Anno 1993
Numero 14
Data 09/08/1993
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 9 agosto 1993, n. 14

Modifica dell' art. 2, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.



Articolo unico


1. Il 2° comma dell art. 2 della LR 11 maggio 1990, n. 30, cosi come modificato dalla LR 11 febbraio 1992, n. 2, viene così come di seguito sostituito:

<< L attivita edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente punto 1 e consentita nelle zone << A >> e << B >> previste dagli strumenti urbanistici.

Nelle zone << C >>, nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali ed industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) formalmente e regolarmente presentati alla data del 6 giugno 1990, a condizione che le aree interessate risultino incluse nei Programmi pluriennali di attuazione( Ppa) approvati alla stessa data. Detti strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) dovranno, pero, essere sottoposti a preventivo parere del CUR per l accertamento di non contrasto con le esigenze di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico.

Detto parere deve essere reso entro novanta giorni dalla data di richiesta. Sono, comunque, precluse ai suddetti interventi le aree comprese nei territori di cui alle lettere d) ed e) dell art. 1 della LR 11 maggio 1990, n. 30 >>.