti da enti ecclesiastici a
norma dell art. 8 dello schema di convenzione approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell 8 luglio 1985;
d) l art. 8 della lr
30/ 4/ 1990, n. 17, nonche l art.14, primo comma, della lr 29/ 6/ 1992, n. 15,
nonche ogni norma in contrasto con le disposizioni di cui al presente
articolo.
Art. 3(Disposizioni
per il risanamento aziendale nel trasporto pubblico
locale) 1. L art. 32 della lr
19/ 6/ 93, n. 9, non vistato dal Governo della Repubblica ai sensi dell art.
127 della Costituzione, e sostituito dalla seguente
norma:
<< 1. La Regione
promuove la mobilita del personale fra le aziende esercenti pubblico trasporto
locale in attuazione della normativa statale vigente.
2. Le aziende
pubbliche di trasporto destinatarie di contributi regionali di esercizio, entro
il termine di 60 giorni, propongono all approvazione della Giunta regionale, ai
sensi dell art. 5 della lr 8/ 1/ 1992, n. 3, l organico del personale
dipendente.
3. Nelle aziende con
piu di 25 dipendenti, pubbliche o private, destinatarie di contributi di
esercizio, i posti vacanti nelle varie qualifiche dovranno essere
prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di
trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende e
fatto divieto di assumere unita lavorative senza la preventiva autorizzazione
della Giunta regionale, che dovra accertare l impossibilita della copertura
mediante il ricorso alla mobilita.
4. L inosservanza
delle disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma costituisce
inadempienza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell art. 8 della lr 19/
3/ 1982, n. 13 >>.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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